Art. 572 – Codice di procedura penale – Richiesta della parte civile o della persona offesa

1. La parte civile, la persona offesa, anche se non costituita parte civile, e gli enti e le associazioni intervenuti a norma degli articoli 93 e 94, possono presentare richiesta motivata al pubblico ministero di proporre impugnazione a ogni effetto penale.

2. Il pubblico ministero, quando non propone impugnazione, provvede con decreto motivato da notificare al richiedente.

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 14014/2015

È ammissibile l'appello del pubblico ministero, il quale trascriva nel proprio atto d'appello, testualmente e per esteso, le censure proposte dalle parti civili nella richiesta allo stesso presentata ai sensi dell'art. 572 cod. proc. pen., risultando così rispettato il requisito di specificità dei motivi. (In motivazione la S.C. ha sottolineato la differenza dell'ipotesi in esame con quella in cui l'appello del pubblico ministero si limiti a rinviare "per relationem" alle censure mosse dalla parte civile nella propria impugnazione, senza indicare le ragioni del dissenso sulla sentenza appellata).

Cass. pen. n. 889 del 28 maggio 1996

Non può proporsi, da parte dei soggetti indicati nell'art. 572 comma 1 c.p.p. (richiesta della parte civile o della persona offesa), ricorso per cassazione avverso il decreto motivato emesso dal pubblico ministero di non proposizione di impugnazione ai sensi del comma 2 del citato art. 572 c.p. Ciò sia in virtù del generale principio di tassatività dei mezzi di gravame, sia in quanto il provvedimento menzionato non ha natura giurisdizionale ma meramente amministrativa.

Cass. civ. n. 5161/1992

Avverso le sentenze pronunciate in giudizio la «persona offesa» che non sia anche «parte civile» (o «querelante» condannato alle spese o ai danni a norma dell'art. 542 c.p.p.) non è legittimata a proporre impugnazione (artt. 572, 576, 577 c.p.p.).

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