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Art. 590 — Trasmissione di atti in seguito all’impugnazione

Art. 590 — Trasmissione di atti in seguito all’impugnazione

1. Al giudice della impugnazione sono trasmessi senza ritardo il provvedimento impugnato, l’atto di impugnazione e gli atti del procedimento [ 581 ] .

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. pen. n. 37370/2011

In tema di impugnazioni, la mancata trasmissione integrale alla corte d’appello degli atti del processo di primo grado integra una nullità di ordine generale a regime intermedio, di cui la parte che intenda dedurla deve fornire prova rigorosa mediante specifica allegazione documentale ovvero mediante trascrizione degli atti processuali rilevanti.

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Cass. pen. n. 2738/1998

Sulla richiesta di permesso avanzata da imputato detenuto in custodia cautelare per reato in ordine al quale sia intervenuta sentenza di condanna in primo grado, avverso la quale sia stato proposto appello senza che gli atti siano stati ancora trasmessi al giudice del gravame, è competente a provvedere, ai sensi del combinato disposto dell’art. 30 dell’ordinamento penitenziario, dell’art. 590 c.p.p. e dell’art. 91 att. c.p.p., il giudice che ha pronunciato la suddetta sentenza.

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