Art. 573 – Codice di procedura penale – Impugnazione per i soli interessi civili

1. L'impugnazione per gli interessi civili è proposta, trattata e decisa con le forme ordinarie del processo penale.

1-bis. Quando la sentenza è impugnata per i soli interessi civili, il giudice d’appello e la Corte di cassazione, se l’impugnazione non è inammissibile, rinviano per la prosecuzione, rispettivamente, al giudice o alla sezione civile competente, che decide sulle questioni civili utilizzando le prove acquisite nel processo penale e quelle eventualmente acquisite nel giudizio civile.

2. L'impugnazione per i soli interessi civili non sospende l'esecuzione delle disposizioni penali del provvedimento impugnato [588].

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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