Art. 580 – Codice di procedura civile – Prestazione della cauzione
Per offrire all'incanto è necessario avere prestato la cauzione a norma dell'ordinanza di cui all'articolo 576.
Se l'offerente non diviene aggiudicatario, la cauzione è immediatamente restituita dopo la chiusura dell'incanto, salvo che lo stesso non abbia omesso di partecipare al medesimo, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, senza documentato e giustificato motivo. In tale caso la cauzione è restituita solo nella misura dei nove decimi dell'intero e la restante parte è trattenuta come somma rinveniente a tutti gli effetti dall'esecuzione.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 17965/2024
In tema di delitto di istigazione o aiuto al suicidio, la condotta di partecipazione morale, che sul piano condizionalistico deve presentare un "intrinseco finalismo" orientato all'esito suicidiario, sotto il profilo soggettivo deve essere sorretta dal dolo generico, per la cui integrazione è indispensabile sia la prefigurazione dell'evento come dipendente dalla propria condotta, sia la consapevolezza della obiettiva serietà dell'altrui proposito suicida al cui rafforzamento la condotta deve concorrere.
Cass. civ. n. 34097/2023
In tema di giudizio abbreviato, il pubblico ministero non può interporre appello incidentale avverso la sentenza di condanna resa in esito a rito abbreviato senza mutamento del titolo del reato contestato facendo valere il vizio di violazione di legge nella determinazione della pena, potendo proporre unicamente ricorso per cassazione, il quale, nondimeno, si converte in appello in caso di contestuale gravame dell'imputato, prevalendo la finalità dell'art. 580 cod. proc. pen. - volto ad evitare che la proposizione di diversi mezzi di impugnazione determini esiti processuali incompatibili - sull'inappellabilità da parte del pubblico ministero stabilita dall'art. 443, comma 3, cod. proc. pen.
Cass. civ. n. 33330/2023
Nel caso in cui un provvedimento giurisdizionale sia impugnato dal pubblico ministero con un mezzo di gravame diverso da quello normativamente previsto, il giudice d'appello che riceve l'atto, in presenza di gravame ritualmente proposto anche della parte privata, verificata l'oggettiva impugnabilità del provvedimento nonché l'esistenza di una "voluntas impugnationis" in capo alla parte pubblica e convertito il ricorso in appello, deve procedere alla valutazione del ricorso convertito e alla decisione dell'impugnativa sulla base dei parametri di cui all'art. 606 cod. proc. pen., con conseguente possibilità di procedere alla modifica della qualificazione giuridica del fatto. (Fattispecie in cui il pubblico ministero, nel proprio atto di gravame avverso la sentenza di condanna, si era doluto della qualificazione giuridica del fatto, ancorando la propria censura anche a denunciati vizi motivazionali, di cui è consentita la deduzione giusta la previsione del novellato art. 593 cod. proc. pen.).
Cass. civ. n. 17728/2014
La mancata presentazione, nel termine perentorio previsto, della cauzione prescritta dall'art. 580 cod. proc. civ. impedisce all'offerente la partecipazione alla gara ed integra una causa di radicale nullità del provvedimento di aggiudicazione dell'immobile in suo favore, senza che l'omessa impugnazione dello stesso da parte di controinteressati (nella specie tramite reclamo ex art. 26 legge fall.), possa sanare il vizio precludendo l'aggiudicazione in favore di altro offerente. (Così statuendo, la S.C. ha confermato il decreto reiettivo del reclamo proposto nei confronti del provvedimento con il quale il giudice delegato al fallimento aveva revocato l'aggiudicazione di un immobile in favore dell'offerente che non aveva presentato idonea cauzione e disposto la sua aggiudicazione in favore di altro offerente).
Cass. civ. n. 13013/2006
In tema di esecuzione forzata per espropriazione immobiliare, anche l'I.V.A. rientra tra le spese di vendita da depositarsi in cancelleria, ai sensi dell'art. 580 cod proc. civ., per offrire all'incanto.
Cass. civ. n. 713/2006
In tema di espropriazione immobiliare, nel regime antecedente alla legge 14 maggio 2005, n. 80, colui che chieda di prendere parte all'incanto e presti la cauzione, senza poi parteciparvi, ha diritto, se l'incanto vada deserto, alla integrale restituzione della cauzione, potendo questa essere perduta a titolo di multa solo da parte di chi si sia aggiudicato il bene e non abbia poi provveduto a depositare il prezzo nel termine stabilito.
Cass. civ. n. 4113/1994
L'art. 580 c.p.c., stabilendo che, per offrire all'incanto, è necessario, non solo avere prestato la cauzione stabilita, ma anche avere depositato in cancelleria l'ammontare approssimativo delle spese di vendita, equipara quanto a funzione ed effetti, tale deposito a quella prestazione, con la conseguenza che deve riconoscersi all'uno come all'altra il valore di condizione di efficacia dell'offerta all'incanto.