Art. 624 bis – Codice di procedura civile – Sospensione su istanza delle parti
Il giudice dell'esecuzione, su istanza di tutti i creditori muniti di titolo esecutivo, può, sentito il debitore, sospendere il processo fino a ventiquattro mesi. L'istanza può essere proposta fino a venti giorni prima della scadenza del termine per il deposito delle offerte di acquisto o, nel caso in cui la vendita senza incanto non abbia luogo, fino a quindici giorni prima dell'incanto. Sull'istanza, il giudice provvede nei dieci giorni successivi al deposito e, se l'accoglie, dispone, nei casi di cui al secondo comma dell'articolo 490, che, nei cinque giorni successivi al deposito del provvedimento di sospensione, lo stesso sia comunicato al custode e pubblicato sul sito Internet sul quale è pubblicata la relazione di stima. La sospensione è disposta per una sola volta L'ordinanza è revocabile in qualsiasi momento, anche su richiesta di un solo creditore e sentito comunque il debitore.
Entro dieci giorni dalla scadenza del termine la parte interessata deve presentare istanza per la fissazione dell'udienza in cui il processo deve proseguire.
Nelle espropriazioni mobiliari l'istanza per la sospensione può essere presentata non oltre la fissazione della data di asporto dei beni ovvero fino a dieci giorni prima della data della vendita se questa deve essere espletata nei luoghi in cui essi sono custoditi e, comunque, prima della effettuazione della pubblicità commerciale ove disposta. Nelle espropriazioni presso terzi l'istanza di sospensione non può più essere proposta dopo la dichiarazione del terzo.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 35873/2024
In tema di furto, la circostanza aggravante di cui all'art. 625, comma primo, n. 7, cod. pen., configurata dall'essere i beni oggetto di sottrazione destinati a pubblico servizio, ha natura valutativa, poiché impone una verifica di ordine giuridico sulla natura della "res", sulla sua specifica destinazione e sul concetto di pubblico servizio, la cui nozione è variabile in quanto fondata su considerazioni in diritto non rese palesi dal mero riferimento all'oggetto sottratto. (Nella fattispecie, relativa al furto di energia elettrica, la Corte ha precisato che la citata circostanza aggravante è da ritenersi adeguatamente contestata ove venga riferita alla condotta di furto posta in essere mediante allaccio diretto alla rete di distribuzione dell'ente gestore, la quale garantisce l'erogazione di un "servizio" destinato a raggiungere le utenze terminali di un numero indeterminato di persone, per soddisfare un'esigenza di rilevanza "pubblica").
Cass. civ. n. 34061/2024
In tema di furto, non può considerarsi legittimamente contestata "in fatto" la circostanza aggravante prevista dall'art. 625, comma primo, n. 7, cod. pen., che ricorre nel caso in cui i beni oggetto di sottrazione siano destinati a pubblico servizio, qualora nell'imputazione tale natura non sia esposta in modo esplicito, direttamente o mediante l'impiego di formule equivalenti.
Cass. civ. n. 33657/2024
In tema di reati divenuti perseguibili a querela per effetto della modifica introdotta dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, è consentito al pubblico ministero, ove sia decorso il termine per proporre la querela di cui all'art. 85 del d.lgs. citato, modificare l'imputazione mediante la contestazione, in udienza, di un'aggravante che rende il reato procedibile d'ufficio. (Fattispecie relativa a furto di energia elettrica, in cui la Corte ha annullato la decisione di proscioglimento del Tribunale, che aveva ritenuto tardiva la contestazione suppletiva dell'aggravante di cui all'art. 625, comma primo, n. 7, cod. pen.).
Cass. civ. n. 33203/2024
In tema di furto, l'infermità, fisica o psichica, della persona offesa, che costituisce presupposto normativo per la procedibilità d'ufficio del delitto di cui all'art. 624 cod. pen., come modificato dall'art. 2, comma 1, lett. i), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, non deve essere circoscritta ai soli casi di infermità psichica intesa come stato patologico, ma può essere estesa anche ai casi di carenza o anomalia mentale o cognitiva o di particolare vulnerabilità della persona offesa, tale da influire, anche in modo transeunte od occasionale, sulla pienezza delle facoltà intellettive e tale da inficiare la capacità di autodeterminazione o di opposizione dinanzi all'altrui condotta illecita. (Fattispecie in tema di furto commesso ai danni di persona quasi ottuagenaria nei cui confronti era stata utilizzata anche una sostanza chimica i cui effetti destabilizzanti erano stati percepiti dall'anziana).
Cass. civ. n. 29160/2024
La causa di estinzione del reato di cui all'art. 162-ter cod. pen. trova applicazione anche nel giudizio di appello in caso di sopravvenuta procedibilità a querela del reato, a condizione che l'offerta riparatoria o risarcitoria sia tempestivamente formulata nelle more del giudizio di impugnazione, così da consentire al giudice di verificarne la congruità. (Fattispecie relativa al tentativo di furto di beni esposti in un esercizio commerciale, in cui il versamento dell'offerta riparatoria, parzialmente effettuato prima dell'apertura del dibattimento di primo grado, era stato completato anteriormente alla celebrazione dell'appello e all'entrata in vigore del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, che ha reso il delitto procedibile a querela).
Cass. civ. n. 28519/2024
In tema di condizioni di procedibilità, la remissione di querela estingue il reato anche se intervenuta nel giudizio di rinvio celebrato a seguito di annullamento disposto solo in punto di determinazione della pena. (Fattispecie relativa al delitto di cui all'art. 590-bis cod. pen., divenuto procedibile a querela a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150).
Cass. civ. n. 28110/2024
In tema di furto in abitazione, ai fini dell'applicazione della circostanza attenuante di cui all'art. 62, primo comma, n. 4), cod. pen., il giudice deve tenere conto anche del danno morale legato al patimento della vittima per l'intrusione subita nella propria dimora.
Cass. civ. n. 27181/2024
In tema di reati divenuti procedibili a querela per effetto della modifica di cui al d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, il giudice del dibattimento, ove sia spirato il termine previsto dall'art. 85 d.lgs. citato in assenza di proposizione della querela, a seguito dell'instaurazione del contraddittorio e dell'ammissione delle prove, è tenuto a pronunciare sentenza di improcedibilità ex art. 129 cod. proc. pen., essendo inefficace, in quanto indicativa di un abuso del processo da parte del pubblico ministero, la contestazione di un'aggravante finalizzata esclusivamente a rendere il reato procedibile d'ufficio. (Fattispecie relativa a furto di energia elettrica).
Cass. civ. n. 24326/2024
In caso di annullamento con rinvio limitato alla verifica della sussistenza dei presupposti per l'applicazione della causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto, il giudice del rinvio non può dichiarare l'estinzione per sopravvenuta prescrizione, maturata successivamente alla sentenza di annullamento parziale, rispetto ai reati commessi successivamente al 1 gennaio 2020, per i quali opera la causa di improcedibilità per superamento dei termini massimi di durata del procedimento ex art. 344-bis cod. proc. pen.
Cass. civ. n. 22612/2024
In caso di annullamento parziale di una sentenza di condanna da parte della Corte di cassazione, la pena inflitta in relazione ai capi divenuti irrevocabili può essere posta in esecuzione pur se il dispositivo della sentenza di legittimità non ne indichi la misura, ben potendo la pena "certa" essere determinata mediante il raffronto tra lo stesso dispositivo e gli esiti dei giudizi di merito.
Cass. civ. n. 22558/2024
L'aggravante prevista dall'art. 625, n. 7, ultima parte cod. pen., relativa alla destinazione delle cose a pubblica reverenza, è configurabile in caso di beni aventi una funzione di culto o di devozione, in quanto rispettati dalla generalità dei consociati per essere espressione del sentimento religioso o di elevati valori civili, non essendo, invece, sufficiente la sola circostanza che essi si trovino in un luogo di culto. (Nella specie, la Corte ha escluso la configurabilità dell'aggravante con riferimento alla sottrazione, all'interno di una chiesa, di denaro contenuto nella cassetta delle offerte e destinato all'elemosina).
Cass. civ. n. 17455/2024
In tema di reati divenuti perseguibili a querela per effetto della modifica introdotta dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, è consentito al pubblico ministero, ove sia decorso il termine per proporre la querela di cui all'art. 85 del d.lgs. citato, modificare l'imputazione mediante la contestazione, in udienza, di un'aggravante che rende il reato procedibile d'ufficio. (Fattispecie relativa a furto di energia elettrica, in cui la Corte ha annullato la decisione di proscioglimento sul rilievo che il tribunale non aveva consentito al pubblico ministero di contestare, in via suppletiva, l'aggravante di cui all'art. 625, comma primo, n. 7, cod. pen., già descritta nell'imputazione, che avrebbe reso il delitto, avente ad oggetto un bene funzionalmente destinato a pubblico servizio, procedibile d'ufficio).
Cass. civ. n. 17038/2024
E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 624-bis, cod. pen., in relazione all'art. 3 Cost., per l'omessa previsione di una attenuante specifica per il caso in cui il furto sia avvenuto su beni di pertinenza dell'abitazione. (In motivazione la Corte ha precisato che le esigenze di protezione della sicurezza individuale, che il legislatore ha inteso tutelare unitamente a quelle patrimoniali, ben ricorrono anche in relazione alle pertinenze di una abitazione o di un luogo di privata dimora, che sono beni strumentali a quello principale, volti a soddisfare esigenze di vita domestica del proprietario).
Cass. civ. n. 17029/2024
In tema di furto, ai fini dell'esclusione dell'aggravante dell'esposizione alla pubblica fede è necessario l'esercizio di una diretta e continua custodia sulla cosa da parte del proprietario o dell'addetto alla vigilanza, non essendo sufficiente che l'accesso al luogo non sia libero. (Nella fattispecie, la Corte ha ritenuto esente da censure la decisione dei Giudici di merito che hanno ravvisato l'aggravante nel caso di furto di una bicicletta, parcheggiata sul pianerottolo antistante l'abitazione della vittima ubicata in un condominio il cui accesso era regolato da un codice segreto, personalizzato per ciascuno dei condòmini).
Cass. civ. n. 16955/2024
Integra il delitto di furto, e non quello di peculato, la condotta del pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio che, in occasione dell'esercizio dell'attività d'ufficio, si impossessi del denaro o della cosa mobile altrui "invito domino" e senza averne previamente conseguito la disponibilità per ragione d'ufficio o di servizio. (Fattispecie relativa alla sottrazione, da parte di un carabiniere, del telefono cellulare dell'arrestato prima che il bene fosse sequestrato o preso altrimenti in consegna per ragioni d'ufficio).
Cass. civ. n. 16440/2024
Nel giudizio di rinvio è preclusa la possibilità di presentare motivi aggiunti, posto che l'oggetto del giudizio è limitato, ai sensi del combinato disposto degli artt. 624, comma 1, e 627 cod. proc. pen., alla parte della decisione caducata e, quindi, alla trattazione dei motivi di gravame già proposti ad essa afferenti, che non possono essere in alcun modo integrati.
Cass. civ. n. 15098/2024
In tema di reati divenuti perseguibili a querela per effetto della modifica introdotta dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, è consentito al pubblico ministero, ove sia decorso il termine per proporre la querela di cui all'art. 85 del d.lgs. citato, modificare l'imputazione mediante la contestazione, in udienza, di un'aggravante che rende il reato procedibile d'ufficio. (Fattispecie relativa a furto di energia elettrica, in cui la Corte ha annullato la decisione di proscioglimento sul rilievo che il tribunale, ritenendo tardiva la contestazione suppletiva dell'aggravante di cui all'art. 625, comma primo, n. 7, cod. pen., valevole a rendere il delitto procedibile d'ufficio, era incorso in una nullità assoluta di ordine generale, concernente l'esercizio dell'azione penale).
Cass. civ. n. 14890/2024
In tema di reati divenuti perseguibili a querela per effetto della modifica introdotta dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, è consentito al pubblico ministero, ove sia decorso il termine per proporre la querela di cui all'art. 85 del d.lgs. citato, modificare l'imputazione mediante la contestazione, in udienza, di un'aggravante che rende il reato procedibile d'ufficio. (Fattispecie relativa a furto di energia elettrica, in cui la Corte ha annullato la decisione di proscioglimento del Tribunale, che aveva ritenuto tardiva la contestazione suppletiva dell'aggravante di cui all'art. 625, comma primo, n. 7, cod. pen.).
Cass. civ. n. 14710/2024
E' affetta da nullità assoluta di ordine generale, per violazione del principio del contraddittorio, la sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. per carenza della prescritta condizione di procedibilità del reato, alla luce del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, nel caso in cui il giudice abbia consentito l'interlocuzione delle parti solo sulla questione della procedibilità, ritenendo irrilevante, poiché tardiva, la modifica dell'imputazione da parte del pubblico ministero, mediante la contestazione di un'aggravante idonea, in astratto, a rendere il reato procedibile d'ufficio. (In motivazione, la Corte ha precisato che, ai fini della pronuncia di proscioglimento, anche per ragioni di rito introdotte da modifiche normative intervenute nel corso del giudizio, il giudice deve tenere conto della contestazione suppletiva di un'aggravante che renda il reato procedibile di ufficio, nonché valutare le sopravvenienze istruttorie acquisite nel corso del giudizio, suscettibili di confortare la plausibilità della contestazione suppletiva medesima).
Cass. civ. n. 14058/2024
In caso di annullamento parziale con rinvio della sentenza di secondo grado, il ricorso straordinario previsto dall'art. 625-bis cod. proc. pen. è ammissibile non soltanto quando il rigetto o la declaratoria di inammissibilità, nel resto, dell'impugnazione riguardino solo apparentemente il trattamento sanzionatorio, incidendo invece sui presupposti fattuali dello stesso, ma anche ogniqualvolta, per effetto della decisione di rigetto o di inammissibilità della Corte di cassazione, si realizzi l'effetto preclusivo di cui all'art. 624 cod. proc. pen. che circoscrive, in termini rigidi, l'ambito dei poteri decisori del giudice del rinvio. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto che non si era verificato siffatto effetto preclusivo essendo possibile, attraverso l'interpretazione congiunta del dispositivo e della motivazione, comprendere la portata della decisione in termini univoci e coerenti con l'accoglimento delle restanti doglianze del ricorrente).
Cass. civ. n. 13776/2024
In tema di furto di energia elettrica aggravato dall'uso fraudolento, divenuto procedibile a querela per effetto della modifica introdotta dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, la contestazione dell'aggravante della destinazione a pubblico servizio, che rende il delitto procedibile d'ufficio, non rileva qualora la stessa sia stata formulata dopo la scadenza del termine per la presentazione della querela da parte della persona offesa.
Cass. civ. n. 13775/2024
In tema di reati divenuti procedibili a querela per effetto della modifica introdotta dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, ove sia decorso il termine previsto dall'art. 85 d.lgs. citato senza che sia stata proposta la querela, il giudice è tenuto, ex art. 129 cod. proc. pen., a pronunciare sentenza di improcedibilità, non essendo consentito al pubblico ministero la modifica dell'imputazione ex art. 517 cod. proc. pen. mediante contestazione di un'aggravante che renda il reato procedibile d'ufficio. (Fattispecie relativa a furto di energia elettrica, in cui la Corte ha ritenuto immune da censure la decisione di improcedibilità fondata sul rilievo che il contestato furto aggravato dal mezzo fraudolento e dall'aver cagionato alla persona offesa un danno patrimoniale di rilevante gravità era divenuto procedibile a querela).
Cass. civ. n. 10202/2024
Non è abnorme il provvedimento con cui il tribunale in composizione monocratica, in sede di giudizio abbreviato, trasmette gli atti al pubblico ministero ai sensi dell'art. 521-bis cod. proc. pen., ravvisando l'erronea qualificazione giuridica del fatto e inquadrando lo stesso in una fattispecie criminosa per la quale risulta necessaria la celebrazione dell'udienza preliminare. (In motivazione, la Corte ha precisato che, una volta disposta la trasmissione degli atti, il pubblico ministero diviene nuovamente "dominus" dell'azione penale con la conseguente facoltà di contestare ulteriori aggravanti, essendogli precluso il solo esercizio dell'azione penale per il reato come originariamente qualificato).
Cass. civ. n. 9207/2024
In tema di revisione, costituisce "prova nuova", rilevante ex art. 630, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., quella - sopravvenuta alla sentenza di condanna o scoperta successivamente ovvero non acquisita nel precedente giudizio o acquisita ma non valutata neanche implicitamente - che ha ad oggetto un fatto dimostrativo della procedibilità a querela (non presentata) del reato per cui è intervenuta condanna irrevocabile, ma non la mera rilevazione della mancanza della condizione di procedibilità richiesta dal reato per cui è stata pronunziala condanna definitiva.
Cass. civ. n. 9199/2024
All'annullamento della sentenza di appello da parte della Corte di cassazione non consegue, in via automatica, la cessazione della misura cautelare in atto, dovendosi interpretare l'art. 624-bis cod. proc. pen. nel senso che tale cessazione deve essere ordinata solo con riguardo alle misure cautelari emesse nel corso del giudizio di appello e nell'ipotesi in cui l'annullamento della sentenza di appello sia disposto senza rinvio, purché, in tale eventualità, non comporti, ex art. 185, comma 3, cod. proc. pen., la regressione del procedimento e una nuova decorrenza dei termini di custodia a norma dell'art. 303, comma 2, cod. proc. pen.
Cass. civ. n. 5887/2024
Sussiste concorso materiale, e non assorbimento, tra il delitto di rapina e quello di danneggiamento, nel caso in cui l'alterazione, il deterioramento o la distruzione del luogo di custodia di un bene sia seguito dalla violenza alla persona, posto che solo il furto semplice, e non anche quello aggravato dalla violenza sulle cose, costituisce elemento costitutivo del delitto di rapina. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da censure la contestazione dei reati di tentata rapina impropria e di danneggiamento a fronte della condotta di un imputato che, dopo avere infranto il deflettore di un'autovettura, tentava di impossessarsi di una sacca custodita al suo interno, non riuscendovi per l'intervento della persona offesa, nei cui confronti usava, poi, violenza onde assicurarsi l'impunità).
Cass. civ. n. 3741/2024
In tema di reati divenuti procedibili a querela per effetto della modifica introdotta dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, ove sia decorso il termine previsto dall'art. 85 d.lgs. citato senza che sia stata proposta la querela, il giudice è tenuto, ex art. 129 cod. proc. pen., a pronunciare sentenza di improcedibilità, non essendo consentito al pubblico ministero la modifica dell'imputazione ex art. 517 cod. proc. pen. mediante contestazione di un'aggravante che renda il reato procedibile d'ufficio. (Fattispecie relativa a furto di energia elettrica, in cui la Corte ha ritenuto immune da censure la decisione di improcedibilità fondata sul rilievo che il contestato furto con violenza sulle cose era divenuto procedibile a querela).
Cass. civ. n. 2776/2024
Sopravvenuta procedibilità a querela del reato per effetto della novella di cui al d.lgs. n. 150 del 2022 (cd. riforma Cartabia) - Contestazione suppletiva dell'aggravante di cui all'art. 625, comma primo, n. 7), cod. pen., comportante la procedibilità d'ufficio del delitto - Possibilità - Limiti - Indicazione. In tema di furto, nel caso in cui il delitto abbia ad oggetto energia elettrica e l'azione penale risulti esercitata antecedentemente al 30/03/2023, data di entrata in vigore delle modifiche introdotte, con riguardo alla procedibilità, dall'art. 2, comma 1, lett. i), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, è consentita al pubblico ministero la contestazione suppletiva dell'aggravante della destinazione del bene sottratto a un pubblico servizio, di cui all'art. 625, comma primo, n. 7), cod. pen., comportante la procedibilità d'ufficio del delitto, entro la prima udienza dibattimentale.
Cass. civ. n. 2364/2024
In tema di furto di autovettura parcheggiata sulla pubblica via o in luogo privato accessibile al pubblico, sussiste l'aggravante del bene esposto per necessità o consuetudine alla pubblica fede anche nell'ipotesi in cui il veicolo non abbia le portiere chiuse con le chiavi e queste ultime siano inserite nel cruscotto. (Conf.: n. 10192 del 1977,
Cass. civ. n. 2362/2024
È inammissibile la richiesta di revisione di una sentenza di condanna definitiva con riferimento all'"an" della responsabilità, ma annullata con rinvio dalla Corte di cassazione in ordine alla sussistenza di una circostanza aggravante, posto che per "sentenza irrevocabile" ai fini del giudizio di revisione deve intendersi la sentenza passata in giudicato in ogni suo aspetto.
Cass. civ. n. 757/2024
La formazione progressiva del giudicato conseguente ad annullamento con rinvio consente di dare al fatto, nel giudizio rescissorio, una diversa e più grave qualificazione giuridica anche in assenza di impugnazione sul punto del pubblico ministero, nel caso in cui la questione attinente alla riqualificazione costituisca un punto della decisione oggetto dell'annullamento o sia col punto caducato in rapporto di connessione essenziale, posto che la questione "de qua" non può ritenersi un capo della sentenza, difettando della completezza che rende il capo suscettibile di definitività. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da vizi la decisione, assunta in sede di rinvio, che aveva attribuito al fatto l'originaria qualificazione giuridica di "induzione indebita a dare o promettere utilità", benché la decisione annullata l'avesse riqualificato in termini di "traffico di influenze illecito" e non vi fosse stata impugnazione sul punto da parte del pubblico ministero).
Cass. civ. n. 51592/2023
La querela sottoscritta con firma autenticata dal difensore non richiede ulteriori formalità per la presentazione da parte di soggetto diverso dal proponente, pur se privo di delega scritta. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto valida la querela del legale rappresentante di una società cooperativa, con firma autenticata dal difensore, presentata presso l'ufficio della Procura della Repubblica da soggetto non identificato).
Cass. civ. n. 50258/2023
In tema di reati divenuti perseguibili a querela per effetto della modifica introdotta dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, è consentito al pubblico ministero, ove sia decorso il termine per proporre la querela di cui all'art. 85 del d.lgs. citato, modificare l'imputazione mediante la contestazione, in udienza, di un'aggravante che rende il reato procedibile d'ufficio. (Fattispecie relativa a furto di energia elettrica, in cui la Corte ha annullato la decisione di proscioglimento sul rilievo che il tribunale non aveva consentito al pubblico ministero di contestare, in via suppletiva, l'aggravante di cui all'art. 625, comma primo, n. 7, cod. pen., già descritta nell'imputazione, che avrebbe reso il delitto, avente ad oggetto un bene funzionalmente destinato a pubblico servizio, procedibile d'ufficio).
Cass. civ. n. 50105/2023
In tema di furto in abitazione, deve intendersi "pertinenza di luogo destinato a privata dimora" ogni bene idoneo ad arrecare una diretta utilità economica all'immobile principale o, comunque, funzionalmente ad esso asservito e destinato al suo servizio od ornamento in modo durevole, non necessitando un rapporto di contiguità fisica tra i beni. (Fattispecie in cui la Corte ha riconosciuto natura pertinenziale a un garage, al servizio dell'abitazione principale, seppur ubicato in un diverso complesso condominiale, nell'ambito del medesimo territorio comunale).
Cass. civ. n. 50102/2023
In tema di acquisizione dei dati relativi al traffico telefonico e telematico, gli "altri elementi di prova" che, ai sensi della norma transitoria di cui all'art. 1, comma 1-bis, d.l. 30 settembre 2021, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2021, n. 178, devono corroborare i cd. "dati esteriori" delle conversazioni, ai fini del giudizio di colpevolezza, possono essere di qualsiasi tipo e natura, in quanto non predeterminati nella specie e nella qualità, sicché possono ricomprendere non solo le prove storiche dirette, ma anche quelle indirette, legittimamente acquisite e idonee, anche sul piano della mera consequenzialità logica, a confortare il mezzo di prova ritenuto "ex lege" bisognoso di conferma. (Fattispecie relativa al delitto di furto aggravato in concorso, in cui la Corte ha riconosciuto valore indiziario alla geolocalizzazione ricavabile dal sistema di intercettazione della telefonia mobile in uso ad uno degli imputati, unitamente ad altri elementi corroboranti tale dato, quali i tabulati e i contatti intercorsi con i correi nell'imminenza dell'orario concordato per l'esecuzione del reato).
Cass. civ. n. 49513/2023
È inammissibile il ricorso che ponga, con un motivo unico o che si accompagni ad altri inammissibili, la questione della improcedibilità, per mancata proposizione della querela, di reati per i quali il d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, abbia, successivamente alla sentenza impugnata e nelle more della presentazione del ricorso, introdotto tale forma di procedibilità.
Cass. civ. n. 49499/2023
Nei giudizi pendenti in sede di legittimità, la sopravvenienza della procedibilità a querela per effetto dell'entrata in vigore del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, non opera quale ipotesi di "abolitio criminis", capace di prevalere sull'inammissibilità del ricorso e di incidere sul cd. giudicato sostanziale. (Fattispecie relativa a tentato furto aggravato dall'aver usato violenza sulle cose, in cui la Corte ha ritenuto inammissibile il ricorso che sollecitava la considerazione della mancata proposizione della querela in relazione a reati per i quali era stata introdotta, successivamente alla sentenza impugnata e nelle more della proposizione del ricorso, tale forma di procedibilità dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150).
Cass. civ. n. 49283/2023
In tema di ricorso straordinario per errore di fatto, avverso l'ordinanza dichiarativa dell'inammissibilità del ricorso, proposto in violazione dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., non è deducibile l'omessa valutazione, quale fatto estintivo, della sopravvenuta remissione di querela in relazione a un delitto divenuto procedibile a querela ai sensi del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, nel caso in cui la Corte di cassazione abbia motivatamente aderito all'orientamento giurisprudenziale che ritiene prevalente l'inammissibilità sulla sopravvenuta improcedibilità, trattandosi di valutazione giuridica e non di errore percettivo.
Cass. civ. n. 48529/2023
In tema di furto di energia elettrica, può ritenersi legittimamente contestata in fatto, e ritenuta in sentenza senza la necessità di una specifica ed espressa formulazione, la circostanza aggravante di cui all'art. 625, comma primo, n. 7, cod. pen., in quanto l'energia elettrica fornita, su cui ricade la condotta di sottrazione, è un bene funzionalmente destinato a un pubblico servizio.
Cass. civ. n. 47769/2023
In tema di reati divenuti perseguibili a querela a seguito della modifica introdotta dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, è consentito al pubblico ministero, laddove sia decorso il termine per la presentazione della condizione di procedibilità ex art. 85 d.lgs. citato, modificare l'imputazione in udienza mediante la contestazione di una circostanza aggravante che rende il reato procedibile di ufficio. (Fattispecie relativa a furto di energia elettrica, in cui la Corte ha annullato la decisione di proscioglimento oggetto d'impugnativa sul rilievo che il tribunale non avesse consentito al pubblico ministero di contestare in via suppletiva la circostanza aggravante di cui all'art. 625, comma primo, n. 7, cod. pen., già descritta nel capo di imputazione, che avrebbe reso il delitto procedibile di ufficio).
Cass. civ. n. 43849/2023
E' inammissibile il motivo di ricorso per cassazione con cui l'imputato eccepisce la mancata riqualificazione, da parte del giudice di appello, del delitto di ricettazione in quello di furto, nel caso in cui la derubricazione sia stata genericamente richiesta con l'atto di appello, in assenza di indicazioni circostanziate, anche provenienti dall'imputato, dimostrative della riconducibilità del possesso del bene alla precedente commissione del delitto di furto. (Fattispecie in cui il giudice di appello aveva confermato la sentenza di condanna per il delitto di ricettazione sul rilievo che l'imputato si era limitato a dichiarare la propria estraneità alla contestata ricettazione di un'autovettura, a fronte di sentenza di primo grado dalla quale emergeva che il predetto, all'interrogatorio di garanzia e in corso di giudizio, non aveva reso dichiarazioni che inducessero a farlo ritenere l'autore del furto, circostanza per la quale era stata altresì ritenuta insufficiente, a tal fine, la testimonianza della persona offesa a termini della quale lo stesso imputato si aggirava nel parcheggio dove era in sosta l'autovettura asportata).
Cass. civ. n. 43255/2023
In tema di reati divenuti perseguibili a querela a seguito della modifica introdotta dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, nel caso di intervenuto decorso del termine previsto all'art. 85 del d.lgs. citato senza che sia stata proposta la querela, è consentito al pubblico ministero di modificare l'imputazione in udienza mediante la contestazione di una circostanza aggravante per effetto della quale il reato divenga procedibile di ufficio, essendo lo stesso investito, anche in difetto di sopravvenienze dibattimentali rilevanti a tale fine, del potere-dovere di esercitare l'azione penale per un reato correttamente circostanziato. (Fattispecie di furto, in relazione alla quale, per effetto della contestazione suppletiva dell'aggravante di cui all'art. 625, comma primo, n. 7 cod. pen., il delitto era divenuto procedibile di ufficio).
Cass. civ. n. 40438/2023
In tema di misure di prevenzione, nel giudizio di rinvio seguito ad annullamento, da parte della Corte di cassazione, del provvedimento applicativo della sorveglianza speciale, è preclusa la deduzione di questioni diverse da quelle cui si riferisce la pronunzia rescindente e che non presentino con essa alcun nesso di interdipendenza logico-giuridica. (Nella specie, la Corte ha precisato che, essendo stata annullata la sola statuizione relativa all'obbligo di soggiorno, gli elementi sopravvenuti, seppure idonei ad elidere il giudizio di pericolosità sociale, avrebbero potuto essere dedotti con autonoma istanza di revoca ai sensi dell'art. 11 d.lgs. 6 settembre 2011 n. 159).
Cass. civ. n. 36928/2023
594 REATI CONTRO IL PATRIMONIO - 106 FURTO - IN GENERE REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - FURTO - IN GENERE - Tentativo di asportazione di beni culturali da sito archeologico - Furto tentato - Sussistenza - Reato di ricerca archeologica senza concessione - Esclusione - Ragioni. Integra il delitto di furto tentato, e non la contravvenzione di cui all'art. 175 d.lgs. 22 novembre 2004, n. 42, la condotta di chi si introduca all'interno di un parco archeologico in assenza di concessione amministrativa, allo scopo di impossessarsi di beni culturali oggetto di ritrovamento nel sito. (In motivazione, la Corte ha chiarito che la sottrazione, tentata o consumata, dei beni culturali reperiti a seguito dell'attività di esplorazione archeologica abusiva non ricade nel perimetro applicativo dell'art. 175 d.lgs. n. 42 del 2004, che sanziona la mera ricerca non autorizzata, in quanto svolta in assenza di concessione ovvero avvenuta in violazione delle prescrizioni impartite dalla pubblica amministrazione).
Cass. civ. n. 35630/2023
È abnorme, in quanto determina un'indebita regressione del processo alla fase delle indagini, la sentenza con cui il giudice, anziché riqualificare il fatto in contestazione come consentitogli dall'art. 521, comma 1, cod. proc. pen., assolve l'imputato dal delitto ascrittogli e dispone contestualmente la restituzione degli atti al pubblico ministero per l'eventuale esercizio dell'azione penale in ordine al medesimo fatto diversamente qualificato, considerato, altresì, che la nuova imputazione eventualmente formulata sarebbe destinata a confliggere con la sentenza di assoluzione, passata in giudicato, in violazione del divieto del doppio processo per lo stesso fatto.
Cass. civ. n. 33813/2023
L'amministratore di condominio, in ordine alle proprie attribuzioni, come definite dall'art. 1130 cod. civ., è legittimato a sporgere querela in relazione ad un reato commesso in danno del patrimonio comune senza necessità di autorizzazione o ratifica dell'assemblea, in ragione della detenzione qualificata rispetto alle risorse economiche del condominio e della necessità di assicurare il corretto espletamento dei servizi comuni. (Fattispecie di furto di acqua, commesso con violenza sulle cose dai locatari di un appartamento mediante allaccio abusivo all'impianto condominiale).
Cass. civ. n. 22977/2023
A seguito di annullamento parziale di un provvedimento di confisca facoltativa, non è consentito al giudice del rinvio attribuire alla statuizione ablatoria una diversa qualificazione giuridica. (Fattispecie in cui, a seguito dell'annullamento parziale della confisca facoltativa per vizio di motivazione sul nesso di pertinenzialità, il giudice del rinvio aveva riqualificato la statuizione ablatoria come confisca "di sproporzione", senza argomentare in ordine al nesso di pertinenzialità).
Cass. civ. n. 22658/2023
In caso di ricorso per cassazione proposto al fine di dedurre il difetto della condizione di procedibilità in relazione a reato divenuto procedibile a querela a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (nella specie, furto aggravato dalla esposizione dei beni alla fede pubblica), qualora il giudice di legittimità non riscontri la presenza di tale atto, deve annullare senza rinvio la sentenza impugnata. (In fattispecie in cui risultava decorso il termine per la proposizione della querela di cui all'art.85, comma 1 del citato d.lgs., la Corte ha evidenziato che, sussistendo in capo alla pubblica accusa l'onere di allegazione di atti sopravvenuti che valgano a documentare la persistenza della procedibilità dell'azione penale, in assenza di un puntuale percorso normativo, i modelli organizzativi predisposti dalla Corte di cassazione al fine di evitare ritardi nella trasmissione delle querele da parte delle procure della Repubblica rappresentano esclusivamente uno scrupolo istituzionale volto all'avanzamento della tutela garantita dall'ordinamento alle persone offese con riguardo alla facoltà di sporgere querela).
Cass. civ. n. 22641/2023
In tema di reati divenuti perseguibili a querela a seguito della modifica introdotta dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, la previsione della procedibilità a querela comporta che, stante la natura mista, sostanziale e processuale, della querela, nonché la sua concreta incidenza sulla punibilità dell'autore del fatto, il giudice, in forza dell'art. 2, comma quarto, cod. pen., deve accertare l'esistenza della stessa anche per i reati commessi anteriormente all'intervenuta modifica. (Fattispecie in tema di furto aggravato dal mezzo fraudolento e dal nesso teleologico in cui la Corte ha riconosciuto la sussistenza della causa di improcedibilità non vertendosi in un'ipotesi di ricorso inammissibile).
Cass. civ. n. 22365/2023
In caso di sentenza di condanna riguardante più reati ascritti allo stesso imputato, la proposizione di un motivo di ricorso con cui si deduca l'errore di calcolo nella determinazione della pena finale, conseguente alla mancata eliminazione della pena relativa ad alcuni segmenti della condotta illecita dichiarati estinti per prescrizione, non impedisce il passaggio in giudicato della sentenza con riferimento ai reati per i quali i restanti motivi di ricorso siano inammissibili, stante l'autonomia del rapporto processuale inerente a ciascun capo della sentenza.
Cass. civ. n. 22010/2023
In tema di esecuzione forzata degli obblighi di fare e di non fare, l'ordinanza del giudice dell'esecuzione che decida in ordine alla portata sostanziale del titolo esecutivo ed all'ammissibilità dell'azione esecutiva non è appellabile, ma reclamabile ex art. 624 c.p.c. ove tale decisione sia stata presa solo in vista della mera sospensione della procedura (che resta pendente) in attesa dell'esito del giudizio di merito da instaurare, mentre è opponibile ai sensi dell'art. 617 c.p.c. ove abbia dichiarato la definitiva chiusura del processo esecutivo, con esclusione, in ogni caso, della proponibilità dell'appello.
Cass. civ. n. 20884/2023
Nel caso di annullamento con rinvio limitato alla verifica della sussistenza dei presupposti per l'applicazione della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto, il giudice del rinvio non può dichiarare l'estinzione del reato per intervenuta prescrizione, maturata successivamente alla sentenza di annullamento parziale.
Cass. civ. n. 17965/2023
I provvedimenti di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo (ex art. 373 c.p.c.) ovvero dell'esecuzione (ex art. 624 c.p.c.) impediscono la prosecuzione del processo esecutivo già in corso, ma lasciano inalterati gli effetti conservativi del pignoramento, non obbligando il creditore procedente a rinunciare agli atti del processo.
Cass. civ. n. 16676/2023
In caso di annullamento parziale della sentenza di condanna, disposto per omessa valutazione del motivo sulla concedibilità delle circostanze attenuanti generiche, il potere del giudice di rinvio di rivalutare la pena incontra una duplice limitazione: la prima, risultante dal divieto di "reformatio in peius", che costituisce un principio generale nella disciplina delle impugnazioni, applicabile anche al giudizio rescissorio e che, nel caso di gravame del solo imputato, non consente di superare la misura complessiva della pena già irrogata, e la seconda derivante dal giudicato parziale formatosi, ai sensi degli artt. 624, comma 1, e 627, comma 2, cod. proc. pen., sulla misura della pena base, che non può essere mutata.
Cass. civ. n. 14700/2023
In tema di reati divenuti perseguibili a querela per effetto delle modifiche introdotte dall'art. 2 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, è consentito al pubblico ministero, ove sia decorso il termine per proporre la querela di cui all'art. 85 d.lgs. citato, modificare l'imputazione mediante la contestazione, in udienza, di un'aggravante che rende il reato procedibile d'ufficio. (Fattispecie relativa a furto di energia elettrica, in cui la Corte ha annullato la decisione di proscioglimento sul rilievo che il tribunale non aveva consentito al pubblico ministero di contestare, in via suppletiva, l'aggravante di cui all'art. 625, comma primo, n. 7, cod. pen., che avrebbe reso il delitto, avente ad oggetto un bene funzionalmente destinato a pubblico servizio, procedibile d'ufficio, omettendo di valutare le sopravvenienze istruttorie suscettibili di avvalorare la legittimità di tale contestazione suppletiva).
Cass. civ. n. 13530/2023
In tema di esecuzione forzata per consegna o rilascio, l'ordinanza emessa ex art. 610 c.p.c. che, esorbitando dalla sua funzione tipica, decida in ordine alla portata sostanziale del titolo esecutivo ed all'ammissibilità dell'azione esecutiva non è mai appellabile, ma eventualmente reclamabile, ex art. 624 c.p.c., qualora costituisca l'atto conclusivo della fase endoesecutiva di un'opposizione e sia stata presa solo in vista di una mera sospensione della procedura (la quale resta pendente in attesa dell'esito dell'instaurando giudizio di merito), oppure opponibile, ex art. 617 c.p.c., nel caso in cui implichi la definitiva chiusura del processo esecutivo.
Cass. civ. n. 10867/2023
È inammissibile il ricorso straordinario per cassazione avverso l'ordinanza con cui il giudice dell'esecuzione ha rigettato l'istanza di sospensione del processo esecutivo ex art. 624-bis c.p.c., trattandosi di provvedimento inidoneo al passaggio in giudicato avverso il quale l'ordinamento appresta il rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi.
Cass. civ. n. 8998/2023
In tema di sospensione dell'esecuzione forzata, l'art. 626 c.p.c. - secondo cui in pendenza della sospensione del processo non può compiersi alcun atto esecutivo, salvo che il giudice dell'esecuzione disponga diversamente – si riferisce ai soli atti volti alla progressione della procedura (vale a dire alla liquidazione dei beni pignorati o alla distribuzione del ricavato), fermi restando gli atti già compiuti, con la conseguenza che il giudice dell'esecuzione, dopo la sospensione, può adottare atti di natura conservativa o di gestione attiva dei beni pignorati, dovendosi in ogni caso escludere che, qualora i cespiti siano stati locati prima del pignoramento, possa ordinarsi - per effetto della mera sospensione - la restituzione al locatore dei canoni comunque riscossi dal custode giudiziario.
Cass. civ. n. 8799/2023
La sospensione "esterna" dell'esecuzione di cui all'art. 623 c.p.c. non ha la medesima funzione cautelare, provvisoria e strumentale tipica della sospensione "interna" ex art. 624, comma 1, c.p.c., ma ha l'effetto, meramente conservativo, di impedire la progressione del procedimento esecutivo e, quindi, di precludere il compimento degli atti strumentali alla liquidazione del bene pignorato; pertanto, è senz'altro consentita al giudice dell'esecuzione l'adozione del provvedimento di riduzione del pignoramento ex art. 496 c.p.c., il quale colpisce l'eccesso nell'espropriazione, vizio dell'azione esecutiva che prescinde dalla ragione di sospensione ex art. 623 c.p.c..
Cass. civ. n. 7193/2023
Ai fini della procedibilità del delitto di furto perpetrato all'interno di un supermercato, la cassiera di tale esercizio, pur se sprovvista dei poteri di rappresentanza del proprietario, è legittimata a proporre querela, in quanto titolare della detenzione qualificata del bene a scopo di custodia o per l'esercizio del commercio al suo interno.
Cass. civ. n. 6421/2023
In tema di arresto, ricorre lo stato di quasi flagranza nel caso in cui l'individuazione del responsabile avvenga, poco dopo la commissione di un furto, attraverso un dispositivo elettronico di geolocalizzazione posto sul bene oggetto di sottrazione, in quanto l'arresto è stato eseguito a seguito di un inseguimento "virtuale", non integrante un atto di indagine della polizia giudiziaria.
Cass. civ. n. 4748/2023
La statuizione sulle spese contenuta nell'ordinanza sul reclamo ex art. 624, comma 2, c.p.c. può formare oggetto di opposizione all'esecuzione iniziata in base a tale provvedimento qualora l'opponente intenda contestare solo l'ambito oggettivo e soggettivo di operatività del titolo esecutivo senza investire l'"an" della decisione cautelare (cioè, con censure attinenti all'illegittima quantificazione degli importi o ad altri profili non dipendenti dalla soccombenza), mentre è necessaria l'introduzione del giudizio di merito, a norma degli artt. 616 e 618 c.p.c., per contestare le ragioni che hanno condotto all'individuazione della parte soccombente e di quella vittoriosa e ottenere una revisione totale della decisione sull'istanza di sospensione della procedura.
Cass. civ. n. 2505/2023
In tema di furto di energia elettrica, può ritenersi legittimamente contestata in fatto e ritenuta in sentenza, senza la necessità di una specifica ed espressa formulazione, la circostanza aggravante di cui all'art. 625, comma primo, n. 7, cod. pen., in quanto l'energia elettrica, su cui ricade la condotta di sottrazione, è un bene funzionalmente destinato a un pubblico servizio. (Nella fattispecie, è stata ritenuta sufficiente l'indicazione, contenuta nel capo di imputazione, del furto di energia elettrica all'Enel, società che, pur se formalmente privata, gestisce su base nazionale, anche se non in forma di monopolio, il servizio pubblico di erogazione dell'energia).
Cass. civ. n. 30744/2019
In tema di opposizioni concernenti la medesima procedura esecutiva ed introdotte davanti ad uffici giudiziari diversi, ove fra due cause sussista una relazione di continenza o di connessione per pregiudizialità e per il titolo, va disposta, essendosi in presenza di competenze inderogabili, la sospensione della lite pregiudicata in attesa della decisione di quella pregiudicante. (Nella specie, la S.C. ha precisato che il principio di cui in massima trova applicazione sia se nelle due controversie sono denunciati profili attinenti all'opposizione all'esecuzione sia se i giudizi sono proposti ex art. 617 c.p.c.).
Cass. civ. n. 25411/2019
E' inammissibile il ricorso straordinario per cassazione avverso l'ordinanza pronunciata in sede di reclamo ai sensi dell'art. 669-terdecies c.p.c. avverso il provvedimento che decide sulla istanza di sospensione dell'esecuzione ex art. 624 c.p.c., trattandosi di ordinanza priva del carattere della decisorietà per essere sempre in facoltà delle parti l'introduzione del giudizio di merito sull'opposizione esecutiva.
Cass. civ. n. 7043/2017
L'estinzione del processo esecutivo sospeso ai sensi dell'art. 624, comma 3, c.p.c. (nella formulazione introdotta dalla l. n. 69 del 2009) si produce anche in caso di estinzione del giudizio di merito sull'opposizione, pur tempestivamente introdotto o riassunto.
Cass. civ. n. 27187/2016
In tema di esecuzione forzata, quando l’istanza di sospensione della procedura esecutiva sia rigettata ai sensi dell’art. 624 c.p.c. e, con separato ma contestuale provvedimento, il giudice provveda alla assegnazione delle somme pignorate, il rimedio esperibile avverso quest’ultimo non è la sua impugnazione, ma il reclamo ai sensi dell’art. 669 terdecies c.p.c., in considerazione della unità logico-giuridica dei due provvedimenti emessi.
Cass. civ. n. 19572/2015
In caso di opposizione all'esecuzione forzata di obblighi di fare, l'accoglimento dell'istanza di sospensione del processo esecutivo non consente al giudice dell'esecuzione di ordinare la rimessione in pristino di ciò che sia stato eseguito, ai sensi dell'art. 612 c.p.c., prima della sospensione, in quanto il potere del giudice di revoca o modifica dei propri provvedimenti è soggetto al limite dell'intervenuta esecuzione del provvedimento di cui all'art. 487 c.p.c., che ha carattere generale ed opera anche in caso di proposizione dei rimedi oppositivi da parte dell'esecutato, sicché il provvedimento sospensivo può soltanto impedire che l'esecuzione prosegua e non anche disfare ciò che è stato fatto quando il processo esecutivo era ancora in corso.
Cass. civ. n. 7364/2015
Il giudice dell'esecuzione può sospendere la procedura esecutiva ex art. 624 c.p.c. anche nell'ipotesi di sospensione dell'esecutività del titolo giudiziale, nonostante ciò possa costituire il presupposto di una sospensione deformalizzata ex art. 623 c.p.c., sicché le parti interessate, ove non impugnino l'ordinanza nelle forme previste dall'art. 624 c.p.c., sono tenute ad instaurare tempestivamente il giudizio di merito, producendosi, in mancanza, la stabilizzazione del provvedimento e l'estinzione del processo esecutivo ai sensi del terzo comma della medesima norma.
Cass. civ. n. 3074/2013
La cassazione con rinvio della sentenza di appello confermativa di quella di primo grado costituente titolo esecutivo, ove sia stato intimato precetto sulla base della pronuncia del giudice di prime cure e l'esecuzione non abbia avuto ulteriore corso, non incide sull'efficacia del precetto, ferma restando, tuttavia, la possibilità - nel caso di cassazione della sentenza di appello con rimessione al primo giudice, ai sensi dell'art. 283, terzo comma, c.p.c. - che l'esecutività della sentenza sia sospesa dal giudice del rinvio.
Cass. civ. n. 17791/2011
L'ordinanza con la quale, previa qualificazione del procedimento come di opposizione agli atti esecutivi, venga disposta la revoca del decreto emesso "inaudita altera parte" di sospensione dell'esecuzione e contestualmente assegnato il termine per l'instaurazione del giudizio ai sensi dell'art. 617 c.p.c., non può essere impugnata mediante ricorso per cassazione, proposto ai sensi dell'art. 111, settimo comma, Cost., attesa l'assoggettabilità a reclamo, ai sensi dell'art. 669 terdecies c.p.c., dell'ordinanza e la sua natura non definitiva neanche in ordine alla qualificazione di opposizione agli atti esecutivi, da ritenersi censurabile in sede di reclamo e comunque modificabile in sede di giudizio a cognizione piena eventualmente introdotto.
Cass. civ. n. 15965/2011
In tema di esecuzione forzata, tutti gli eventi che si concretano nella sospensione o negazione dell'efficacia esecutiva del titolo esecutivo o nella sospensione dell'esecuzione a seguito di opposizione all'esecuzione o nella negazione del diritto di procedere all'esecuzione, impongono la sospensione in via conseguenziale del giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo, salvo che il "debitor debitoris" non chieda che esso continui a svolgersi. (Nella specie, la S.C. ha confermato l'ordinanza che aveva disposto la sospensione del giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo in ragione della sopravvenuta, pur in assenza di sospensione ex art. 624 c.p.c., sentenza di definizione, in primo grado, del giudizio di opposizione all'esecuzione che aveva negato la pretesa esecutiva sulla cui base il credito del debitore verso il terzo era stato pignorato).
Cass. civ. n. 11243/2010
È inammissibile, tanto nel regime dell'art. 624 c.p.c. scaturito dalla riforma di cui alla l. n. 52 del 2006, quanto in quello successivo di cui alla l. n. 69 del 2009, il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost. avverso l'ordinanza con cui il giudice dell'esecuzione abbia provveduto sulla sospensione dell'esecuzione, nell'ambito di un'opposizione proposta ai sensi degli art. 615, 617 e 619 c.p.c., nonché avverso l'ordinanza emessa in sede di reclamo che abbia confermato o revocato la sospensione o l'abbia direttamente concessa, trattandosi nel primo caso di provvedimento soggetto a reclamo ai sensi dell'art. 669terdecies c.p.c., ed in entrambi i casi di provvedimenti non definitivi, in quanto suscettibili di ridiscussione nell'ambito del giudizio di opposizione. (Principio affermato con riferimento alla reiezione da parte del giudice del reclamo dell'istanza di sospensione del provvedimento dispositivo della vendita forzata).
Cass. civ. n. 22488/2009
È inammissibile il ricorso per cassazione, ex art. 111, settimo comma, Cost., contro l'ordinanza con cui il tribunale, ai sensi dell'art. 624, secondo comma, c.p.c. nel testo sostituito dall'art. 2, comma 3 lett. e), del D.L. n.35 del 2005, convertito nella L. n.80 del 2005 e poi modificato dall'art. 18 della L. n.52 del 2006, respinga il reclamo avverso l'ordinanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo esecutivo, emessa dal giudice dell'esecuzione a seguito dell'opposizione proposta ai sensi dell'art. 615 c.p.c. trattandosi di provvedimento privo di natura definitiva e decisoria, avente natura cautelare e provvisoria. Il predetto principio si applica tanto nell'ipotesi di sospensione disposta in sede di opposizione all'esecuzione non iniziata, sia quando la sospensione sia disposta ad esecuzione già iniziata.
Cass. civ. n. 22486/2009
È inammissibile il ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 111, settimo comma, Cost., contro l'ordinanza con cui il tribunale, ai sensi dell'art. 624, secondo comma, c.p.c., nel testo sostituito dall'art. 2, comma 3, lett. e), del D.L. n. 35 del 2005, convertito nella L. n. 80 del 2005 e poi modificato dall'art. 18 della L. n. 52 del 2006, accolga il reclamo avverso l'ordinanza di sospensione dell'esecuzione adottata dal giudice dell'esecuzione (nella specie, immobiliare) a seguito di un'opposizione all'esecuzione, trattandosi di provvedimento di natura cautelare e provvisoria e, perciò, privo di natura definitiva e decisoria.
Cass. civ. n. 7537/2009
Gli effetti del provvedimento di sospensione dell'esecuzione emesso dal giudice ai sensi dell'art. 624 cod. proc. civ. sono limitati al procedimento esecutivo nel quale esso è pronunciato, senza che possano influire su altri procedimenti esecutivi promossi tra le stesse parti. (Nella specie, rigettando il ricorso proposto, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, con la quale era stato ritenuto che la sospensione dell'esecuzione del rilascio di un fondo agrario, iniziata in base alla sentenza di primo grado provvisoriamente esecutiva, non poteva estendere i suoi effetti alla successiva esecuzione intrapresa sulla scorta della sentenza esecutiva di appello).
Cass. civ. n. 6048/2009
Nel regime di cui all'art. 624, comma secondo, cod. proc. civ., nel testo sostituito dal d.l. n. 35 del 2005, convertito nella legge n. 80 del 2005 e poi modificato dall'art. 18 della legge n. 52 del 2006, è inammissibile il ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 111, comma settimo, Cost. contro l'ordinanza di sospensione dell'esecuzione adottata dal giudice dell'esecuzione a seguito di un'opposizione all'esecuzione, atteso che l'ordinamento prevede lo specifico rimedio del reclamo ai sensi dell'art. 669-terdecies cod. proc. civ..
Cass. civ. n. 21860/2007
A differenza del provvedimento di sospensione del processo di cognizione, per il quale l'art. 42 c.p.c. espressamente prevede l'impugnazione col regolamento di competenza, il provvedimento di sospensione del processo esecutivo ha natura cautelare e produce l'effetto indicato dall'art. 626 c.p.c., con la conseguenza che avverso il medesimo sono esperibili - a seconda del regime applicabile ratione temporis - l'opposizione agli atti esecutivi o il reclamo al collegio di cui all'art. 669 terdecies c.p.c., rimanendo invece inammissibile il regolamento di competenza.
Cass. civ. n. 18539/2007
In materia di esecuzione, la sospensione disposta dal giudice dell'esecuzione a seguito della sospensione della esecutorietà del titolo esecutivo da parte del giudice avanti al quale lo stesso è impugnato costituisce una presa d'atto dell'interferenza tra processo di cognizione e diritto di procedere ad esecuzione forzata ed il termine per la riassunzione del processo esecutivo comincia a decorrere da quando sono cessati gli effetti della sospensione disposta dal giudice della cognizione; al contrario la sospensione del processo esecutivo in senso proprio, cui si riferisce l'art. 627 c.p.c., viene meno dopo il rigetto - totale o parziale - dell'opposizione (all'esecuzione, agli atti esecutivi ovvero di terzo) e da questo momento inizia a decorrere il termine per la riassunzione.
Cass. civ. n. 418/2007
Nel giudizio di opposizione all'esecuzione, la proposizione della questione pregiudiziale della legittimità della ritenuta di acconto operata dal debitore sostituto d'imposta non legittima la sospensione necessaria del processo, qualora non sia effettivamente pendente la relativa causa innanzi al giudice tributario dotato di competenza giurisdizionale esclusiva, nè può essere esaminata incidenter tantum dal giudice ordinario tenuto a pronunciarsi sulla causa di opposizione all'esecuzione (nell'affermare tale principio, la S.C., adita in sede di regolamento di competenza avverso l'ordinanza di sospensione, ha disposto la prosecuzione del giudizio).
Cass. civ. n. 5368/2006
L'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo ai sensi del secondo inciso del primo comma dell'art. 615 c.p.c., come novellato dall'art. 2, comma terzo, lett. e), del d.l. n. 35 del 2005, convertito, con modificazioni, nella legge n. 80 del 2005 è proponibile solo con l'atto di opposizione a precetto o comunque prima dell'inizio dell'esecuzione, dopo il cui inizio i provvedimenti di sospensione su di essa incidenti debbono essere invece richiesti al giudice dell'esecuzione. Il suddetto provvedimento di sospensione ha natura cautelare ed è soggetto alla disciplina del procedimento cautelare. Allorquando sul giudizio di opposizione a precetto sia intervenuta la sentenza di appello e sia stato proposto ricorso per cassazione, sulla relativa istanza è competente il giudice d'appello e non la Corte di Cassazione e l'istanza, ove proposta avanti alla Corte, dev'essere dichiarata inammissibile.
Cass. civ. n. 405/2006
La sospensione dell'esecuzione, quando non è disposta dalla legge, costituisce espressione della rilevanza conferita dal sistema normativo, in funzione cautelare, ai gravi motivi dedotti da parte dell'interessato, nel cui concorso può essere adottata l'ordinanza del giudice dell'esecuzione prevista dall'art. 625 c.p.c. L'istanza di sospensione può essere fondata sia su gravi motivi di carattere processuale (e, quindi, di puro diritto), sia sulla deduzione dell'insussistenza della pretesa del creditore procedente per fatti impeditivi, modificativi o estintivi di essa verificatisi successivamente al formarsi del titolo esecutivo (oltre che su particolari situazioni pregiudizievoli al debitore). Ne consegue, avuto riguardo alla varietà e natura di tali motivi, che, nel primo caso, la correttezza della soluzione adottata è sempre sindacabile anche oltre la conclusione del giudizio di opposizione agli atti esecutivi, mentre, negli altri casi, le soluzioni positive o negative in ordine alla sospensione dell'esecuzione dipendono da scelte rimesse in via esclusiva al libero apprezzamento, prima del giudice dell'esecuzione e poi, eventualmente, di quello del giudizio di opposizione, con conseguente insindacabilità in sede di legittimità.
Cass. civ. n. 7296/2003
Gli effetti del provvedimento di sospensione della esecuzione emesso dal giudice ai sensi dell'art. 624 c.p.c. sono limitati al procedimento esecutivo nel quale è pronunciato il provvedimento, e non influiscono, quindi, sull'azione esecutiva resa astrattamente possibile dal titolo esecutivo, né sugli altri procedimenti esecutivi eventualmente promossi sulla base dello stesso titolo.
Cass. civ. n. 6448/2003
Quando è proposta un'opposizione esecutiva spetta al giudice dell'esecuzione, quale giudice preposto alla direzione di tale processo, provvedere sull'istanza di sospensione dell'esecuzione (art. 624 c.p.c.) o del processo esecutivo (art. 618 c.p.c.), con ordinanza impugnabile con il rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi.
Cass. civ. n. 12970/2000
Il potere di revoca della sospensione del processo esecutivo — precedentemente disposta ai sensi dell'art. 624 c.p.c. — appartiene al giudice dell'esecuzione e rientra tra i poteri ordinatori del processo esecutivo indicati dall'art. 616 c.p.c. La relativa pronuncia, revocabile o modificabile dallo stesso giudice che l'ha emessa, è opponibile ai sensi dell'art. 617 c.p.c., non è soggetta a regolamento di competenza, né, in difetto del carattere della decisorietà, è impugnabile per cassazione a norma dell'art. 111 Cost.
La questione se competente a revocare la precedente sospensione dell'esecuzione forzata sia il giudice dell'opposizione ex art. 619 c.p.c. o invece il giudice dell'esecuzione dello stesso tribunale attiene alla distribuzione interna delle controversie nell'ambito dello stesso ufficio giudiziario con conseguente inammissibilità dell'istanza di regolamento di competenza.
Cass. civ. n. 10121/2000
La competenza del giudice dell'esecuzione a provvedere sull'istanza di sospensione dell'esecuzione stessa ha carattere funzionale, e non è pertanto, né suscettibile di delibazione o modifica in sede di decisione all'opposizione all'esecuzione, né revocabile da parte del giudice dell'opposizione agli atti esecutivi (che non sia stato investito della legittimità stessa del provvedimento), né modificabile per effetto dell'eventuale litispendenza tra due giudizi di opposizione all'esecuzione.
Cass. civ. n. 1372/2000
In tema di procedimento di esecuzione, poiché l'esecuzione forzata ha inizio con il pignoramento — avendo il precetto la sola funzione di preannunciare il soddisfacimento coatto della pretesa azionata — un provvedimento di sospensione dell'esecuzione (richiesto e) pronunciato prima del pignoramento stesso (nella specie, emesso in sede di opposizione a precetto) va considerato tamquam non esset, essendo del tutto inidoneo ad esplicare effetti nel procedimento in corso ovvero in procedimenti futuri. Ne consegue che l'unico rimedio legittimamente esperibile da parte del soggetto destinatario del precetto risulta, in difetto di strumenti processuali tipici (attesa la impraticabilità dell'opposizione all'esecuzione ex secondo comma dell'art. 615 c.p.c., che rende possibile la domanda di sospensione ex art. 624 c.p.c.), la richiesta di inibitoria a procedere al pignoramento ex art. 700 c.p.c.
Cass. civ. n. 2848/1998
Il giudice competente a sospendere l'esecuzione non è il giudice dell'opposizione ad essa, bensì quello dell'esecuzione (art. 624 c.p.c.), e l'ordinanza è da questi revocabile e modificabile pur dopo la riassunzione del processo dinanzi al giudice dell'opposizione e prima della definizione di questo giudizio, perché è di contenuto negativo, e il limite alla revocabilità illimitata delle ordinanze del giudice dell'esecuzione è costituito dalla loro attuazione (art. 487 c.p.c.).
Cass. civ. n. 7979/1997
Il provvedimento di sospensione o di rigetto dell'istanza di sospensione dell'esecuzione forzata non riveste natura decisoria ed è revocabile e modificabile dallo stesso giudice che lo ha emesso ai sensi dell'art. 487 c.p.c. ed è impugnabile con il rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi, con la conseguenza che contro lFo stesso è inammissibile il ricorso per cassazione ex art. 111 Cost.
Cass. civ. n. 7413/1997
La sospensione dell'esecuzione prevista dalla norma di cui all'art. 624 c.p.c. (che ne individua i presupposti nella pendenza del relativo giudizio di opposizione, nell'esistenza di gravi motivi, nella proposizione della relativa istanza da parte dell'interessato) può invocarsi sulla base del — presunto — venir meno della pretesa del creditore procedente (per fatti impeditivi, modificativi, estintivi della stessa successivamente al formarsi del titolo esecutivo), ovvero in relazione a questioni di puro diritto, nel qual caso la soluzione adottata dal giudice dell'esecuzione non può ritenersi assolutamente insindacabile, sulla base del presupposto che, nella specie, ci si trovi di fronte ad una attività meramente discrezionale, rimessa in via esclusiva al suo libero apprezzamento, dovendosi, al contrario, ritenere tale soluzione suscettibile di ulteriore verifica, da parte del medesimo giudice, in sede di eventuale, successiva opposizione agli atti esecutivi consistente nella impugnazione dell'emanata ordinanza di sospensione, secondo il (già adottato) criterio della serietà delle questioni sollevate e, quindi, della possibilità che esse siano accolte dal giudice dell'opposizione all'esecuzione o dell'opposizione di terzo (se diversi ratione praetii).
Cass. civ. n. 4604/1997
L'istanza di sospensione dell'esecuzione può proporsi indipendentemente dalla pendenza di un giudizio di opposizione all'esecuzione (ancorché in vista di questo) e, anche nel caso di pendenza di quest'ultimo, deve essere rivolta al giudice dell'esecuzione in quanto tale anziché al giudice dell'opposizione che non sia anche giudice dell'esecuzione. L'accoglimento dell'istanza impone, inoltre, al giudice che abbia disposto la sospensione, in vista o nella pendenza di un giudizio di opposizione all'esecuzione, di assicurare il collegamento fra il provvedimento emesso e il giudizio di opposizione, al qual fine, ove quest'ultimo sia già iniziato, egli può assegnare alle parti un termine per coltivarlo, revocando la disposta sospensione, nel caso in cui esse non lo osservino.
Cass. civ. n. 2588/1994
Poiché a norma degli artt. 623 e 615 c.p.c. in collegamento con l'art. 615, secondo comma, stesso codice, legittimato a provvedere alla sospensione dell'esecuzione è il giudice, cui è affidata la direzione della procedura esecutiva, l'ordinanza di sospensione adottata da un diverso giudice, ancorché appartenente allo stesso ufficio giudiziario, è affetta da nullità, perché infirmata da un vizio che attiene alla costituzione del giudice (art. 158 c.p.c.).
Cass. civ. n. 8378/1993
L'ordinanza di sospensione del processo esecutivo prevista dall'art. 624 c.p.c., è sempre revocabile e modificabile dal giudice che l'ha pronunciata, ai sensi dell'art. 487 dello stesso codice, e tale revoca può essere anche implicitamente contenuta in un successivo atto che inequivocabilmente riveli la volontà della revoca della sospensione, non desumibile dalla mera incompatibilità dell'atto medesimo con la precedente sospensione, richiedendosi che la revoca sia stata considerata dal giudice come il necessario presupposto dell'atto posto in essere. Ne consegue che il provvedimento di distribuzione della somma realizzata dalla conversione del pignoramento, emesso nonostante la sospensione della esecuzione, che, di per sé, non consente il compimento di ulteriori atti del processo esecutivo, non implica la revoca della sospensione quando non risulti, sia pure implicitamente, la necessità che questa preliminare revoca sia stata presa in considerazione dal giudice, sentite le parti.
Cass. civ. n. 4569/1993
Compete al giudice dell'esecuzione, all'esito della definizione del giudizio di opposizione all'esecuzione, provvedere sull'istanza di revoca della sospensione e, quindi, di riassunzione del processo esecutivo, e, nel silenzio del codice, e per parallelo con la forma assumibile dal provvedimento sospensivo (art. 625, secondo comma, c.p.c.), anche il provvedimento relativo va adottato con la forma del decreto e con contraddittorio posticipato.
Cass. civ. n. 1874/1993
Per effetto della parziale riforma in appello di sentenza di condanna di primo grado provvisoriamente esecutiva, verificandosi un accoglimento della domanda in misura inferiore a quella riconosciuta con la pronunzia riformata, il processo esecutivo iniziato in base a quest'ultima, da un lato, è soggetto a sospensione parziale — in applicazione, per identità di ratio, di quanto disposto dall'art. 624, secondo comma c.p.c. per il caso delle controversie in sede di distribuzione del ricavato —, con riguardo alla realizzazione coattiva di quella parte del credito negata con la sentenza di appello, la quale, ai sensi dell'art. 336 c.p.c., mentre preclude, per la medesima parte, gli ulteriori atti dell'esecuzione, non toglie vigore, fino al passaggio in giudicato, a quelli già compiuti; e, dall'altro lato — con riguardo, cioè, alla parte di credito riconosciuta anche in sede di gravame — può continuare a svolgersi sulla base del titolo esecutivo ormai costituito dalla stessa sentenza di appello.
Cass. civ. n. 8665/1991
Per lo svincolo della cauzione la cui prestazione sia stata disposta a seguito di sospensione del processo esecutivo nel caso di opposizione all'esecuzione è competente il giudice dell'esecuzione anche quando il giudizio di opposizione sia stato instaurato davanti ad un diverso giudice.
Cass. civ. n. 6594/1991
La competenza a disporre l'attribuzione, in tutto od in parte, al creditore procedente della cauzione al cui versamento è stata subordinata la sospensione dell'esecuzione o la sua restituzione, in tutto o in parte, al debitore esecutato, spetta al giudice dell'esecuzione, in considerazione della natura ordinatoria del relativo provvedimento.
Cass. civ. n. 9682/1990
In tema di espropriazione presso terzi, qualora all'udienza fissata per la dichiarazione del terzo il debitore si costituisca e proponga opposizione all'esecuzione, ai sensi dell'art. 615 c.p.c., chiedendo la sospensione dell'esecuzione e la rimessione delle parti davanti al tribunale competente per valore, ai sensi dell'art. 616 stesso codice, resta ferma la competenza del pretore, quale giudice dell'esecuzione, a pronunciarsi sull'istanza di sospensione, ancorché il detto giudice, ritenuta la competenza del tribunale a decidere sull'opposizione abbia rimesso le parti avanti a quest'ultimo.
Cass. civ. n. 5495/1986
A differenza dell'opposizione a precetto cambiario anteriore all'inizio dell'esecuzione, che va proposta con citazione innanzi al giudice competente ai sensi dell'art. 615, primo comma, c.p.c., ma con possibilità di chiedere — al presidente del tribunale od al pretore, allegando la citazione notificata — la sospensione dell'esecuzione e, quindi, del suo stesso inizio in base all'art. 64 della legge cambiaria (salvo riesame del provvedimento nel caso di giudizio, in base all'art. 65 della stessa legge), tale opposizione, ove successiva all'inizio dell'esecuzione, va proposta in forza dell'art. 615, secondo comma, c.p.c., con ricorso al giudice dell'esecuzione e allo stesso, prima dell'eventuale rimessione delle parti davanti al giudice competente, compete la decisione in ordine alla sospensione.
Cass. civ. n. 5998/1984
In pendenza di espropriazione forzata, in relazione alla quale il giudice dell'esecuzione abbia respinto l'istanza di sospensione, non è esperibile il regolamento preventivo di giurisdizione, per sostenere che detto giudice aveva l'obbligo di concedere la sospensione, non avendo il potere di rilevare l'intervenuta estinzione di una causa pregiudiziale vertente sull'effettiva appartenenza dei beni pignorati, in quanto tale questione non investe le attribuzioni giurisdizionali del giudice medesimo, ma il corretto esercizio di esse, anche in relazione alla competenza trattandosi di ripartizione dei compiti, nell'ambito dello stesso ordine giurisdizionale, fra giudice del processo di esecuzione e giudice del processo di cognizione.
Cass. civ. n. 5943/1984
I consorzi di bonifica, per i contributi dovuti dai proprietari degli immobili siti nel relativo comprensorio (artt. 10, 11 e 12 del R.D. 13 febbraio 1933, n. 215), hanno il potere di emettere provvedimenti impositivi esecutori, con natura analoga all'atto di accertamento tributario reso dallo Stato o da ente pubblico territoriale, nonché di avvalersi della procedura amministrativa di riscossione esattoriale di cui al titolo secondo del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (art. 21 del citato decreto n. 215 del 1933). Qualora tale procedura venga intrapresa, e con riguardo alla domanda proposta dal debitore per ottenere in via cautelare la sospensione dell'esecuzione e proporre opposizione avverso l'esecuzione stessa ai sensi dell'art. 615 c.p.c. (nella specie, contestando l'esperibilità della azione esecutiva in pendenza di amministrazione controllata, opponendo in compensazione un debito nei suoi confronti del creditore procedente e sostenendo infine l'impignorabilità assoluta dei beni staggiti), deve dichiararsi il difetto di giurisdizione del giudice ordinario nei confronti della pubblica amministrazione, relativamente all'istanza di sospensione, tenuto conto che il potere di sospensione su richiesta del debitore, ed in genere di controllo sulla regolarità degli atti, è attribuito in sede amministrativa all'intendente di finanza, ai sensi del disposto costituzionalmente corretto dell'art. 53 del D.P.R. n. 602 del 1973, senza che il giudice ordinario possa interferire sui provvedimenti amministrativi (art. 4 della L. 20 marzo 1865, n. 2248 all. E). D'altro canto deve dichiararsi il difetto temporaneo di giurisdizione del giudice ordinario, relativamente all'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., dato che l'art. 54 del D.P.R. n. 602 del 1973, nel rispetto, al pari del precedente art. 53, della delega conferita con l'art. 1 della L. 9 ottobre 1971, n. 825, dispone che il medesimo giudice ordinario può essere adito solo dopo il compimento dell'esecuzione esattoriale, con una domanda che sia rivolta a contestare ex post la legittimità della stessa al fine dell'eventuale risarcimento del danno.
Cass. civ. n. 915/1971
In ipotesi che avverso una sentenza di condanna non munita di clausola di provvisoria esecuzione, ma notificata in forma esecutiva assieme al precetto, la parte intimata proponga per un verso appello, chiedendo al giudice di secondo grado declaratoria d'invalidità della sentenza impugnata come titolo per l'esecuzione forzata, per il motivo che la sentenza medesima pubblicata da meno di un anno, non le era stata mai notificata e, quindi, non era cominciato a decorrere il termine per la impugnazione, onde non poteva essere munita della formula esecutiva, e per altro verso opposizione all'esecuzione, a sensi del secondo comma dell'art. 615 c.p.c., competente ad emettere il provvedimento di sospensione del processo, ove concorrano gravi motivi, è il giudice dell'esecuzione a norma dell'art. 624 c.p.c.
Cass. civ. n. 2032/1967
Sottoposto a procedura esecutiva esattoriale un immobile di proprietà comune ed indivisa del debitore di imposta e di altri, il giudice ordinario è privo di giurisdizione in ordine all'istanza di sospensione dell'esecuzione proposta dal debitore, anche se intesa a che si provveda, nel frattempo, alla divisione del bene esecutato a norma dell'art. 600 c.p.c.