Art. 599 – Codice di procedura civile – Pignoramento
Possono essere pignorati i beni indivisi anche quando non tutti i comproprietari sono obbligati verso il creditore.
In tal caso del pignoramento è notificato avviso, a cura del creditore pignorante, anche agli altri comproprietari, ai quali è fatto divieto di lasciare separare dal debitore la sua parte delle cose comuni senza ordine di giudice [disp. att. 180].
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 25082/2024
Il provvedimento di rigetto del concordato in appello non è ricorribile per cassazione da parte dell'imputato unitamente alla sentenza, posto che il predetto non ha interesse ad impugnare, conseguendo alla reiezione della proposta di accordo l'esame dell'atto di gravame sia in punto di accertamento della responsabilità che di inflizione della pena. (In motivazione, la Corte ha precisato che, a seguito del rigetto della richiesta di concordato, le parti possono avanzare una nuova istanza, emendata dai vizi rilevati dal giudice).
Cass. civ. n. 23397/2024
In tema di concordato in appello, le irregolarità del procedimento camerale integranti vizi di legittimità destinati a riverberarsi sulla validità della sentenza che ha recepito l'accordo, in forza del principio di tassatività delle nullità di cui all'art. 177 cod. proc. pen., sono deducibili con il ricorso per cassazione solo se sanzionate a pena di nullità e se ricorre un pregiudizio giuridicamente apprezzabile.
Cass. civ. n. 22487/2024
In tema di impugnazioni, è ammissibile, anche a seguito delle modifiche introdotte dall'art. 34, comma 1, lett. f), n. 1, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, il ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa a seguito di concordato in appello, col quale si deduca l'erronea determinazione della pena per vizi di calcolo relativi ai passaggi intermedi.
Cass. civ. n. 16692/2024
Il provvedimento di rigetto del concordato di pena ex art. 599-bis cod. proc. pen. è ricorribile per cassazione unitamente alla sentenza resa all'esito del giudizio. (In motivazione, la Corte ha precisato che sussiste l'interesse ad impugnare della parte, posto che tale meccanismo definitorio produce effetti favorevoli anche ulteriori rispetto al trattamento sanzionatorio e che non costituisce ostacolo la tassatività dei mezzi di impugnazione, essendo gravato, in uno alla sentenza, un provvedimento interlocutorio, avente parziale valenza decisoria).
Cass. civ. n. 3356/2024
emergenziale "cartolare" in rito camerale ordinario - Imputato detenuto - Mancata richiesta di partecipare all’udienza - Obbligo di traduzione - Esclusione. In tema di impugnazioni, nel vigore della disciplina emergenziale pandemica, l'istanza di trattazione orale formulata dal difensore nel procedimento d'appello avverso la sentenza emessa in primo grado in sede di giudizio abbreviato, determina la conversione del rito emergenziale "cartolare" in rito camerale ordinario, ma non anche l'obbligo di traduzione dell'imputato detenuto che non abbia espresso la volontà di partecipare all'udienza. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso la nullità della sentenza d'appello, ritenendo corretta la celebrazione del rito in assenza dell'imputato).
Cass. civ. n. 50710/2023
Nel concordato in appello ex art. 599-bis cod. proc. pen., le parti non sono vincolate a criteri di determinazione della pena, sicché il giudice può sindacare esclusivamente la congruità della pena finale concordata, senza che rilevino eventuali errori di calcolo nei passaggi intermedi.
Cass. civ. n. 50062/2023
Nei confronti della sentenza resa all'esito di concordato in appello ex art. 599-bis cod. proc. pen., è inammissibile il ricorso per cassazione con cui siano riproposte doglianze relative ai motivi rinunciati, ivi compresi quelli aventi ad oggetto questioni di legittimità costituzionale, salvo il caso di irrogazione di una pena illegale, posto che l'accordo delle parti limita la cognizione del giudice di legittimità ai motivi non oggetto di rinuncia. (Fattispecie in cui il motivo d'appello rinunciato, attenendo all'eccezione di costituzionalità dell'attenuante speciale di cui all'art. 452-decies cod. pen., comportava la rinuncia a un trattamento sanzionatorio più favorevole di quello oggetto di accordo).
Cass. civ. n. 49341/2023
In tema di impugnazioni, la rinuncia ai motivi di appello con i quali si stata richiesta l'assoluzione dell'imputato determina la preclusione, nel successivo giudizio di legittimità, di ogni doglianza relativa alla delimitazione spazio-temporale del reato permanente e alla misura della pena, anche nel caso di mutamento della cornice sanzionatoria per effetto di una modifica della pena intervenuta durante l'arco temporale della condotta.
Cass. civ. n. 46173/2023
L'imputato sottoposto all'obbligo di dimora che abbia tempestivamente manifestato, in qualunque modo, la volontà di comparire ha diritto di presenziare all'udienza camerale che si svolge in un comune diverso, sicché la mancata autorizzazione ad allontanarsi determina la nullità della sentenza emessa in esito a giudizio celebrato in sua assenza. (Fattispecie relativa a giudizio camerale di appello avverso decisione emessa all'esito di rito abbreviato, in cui l'imputato, dichiarato assente nonostante fosse soggetto a misura limitativa della libertà personale, aveva manifestato, già con l'atto di appello, la volontà di comparire all'udienza).
Cass. civ. n. 45622/2023
In tema di diffamazione, la causa di non punibilità della provocazione può configurarsi anche come putativa qualora ricorra una ragionevole, anche se erronea, opinione dell'illiceità del fatto altrui, purché l'errore sia plausibile, ragionevole, non pretestuoso e logicamente apprezzabile. (Conf.: n. 1334 del 1982,
Cass. civ. n. 45287/2023
In tema di concordato con rinuncia ai motivi in appello, non è affetta da nullità la sentenza pronunciata immediatamente dopo il rigetto dell'accordo, senza che il giudice abbia disposto la prosecuzione del dibattimento, qualora l'appellante, all'udienza di discussione, abbia concluso anche nel merito, riportandosi ai motivi di gravame per il caso di mancato accoglimento della proposta sulla pena, posto che il predetto ha, in tal modo, rinunziato implicitamente alla proposizione di un nuovo accordo.
Cass. civ. n. 43980/2023
In caso di concordato sulla pena in appello con rinuncia ai motivi, il giudice non può sostituire d'ufficio la pena detentiva con le sanzioni sostitutive, in assenza di esplicita richiesta delle parti.
Cass. civ. n. 41553/2023
Non è ricorribile per cassazione l'ordinanza di rigetto, pronunciata dalla Corte di appello, della concorde richiesta delle parti di accoglimento dei motivi di gravame ex art. 599-bis, comma 3-bis, cod. proc. pen., in quanto tale rimedio, per il principio di tassatività dei mezzi di impugnazione, non è applicabile a provvedimenti diversi dalle sentenze o dalle ordinanze in materia di libertà personale.
Cass. civ. n. 37981/2023
In tema di concordato con rinuncia ai motivi in appello, è affetta da nullità a regime intermedio ex artt. 178, comma 1, lett. c), e 180 cod. proc. pen. la sentenza emessa nell'udienza cartolare prevista dalla disciplina emergenziale per il contenimento della pandemia da Covid-19, dopo il rigetto della richiesta di concordato e senza che sia disposto rinvio per consentire all'imputato la proposizione di un nuovo accordo, qualora l'appellante, nelle proprie conclusioni scritte, abbia richiesto l'accoglimento del concordato in appello, senza concludere anche nel merito, sia pure in via subordinata, per l'ipotesi di rigetto dell'accordo ex art. 599-bis cod. proc. pen.
Cass. civ. n. 34977/2023
In tema di giudizio cartolare di appello celebrato nel vigore della disciplina emergenziale per il contenimento della pandemia da Covid-19, la richiesta di conferma della sentenza impugnata formulata dal Procuratore generale nelle conclusioni scritte, ai sensi dell'art. 23-bis, comma 2, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, esprime, implicitamente, il parere negativo sulla istanza di concordato, sicché a carico della Corte d'appello non sussiste alcun onere volto a sollecitare il parere del pubblico ministero.
Cass. civ. n. 33266/2023
E' inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. con il quale si deduca la prescrizione, allorché la rinuncia ai motivi di appello, effettuata a mezzo di procuratore speciale, abbia riguardato anche il motivo relativo all'intervenuta estinzione del reato, da intendersi, quindi, come rinuncia espressa alla prescrizione, ai sensi dell'art. 157, comma settimo, cod. pen. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto corretta la decisione di merito che, in assenza di una doglianza specifica in ordine all'omessa declaratoria di estinzione per prescrizione dei reati tributari, aveva confermato la confisca integrale del profitto).
Cass. civ. n. 30624/2023
Il provvedimento di rigetto del concordato di pena ex art. 599-bis cod. proc. pen. è ricorribile per cassazione unitamente alla sentenza resa all'esito del giudizio. (In motivazione, la Corte ha precisato che l'illegittimo diniego si risolve in un grave "vulnus" al diritto di difesa dell'imputato, ledendone l'interesse ad accedere a un trattamento sanzionatorio di favore determinato dall'accordo tra le parti).
Cass. civ. n. 30232/2023
In tema di giudizio cartolare di appello celebrato nel vigore della disciplina emergenziale per il contenimento della pandemia da Covid-19, sono riconducibili alla nozione di conclusioni scritte ex art. 23-bis d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 178, solo gli atti costituenti effettivo esercizio del diritto difensivo, aventi contenuto argomentativo volto a sostenere l'interposto gravame ed eventualmente a contrastare le difformi conclusioni del pubblico ministero. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto che la memoria trasmessa dal difensore dell'imputato fosse meramente ripetitiva delle doglianze già formulate nell'atto di appello e che si trattasse, pertanto, di conclusioni solo formali, prive di un contenuto autonomo valutabile ai fini dell'esame dell'impugnazione, ragion per cui non era ravvisabile alcuna nullità, ex art. 178, comma 1, lett.c), cod. proc. pen., nella omessa considerazione in sentenza della memoria di parte).
Cass. civ. n. 28018/2023
Il provvedimento di rigetto del concordato di pena ex art. 599-bis cod. proc. pen. è ricorribile per cassazione unitamente alla sentenza resa all'esito del giudizio. (In motivazione, la Corte ha precisato che l'opposta opzione ermeneutica, secondo cui tale provvedimento è insuscettibile di verifica, non è giustificabile, in quanto il rigetto incide sul contenuto della sentenza, e determina inoltre disparità nel trattamento riservato ai motivi di ricorso formulabili avverso la sentenza reiettiva della richiesta di definizione concordata del giudizio rispetto a quelli che potrebbero essere proposti nei confronti della sentenza nel diverso caso in cui una tale richiesta non sia stata avanzata).
Cass. civ. n. 23288/2023
In tema di concordato con rinuncia ai motivi di appello ex art. 599-bis cod. proc. pen., nel caso in cui la richiesta sia avanzata per iscritto senza che sia stata formulata istanza di trattazione orale, il procedimento si celebra con rito cartolare anche nel caso in cui l'anzidetta richiesta sia rigettata, senza che ciò comporti lesione del diritto al contraddittorio e la Corte di appello decide avuto riguardo alle conclusioni rassegnate in via subordinata dalle parti nella richiesta di applicazione della pena concordata.
Cass. civ. n. 19336/2023
L'imputato che rilascia al difensore procura speciale per definire il giudizio con il concordato in appello acconsente implicitamente a che l'udienza camerale di trattazione del processo si svolga in sua assenza, sicché non deve essere tradotto ove sia detenuto e non abbia chiesto espressamente di essere sentito, né deve essere ascoltato dal magistrato di sorveglianza, ove sia ristretto in luogo posto fuori dalla circoscrizione del giudice che procede.
Cass. civ. n. 19319/2023
La domanda giudiziale tendente alla dichiarazione di inefficacia, ex art. 2901 c.c., di un atto dispositivo del bene oggetto di comunione legale, posto in essere dai coniugi, a scopo di conservazione della garanzia del credito vantato nei confronti di uno solo di essi per la metà del diritto oggetto di comunione non dà luogo né ad una pronuncia di nullità per vizio della "editio actionis" né ad una di inammissibilità: ne consegue che il giudice che dichiari inopponibile l'atto dispositivo con riferimento al diritto che ne forma oggetto nella sua interezza (e non ad una sua inesistente quota) non pronuncia su una domanda diversa da quella proposta, né dà una tutela maggiore di quella richiesta, ma ben diversamente modula la tutela nell'unico modo in cui essa può essere attribuita, in rapporto alla effettiva natura giuridica del bene.
Cass. civ. n. 6991/2023
In tema di concordato in appello, l'accordo delle parti non implica rinuncia alla prescrizione di uno dei reati in continuazione, né essa può essere desunta dall'inclusione, nel calcolo della pena ex art. 81 cod. pen, della quota di sanzione per il reato prescritto, posto che, ai sensi dell'art.157, comma 7, cod. proc. pen., la rinuncia deve avere forma espressa, che non ammette equipollenti, sicché, qualora il giudice di appello non rilevi ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. l'intervenuta prescrizione del reato ed il menzionato errore sia stato dedotto mediante ricorso per cassazione, la sentenza impugnata va annullata, dovendosi ritenere caducato anche l'accordo complessivo sulla pena.
Cass. civ. n. 3124/2023
Non è ricorribile per cassazione da parte dell'imputato, difettando il suo interesse ad impugnare, l'ordinanza di rigetto ex art. 599-bis, comma 3-bis, cod. proc. pen. della concorde richiesta di accoglimento dei motivi di appello, in quanto il predetto, a seguito della reiezione della proposta di concordato, può articolare la propria difesa tanto sui motivi afferenti alla responsabilità, rinunciati all'atto della proposta, quanto su quelli inerenti al trattamento sanzionatorio. (In motivazione, la Corte ha altresì precisato che, a seguito del rigetto della richiesta ex art. 599-bis cod. proc. pen., le parti possono presentare una nuova proposta, emendata dai vizi rilevati dal giudice di appello).
Cass. civ. n. 150/2023
Per il debito di uno dei coniugi legittimamente è sottoposto ad esecuzione, nella sua interezza, il bene ricadente nella comunione legale con l'altro coniuge, non potendosi, pertanto, riconoscere a quest'ultimo il diritto di caducare gli atti della procedura né di ottenere la separazione di parti o quote del bene staggito, salva la corresponsione, in sede di distribuzione, della metà del ricavato lordo della vendita, dovuta in dipendenza dello scioglimento, limitatamente a quel bene, della comunione senza quote.
Cass. civ. n. 19415/2022
Nei confronti della sentenza resa all'esito di concordato in appello è proponibile il ricorso per cassazione con cui si deduca l'omessa dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione maturata anteriormente alla pronuncia di tale sentenza.
Cass. civ. n. 2047/2019
La natura di comunione senza quote della comunione legale dei coniugi comporta che l'espropriazione, per crediti personali di uno solo di essi, di uno o più beni in comunione abbia ad oggetto la "res" nella sua interezza e non per la metà o per una quota; ne consegue che, in ipotesi di divisione, è esclusa l'applicabilità sia della disciplina sull'espropriazione dei beni indivisi (artt. 599 ss. c.p.c.) sia di quella contro il terzo non debitore. (Nella specie, la S.C. ha chiarito che non era consentito al giudice disporre la separazione, ai sensi dell'art. 600 c.p.c., della quota spettante al coniuge comproprietario non debitore, né circoscrivere la vendita ad una porzione del tutto, poiché si doveva, invece, procedere ex art. 720 c.c. alla vendita o all'attribuzione dell'intero complesso, costituendo esso una singola unità immobiliare in comunione, nel caso in esame non comodamente divisibile).
Cass. civ. n. 10850/2014
La condanna passata in giudicato del condividente ereditario al rilascio del bene goduto a favore di altro erede, assegnatario del cespite, preclude al primo di far valere, in sede di opposizione all'esecuzione avviata dal secondo, l'esistenza di un titolo autonomo di godimento "iure locationis" sul bene, trattandosi di questione allegabile solo nell'ambito del giudizio divisionale.
Cass. civ. n. 6809/2013
In tema di esecuzione forzata su beni indivisi, mentre è consentita l'espropriazione dell'intera quota delle cose comuni spettante ad uno dei comproprietari, limitatamente a tutti i beni di una determinata specie (immobili, mobili o crediti), non è ammissibile l'espropriazione forzata della quota di un singolo bene indiviso, quando la massa in comune comprenda più cose della stessa specie, atteso che, potendosi assegnare al debitore, in sede di divisione, una parte di altro bene compreso nella medesima massa, il pignoramento rischierebbe di non conseguire i suoi effetti, per inesistenza, nel patrimonio del debitore, dell'oggetto dell'esecuzione.
Cass. civ. n. 6072/2012
In tema di espropriazione di beni indivisi, il giudizio con cui si procede alla divisione (cd. divisione endoesecutiva), pur costituendo una parentesi di cognizione nell'ambito del procedimento esecutivo, dal quale rimane soggettivamente ed oggettivamente distinto, tanto da non poterne essere considerato né una continuazione né una fase, è, tuttavia, ad esso funzionalmente correlato. Ne consegue che il giudizio di divisione dei beni pignorati non può essere iniziato e, se iniziato, non può proseguire ove venga meno in capo all'attore la qualità di creditore e, con essa, la legittimazione e l'interesse ad agire, a meno che a tale deficienza - originaria o sopravvenuta - non si rimedi con una valida domanda di scioglimento della comunione formulata dal debitore convenuto, da altro creditore munito di titolo esecutivo, o, ancora, da alcuno dei litisconsorti necessari indicati nell'art. 1113, terzo comma, cod. civ..
Cass. civ. n. 12315/1998
La notificazione dell'atto di pignoramento, se compiuta in luogo diverso dalla residenza del debitore, non è inesistente, ma nulla, e come tale deve essere fatta valere nel termine di cinque giorni dalla conoscenza dell'atto: conoscenza che, nel caso di pignoramento di bene immobile appartenente a più comproprietari, ben può essere acquisita mediante la notificazione dell'atto di avviso dell'avvenuto pignoramento, ai sensi dell'art. 599, secondo comma, c.p.c.
Cass. civ. n. 7169/1997
In sede di opposizione agli atti esecutivi proposta dal coniuge non obbligato (in regime di comunione legale) con riguardo al bene oggetto del procedimento di esecuzione intrapreso nei confronti dell'altro coniuge, sono da ritenersi rilevanti sia i vizi relativi alla notifica del pignoramento (che deve essere ricevuta dal detto opponente, ex art. 599, secondo comma, c.p.c.) sia la richiesta di separazione della propria quota in caso di vendita o di assegnazione del bene (giusta la previsione di cui all'art. 600 stesso codice), mentre risultano ininfluenti tutte le ulteriori vicende relative allo svolgimento del processo esecutivo, quali la omessa notifica del titolo esecutivo o del precetto, delle quali è da ritenersi destinatario esclusivamente il debitore, e non anche l'eventuale comproprietario non coobbligato.
Cass. civ. n. 4612/1985
L'esecuzione per espropriazione di un appartamento di proprietà esclusiva in edificio condominiale, ancorché ad esso accedano le quote sulle parti comuni dell'edificio, esula dalla disciplina degli artt. 599-601 c.p.c., che riguarda la diversa ipotesi del pignoramento di un bene in comproprietà, nei limiti della quota di uno o di alcuni soltanto dei comproprietari.
Cass. civ. n. 3648/1985
Nel caso di espropriazione forzata di immobile indiviso, per debito di uno soltanto dei comproprietari, qualora il creditore procedente, dopo l'effettuazione del pignoramento con le formalità prescritte dall'art. 555 c.p.c. (ivi inclusa la trascrizione) non provveda agli adempimenti di cui all'art. 599 secondo comma c.p.c. e 180 disp. att. c.p.c. e cioè alla notificazione agli altri comproprietari di avviso del pignoramento, con il divieto di lasciar separare al debitore la sua parte del bene comune, nonché invito a comparire davanti al giudice della esecuzione per sentir dare i provvedimenti indicati nell'art. 600 c.p.c., non si verifica la nullità del pignoramento medesimo, del quale il suddetto avviso non costituisce elemento essenziale, ma si determina per i comproprietari non debitori, il venir meno della preclusione di procedere a divisione (contrattuale o giudiziale), del bene, con la conseguenza che, ove tali comproprietari procedano a detta divisione, anche dopo la trascrizione del pignoramento, possono opporre la divisione medesima al creditore, nella sua efficacia retroattiva a partire dalla data della costituzione della comunione, ai sensi dell'art. 757 c.c. Questo principio non trova ostacolo nel disposto dell'art. 2913 c.c., circa l'inefficacia in pregiudizio del creditore degli atti successivi al pignoramento, il quale riguarda la diversa ipotesi degli atti con i quali il debitore trasferisca ad altri il diritto di proprietà, o costituisca in favore di altri diritti reali sull'immobile oggetto di esecuzione.
Cass. civ. n. 3803/1975
La notificazione dell'avviso dell'avvenuto pignoramento di un immobile indiviso ai comproprietari non debitori ha la limitata finalità di imporre loro il divieto di lasciar separare dal debitore la sua parte delle cose comuni senza ordine del giudice e di rendere possibile il conseguimento della finalità secondaria di provocare l'audizione di tutti gli interessati, prevista nell'art. 600 c.p.c. La sua omissione, in mancanza di una espressa sanzione di nullità, non comporta alcuna lesione dei diritti dei comproprietari non debitori, i quali possono, in ogni caso, proporre opposizione di terzo prima della vendita dei beni ai sensi dell'art. 619 c.p.c., ovvero domanda di accertamento di rivendica in un giudizio autonomo di cognizione, ai sensi dell'art. 2919 c.c., se siano state vendute giudizialmente le loro quote.
Cass. civ. n. 170/1966
Nell'esecuzione forzata su beni indivisi l'avviso dell'avvenuto pignoramento agli altri comproprietari non può essere sostituito da equipollenti. Pertanto il creditore procedente deve necessariamente curare che esso venga notificato anche se i comproprietari abbiano conoscenza del pignoramento per essersi trovati presenti all'atto, ed, ove non vi abbia provveduto pur sapendo che i beni si appartenevano solo pro quota al debitore egli è da considerare in mala fede e, perciò, tenuto al risarcimento dei danni a norma dell'art. 2920, ultimo alinea, c.c.