Art. 613 – Codice di procedura civile – Difficoltà sorte nel corso dell’esecuzione

L'ufficiale giudiziario può farsi assistere dalla forza pubblica e deve chiedere al giudice dell'esecuzione le opportune disposizioni per eliminare le difficoltà che sorgono nel corso dell'esecuzione. Il giudice dell'esecuzione provvede con decreto.

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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