Art. 628 – Codice di procedura civile – Sospensione del termine d’efficacia del pignoramento

L'opposizione ai singoli atti esecutivi sospende il decorso del termine previsto nell'articolo 497.

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Cass. civ. n. 2645/1962

La sospensione ex lege del termine di efficacia del pignoramento, prevista dall'art. 628 c.p.c. per l'ipotesi di opposizione agli atti esecutivi non può estendersi alla diversa ipotesi di opposizione di terzi, per la quale è prevista solo la sospensione, ad istanza di parte, con cauzione o senza, del processo nel concorso di gravi motivi.

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