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Articolo 580 Codice di procedura civile — Prestazione della cauzione

Articolo 580 Codice di procedura civile — Prestazione della cauzione

Per offrire all’incanto è necessario avere prestato la cauzione a norma dell’ordinanza di cui all’articolo 576.

Se l’offerente non diviene aggiudicatario, la cauzione è immediatamente restituita dopo la chiusura dell’incanto, salvo che lo stesso non abbia omesso di partecipare al medesimo, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, senza documentato e giustificato motivo. In tale caso la cauzione è restituita solo nella misura dei nove decimi dell’intero e la restante parte è trattenuta come somma rinveniente a tutti gli effetti dall’esecuzione.

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 13013/2006

In tema di esecuzione forzata per espropriazione immobiliare, anche l’I.V.A. rientra tra le spese di vendita da depositarsi in cancelleria, ai sensi dell’art. 580 cod proc. civ., per offrire all’incanto.

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Cass. civ. n. 713/2006

In tema di espropriazione immobiliare, nel regime antecedente alla legge 14 maggio 2005, n. 80, colui che chieda di prendere parte all’incanto e presti la cauzione, senza poi parteciparvi, ha diritto, se l’incanto vada deserto, alla integrale restituzione della cauzione, potendo questa essere perduta a titolo di multa solo da parte di chi si sia aggiudicato il bene e non abbia poi provveduto a depositare il prezzo nel termine stabilito.

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Cass. civ. n. 4113/1994

L’art. 580 c.p.c., stabilendo che, per offrire all’incanto, è necessario, non solo avere prestato la cauzione stabilita, ma anche avere depositato in cancelleria l’ammontare approssimativo delle spese di vendita, equipara quanto a funzione ed effetti, tale deposito a quella prestazione, con la conseguenza che deve riconoscersi all’uno come all’altra il valore di condizione di efficacia dell’offerta all’incanto.

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