Art. 572 – Codice di procedura penale – Richiesta della parte civile o della persona offesa
1. La parte civile, la persona offesa, anche se non costituita parte civile, e gli enti e le associazioni intervenuti a norma degli articoli 93 e 94, possono presentare richiesta motivata al pubblico ministero di proporre impugnazione a ogni effetto penale.
2. Il pubblico ministero, quando non propone impugnazione, provvede con decreto motivato da notificare al richiedente.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 32042/2024
In tema di maltrattamenti in famiglia aggravati dalla presenza di figli minori, la pendenza di ricorso per separazione coniugale con richiesta di affidamento esclusivo dei figli, promosso dalla persona offesa, non inficia per sé sola l'attendibilità di questa.
Cass. civ. n. 31929/2024
Ai fini della integrazione della fattispecie aggravata dei maltrattamenti commessi in presenza del minore, ai sensi dell'art. 572, comma secondo, cod. pen., non è sufficiente che il minore assista ad un singolo episodio in cui si concretizza la condotta maltrattante, ma è necessario che il numero, la qualità e la ricorrenza degli episodi cui questi assiste siano tali da lasciare inferire il rischio della compromissione del suo normale sviluppo psico-fisico.
Cass. civ. n. 30720/2024
In tema di patteggiamento per i reati indicati nell'art. 165, comma quinto, cod. pen., non sussiste il vizio di mancanza di correlazione tra richiesta e sentenza nel caso in cui il giudice subordini d'ufficio la sospensione condizionale della pena, alla cui concessione le parti hanno condizionato l'efficacia della pattuizione, alla partecipazione dell'imputato agli specifici percorsi di recupero di cui alla citata norma, trattandosi di condizione obbligatoria per legge, la cui applicazione è da ritenersi implicitamente accettata al momento della presentazione della richiesta. (Vedi: S.U. n. 10 del 1993,
Cass. civ. n. 26263/2024
In tema di maltrattamenti in famiglia, la mera genitorialità condivisa, al di fuori di un rapporto di coniugio o di convivenza ed in assenza di contatti significativi fra l'autore delle condotte e la vittima, non può costituire, da sola, il presupposto per ritenere sussistente un rapporto "familiare" rilevante ai fini della configurabilità del reato. (In motivazione, la Corte ha precisato che gli obblighi di formazione e mantenimento dei figli previsti dall'art. 337-ter cod. civ. a carico dei genitori non determinano un rapporto reciproco fra questi ultimi, essendo il loro comune figlio l'unico soggetto interessato).
Cass. civ. n. 23204/2024
Il delitto di maltrattamenti in famiglia si consuma con la cessazione dell'abitualità delle condotte vessatorie, sicché, qualora la condotta si sia protratta successivamente all'entrata in vigore della legge 19 luglio 2019, n. 69, si applica il regime sanzionatorio più sfavorevole previsto da quest'ultima normativa, a prescindere dal numero di episodi commessi durante la sua vigenza e senza la necessità che gli stessi integrino, di per sé soli, l'abitualità del reato.
Cass. civ. n. 21948/2024
I reati di maltrattamenti in famiglia e di abbandono di persone minori o incapaci possono tra loro concorrere, posto che le relative fattispecie incriminatrici sono integrate da condotte differenti, ossia i programmatici e reiterati maltrattamenti psico-fisici ai danni di persone della famiglia, nel delitto di cui all'art. 572, cod. pen., e l'abbandono ingiustificato di un soggetto incapace di provvedere a sé stesso che si abbia l'obbligo giuridico di custodire, che lo esponga ad un pericolo anche solo potenziale, nel delitto di cui all'art. 591, cod. pen.
Cass. civ. n. 20004/2024
In tema di maltrattamenti in famiglia, è legittimo il provvedimento cautelare che disponga il divieto di avvicinamento dell'indagato al figlio minore vittima di violenza domestica, anche solo assistita, nonostante il diritto di visita riconosciuto dal giudice civile della separazione, dovendo ritenersi prevalenti, in funzione del "best interest of the child", le ragioni di tutela del minore da ogni pregiudizio su quelle del soggetto maltrattante ad esercitare le prerogative genitoriali.
Cass. civ. n. 19769/2024
Il reato di maltrattamenti in famiglia è configurabile anche nel caso in cui le condotte violente e vessatorie siano poste in essere dai familiari in danno reciproco gli uni degli altri, poiché l'art. 572, cod. pen., non prevedendo spazi di impunità in relazione ad improprie forme di autotutela, non consente alcuna "compensazione" fra condotte penalmente rilevanti poste in essere vicendevolmente.
Cass. civ. n. 18832/2024
E' configurabile il concorso per omissione nei delitti di maltrattamenti e lesioni nel caso in cui il genitore di figli minori, nella consapevolezza delle reiterate condotte violente perpetrate dal convivente nei confronti dei ragazzi, pur avendone la possibilità, ometta di intervenire per impedirle.
Cass. civ. n. 8617/2024
Il reato di maltrattamenti verso familiari o conviventi può essere commesso anche in forma omissiva, qualora il genitore non provveda ad assicurare al minore, specie se in tenera età, tutte quelle condotte di cura, assistenza e protezione che si rendono necessarie a fronte di esigenze cui il figlio stesso non può autonomamente provvedere.
Cass. civ. n. 1268/2024
Integra il delitto maltrattamenti in famiglia, l'impedire alla persona offesa di essere economicamente indipendente, quando i comportamenti vessatori siano suscettibili di provocarne un vero e proprio stato di prostrazione psico-fisica e le scelte economiche e organizzative assunte in seno alla famiglia, unilateralmente imposte, costituiscano il risultato di comprovati atti di violenza o di prevaricazione psicologica.
Cass. civ. n. 47121/2023
In tema di maltrattamenti, è configurabile la fattispecie aggravata della c.d. "violenza assistita", a prescindere dall'età del minorenne, purché il numero, la qualità e la ricorrenza degli episodi cui questi assiste siano tali da lasciare inferire il rischio della compromissione del suo normale sviluppo psico-fisico.
Cass. civ. n. 44335/2023
In tema di maltrattamenti in famiglia, qualora alcune delle condotte vessatorie siano state poste in essere prima dell'entrata in vigore della legge 19 luglio 2019, n. 69, ed altre in epoca successiva, e solo le prime siano state perpetrate al cospetto di un minore, non trova applicazione la circostanza aggravante ad effetto speciale di cui all'art. 572, comma secondo, cod. pen., introdotta da tale legge, ma quella, previgente, di cui all'art. 61, comma primo, n. 11-quinquies, cod. pen.
Cass. civ. n. 44186/2023
In tema di circostanze aggravanti comuni, integra "motivo abietto" il movente spregevole, ignobile e rivelatore di un tale grado di perversità da destare un profondo senso di ripugnanza in ogni persona di media moralità. (Fattispecie in tema di tentato omicidio, commesso dal marito in danno della moglie mediante il cospargimento e la successiva accensione di liquido infiammabile e determinato da mere ragioni di astio e vendetta).
Cass. civ. n. 43846/2023
È configurabile il delitto di maltrattamenti in famiglia anche in danno di persona non convivente o non più convivente con l'agente nel caso in cui quest'ultimo e la vittima siano legati da vincoli nascenti dalla filiazione. (Fattispecie in cui la Corte ha precisato che a tale conclusione si perviene non già in virtù di una non consentita applicazione analogica dell'art. 572 cod. pen., ma perché la presenza di un figlio minore attesta la persistenza di un vincolo familiare, conseguente alla sussistenza a carico di entrambi i genitori di obblighi di mantenimento e di formazione).
Cass. civ. n. 40368/2023
Il delitto di maltrattamenti in famiglia, in quanto reato di natura abituale, postula che le condotte che lo integrano siano contestate con riferimento a un periodo di tempo delimitato, sicché, se al dibattimento emergono fatti ulteriori, verificatisi oltre l'arco temporale indicato nell'imputazione, il pubblico ministero è tenuto alla loro formale contestazione, sia nel caso in cui integrino la fattispecie concreta contestata, sia in quello in cui costituiscano una serie autonoma, unificabile alla precedente sotto il vincolo della continuazione. (Conf.: n. 4636 del 1995,
Cass. civ. n. 39341/2023
609 REATO - 112 SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA In tema di sospensione condizionale della pena, l'obbligo di partecipazione ai percorsi trattamentali di cui all'art. 165, comma quinto, cod. pen., introdotto dall'art. 6, comma 1, legge 19 luglio 2019 n. 69 (cd. "Codice rosso"), cui è subordinato il riconoscimento del beneficio in favore degli autori di reati di violenza domestica o di genere, ha un contenuto special-preventivo del tutto differente dalle altre forme di riparazione contemplate dallo stesso art. 165, essendo volto a scongiurare, attraverso la rieducazione del soggetto e con l'ausilio di esperti, il pericolo di recidivanza rispetto a tali reati, sicché è legittimo il diniego del beneficio in caso di partecipazione a programmi di recupero delle dipendenze (nella specie, tossicologica ed alcolica) privi dei suddetti requisiti di specificità.
Cass. civ. n. 38306/2023
Integra il delitto di maltrattamenti, nella sua accezione di "mobbing" verticale, la condotta vessatoria che si consuma con l'abituale prevaricazione ed umiliazione poste in essere dal datore di lavoro nei confronti del dipendente, approfittando della condizione subordinata di questi, a nulla rilevando la formale legittimità delle iniziative disciplinari assunte verso il soggetto "mobizzato", anche in relazione a comportamenti reattivi dallo stesso assunti.
Cass. civ. n. 37978/2023
597 REATI CONTRO LA FAMIGLIA - 025 ELEMENTO OGGETTIVO (MATERIALE) REATI CONTRO LA FAMIGLIA - DELITTI CONTRO L'ASSISTENZA FAMILIARE - MALTRATTAMENTI IN FAMIGLIA - ELEMENTO OGGETTIVO (MATERIALE) - Condotta maltrattante - Nozione - Fattispecie. In tema di maltrattamenti in famiglia, il reato è integrato da comportamenti reiterati, ancorché non sistematici, che, valutati complessivamente, siano volti a ledere, con violenza fisica o psicologica, la dignità e identità della persona offesa, limitandone la sfera di autodeterminazione. (In applicazione del principio, la Corte ha annullato agli effetti civili la sentenza che aveva ritenuto la condotta sopraffattrice unilateralmente tenuta dall'imputato ai danni della convivente "more uxorio" come espressiva di ordinaria "litigiosità di coppia", la quale presuppone invece che le parti della relazione si confrontino, anche veementemente, ma su un piano paritetico, di reciproca accettazione del diritto di ciascuno ad esprimere il proprio punto di vista).
Cass. civ. n. 31390/2023
In tema di rapporti fra il delitto di maltrattamenti in famiglia e quello di atti persecutori, il divieto di interpretazione analogica delle norme incriminatrici impone di intendere i concetti di "famiglia" e di "convivenza" di cui all'art. 572 cod. pen. nell'accezione più ristretta, quale comunità connotata da una radicata e stabile relazione affettiva interpersonale e da una duratura comunanza di affetti implicante reciproche aspettative di mutua solidarietà ed assistenza, fondata sul rapporto di coniugio o di parentela o, comunque, su una stabile condivisione dell'abitazione, ancorché non necessariamente continuativa, sicché è configurabile l'ipotesi aggravata di atti persecutori di cui all'art. 612-bis, comma secondo, cod. pen., e non il reato di maltrattamenti in famiglia, quando le reiterate condotte moleste e vessatorie siano perpetrate dall'imputato dopo la cessazione della convivenza "more uxorio" con la persona offesa.
Cass. civ. n. 28221/2023
In tema di successione mortis causa, è inefficace la disposizione testamentaria a favore di successibili non identificabili, in quanto essa consentirebbe al testatore di porre, incondizionatamente e senza limitazioni di tempo, un vincolo alla destinazione e alla circolazione dei beni, in contrasto con le esigenze di ordine pubblico. (In applicazione del principio, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva riconosciuto la devoluzione allo Stato dell'eredità, dal momento che il ricorrente era figlio di un parente della disponente non ancora in vita al momento dell'apertura della successione).
Cass. civ. n. 26549/2023
In tema di competenza per territorio, la consumazione del delitto di maltrattamenti in famiglia deve ritenersi avvenuta nel luogo di realizzazione dell'ultima condotta che integra il reato, anche nel caso in cui la stessa sia successiva al perfezionamento della fattispecie ai sensi dell'art. 572 cod. pen.
Cass. civ. n. 6287/2023
E' inammissibile, per carenza di legittimazione ad impugnare, il ricorso per cassazione del pubblico ministero avverso la decisione con cui la parte civile, nonostante la revoca della costituzione in giudizio, sia stata condannata alla rifusione delle spese processuali sostenute dall'imputato assolto, trattandosi di statuizione avente ad oggetto interessi di natura squisitamente civilistica, alla cui impugnazione è legittimata la sola parte civile.
Cass. pen. n. 14014/2015
È ammissibile l'appello del pubblico ministero, il quale trascriva nel proprio atto d'appello, testualmente e per esteso, le censure proposte dalle parti civili nella richiesta allo stesso presentata ai sensi dell'art. 572 cod. proc. pen., risultando così rispettato il requisito di specificità dei motivi. (In motivazione la S.C. ha sottolineato la differenza dell'ipotesi in esame con quella in cui l'appello del pubblico ministero si limiti a rinviare "per relationem" alle censure mosse dalla parte civile nella propria impugnazione, senza indicare le ragioni del dissenso sulla sentenza appellata).
Cass. pen. n. 23271/2004
Non è legittimato a prendere parte ai gradi ulteriori del procedimento, nè a presentare memorie, il soggetto che non abbia partecipato a quelli precedenti, non potendo il rapporto processuale includere soggetti nuovi nella sua evoluzione da un grado all'altro. (Nella specie è stata disposta l'esclusione dal giudizio di cassazione del Coni, della Sisal e di altri soggetti non intervenuti nel procedimento di riesame del sequestro preventivo).
Cass. pen. n. 889/1996
Non può proporsi, da parte dei soggetti indicati nell'art. 572 comma 1 c.p.p. (richiesta della parte civile o della persona offesa), ricorso per cassazione avverso il decreto motivato emesso dal pubblico ministero di non proposizione di impugnazione ai sensi del comma 2 del citato art. 572 c.p. Ciò sia in virtù del generale principio di tassatività dei mezzi di gravame, sia in quanto il provvedimento menzionato non ha natura giurisdizionale ma meramente amministrativa.
Cass. pen. n. 5161/1992
Avverso le sentenze pronunciate in giudizio la «persona offesa» che non sia anche «parte civile» (o «querelante» condannato alle spese o ai danni a norma dell'art. 542 c.p.p.) non è legittimata a proporre impugnazione (artt. 572, 576, 577 c.p.p.).