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Articolo 562 Codice di procedura civile — Inefficacia del pignoramento e cancellazione della trascrizione

Articolo 562 Codice di procedura civile — Inefficacia del pignoramento e cancellazione della trascrizione

Se il pignoramento diviene inefficace per il decorso del termine previsto nell’articolo 497, il giudice dell’esecuzione con l’ordinanza di cui all’articolo 630 dispone che sia cancellata la trascrizione [ disp. att. 172 ].

Il conservatore dei registri immobiliari provvede alla cancellazione su presentazione dell’ordinanza.

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.

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