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Articolo 573 Codice di procedura civile — Gara tra gli offerenti

Articolo 573 Codice di procedura civile — Gara tra gli offerenti

Se vi sono più offerte, il giudice della esecuzione invita in ogni caso gli offerenti e li invita a una gara sull’offerta più alta.

Se sono state presentate istanze di assegnazione a norma dell’articolo 588 e il prezzo indicato nella migliore offerta o nell’offerta presentata per prima è inferiore al valore dell’immobile stabilito nell’ordinanza di vendita, il giudice non fa luogo alla vendita e procede all’assegnazione.

Ai fini dell’individuazione della migliore offerta, il giudice tiene conto dell’entità del prezzo, delle cauzioni prestate, delle forme, dei modi e dei tempi del pagamento nonché di ogni altro elemento utile indicato nell’offerta stessa.

Se il prezzo offerto all’esito della gara di cui al primo comma è inferiore al valore dell’immobile stabilito nell’ordinanza di vendita, il giudice non fa luogo alla vendita quando sono state presentate istanze di assegnazione ai sensi dell’articolo 588.

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 6623/1981

In tema di espropriazione forzata immobiliare, la gara fra più offerenti nella vendita senza incanto, di cui all’art. 573 c.p.c. — applicabile anche alla liquidazione dell’attivo fallimentare per il richiamo alla citata norma operato dall’art. 108 l. fall. — postula l’invito rivolto dal giudice dell’esecuzione agli offerenti di partecipare alla gara sull’offerta più alta e l’adesione di costoro alla gara stessa. Il primo di tali elementi è nello stesso provvedimento di convocazione degli offerenti per il suddetto incombente; l’adesione di essi si sostanzia nella volontà di partecipare alla gara, manifestata in maniera espressa ovvero rilevabile dal comportamento di ciascuno di essi nell’udienza, secondo la valutazione del giudice del merito che, se sorretta da motivazione esente da vizi logici e da errori di diritto, è insindacabile in sede di legittimità.

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