Art. 573 – Codice di procedura civile – Gara tra gli offerenti
Se vi sono più offerte, il giudice della esecuzione invita in ogni caso gli offerenti e li invita a una gara sull'offerta più alta.
Se sono state presentate istanze di assegnazione a norma dell’articolo 588 e il prezzo indicato nella migliore offerta o nell’offerta presentata per prima è inferiore al valore dell’immobile stabilito nell’ordinanza di vendita, il giudice non fa luogo alla vendita e procede all’assegnazione.
Ai fini dell’individuazione della migliore offerta, il giudice tiene conto dell’entità del prezzo, delle cauzioni prestate, delle forme, dei modi e dei tempi del pagamento nonché di ogni altro elemento utile indicato nell’offerta stessa.
Se il prezzo offerto all’esito della gara di cui al primo comma è inferiore al valore dell’immobile stabilito nell’ordinanza di vendita, il giudice non fa luogo alla vendita quando sono state presentate istanze di assegnazione ai sensi dell’articolo 588.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 1223/2024
Il giudice d'appello che conferma la sentenza di assoluzione impugnata dalla parte civile per motivi attinenti alla valutazione della prova dichiarativa non è tenuto a rinnovare l'istruzione dibattimentale, atteso che tale obbligo, conformemente ad un'interpretazione costituzionalmente orientata del disposto di cui all'art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen., deve essere posto in correlazione al principio dell'"oltre ogni ragionevole dubbio", valevole in funzione della condanna e non dell'assoluzione.
Cass. civ. n. 46179/2023
E' abnorme, sostanziandosi nell'esercizio di un potere che, al momento della sua esplicazione, non era costituito in capo al giudice, l'ordinanza con la quale la corte di appello, valutata l'ammissibilità dell'impugnazione della parte civile avverso la sentenza assolutoria, disponga la trasmissione degli atti al giudice civile ex art. 573, comma 1-bis, cod. pro. pen., nel caso di giudizio in cui la costituzione di parte civile sia avvenuta anteriormente al 30 dicembre 2022.
Cass. civ. n. 38481/2023
L'art. 573, comma 1-bis, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 33 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, si applica alle impugnazioni per i soli interessi civili proposte relativamente ai giudizi nei quali la costituzione di parte civile sia intervenuta in epoca successiva al 30 dicembre 2022, quale data di entrata in vigore della citata disposizione.
Cass. civ. n. 30752/2023
Non è impugnable il provvedimento con cui la Corte d'appello, investita dell'impugnazione della parte civile avverso la sentenza di assoluzione "perché il fatto non sussiste", abbia ritenuto, ai sensi dell'art. 573, comma 1-bis, cod. proc. pen., introdotta dall'art. 33 d.lgs. 10 ottobre 2022, n.150, l'ammissibilità dell'impugnazione e rinviato per la prosecuzione del giudizio alla sezione civile della stessa Corte d'appello.
Cass. civ. n. 2949/2011
In tema di espropriazione immobiliare - nel regime dell'art. 584 c.p.c. nel testo antecedente le modifiche di cui al d.l. 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modifiche, nella legge 14 maggio 2005, n. 80, e di cui alla legge 28 dicembre 2005, n. 263, applicabile "ratione temporis" - in caso di presentazione di un'offerta in aumento di sesto, con conseguente indizione di una nuova gara, si determina la prosecuzione del medesimo procedimento di espropriazione, sicché, ove l'incarico di partecipare all'asta pubblica sia stato oggetto di una procura, essa mantiene la propria validità anche per la fase del rincaro.
Cass. civ. n. 6623/1981
In tema di espropriazione forzata immobiliare, la gara fra più offerenti nella vendita senza incanto, di cui all'art. 573 c.p.c. — applicabile anche alla liquidazione dell'attivo fallimentare per il richiamo alla citata norma operato dall'art. 108 l. fall. — postula l'invito rivolto dal giudice dell'esecuzione agli offerenti di partecipare alla gara sull'offerta più alta e l'adesione di costoro alla gara stessa. Il primo di tali elementi è nello stesso provvedimento di convocazione degli offerenti per il suddetto incombente; l'adesione di essi si sostanzia nella volontà di partecipare alla gara, manifestata in maniera espressa ovvero rilevabile dal comportamento di ciascuno di essi nell'udienza, secondo la valutazione del giudice del merito che, se sorretta da motivazione esente da vizi logici e da errori di diritto, è insindacabile in sede di legittimità.