Art. 606 – Codice di procedura civile – Modo della consegna
Decorso il termine indicato nel precetto, l'ufficiale giudiziario, munito del titolo esecutivo e del precetto, si reca sul luogo in cui le cose si trovano e le ricerca a norma dell'articolo 513 ; quindi ne fa consegna alla parte istante o a persona da lei designata.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 4308/2025
In tema di trattenimento amministrativo dei richiedenti protezione internazionale ai sensi della legge 9 dicembre 2024, n. 187, è rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale - per contrasto con gli artt. 3, 24, 111, commi 1 e 2, e 117, comma 1, Cost., quest'ultimo con riferimento all'art. 6, par. 1), CEDU - dell'art. 14, comma 6, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, come richiamato dall'art. 5-bis d.lgs. 18 agosto 2015, n. 142, nella parte in cui, rinviando alle disposizioni di cui all'art. 22, comma 5-bis, quarto periodo, legge 22 aprile 2005, n. 69, prevede che, sui ricorsi avverso i decreti di convalida o di proroga del trattenimento adottati dalle corti d'appello, la Corte di cassazione giudichi in camera di consiglio sui motivi di ricorso e sulle richieste del Procuratore generale senza intervento dei difensori, in tal modo affidando alla creazione dell'autorità giudiziaria l'individuazione delle scansioni processuali idonee a realizzare il contraddittorio nel termine di sette giorni dalla ricezione degli atti previsto per la decisione.
Cass. civ. n. 3721/2025
È viziata da difetto di motivazione la sentenza di appello che, a fronte di una pluralità di perizie sul medesimo oggetto disposte in sede di integrazione istruttoria, faccia esclusivo riferimento al contenuto di una sola di esse, recependone le conclusioni, posto che è necessario esporre le ragioni della scelta effettuata e scrutinare le tesi confutate, anche alla luce delle altre risultanze processuali, comprese le consulenze di parte, con cui deve essere confrontata la tesi recepita.
Cass. civ. n. 2967/2025
In tema di trattenimento amministrativo delle persone straniere ai sensi del d.l. 11 ottobre 2024, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 dicembre 2024, n. 187, ai fini del giudizio di convalida del provvedimento del questore di proroga del trattenimento di richiedente protezione internazionale ex art. 6, comma 5, d.lgs. 18 agosto 2015, n. 142, la motivazione deve contenere uno specifico riferimento alla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 14, comma 5, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 e, in particolare, deve esplicitare in base a quali dati il trattenimento stesso, già ritenuto necessario, sia ancora tale e quali prospettive possono offrire, rispetto alla finalità
Cass. civ. n. 34727/2024
È ammissibile, in quanto non viola il principio di tassatività delle impugnazioni, il ricorso per cassazione avverso il provvedimento applicativo di una misura alternativa alla detenzione con il quale si contesti esclusivamente la legittimità delle prescrizioni imposte.
Cass. civ. n. 34238/2024
L'effetto estensivo dell'impugnazione, in caso di accoglimento di un motivo di ricorso per cassazione non esclusivamente personale perché relativo all'oggettiva inutilizzabilità degli esiti delle intercettazioni telefoniche, su cui la sentenza impugnata ha fondato il giudizio di responsabilità per i concorrenti in un medesimo reato, giova anche agli altri ricorrenti che non abbiano impugnato il punto della decisione annullato dai giudici di legittimità.
Cass. civ. n. 33706/2024
Nel giudizio di rinvio a seguito dell'annullamento per motivi processuali della sentenza di appello, il giudice non può ricorrere alla motivazione "per relationem", mediante richiamo alla decisione annullata, senza valutare i prospettati motivi di gravame, posto che la decisione caducata non è più, come tale, un atto legittimo, valido ed efficace. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato con rinvio la decisione con la quale, a seguito del disposto annullamento di una prima pronunzia di appello per omessa valutazione della richiesta di definizione con rito abbreviato avanzata, per effetto dell'art. 15-bis legge 28 aprile 2014, n. 67, dall'imputato contumace con i motivi di gravame, era stato integralmente recepito il contenuto della pronunzia annullata, in punto di affermazione di responsabilità, con motivazione "per relationem").
Cass. civ. n. 30040/2024
È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione con il quale si lamenti l'inesistenza della gravità indiziaria ritenuta dal giudice che ha emesso il decreto di autorizzazione delle intercettazioni telefoniche, poichè il sindacato di legittimità nell'esame delle questioni processuali comprende il potere di esaminare gli atti per verificare l'integrazione della violazione denunziata, ma non anche quello di interpretare in modo diverso, rispetto alla valutazione del giudice di merito, i fatti storici posti a base della questione, salvo il rilievo della mancanza o manifesta illogicità della motivazione.
Cass. civ. n. 29366/2024
In tema di impugnazioni cautelari reali, la parte che propone richiesta di riesame, per la natura di mezzo di gravame della stessa, è tenuta ad articolare appositi motivi, sicché, ove successivamente proponga ricorso per cassazione avverso la decisione del tribunale del riesame, è tenuta a dedurre motivi corrispondenti a quelli con i quali erano state fatte valere le questioni a questo prospettate, pena l'inammissibilità delle deduzioni, siccome nuove.
Cass. civ. n. 29188/2024
La preclusione derivante dal giudicato formatosi sul medesimo fatto, risolvendosi in un "error in procedendo", è deducibile nel giudizio di cassazione a condizione che la decisione della relativa questione non comporti la necessità di accertamenti di fatto, nel qual caso la stessa deve essere proposta al giudice dell'esecuzione.
Cass. civ. n. 28455/2024
Non può costituire motivo di ricorso per cassazione la violazione delle regole di competenza territoriale da parte del giudice che ha emesso l'ordinanza cautelare, se detta violazione non sia stata dedotta nel giudizio di riesame, essendo precluso al giudice di legittimità di decidere su violazioni di legge non rilevabili d'ufficio, i cui presupposti di fatto non siano già stati esaminati dai giudici di merito. (In motivazione, la Corte ha precisato che il principio trae ulteriore conferma dalla introduzione, ad opera dell'art. 4, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 15, del meccanismo di rinvio pregiudiziale ex art. 24-bis cod. proc. pen., con cui è possibile sollecitare una pronuncia di legittimità anticipata e vincolante sulla competenza territoriale, così da scongiurare il rischio della inutile celebrazione di più gradi di giudizio per l'erronea determinazione di tale competenza).
Cass. civ. n. 26952/2024
In tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, il Ministero dell'economia e delle finanze, quale parte resistente vittoriosa, ha diritto a ottenere la liquidazione delle spese processuali nel giudizio di legittimità nel solo caso in cui abbia effettivamente esplicato, anche attraverso memoria scritta, un'attività difensiva diretta a contrastare la pretesa indennitaria del ricorrente, la cui impugnazione sia stata rigettata.
Cass. civ. n. 26418/2024
In tema di giudizio di legittimità, è ammissibile il ricorso che pone, con un motivo unico o che si accompagna ad altri motivi inammissibili, la questione di improcedibilità, per difetto di querela, di reati per i quali il d.lgs 10 ottobre 2022, n. 150, successivamente alla sentenza impugnata e nelle more della presentazione del ricorso, ha introdotto tale forma di procedibilità. (Fattispecie in tema di furto commesso su cose esposte alla pubblica fede).
Cass. civ. n. 25939/2024
In tema di ricorso per cassazione, quando la sentenza impugnata abbia interpretato fatti comunicativi, l'individuazione del contesto in cui si è svolto il colloquio e dei riferimenti personali in esso contenuti, onde ricostruire il significato di un'affermazione e identificare le persone alle quali abbiano fatto riferimento i colloquianti, costituisce attività propria del giudizio di merito, censurabile in sede di legittimità solo quando si sia fondata su criteri inaccettabili o abbia applicato tali criteri in modo scorretto. (Fattispecie relativa a soggetto chiamato in correità nel corso di conversazioni dei coimputati sottoposte ad intercettazione, nella quale la Corte ha ritenuto incensurabile l'identificazione del ricorrente, adeguatamente motivata dai giudici di merito mediante la valorizzazione dei riferimenti soggettivi - a fisionomia, soprannome e situazioni familiari - operati dai colloquianti).
Cass. civ. n. 23216/2024
In tema di ricorso per cassazione, è deducibile quale violazione di legge il mancato riconoscimento del vincolo della continuazione con reato già giudicato quando la relativa questione sia divenuta attuale solo all'esito del giudizio di appello. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato con rinvio la sentenza di appello che, nel ritenere coperta da precedente giudicato parte della condotta di cui all'art. 570 bis cod. pen. ascritta all'imputato, lo aveva condannato per quella ascritta al periodo successivo senza valutare la continuazione con il reato già giudicato).
Cass. civ. n. 22822/2024
È ricorribile per cassazione, ex art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., la sentenza di patteggiamento emessa dopo l'ammissione al rito abbreviato, atteso che essa ratifica un accordo illegale, concluso in violazione di una norma processuale stabilita a pena di inammissibilità del rito, non essendo consentita la conversione del giudizio abbreviato nel procedimento di applicazione della pena su richiesta delle parti. (In motivazione, la Corte ha chiarito che i limiti al potere di impugnare, previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., si giustificano in relazione alle statuizioni della sentenza che sono ricognitive di un patto fondato sull'accordo delle parti dal quale l'imputato non può recedere, mentre non si applicano con riguardo alle condizioni di ammissibilità di accesso al rito). (Vedi: n. 12752 del 1994,
Cass. civ. n. 21011/2024
In tema di misure di prevenzione patrimoniali, ai fini dell'esclusione dallo stato passivo di un credito sorto, anteriormente al sequestro, nei confronti di persona diversa dal proposto e garantito da ipoteca iscritta su un bene confiscato, è necessaria la prova positiva non solo del nesso di strumentalità tra il credito e l'attività illecita del prevenuto, ma anche della sussistenza di elementi idonei a consentire al terzo creditore la consapevole percezione della pericolosità del debitore. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato con rinvio la decisione di rigetto dell'opposizione allo stato passivo formulata da un istituto di credito relativamente a un mutuo concesso alla madre e al fratello del proposto per l'acquisto di un bene immobile formalmente intestato ai medesimi e sottoposto a misura ablatoria).
Cass. civ. n. 20574/2024
In tema di impugnazioni, non sussiste l'interesse della parte civile a proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello che abbia prosciolto l'imputato per improcedibilità dell'azione penale dovuta a difetto di querela, a seguito della riqualificazione giuridica del fatto operata dal giudice di primo grado, che non abbia rilevato la conseguente improcedibilità del reato, nel caso in cui non sia formulata specifica censura relativa alla diversa qualificazione. (Fattispecie in cui il giudice di primo grado aveva riqualificato a norma dell'art. 609-quater cod. pen. il fatto originariamente contestato ai sensi degli artt. 609-bis e 609-quater cod. pen.). Pen. art. 576 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 652, Cod. Pen. art. 609 bis CORTE COST. PENDENTE, Cod. Pen. art. 609 ter PENDENTE, Cod. Pen. art. 609 quater
Cass. civ. n. 20245/2024
In tema di misure cautelari reali, il principio del "ne bis in idem" non preclude al pubblico ministero, in pendenza dei termini per proporre ricorso per cassazione avverso il provvedimento di annullamento di un decreto di sequestro preventivo e prima del deposito della relativa motivazione, di richiedere l'adozione di un nuovo vincolo cautelare sui medesimi beni, a condizione che lo stesso si determini a non coltivare il rimedio impugnatorio, in quanto la contemporanea pendenza delle due iniziative cautelari contrasta con il divieto di "bis in idem". (In motivazione, la Corte ha chiarito che la verifica della litispendenza deve avvenire, con giudizio "ex post", al momento in cui è assunta la seconda iniziativa cautelare, con conseguente annullamento del secondo provvedimento per violazione dell'anzidetta regola processuale in caso di riscontrata coesistenza delle due iniziative).
Cass. civ. n. 19543/2024
In tema di impugnazioni, non è deducibile con ricorso per cassazione l'omessa motivazione del giudice di appello in ordine al denegato riconoscimento dell'attenuante della lieve entità del delitto di estorsione, prevista dalla sentenza della Corte cost. n. 120 del 2023, ove la questione, già proponibile in quella sede, non sia stata prospettata in appello con i motivi aggiunti ovvero in sede di formulazione delle conclusioni.
Cass. civ. n. 18404/2024
In tema di giudizio di appello, è legittima la sentenza motivata "per relationem" alla sentenza di primo grado nel solo caso in cui il complessivo quadro argomentativo fornisca una giustificazione propria del provvedimento e si confronti con le deduzioni e con le allegazioni difensive provviste del necessario grado di specificità. (In applicazione del principio, la Corte ha annullato con rinvio, "in parte qua", la sentenza di condanna che conteneva un mero rinvio alla motivazione della decisione di primo grado, con la sola indicazione delle pagine in cui la posizione dell'imputato era stata esaminata).
Cass. civ. n. 18401/2024
E' illegittimo il provvedimento con cui la Corte di appello rigetta l'istanza di rinnovazione istruttoria per l'assunzione di una prova che, nel giudizio di primo grado, definito con rito abbreviato condizionato, benché richiesta, non sia stata acquisita. (In motivazione, la Corte ha precisato che il supplemento probatorio, posto come condizione del rito speciale, può essere solo accolto o respinto dal giudice negli esatti termini nei quali è formulato.)
Cass. civ. n. 14868/2024
In tema di giudizio d'appello, nel vigore della disciplina emergenziale di contenimento della pandemia da Covid-19, ove il difensore dell'imputato abbia inoltrato rituale e tempestiva richiesta di trattazione orale, lo svolgimento del processo con rito camerale non partecipato determina una nullità generale per violazione del contraddittorio ai sensi degli artt. 178, comma 1, lett. c, e 180, cod. proc. pen., suscettibile di sanatoria ove non dedotta in sede di formulazione delle conclusioni, quale primo atto successivo di partecipazione al procedimento "cartolare".
Cass. civ. n. 10119/2024
In tema di mandato di arresto europeo esecutivo, il rischio di sottoposizione del consegnando a trattamenti detentivi inumani o degradanti è deducibile per la prima volta con il ricorso per cassazione solo nel caso in cui le gravi situazioni sistemiche delle condizioni carcerarie di un determinato Stato membro costituiscano fatto notorio o siano state oggetto di recenti pronunce in sede di legittimità. (In motivazione, la Corte ha precisato che, in forza dell'art. 22 della legge 22 aprile 2005, n. 69, come modificato dall'art. 18, comma 1, lett. a), del d.lgs. 2 febbraio 2021, n. 10, non è consentito al consegnando impugnare "anche per il merito" la decisione sulla consegna adottata alla corte di appello, alla quale restano riservate le relative verifiche).
Cass. civ. n. 10100/2024
Sussiste l'interesse dell'imputato a proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento emessa "de plano", anziché previa fissazione di udienza camerale, anche nel caso di applicazione della pena nei termini indicati dalle parti, qualora il predetto rappresenti la volontà di interloquire in ordine alla destinazione dei beni in sequestro, rimasta estranea all'accordo ex art. 444 cod. proc. pen. (In applicazione del principio, la Corte ha annullato senza rinvio la decisione che aveva disposto "de plano" la confisca di beni immobili acquistati con i proventi del delitto di illecita cessione di sostanze stupefacenti, di cui, peraltro, era stata richiesta la restituzione).
Cass. civ. n. 9708/2024
In tema di pene sostitutive di pene detentive brevi, il giudice, anche a seguito delle modifiche introdotte dal d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150, è vincolato nell'esercizio del suo potere discrezionale alla valutazione dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen., sicché il suo giudizio, se sul punto adeguatamente motivato, sfugge al sindacato di legittimità. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato la decisione reiettiva dell'istanza di sostituzione, in quanto fondata esclusivamente sulla sussistenza, a carico dell'imputato, di un unico precedente penale, con omessa valutazione degli altri documentati elementi, rilevanti per l'accertamento della capacità a delinquere).
Cass. civ. n. 8361/2024
In tema di misure cautelari personali, l'irrevocabilità della sentenza di condanna a pena detentiva comporta il venir meno della funzione del vincolo custodiale e determina l'inammissibilità dell'impugnazione cautelare, in quanto la definitività del titolo esecutivo, pur se sopravvenuta rispetto al momento della presentazione del ricorso per cassazione, apre una fase ontologicamente incompatibile con la verifica demandata al tribunale ordinario a fini cautelari e, "a fortiori", alla Suprema Corte.
Cass. civ. n. 8294/2024
In tema di ricorso per cassazione, è inammissibile, per aspecificità, ex artt. 581, comma 1 e 591, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., il motivo che denunci l'inosservanza e l'erronea applicazione della legge penale, nonché, in modo cumulativo, promiscuo e perplesso, la mancanza, la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione, ove non sia indicato specificamente il vizio di motivazione dedotto per i singoli, distinti aspetti, con puntuale richiamo, alle parti della motivazione censurata.
Cass. civ. n. 7215/2024
Nel giudizio di impugnazione la parte processuale non impugnante (nella specie, il responsabile civile), il cui diritto di proporre gravame è consunto, può solo presentare motivi "ad adiuvandum" delle altre parti impugnanti.
Cass. civ. n. 4780/2024
Il disposto di cui all'art. 604, comma 6, cod. proc. pen. non prevede l'obbligo di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, ma attribuisce al giudice la facoltà discrezionale di disporla, dovendosi poi distinguere il caso in cui la sentenza di primo grado dichiarativa dell'estinzione del reato o dell'improcedibilità sia intervenuta antecedentemente allo svolgimento dell'istruttoria dibattimentale da quello in cui tale sentenza sia stata pronunciata all'esito di essa.
Cass. civ. n. 2355/2024
In tema di ricorso per cassazione, non integra il vizio di contraddittorietà della motivazione il contrasto fra la prognosi di decisività, posta a base dell'esercizio del potere di rinnovazione istruttoria ex art. 603 cod. proc. pen., e la non decisività del risultato probatorio conseguente - di cui spetta al giudice dare adeguatamente conto - trattandosi di elementi non appartenenti entrambi alla motivazione (contraddittorietà logica) o al rapporto fra motivazione e prova (contraddittorietà processuale), bensì l'uno a un potere processuale e l'altro alla decisione.
Cass. civ. n. 2103/2024
È censurabile in sede di legittimità la decisione resa in grado di appello in cui sia stata del tutto omessa la presa in carico di un motivo di gravame, non potendosi ritenere che la pronunzia reiettiva dell'impugnazione sia sorretta, sul punto, da motivazione implicita, quand'anche le ragioni a fondamento del rigetto possano ricavarsi dalla complessiva struttura argomentativa della sentenza. (In motivazione, si è altresì affermato che, diversamente opinando, si finirebbe per consentire al giudice di legittimità di sostituire irritualmente il proprio ragionamento a quello del giudice di merito, che non ha mai preso in carico la questione e, quindi, non l'ha mai scrutinata).
Cass. civ. n. 2062/2024
Non è abnorme, e pertanto non è ricorribile per cassazione, l'ordinanza con cui il giudice, investito del decreto di citazione diretta a giudizio emesso nei confronti di un ente, dispone, in esito alla declaratoria di nullità dello stesso, la restituzione degli atti al pubblico ministero sull'erroneo presupposto che debba procedersi con richiesta di rinvio a giudizio, in ragione del richiamo all'art. 407-bis, comma 1, cod. proc. pen. operato dall'art. 59, comma 1, d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, costituendo la decisione espressione dei poteri ordinamentali riconosciuti al giudice del dibattimento, che non determina un'insuperabile stasi processuale, atteso che il rappresentante della pubblica accusa può disporre la rinnovazione del decreto senza incorrere nell'adozione di un atto nullo.
Cass. civ. n. 131/2024
In tema di ricorso per cassazione, non è sindacabile per vizio di motivazione l'ordinanza con la quale il giudice della cognizione si sia pronunciato in merito all'ammissibilità della richiesta di accesso ai programmi di giustizia riparativa, qualora la sussistenza o insussistenza delle condizioni previste dalla legge sia fondata su una motivazione non manifestamente illogica, né contraddittoria in merito alla verifica delle risultanze fattuali e concretamente sussistenti, relative sia all'utilità della risoluzione delle questioni derivanti dal fatto per cui si procede, sia all'assenza di un pericolo concreto per gli interessati e per l'accertamento dei fatti. (In motivazione, la Corte ha sottolineato che diverso e successivo è il giudizio di fattibilità del programma, la cui valutazione spetta eventualmente ai mediatori).
Cass. civ. n. 51734/2023
Nel giudizio di legittimità, la parte civile non è legittimata a costituirsi ed interloquire in ordine alla revoca di diritto della sospensione condizionale della pena ed all'omessa applicazione del beneficio in relazione al reato "sub iudice", non investendo tali statuizioni l'azione civile e gli interessi civili, sicché non ha diritto alla refusione delle spese processuali.
Cass. civ. n. 49959/2023
In tema di intercettazioni, l'inutilizzabilità degli esiti delle operazioni captative derivante dalla mancanza di motivazione dei decreti di autorizzazione o di proroga, ove non eccepita dinanzi al tribunale del riesame, può essere dedotta, per la prima volta, nel giudizio di legittimità, ma è onere della parte che la deduca allegare i decreti medesimi, nel caso in cui gli stessi non siano stati trasmessi al tribunale del riesame ai sensi dell'art. 309, comma 5, cod. proc. pen. e, per l'effetto, non siano pervenuti alla Corte di cassazione.
Cass. civ. n. 49315/2023
In tema di impugnazioni, nel caso in cui il giudizio di appello sia stato trattato con procedimento camerale non partecipato e non sia stata avanzata tempestiva istanza di partecipazione ex art. 598-bis, comma 2, cod. proc. pen., l'imputato appellante non può considerarsi "giudicato in assenza", in quanto, in tal caso, il processo è celebrato senza la fissazione di un'udienza alla quale abbia diritto di partecipare, sicché, ai fini della presentazione del ricorso per cassazione, lo stesso non potrà beneficiare dell'aumento di quindici giorni del termine per l'impugnazione previsto dall'art. 585, comma 1-bis, cod. proc. pen.
Cass. civ. n. 49291/2023
Non sono immediatamente ricorribili per abnormità i provvedimenti in relazione ai quali l'ordinamento prevede un potere impugnatorio specifico, benché differito. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto non ricorribile in via autonoma ed immediata l'ordinanza di rigetto della richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale formulata a seguito del mutamento del giudice, che, ai sensi dell'art. 586 cod. proc. pen., può essere impugnata solo unitamente alla sentenza).
Cass. civ. n. 49283/2023
In tema di ricorso straordinario per errore di fatto, avverso l'ordinanza dichiarativa dell'inammissibilità del ricorso, proposto in violazione dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., non è deducibile l'omessa valutazione, quale fatto estintivo, della sopravvenuta remissione di querela in relazione a un delitto divenuto procedibile a querela ai sensi del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, nel caso in cui la Corte di cassazione abbia motivatamente aderito all'orientamento giurisprudenziale che ritiene prevalente l'inammissibilità sulla sopravvenuta improcedibilità, trattandosi di valutazione giuridica e non di errore percettivo.
Cass. civ. n. 45331/2023
In tema di giudizio di legittimità, la cognizione della Corte di cassazione è funzionale a verificare la compatibilità della motivazione della decisione con il senso comune e con i limiti di un apprezzamento plausibile, non rientrando tra le sue competenze lo stabilire se il giudice di merito abbia proposto la migliore ricostruzione dei fatti, né condividerne la giustificazione.
Cass. civ. n. 45314/2023
In tema di ricorso per cassazione avverso provvedimenti emessi nel giudizio cautelare di appello, è preclusa la deduzione di questioni nuove, non proposte con l'istanza di revoca della misura e non esaminate in sede di appello, in ragione della natura devolutiva del giudizio di legittimità e della necessità di un previo esame del merito della questione, indispensabile per la corretta individuazione del fatto cui si riferisce la norma giuridica di cui si discute l'applicazione. (Fattispecie relativa a censure attinenti alla sussistenza del "fumus" del reato, dedotte per la prima volta con il ricorso per cassazione e basate su elementi nuovi desunti da una perizia).
Cass. civ. n. 44870/2023
A seguito della declaratoria di incostituzionalità dell'art. 568 cod. proc. pen., operata con sentenza n. 111 del 2022, è configurabile l'interesse del Procuratore generale presso la Corte d'appello, oltreché dell'imputato, a ricorrere avverso la sentenza di appello che, in sede predibattimentale e in assenza di contraddittorio, abbia dichiarato non doversi procedere per intervenuta prescrizione del reato.
Cass. civ. n. 43366/2023
Il Procuratore Generale presso la Corte di appello non ha interesse ad impugnare la sentenza predibattimentale, emessa dal giudice di appello "inaudita altera parte", con cui sia stato dichiarato non doversi procedere nei confronti dell'imputato per intervenuta prescrizione del reato, atteso che la Corte costituzionale, con sentenza n. 111 del 2022, ha affermato che, in tal caso, l'interesse ad impugnare sussiste solo per quest'ultimo, limitando la soppressione di un grado di giudizio l'emersione di eventuali ragioni di proscioglimento nel merito.
Cass. civ. n. 41836/2023
E' inammissibile il ricorso per cassazione avverso il provvedimento del giudice dell'esecuzione, con il quale siano devolute questioni non prospettate con la richiesta originaria al giudice di merito, sulle quali quest'ultimo non sia stato chiamato a decidere.
Cass. civ. n. 38481/2023
L'art. 573, comma 1-bis, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 33 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, si applica alle impugnazioni per i soli interessi civili proposte relativamente ai giudizi nei quali la costituzione di parte civile sia intervenuta in epoca successiva al 30 dicembre 2022, quale data di entrata in vigore della citata disposizione.
Cass. civ. n. 37979/2023
È rilevabile di ufficio nel giudizio per cassazione, ai sensi dell'art. 609, comma 2, cod. proc. pen., l'omessa rinnovazione della istruzione dibattimentale da parte del giudice di appello che abbia riformato la sentenza assolutoria resa in primo grado e condannato sulla base di un diverso apprezzamento della prova dichiarativa decisiva, poiché la regola processuale posta dall'art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen. configura una garanzia fondamentale dell'ordinamento, la cui violazione qualifica la sentenza come emessa al di fuori dei casi consentiti dalla legge.
Cass. civ. n. 37100/2023
In tema di impugnazione di misure cautelari reali, rientrano nella nozione di violazione di legge, per la quale soltanto può essere proposto ricorso per cassazione ex art. 325, comma 1, cod. proc. pen., anche l'assoluta mancanza di motivazione e la motivazione apparente, sicché il tribunale del riesame, a fronte di specifiche censure mosse dal ricorrente in ordine al "fumus commissi delicti", è tenuto, nei limiti del giudizio cautelare, a fornire adeguata motivazione circa l'infondatezza, l'indifferenza o la superfluità degli argomenti opposti con il ricorso, incorrendo, in caso contrario, nella denunciata "violazione di legge", cui consegue l'annullamento con rinvio dell'impugnata ordinanza.
Cass. civ. n. 36824/2023
Non sussiste l'obbligo di rinnovazione dell'assunzione delle prove dichiarative nel caso in cui il giudizio di appello abbia avuto come esito non la riforma dell'originaria sentenza di assoluzione, bensì la riqualificazione del fatto in un reato più grave di quello per il quale l'imputato era stato condannato dal primo giudice.
Cass. civ. n. 36766/2023
Nel giudizio di rinvio a seguito di annullamento per inosservanza di norme processuali stabilite a pena di inutilizzabilità, non vi è limitazione dei poteri istruttori del giudice, che, pertanto, può procedere ad integrazione probatoria mediante la rinnovazione di quella stessa prova dichiarativa ritenuta inutilizzabile nel giudizio rescindente e rispetto alla quale era stato enunciato il principio di diritto posto a fondamento della decisione di annullamento. (Fattispecie in cui la Corte aveva annullato la decisione di condanna per la ritenuta inutilizzabilità delle dichiarazioni accusatorie di un collaboratore di giustizia, rese in diverso procedimento ed acquisite in violazione del disposto dell'art. 238, comma 4, cod. proc. pen.).
Cass. civ. n. 33392/2023
La remissione di querela successiva alla sentenza di patteggiamento, intervenuta nel corso del giudizio per cassazione, determina l'estinzione del reato, anche nel caso di ricorso inammissibile, purché tempestivamente proposto.
Cass. civ. n. 33330/2023
Nel caso in cui un provvedimento giurisdizionale sia impugnato dal pubblico ministero con un mezzo di gravame diverso da quello normativamente previsto, il giudice d'appello che riceve l'atto, in presenza di gravame ritualmente proposto anche della parte privata, verificata l'oggettiva impugnabilità del provvedimento nonché l'esistenza di una "voluntas impugnationis" in capo alla parte pubblica e convertito il ricorso in appello, deve procedere alla valutazione del ricorso convertito e alla decisione dell'impugnativa sulla base dei parametri di cui all'art. 606 cod. proc. pen., con conseguente possibilità di procedere alla modifica della qualificazione giuridica del fatto. (Fattispecie in cui il pubblico ministero, nel proprio atto di gravame avverso la sentenza di condanna, si era doluto della qualificazione giuridica del fatto, ancorando la propria censura anche a denunciati vizi motivazionali, di cui è consentita la deduzione giusta la previsione del novellato art. 593 cod. proc. pen.).
Cass. civ. n. 33030/2023
A fronte di una sentenza di appello confermativa della declaratoria di prescrizione, il ricorso per cassazione che deduca la mancata adozione di una pronuncia di proscioglimento nel merito, ai sensi dell' art. 129, comma 2, cod. proc. pen., deve individuare i motivi che permettano di apprezzare "ictu oculi", con una mera attività di "constatazione", l'"evidenza" della prova di innocenza dell'imputato, idonea ad escludere l'esistenza del fatto, la sua commissione da parte di lui, ovvero la sua rilevanza penale.
Cass. civ. n. 33027/2023
In tema di pene sostitutive, ai sensi della disciplina transitoria contenuta nell'art. 95 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (c.d. riforma Cartabia), affinché il giudice di appello sia tenuto a pronunciarsi in merito all'applicabilità o meno delle nuove pene sostitutive delle pene detentive brevi di cui all'art. 20-bis cod. pen., è necessaria una richiesta in tal senso dell'imputato, da formulare non necessariamente con l'atto di gravame, ma che deve comunque intervenire, al più tardi, nel corso dell'udienza di discussione in appello.
Cass. civ. n. 32093/2023
L'omessa o incompleta trasmissione, da parte della cancelleria della Corte di appello, degli atti indicati nel ricorso per cassazione, in violazione di quanto prescritto dall'art. 165-bis disp. att. cod. proc. pen., non è causa di nullità, non essendo tale disposizione assistita da alcuna sanzione e gravando, comunque, sul difensore un onere di diligenza nel verificare l'effettiva trasmissione degli atti e nel provvedere spontaneamente alle allegazioni ritenute necessarie.
Cass. civ. n. 31574/2023
È ammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello che, avendo ritenuto la ricorrenza di un fatto diverso e più grave rispetto a quello contestato, abbia annullato, ai sensi dell'art. 521 cod. proc. pen., la sentenza assolutoria di primo grado e ordinato la trasmissione degli atti al pubblico ministero, sussistendo un concreto interesse dell'imputato ad impugnare in ragione della situazione peggiorativa che consegue alla sentenza di annullamento. (In motivazione, la Corte ha evidenziato che, per effetto dell'annullamento ex art. 521 cod. proc. pen. della sentenza assolutoria di primo grado, il processo regredisce alla fase delle indagini, nella quale l'imputato è posto, di certo, in condizione di difendersi, circostanza che, tuttavia, non elimina il pregiudizio a lui derivante dall'intervenuta caducazione della prima decisione, a lui favorevole).
Cass. civ. n. 29518/2023
In tema di ricorso per cassazione, l'ammissibilità dell'impugnazione riguardante la statuizione concernente le spese relative all'azione civile non consente, in caso di ritenuta inammissibilità dei motivi attinenti alla responsabilità penale, di rilevare la prescrizione del reato maturata successivamente alla sentenza di secondo grado, ostandovi l'autonomia del rapporto processuale afferente ai capi della sentenza concernenti la responsabilità penale rispetto a quello riguardante l'azione civile.
Cass. civ. n. 27945/2023
In caso di ricorso per cassazione avverso una sentenza di condanna oggettivamente cumulativa, l'accoglimento o il rigetto del motivo di ricorso relativo al "punto" della decisione concernente la confisca per equivalente determina, attesa la natura sanzionatoria della predetta misura, l'utile decorso del termine di prescrizione dei reati che ne costituiscono il fondamento e la conseguente estinzione degli stessi quando il termine prescrizionale si sia esaurito prima della sentenza di legittimità.
Cass. civ. n. 27546/2023
In tema di notificazioni, ove il decreto di citazione per il giudizio di appello sia notificato all'imputato in luogo diverso rispetto al domicilio validamente eletto o dichiarato, si determina una nullità di ordine generale a regime intermedio, che va dedotta entro i termini decadenziali previsti dall'art. 182 cod. proc. pen., salvo che l'irrituale notifica risulti, in concreto, inidonea a consentire l'effettiva conoscenza dell'atto da parte del destinatario, configurandosi, in tal caso, una nullità assoluta per omessa notificazione di cui all'art. 179 cod. proc. pen. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto valida la notificazione avvenuta presso il domicilio precedentemente eletto dall'imputato - lo studio del difensore di fiducia poi revocato - piuttosto che presso il domicilio successivamente dichiarato - l'abitazione di residenza -, rilevando che i nuovi difensori di fiducia dell'imputato nulla avevano eccepito davanti ai giudici di appello e che il ricorso non aveva fornito specifica indicazione di una tale assoluta inidoneità della notifica).
Cass. civ. n. 26994/2023
La decisione del giudice di appello che, anziché rilevare la tardività dell'impugnativa, pronunci sul merito di essa, non è inesistente e i suoi effetti prevalgono, risolvendolo "ex tunc", sul giudicato anteriormente formatosi in conseguenza dell'impugnazione intempestiva.(In motivazione, la Corte ha precisato che la fattispecie non rientra nella disciplina di cui all'art. 669, comma 4, cod. proc. pen. in tema di contrasto di giudicati, risolvendosi in una violazione di legge processuale, denunciabile dalla parte interessata con ricorso per cassazione).
Cass. civ. n. 26807/2023
In caso di ricorso per cassazione avverso una sentenza di condanna cumulativa, relativa a più reati ascritti allo stesso imputato col vincolo della continuazione, l'autonomia delle singole fattispecie di reato e dei rapporti processuali inerenti ai singoli capi di imputazione impedisce che l'ammissibilità dell'impugnazione per uno dei reati possa determinare l'instaurazione di un valido rapporto processuale anche per i reati in relazione ai quali i motivi dedotti siano inammissibili, con la conseguenza che per questi ultimi, sui quali si è formato il giudicato parziale, è preclusa la possibilità di rilevare la prescrizione e di procedere alla rideterminazione della pena eliminando l'aumento per la continuazione.
Cass. civ. n. 25124/2023
Nel giudizio di rinvio a seguito di annullamento della sentenza di appello che abbia ribaltato la sentenza di assoluzione di primo grado, la necessaria rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, mediante nuova assunzione della prova dichiarativa ritenuta decisiva, deve avvenire davanti al medesimo giudice-persona fisica che ha pronunciato la sentenza impugnata. (In motivazione, la Corte ha precisato che è essenziale, come emerge dalla giurisprudenza delle Sezioni unite e della Corte Edu, che le testimonianze decisive siano raccolte, ove possibile, dallo stesso giudice che decide, essendo necessario che i contenuti accusatori siano vagliati attraverso la valutazione anche dei contenuti non verbali della testimonianza).
Cass. civ. n. 24874/2023
La sentenza di patteggiamento che abbia applicato le pene accessorie previste dall'art. 216, ultimo comma, legge fall. è ricorribile per cassazione per vizio di motivazione ai sensi della disciplina generale di cui all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. nel caso in cui la pena accessoria non sia stata oggetto dell'accordo tra le parti, in quanto, diversamente, è ricorribile nei soli limiti di cui all'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Cass. civ. n. 23015/2023
In tema di ricorso per cassazione, grava sulla parte che deduce l'inutilizzabilità di un atto l'onere di indicare specificamente i documenti sui quali l'eccezione si fonda e altresì di allegarli, qualora essi non facciano parte del fascicolo trasmesso al giudice di legittimità. (In applicazione del principio, la Corte ha dichiarato inammissibile il motivo di ricorso con il quale l'imputato aveva eccepito, senza tuttavia documentarlo, che le intercettazioni telefoniche erano state disposte in un procedimento diverso e per un reato non connesso a quello per il quale aveva riportato condanna).
Cass. civ. n. 22365/2023
In caso di sentenza di condanna riguardante più reati ascritti allo stesso imputato, la proposizione di un motivo di ricorso con cui si deduca l'errore di calcolo nella determinazione della pena finale, conseguente alla mancata eliminazione della pena relativa ad alcuni segmenti della condotta illecita dichiarati estinti per prescrizione, non impedisce il passaggio in giudicato della sentenza con riferimento ai reati per i quali i restanti motivi di ricorso siano inammissibili, stante l'autonomia del rapporto processuale inerente a ciascun capo della sentenza.
Cass. civ. n. 20581/2023
In tema di ricorso per cassazione, l'impugnazione dell'ordinanza di esclusione di una prova testimoniale deve illustrare, in ossequio al principio di specificità di cui all'art. 581 cod. proc. pen., i motivi per i quali la deposizione ritenuta superflua dal giudice fosse, invece, rilevante ai fini della decisione.
Cass. civ. n. 16022/2023
In caso di ricorso per cassazione avverso sentenza di condanna per reati uniti dal vincolo della continuazione, qualora l'ammissibilità dell'impugnazione sia limitata al capo relativo al reato ritenuto più grave, l'annullamento della sentenza in relazione a tale capo e alla pena per esso determinata si ripercuote anche sugli aumenti sanzionatori disposti per i reati satellite, sicché il rapporto processuale rimane "aperto" in punto pena anche in relazione all'impugnazione della condanna per tali reati, nonostante i motivi di ricorso ad essi riferiti siano inammissibili, dimodoché, se matura il termine di prescrizione per uno di essi nelle more della definizione dell'impugnazione, ne deve essere dichiarata l'estinzione. (Fattispecie in cui il ricorso avverso la condanna per il reato più grave era stato ritenuto ammissibile in quanto questo si era prescritto prima della sentenza di appello, con la conseguenza che anche la prescrizione del reato satellite, intervenuta dopo la sentenza di secondo grado, poteva essere rilevata in sede di legittimità).
Cass. civ. n. 9979/2023
La sentenza definitiva di rigetto della domanda di nullità del testamento comporta la formazione del giudicato anche sulla validità delle singole clausole della scheda testamentaria, sicché è preclusa la possibilità di ridiscuterne in un nuovo giudizio, e ciò in ragione del potere-dovere del giudice, investito della domanda di nullità dell'intero atto "mortis causa", di rilevare, quand'anche non dedotta, la nullità di ogni distinta pattuizione.
Cass. civ. n. 9206/2023
Il provvedimento di sequestro preventivo finalizzato alla confisca obbligatoria, diretta o per equivalente, ex artt. 73, comma 7-bis, e 74, comma 7-bis, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, pur se relativo a somme di denaro, deve contenere la concisa motivazione del "periculum in mora", da rapportare alle ragioni che rendono necessaria l'anticipazione dell'effetto ablatorio rispetto alla definizione del giudizio, dovendosi escludere ogni automatismo decisorio che colleghi la pericolosità alla mera natura obbligatoria della confisca, in assenza di previsioni di segno contrario. (In motivazione, la Corte ha precisato che la motivazione relativa alla sussistenza del "periculum" non può essere imperniata sulla mera natura fungibile del denaro).
Cass. civ. n. 7528/2023
È inammissibile il ricorso per cassazione col quale è dedotto il vizio di motivazione per avere il giudice di merito, dinanzi al quale sia stata proposta una questione di legittimità costituzionale, omesso di esaminarla, posto che la stessa, in quanto questione di diritto, rilevabile d'ufficio e proponibile in ogni stato e grado di qualsiasi procedimento giurisdizionale, può essere prospettata per la prima volta anche nel giudizio di legittimità.
Cass. civ. n. 6595/2023
È inammissibile il ricorso per cassazione avverso il provvedimento con cui il giudice nega al richiedente l'accesso ai programmi di giustizia riparativa ai sensi dell'art. 129-bis cod. proc. pen., non avendo lo stesso natura giurisdizionale.
Cass. civ. n. 3063/2023
Il ricorso per cassazione proposto avverso l'ordinanza emessa "de plano" dal giudice dell'esecuzione in materia di confisca non è inammissibile, ma deve essere qualificato come opposizione e, per l'effetto, trasmesso al giudice dell'esecuzione, in applicazione dei principi generali di conservazione degli atti giuridici e del "favor impugnationis".
Cass. civ. n. 3028/2023
In tema di ricorso per cassazione, può essere censurata la mancata assunzione in appello, a seguito di giudizio abbreviato non condizionato, di prove richieste dalla parte solo nel caso in cui si dimostri l'esistenza, nell'apparato motivazionale posto a base della decisione impugnata, di lacune o di manifeste illogicità, ricavabili dal testo del medesimo provvedimento e concernenti punti di decisiva rilevanza, che sarebbero state presumibilmente evitate provvedendosi all'assunzione o alla riassunzione di determinate prove in appello.
Cass. civ. n. 2762/2023
È ammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento che, sull'accordo delle parti, abbia disposto la confisca del denaro quale profitto del reato di illecita detenzione di sostanza stupefacente, trattandosi di misura di sicurezza illegale ex art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. in quanto applicata in violazione dei presupposti e limiti stabiliti dalla legge. (In motivazione, la Corte ha precisato che il danaro nella disponibilità dell'indagato non costituisce profitto riveniente dal reato di illecita detenzione di sostanza stupefacente e neppure può ritenersi diversamente collegato alla sua commissione).
Cass. civ. n. 2493/2023
Non sussiste l'obbligo di rinnovazione dell'assunzione delle prove dichiarative nel caso in cui il giudizio di appello abbia avuto come esito non la riforma dell'originaria sentenza di assoluzione, bensì la riqualificazione del fatto in un reato più grave di quello per il quale l'imputato era stato condannato dal primo giudice.
Cass. civ. n. 1995/2023
In tema di pene sostitutive, ai sensi della disciplina transitoria contenuta nell'art. 95 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (c.d. riforma Cartabia), affinché il giudice di appello sia tenuto a pronunciarsi in merito all'applicabilità o meno delle nuove pene sostitutive delle pene detentive brevi di cui all'art. 20-bis cod. pen., è necessaria una richiesta in tal senso dell'imputato, da formulare non necessariamente con l'atto di gravame, ma che deve comunque intervenire, al più tardi, nel corso dell'udienza di discussione in appello.
Cass. civ. n. 1616/2023
La conversione in appello del ricorso diretto per cassazione proposto fuori dai casi consentiti è possibile a condizione che l'impugnante, per ignoranza o non corretta interpretazione delle norme processuali, abbia errato, in buona fede, nell'individuazione del mezzo di impugnazione da utilizzare, e non anche se abbia voluto deliberatamente provocare il sindacato del giudice sovraordinato con un mezzo d'impugnazione diverso da quello correttamente proponibile.
Cass. civ. n. 884/2023
La mancata assunzione di una prova decisiva, quale motivo d'impugnazione ex art. 606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., può essere dedotta solo in relazione ai mezzi di prova di cui sia stata chiesta l'ammissione ai sensi dell'art. 495, comma 2, cod. proc. pen., sicché il motivo non potrà essere validamente articolato nel caso in cui il mezzo di prova sia stato sollecitato dalla parte attraverso l'invito al giudice di merito ad avvalersi dei poteri discrezionali di integrazione probatoria di cui all'art. 507 cod. proc. pen. e da questi sia stato ritenuto non necessario ai fini della decisione.
Cass. civ. n. 785/2023
In tema di impugnazioni, è inammissibile, il ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello che conferma quella di assoluzione pronunciata nel giudizio di primo grado, proposto dal pubblico ministero per violazione di legge e riqualificato dalla Corte di cassazione come vizio di motivazione in quanto volto a censurare l'impostazione motivazionale della sentenza.
Cass. civ. n. 51/2023
In caso di annullamento con rinvio della sentenza di applicazione di pena su richiesta per nuovo giudizio sulla disposta confisca, seguito a ricorso per cassazione proposto antecedentemente all'entrata in vigore del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, rientra nella competenza funzionale del giudice del rinvio ogni questione connessa all'applicazione in via transitoria, ex art. 95, comma 1, d.lgs. citato, del nuovo regime sulla sostituzione delle pene detentive brevi, sicché a quest'ultimo l'imputato potrà eventualmente presentare l'istanza di commutazione.
Cass. civ. n. 41/2023
In tema di mandato di arresto europeo, a seguito delle modifiche apportate all'art. 18-bis legge 22 aprile 2005, n. 69, dall'art. 18-bis, d.l. 13 giugno 2023, n. 69, introdotto dalla legge di conversione 10 agosto 2023, n. 103, la Corte di appello, al fine di verificare lo stabile radicamento nel territorio nazionale della persona richiesta, quale motivo di rifiuto della consegna, è tenuta, a pena di nullità, ad indicare gli specifici indici rivelatori previsti dalla norma cit. ed i relativi criteri di valutazione, sicché il mancato apprezzamento di uno di tali indici rileva come violazione di legge, soggetta al sindacato della Corte di cassazione.
Cass. civ. n. 19415/2022
Nei confronti della sentenza resa all'esito di concordato in appello è proponibile il ricorso per cassazione con cui si deduca l'omessa dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione maturata anteriormente alla pronuncia di tale sentenza.
Cass. civ. n. 16131/2022
Non equivale a rinuncia all'impugnazione la richiesta del Procuratore generale che, nel giudizio d'impugnazione proposto dal pubblico ministero, solleciti la conferma del provvedimento di assoluzione impugnato.
Cass. civ. n. 9024/2005
Il locatore può chiedere la risoluzione del contratto e la condanna al rilascio del bene nei confronti del conduttore anche nel caso in cui al momento della proposizione della domanda detto bene è detenuto da un terzo, perché la sentenza di condanna al rilascio ha effetto anche nei confronti del terzo, se il titolo in base al quale costui occupa l'immobile presuppone quello del conduttore, ovvero, nell'ipotesi di trasferimento a titolo particolare della cosa locata, ai sensi dell'art. 1599 c.c., se il titolo, pur proveniente dal proprietario alienante originario locatore, non risulti opponibile all'acquirente perché privo di data certa anteriore all'alienazione della "res locata". Ne consegue che è irrilevante che la parte istante non abbia notificato il titolo di sfratto al terzo detentore e che costui si trovi a conoscere dell'intrapresa esecuzione solo nel momento dell'accesso dell'Ufficiale giudiziario, potendo comunque il terzo contro il quale l'esecuzione di fatto si svolge proporre opposizione all'esecuzione (art. 615 c.p.c.), provando a detenere l'immobile in base ad un titolo autonomo e prevalente rispetto a quello in virtù del quale è stata pronunciata la sentenza di rilascio posta in esecuzione.