Art. 613 – Codice di procedura civile – Difficoltà sorte nel corso dell’esecuzione
L'ufficiale giudiziario può farsi assistere dalla forza pubblica e deve chiedere al giudice dell'esecuzione le opportune disposizioni per eliminare le difficoltà che sorgono nel corso dell'esecuzione. Il giudice dell'esecuzione provvede con decreto.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate. Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.
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Approfondisci con l'Avv. Luigi UlissiMassime correlate
Cass. civ. n. 15727/2011
In materia di esecuzione forzata degli obblighi di fare e di non fare, ogni volta il giudice dell'esecuzione, con l'ordinanza di cui all'art. 612 c.p.c., risolva contestazioni che non attengono alla determinazione delle modalità esecutive, bensì alla portata sostanziale del titolo esecutivo, tale provvedimento acquista natura di sentenza sul diritto della parte istante di procedere ad esecuzione forzata e diviene, perciò, impugnabile con i mezzi ordinari.
Cass. civ. n. 15176/2003
I provvedimenti di natura meramente ordinatoria, quali quelli del giudice dell'esecuzione emessi ex art. 613 c.p.c. e destinati a risolvere le difficoltà di ordine materiale insorte nel corso della esecuzione, non possono essere impugnati con ricorso per cassazione che, se proposto, va, per l'effetto, dichiarato inammissibile, investendo un provvedimento affatto privo di contenuto decisorio.