Art. 624 bis – Codice di procedura penale – Cessazione delle misure cautelari
1. La corte di cassazione, nel caso di annullamento della sentenza d'appello, dispone la cessazione delle misure cautelari.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 28519/2024
In tema di condizioni di procedibilità, la remissione di querela estingue il reato anche se intervenuta nel giudizio di rinvio celebrato a seguito di annullamento disposto solo in punto di determinazione della pena. (Fattispecie relativa al delitto di cui all'art. 590-bis cod. pen., divenuto procedibile a querela a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150).
Cass. civ. n. 24326/2024
In caso di annullamento con rinvio limitato alla verifica della sussistenza dei presupposti per l'applicazione della causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto, il giudice del rinvio non può dichiarare l'estinzione per sopravvenuta prescrizione, maturata successivamente alla sentenza di annullamento parziale, rispetto ai reati commessi successivamente al 1 gennaio 2020, per i quali opera la causa di improcedibilità per superamento dei termini massimi di durata del procedimento ex art. 344-bis cod. proc. pen.
Cass. civ. n. 22612/2024
In caso di annullamento parziale di una sentenza di condanna da parte della Corte di cassazione, la pena inflitta in relazione ai capi divenuti irrevocabili può essere posta in esecuzione pur se il dispositivo della sentenza di legittimità non ne indichi la misura, ben potendo la pena "certa" essere determinata mediante il raffronto tra lo stesso dispositivo e gli esiti dei giudizi di merito.
Cass. civ. n. 16440/2024
Nel giudizio di rinvio è preclusa la possibilità di presentare motivi aggiunti, posto che l'oggetto del giudizio è limitato, ai sensi del combinato disposto degli artt. 624, comma 1, e 627 cod. proc. pen., alla parte della decisione caducata e, quindi, alla trattazione dei motivi di gravame già proposti ad essa afferenti, che non possono essere in alcun modo integrati.
Cass. civ. n. 14058/2024
In caso di annullamento parziale con rinvio della sentenza di secondo grado, il ricorso straordinario previsto dall'art. 625-bis cod. proc. pen. è ammissibile non soltanto quando il rigetto o la declaratoria di inammissibilità, nel resto, dell'impugnazione riguardino solo apparentemente il trattamento sanzionatorio, incidendo invece sui presupposti fattuali dello stesso, ma anche ogniqualvolta, per effetto della decisione di rigetto o di inammissibilità della Corte di cassazione, si realizzi l'effetto preclusivo di cui all'art. 624 cod. proc. pen. che circoscrive, in termini rigidi, l'ambito dei poteri decisori del giudice del rinvio. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto che non si era verificato siffatto effetto preclusivo essendo possibile, attraverso l'interpretazione congiunta del dispositivo e della motivazione, comprendere la portata della decisione in termini univoci e coerenti con l'accoglimento delle restanti doglianze del ricorrente).
Cass. civ. n. 9199/2024
All'annullamento della sentenza di appello da parte della Corte di cassazione non consegue, in via automatica, la cessazione della misura cautelare in atto, dovendosi interpretare l'art. 624-bis cod. proc. pen. nel senso che tale cessazione deve essere ordinata solo con riguardo alle misure cautelari emesse nel corso del giudizio di appello e nell'ipotesi in cui l'annullamento della sentenza di appello sia disposto senza rinvio, purché, in tale eventualità, non comporti, ex art. 185, comma 3, cod. proc. pen., la regressione del procedimento e una nuova decorrenza dei termini di custodia a norma dell'art. 303, comma 2, cod. proc. pen.
Cass. civ. n. 2362/2024
È inammissibile la richiesta di revisione di una sentenza di condanna definitiva con riferimento all'"an" della responsabilità, ma annullata con rinvio dalla Corte di cassazione in ordine alla sussistenza di una circostanza aggravante, posto che per "sentenza irrevocabile" ai fini del giudizio di revisione deve intendersi la sentenza passata in giudicato in ogni suo aspetto.
Cass. civ. n. 757/2024
La formazione progressiva del giudicato conseguente ad annullamento con rinvio consente di dare al fatto, nel giudizio rescissorio, una diversa e più grave qualificazione giuridica anche in assenza di impugnazione sul punto del pubblico ministero, nel caso in cui la questione attinente alla riqualificazione costituisca un punto della decisione oggetto dell'annullamento o sia col punto caducato in rapporto di connessione essenziale, posto che la questione "de qua" non può ritenersi un capo della sentenza, difettando della completezza che rende il capo suscettibile di definitività. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da vizi la decisione, assunta in sede di rinvio, che aveva attribuito al fatto l'originaria qualificazione giuridica di "induzione indebita a dare o promettere utilità", benché la decisione annullata l'avesse riqualificato in termini di "traffico di influenze illecito" e non vi fosse stata impugnazione sul punto da parte del pubblico ministero).
Cass. civ. n. 40438/2023
In tema di misure di prevenzione, nel giudizio di rinvio seguito ad annullamento, da parte della Corte di cassazione, del provvedimento applicativo della sorveglianza speciale, è preclusa la deduzione di questioni diverse da quelle cui si riferisce la pronunzia rescindente e che non presentino con essa alcun nesso di interdipendenza logico-giuridica. (Nella specie, la Corte ha precisato che, essendo stata annullata la sola statuizione relativa all'obbligo di soggiorno, gli elementi sopravvenuti, seppure idonei ad elidere il giudizio di pericolosità sociale, avrebbero potuto essere dedotti con autonoma istanza di revoca ai sensi dell'art. 11 d.lgs. 6 settembre 2011 n. 159).
Cass. civ. n. 22977/2023
A seguito di annullamento parziale di un provvedimento di confisca facoltativa, non è consentito al giudice del rinvio attribuire alla statuizione ablatoria una diversa qualificazione giuridica. (Fattispecie in cui, a seguito dell'annullamento parziale della confisca facoltativa per vizio di motivazione sul nesso di pertinenzialità, il giudice del rinvio aveva riqualificato la statuizione ablatoria come confisca "di sproporzione", senza argomentare in ordine al nesso di pertinenzialità).
Cass. civ. n. 22365/2023
In caso di sentenza di condanna riguardante più reati ascritti allo stesso imputato, la proposizione di un motivo di ricorso con cui si deduca l'errore di calcolo nella determinazione della pena finale, conseguente alla mancata eliminazione della pena relativa ad alcuni segmenti della condotta illecita dichiarati estinti per prescrizione, non impedisce il passaggio in giudicato della sentenza con riferimento ai reati per i quali i restanti motivi di ricorso siano inammissibili, stante l'autonomia del rapporto processuale inerente a ciascun capo della sentenza.
Cass. civ. n. 20884/2023
Nel caso di annullamento con rinvio limitato alla verifica della sussistenza dei presupposti per l'applicazione della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto, il giudice del rinvio non può dichiarare l'estinzione del reato per intervenuta prescrizione, maturata successivamente alla sentenza di annullamento parziale.
Cass. civ. n. 16676/2023
In caso di annullamento parziale della sentenza di condanna, disposto per omessa valutazione del motivo sulla concedibilità delle circostanze attenuanti generiche, il potere del giudice di rinvio di rivalutare la pena incontra una duplice limitazione: la prima, risultante dal divieto di "reformatio in peius", che costituisce un principio generale nella disciplina delle impugnazioni, applicabile anche al giudizio rescissorio e che, nel caso di gravame del solo imputato, non consente di superare la misura complessiva della pena già irrogata, e la seconda derivante dal giudicato parziale formatosi, ai sensi degli artt. 624, comma 1, e 627, comma 2, cod. proc. pen., sulla misura della pena base, che non può essere mutata.
Cass. pen. n. 45458/2014
All'annullamento da parte della Cassazione della sentenza di appello non consegue automaticamente la cessazione della misura cautelare in atto, dovendosi interpretare l'art. 624 bis cod.proc.pen. (introdotto dalla legge 26 marzo 2001, n.128) nel senso che detta cessazione va ordinata dalla Corte solo nei confronti delle misure cautelari emesse nel corso del giudizio di appello e nell'ipotesi che l'annullamento della sentenza di appello venga disposto senza rinvio. (Nell'affermare tale principio la Corte ha precisato che la non automaticità della cessazione della misura cautelare in caso di annullamento della sentenza di appello con rinvio discende da una interpretazione sistematica dell'art. 624 bis cod.proc.pen. in relazione alla mancata modifica del testo dell'art. 626 e, soprattutto, del comma secondo dell'art. 303 cod.proc.pen., il quale espressamente dispone che nel caso di regressione del processo a seguito di annullamento con rinvio da parte della Corte di cassazione "decorrono nuovamente i termini previsti dal comma primo relativamente a ciascuno stato e grado del procedimento").
Cass. pen. n. 10156/2002
All'annullamento da parte della Cassazione della sentenza di appello non consegue automaticamente la cessazione della misura cautelare in atto, dovendosi interpretare l'art. 624 bis c.p.p. (introdotto dalla legge 26 marzo 2001, n. 128) nel senso che detta cessazione va ordinata dalla Corte solo nei confronti delle misure cautelari emesse nel corso del giudizio di appello e nell'ipotesi che l'annullamento della sentenza di appello venga disposto senza rinvio. (Nell'affermare tale principio la Corte ha precisato che la non automaticità della cessazione della misura cautelare in caso di annullamento della sentenza di appello con rinvio discende da una interpretazione sistematica dell'art. 624 bis c.p.p. in relazione alla mancata modifica del testo dell'art. 626 e, soprattutto, del comma 2 dell'art. 303 c.p.p., il quale espressamente dispone che nel caso di regressione del processo a seguito di annullamento con rinvio da parte della Corte di cassazione “decorrono nuovamente i termini previsti dal comma 1 relativamente a ciascuno stato e grado del procedimento”).
Cass. pen. n. 29679/2001
Nel caso di annullamento con rinvio della sentenza di appello, la Corte di cassazione deve disporre la cessazione di efficacia della misura cautelare personale, a norma dell'art. 624 bis c.p.p., inserito dall'art. 6 della legge 26 marzo 2001, n. 128, soltanto quando essa sia stata applicata all'imputato contestualmente alla sentenza di condanna pronunciata in grado di appello, ai sensi dell'art. 275, comma 2 ter, stesso codice, introdotto dall'art. 14, comma 1, lett. c) della citata legge n. 128 del 2001.
Cass. pen. n. 28555/2001
Alla luce di un'interpretazione dell'art. 624 bis c.p.p. (introdotto dall'art. 6, comma 5, della legge 26 marzo 2001 n. 128), che non sia meramente letterale ma tenga conto, conformemente al disposto di cui all'art. 12 delle preleggi, anche del criterio teleologico e di quello sistematico, deve ritenersi che la suddetta disposizione normativa, secondo la quale «la Corte di cassazione, nel caso di annullamento della sentenza d'appello, dispone la cessazione delle misure cautelari», trovi applicazione solo quando trattisi di misure cautelari applicate contestualmente alla sentenza di condanna in appello, ai sensi del comma 2 ter dell'art. 275 c.p.p., introdotto anch'esso dalla citata legge n. 128 del 2001 (art. 14).