Art. 574 – Codice di procedura civile – Provvedimenti relativi alla vendita
Il giudice dell'esecuzione, quando fa luogo alla vendita, dispone con decreto il modo del versamento del prezzo e il termine, dalla comunicazione del decreto, entro il quale il versamento deve farsi, e, quando questo è avvenuto, pronuncia il decreto previsto nell'articolo 586. Quando l’ordinanza che ha disposto la vendita ha previsto che il versamento del prezzo abbia luogo ratealmente, col decreto di cui al primo periodo il giudice dell’esecuzione può autorizzare l’aggiudicatario, che ne faccia richiesta, ad immettersi nel possesso dell’immobile venduto, a condizione che sia prestata una fideiussione, autonoma, irrevocabile e a prima richiesta, rilasciata da banche, società assicuratrici o intermediari finanziari che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione per un importo pari ad almeno il trenta per cento del prezzo di vendita. Il giudice dell’esecuzione individua la categoria professionale alla quale deve appartenere il soggetto che può rilasciare la fideiussione a norma del periodo precedente. La fideiussione è rilasciata a favore della procedura esecutiva a garanzia del rilascio dell’immobile entro trenta giorni dall’adozione del provvedimento di cui all’articolo 587, primo comma, secondo periodo, nonché del risarcimento dei danni eventualmente arrecati all’immobile; la fideiussione è escussa dal custode o dal professionista delegato su autorizzazione del giudice.
Si applica anche a questa forma di vendita la disposizione dell'articolo 583.
Se il prezzo non è depositato a norma del decreto di cui al primo comma, il giudice provvede a norma dell'articolo 587.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.
Massime correlate
Cass. civ. n. 19567/2024
La sentenza di appello che applica la causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto, poiché concorre a definire in concreto la responsabilità dell'imputato, dispiega i suoi effetti anche sulla entità del danno risarcibile e pertanto, in forza dell'effetto devolutivo dell'appello, impone al giudice di rideterminare anche di ufficio la somma liquidata in primo grado sulla base di differenti parametri di offensività del fatto.
Cass. civ. n. 13202/2024
L'impugnazione dell'imputato avverso la sentenza del giudice di pace di condanna alla pena pecuniaria e al risarcimento del danno in favore della parte civile, qualora riguardi il solo punto della recidiva, deve essere proposta con ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 37 d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, in quanto, non comportando il riconoscimento di siffatta aggravante alcun effetto sulle disposte statuizioni civili poiché non incide sulla gravità del fatto-reato, è da escludersi l'applicazione della disposizione di cui all'art. 574, comma 4, cod. proc. pen.
Cass. civ. n. 51681/2023
L'assoluzione pronunciata ex art. 530, comma 2, cod. proc. pen. esclude sia la condanna alle spese del querelante ai sensi dell'art. 427, comma 1, cod. proc. pen., sia la configurabilità della lite temeraria, con conseguente risarcimento del danno a norma dell'art. 427, comma 3, cod. proc. pen., difettando "in re ipsa" l'elemento soggettivo della colpa grave, posto che il quadro probatorio incerto è idoneo a prospettare una possibilità di colpevolezza.
Cass. civ. n. 38487/2023
In caso di sentenza pronunziata in grado di appello che prosciolga l'imputato per prescrizione del reato, già maturata in primo grado, senza revocare le statuizioni civili, il ricorso per cassazione del predetto, volto a ottenere l'assoluzione nel merito e non contenente specifiche doglianze afferenti alle statuizioni civili, deve intendersi proposto ai soli fini penali, non trovando applicazione la previsione dell'art. 574, comma 4, cod. proc. pen., in quanto l'eventuale conferma delle anzidette statuizioni non dipende dalla decisione assunta ai fini penali, specificamente impugnata, sicché, nel decidere sull'ammissibilità del ricorso, è preclusa alla Corte di cassazione ogni valutazione delle stesse.
Cass. civ. n. 18841/2021
In tema di esecuzione immobiliare, il termine perentorio per il versamento del saldo da parte dell'aggiudicatario del bene è quello stabilito dal giudice con l'ordinanza di vendita; ne deriva, in questa ipotesi, che la mancata comparizione dello stesso aggiudicatario alla pubblica udienza fissata per l'esame delle offerte non impone di comunicargliene l'esito e non giustifica una dilazione del termine in questione; al contrario, il diverso termine fissato dal medesimo giudice con il decreto previsto dall'art. 574, comma 1, c.p.c. trova applicazione solo qualora la menzionata ordinanza non contenga indicazioni al riguardo. (Rigetta, TRIBUNALE TRANI, 27/11/2017).
Cass. civ. n. 3607/2015
In tema di espropriazione forzata immobiliare, é valida la vendita senza incanto qualora l'aggiudicatario del bene versi il saldo prezzo nel termine - diverso e maggiore rispetto a quello originariamente fissato nell'ordinanza ex art. 569 c.p.c. - successivamente stabilito dal giudice dell'esecuzione, con provvedimento generale modificativo delle condizioni di svolgimento di tutte le vendite forzate dell'ufficio, che sia stato emesso prima dell'esperimento di vendita e pubblicizzato nelle forme di cui all'art. 490 c.p.c..