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Art. 689 — Certificati richiesti dall’interessato

Art. 689 — Certificati richiesti dall’interessato

[1. La persona alla quale le iscrizioni del casellario si riferiscono ha diritto di ottenere i relativi certificati senza motivare la domanda.

2. I certificati rilasciati a norma del comma 1 sono:

  1. a] certificato generale, nel quale sono riportate tutte le iscrizioni esistenti ad eccezione:
  2. 1] delle condanne delle quali è stato ordinato che non si faccia menzione nel certificato a norma dell’articolo 175 del codice penale, purché il beneficio non sia stato revocato;
  3. 2] delle condanne per contravvenzioni punibili con la sola ammenda e delle condanne per reati estinti a norma dell’articolo 167 comma 1 del codice penale;
  4. 3] delle condanne per reati per i quali si è verificata la causa speciale di estinzione prevista dall’articolo 556 del codice penale;
  5. 4] delle condanne in relazione alle quali è stata definitivamente applicata l’amnistia e di quelle per le quali è stata dichiarata la riabilitazione, senza che questa sia stata in seguito revocata;
  6. 5] delle sentenze previste dall’articolo 445 e delle sentenze che hanno dichiarato estinto il reato per applicazione di sanzioni sostitutive su richiesta dell’imputato nonché dei decreti penali;
  7. 6] delle condanne per fatti che la legge ha cessato di considerare come reati, quando la relativa iscrizione non è stata eliminata;
  8. 7] dei provvedimenti riguardanti misure di sicurezza conseguenti a sentenze di proscioglimento o di non luogo a procedere, quando le misure sono state revocate;
  9. 8] dei provvedimenti indicati nell’articolo 686 comma 1 lettera b] n. 1], quando l’interdizione o la inabilitazione è stata revocata;
  10. 9] dei provvedimenti concernenti il fallimento, quando il fallito è stato riabilitato con sentenza definitiva;
  11. b] certificato penale, nel quale sono riportate tutte le iscrizioni esistenti ad eccezione di quelle indicate nella lettera a] numeri 1], 2], 3], 4], 5], 6] e 7] e di quelle indicate nell’articolo 686 comma 1 lettere b] e c];
  12. c] certificato civile, nel quale sono riportate le iscrizioni indicate nell’articolo 686 comma 1 lettere b] e c] ad eccezione di quelle indicate nei numeri 8] e 9] della lettera a] del presente comma nonché i provvedimenti concernenti le pene accessorie portanti limitazioni alla capacità del condannato.

3. Quando è menzionata una condanna, nel certificato è indicata anche l’eventuale applicazione di misure alternative alla detenzione o l’avvenuta estinzione della pena per una delle cause indicate nell’articolo 686 comma 3.]

  1. a] certificato generale, nel quale sono riportate tutte le iscrizioni esistenti ad eccezione:
  2. 1] delle condanne delle quali è stato ordinato che non si faccia menzione nel certificato a norma dell’articolo 175 del codice penale, purché il beneficio non sia stato revocato;
  3. 2] delle condanne per contravvenzioni punibili con la sola ammenda e delle condanne per reati estinti a norma dell’articolo 167 comma 1 del codice penale;
  4. 3] delle condanne per reati per i quali si è verificata la causa speciale di estinzione prevista dall’articolo 556 del codice penale;
  5. 4] delle condanne in relazione alle quali è stata definitivamente applicata l’amnistia e di quelle per le quali è stata dichiarata la riabilitazione, senza che questa sia stata in seguito revocata;
  6. 5] delle sentenze previste dall’articolo 445 e delle sentenze che hanno dichiarato estinto il reato per applicazione di sanzioni sostitutive su richiesta dell’imputato nonché dei decreti penali;
  7. 6] delle condanne per fatti che la legge ha cessato di considerare come reati, quando la relativa iscrizione non è stata eliminata;
  8. 7] dei provvedimenti riguardanti misure di sicurezza conseguenti a sentenze di proscioglimento o di non luogo a procedere, quando le misure sono state revocate;
  9. 8] dei provvedimenti indicati nell’articolo 686 comma 1 lettera b] n. 1], quando l’interdizione o la inabilitazione è stata revocata;
  10. 9] dei provvedimenti concernenti il fallimento, quando il fallito è stato riabilitato con sentenza definitiva;
  11. b] certificato penale, nel quale sono riportate tutte le iscrizioni esistenti ad eccezione di quelle indicate nella lettera a] numeri 1], 2], 3], 4], 5], 6] e 7] e di quelle indicate nell’articolo 686 comma 1 lettere b] e c];
  12. c] certificato civile, nel quale sono riportate le iscrizioni indicate nell’articolo 686 comma 1 lettere b] e c] ad eccezione di quelle indicate nei numeri 8] e 9] della lettera a] del presente comma nonché i provvedimenti concernenti le pene accessorie portanti limitazioni alla capacità del condannato.
L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.

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