Art. 625 – Codice di procedura penale – Provvedimenti conseguenti alla sentenza
1. In caso di annullamento con rinvio, la cancelleria della corte di cassazione trasmette senza ritardo gli atti del processo con la copia della sentenza al giudice che deve procedere al nuovo giudizio.
2. In caso di rigetto o di dichiarazione di inammissibilità del ricorso, la cancelleria trasmette gli atti e la copia del solo dispositivo al giudice che ha emesso la decisione impugnata.
3. In caso di annullamento senza rinvio o di rettificazione, la cancelleria trasmette al giudice indicato nel comma 2 gli atti e la copia della sentenza.
4. In ogni caso la cancelleria del giudice che ha emesso la decisione impugnata esegue annotazione, in margine o in fine dell'originale, della decisione della corte.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. pen. n. 18010 del 20 aprile 2018
Il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento, compreso il ricorso straordinario ex art. 625-bis cod. proc. pen., non può essere proposto dalla parte personalmente, ma, a seguito della modifica apportata all'art. 613 cod.proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione.
Cass. civ. n. 10250/2018
È ammissibile il ricorso straordinario per errore materiale o di fatto proposto avverso una sentenza della Corte di cassazione dichiarativa dell'inammissibilità di un precedente ricorso ex art. 625-bis cod. proc. pen. a condizione che sia proposto entro il termine previsto dalla legge decorrente dalla decisione che si impugna e non dall'originaria sentenza ed abbia ad oggetto solo l'errore di fatto in cui sia incorsa la sentenza che abbia pronunciato sul precedente ricorso straordinario.
Cass. civ. n. 29240/2018
L'errore materiale e l'errore di fatto, indicati dall'art. 625-bis cod. proc. pen. come motivi di possibile ricorso straordinario avverso provvedimenti della corte di cassazione, consistono, rispettivamente, il primo nella mancata rispondenza tra la volontà, correttamente formatasi, e la sua estrinsecazione grafica; il secondo in una svista o in un equivoco incidenti sugli atti interni al giudizio di legittimità, il cui contenuto viene percepito in modo difforme da quello effettivo, sicché rimangono del tutto estranei all'area dell'errore di fatto - e sono, quindi, inoppugnabili - gli errori di valutazione e di giudizio dovuti ad una non corretta interpretazione degli atti del processo di cassazione, da assimilare agli errori di diritto conseguenti all'inesatta ricostruzione del significato delle norme sostanziali e processuali. (Nella specie, la Corte ha escluso che costituisse errore di fatto denunciabile mediante ricorso straordinario quello in cui la stessa Corte sarebbe incorsa nell'interpretare le dichiarazioni testimoniali e l'illogicità della motivazione sul ruolo dell'imputato in un omicidio, come quello di colui che aveva fornito l'arma all'esecutore materiale).
Cass. civ. n. 7485/2018
In tema di richiesta di rescissione del giudicato, il ricorrente ha l'onere di allegare in modo rigoroso gli elementi idonei a comprovare la tempestività della domanda rispetto al momento dell'effettiva conoscenza del procedimento.
Cass. civ. n. 25996/2018
In tema di rescissione del giudicato, deve escludersi l'incolpevole mancata conoscenza del processo, con conseguente preclusione al ricorso di cui all'art. 625-ter cod. proc. pen., nel caso in cui risulti che l'imputato abbia ricevuto notizia del procedimento nella sola fase investigativa e non anche in quella processuale. (Fattispecie nella quale all'indagato, residente all'estero, era stato regolarmente notificato l'invito ad eleggere domicilio ai sensi dell'art. 169 cod. proc. pen.).
Cass. civ. n. 8379/2017
La declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione, proposto dagli esercenti la potestà genitoriale del minore imputato (art. 34, d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448), comporta la condanna degli stessi al pagamento delle spese processuali ed alla sanzione pecuniaria in favore della cassa delle ammende. (Fattispecie relativa a ricorso straordinario per errore di fatto proposto dai genitori di soggetto minorenne, deceduto).
Cass. civ. n. 5980/2017
In tema di ricorso straordinario per errore materiale o di fatto, la presentazione del ricorso presso la cancelleria della Corte di Cassazione deve essere effettuata dal condannato personalmente o dal difensore di fiducia munito di procura speciale. (In applicazione del principio la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso depositato da persona delegata dal difensore di fiducia del condannato, non munito di procura speciale).
Cass. civ. n. 3367/2017
L'errore materiale e l'errore di fatto, indicati dall'art.625 bis cod. proc. pen. come motivi di possibile ricorso straordinario avverso provvedimenti della corte di cassazione, consistono, rispettivamente, il primo nella mancata rispondenza tra la volontà, correttamente formatasi, e la sua estrinsecazione grafica; il secondo in una svista o in un equivoco incidenti sugli atti interni al giudizio di legittimità, il cui contenuto viene percepito in modo difforme da quello effettivo; ne deriva che rimangono del tutto estranei all'area dell'errore di fatto - restando quindi fermo, con riguardo ad essi, il principio di inoppugnabilità dei provvedimenti della Corte di cassazione - gli errori di valutazione e di giudizio dovuti ad una non corretta interpretazione degli atti del processo di cassazione, da assimilare agli errori di diritto conseguenti all'inesatta ricostruzione del significato delle norme sostanziali e processuali. (Nella specie, in applicazione di tali principi, la Corte ha escluso che costituisse errore di fatto denunciabile mediante ricorso straordinario quello in cui la stessa Corte sarebbe incorsa nell'interpretare le dichiarazioni testimoniali e l'illogicità della motivazione sulla variazione dei ruoli cedente-cessionario nei rapporti tra tossicodipendenti).
Cass. pen. n. 21907 del 5 maggio 2017
In tema di sospensione dell'esecuzione della pena a seguito della presentazione di ricorso straordinario per errore materiale o di fatto, l'espressione "casi di eccezionale gravità" va riferita al complesso della vicenda processuale e non solo alle condizioni soggettive dell'imputato, dovendosi tenere conto, principalmente e in via pregiudiziale, del "fumus boni iuris" della domanda principale, avanzata ex art. 625 bis cod. proc. pen., rispetto a quella incidentale di sospensione, verificando, sulla base di una valutazione sommaria e allo stato degli atti, se si possa riscontrare una probabilità di successo, di pressoché immediata evidenza, del ricorso.
Cass. civ. n. 17847/2017
È inammissibile il ricorso straordinario per errore materiale o di fatto avverso la sentenza di Cassazione per l'omesso esame di determinate deduzioni contenute in uno specifico motivo del ricorso per cassazione, laddove il giudice di legittimità non abbia pretermesso l'esame del motivo di impugnazione ma ne abbia fatto oggetto di trattazione; sicché le ridette deduzioni, sebbene la Corte non ne abbia dato esplicitamente conto, debbano reputarsi tacitamente valutate e disattese.
Cass. civ. n. 13199/2017
Il ricorso straordinario di cui all'art. 625-bis cod. proc. pen. può essere proposto dal condannato anche per la correzione dell'errore di fatto contenuto nella sentenza con cui la Corte di cassazione dichiara inammissibile o rigetta il ricorso contro la decisione della Corte d'appello che, a sua volta, abbia dichiarato inammissibile ovvero rigettato la richiesta di revisione dello stesso condannato. (In motivazione, la Corte ha osservato che la nozione di "condannato", di cui al citato articolo 625-bis, ricomprende anche il soggetto titolare della facoltà di chiedere la revisione della condanna, in quanto il rigetto o la dichiarazione di inammissibilità del ricorso contribuisce alla "stabilizzazione" del giudicato).
Cass. civ. n. 14787/2017
In tema di rescissione del giudicato, sussiste una colpevole mancata conoscenza del processo, preclusiva del ricorso di cui all'art. 625 ter cod. proc. pen., in tutti i casi in cui l'imputato non abbia adempiuto agli oneri di diligenza generati dalla conoscenza dell'esistenza del processo, seppure in una fase iniziale, desumibile dalla elezione di domicilio, dalla nomina di un difensore di fiducia, ovvero dall'applicazione di una misura precautelare o cautelare, ovvero dal ricevimento personale della notifica dell'avviso di udienza. (Nella fattispecie, la S.C. ha escluso che sussistesse tale ignoranza incolpevole che giustificasse la invocata rescissione, nell'ipotesi in cui, a seguito della rinuncia al mandato da parte del difensore di fiducia domiciliatario, l'imputata, arrestata in flagranza, non provvedeva alla nomina di un diverso difensore, né al mutamento del luogo di elezione del domicilio).
Cass. civ. n. 10000/2017
La richiesta di rescissione del giudicato ex art. 625-ter cod. proc. pen., quando è presentata in relazione a processo contumaciale nei confronti di soggetto irreperibile definito, anche nei soli gradi di merito, secondo la normativa antecedente alla entrata in vigore della legge 28 aprile 2014, n. 67, è inammissibile, né la stessa può essere qualificata quale richiesta di restituzione nel termine per proporre impugnazione o incidente di esecuzione, giacché ontologicamente diverse sono la natura e la funzione dell'istituto della rescissione, quale mezzo straordinario di impugnazione.
Cass. civ. n. 53657/2016
Il ricorso straordinario per errore di fatto è inammissibile quando il preteso errore in cui sarebbe incorsa la Corte di cassazione derivi da una valutazione giuridica relativa a circostanze di fatto correttamente percepite. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto inammissibile il ricorso con il quale l'imputato si doleva del mancato rispetto delle garanzie difensive ex art. 360 cod. proc. pen. in relazione ad un accertamento tecnico, consistente nella comparazione fra profili genetici estratti da reperti e riversati in supporti documentali, ritenuto dalla Corte di natura ripetibile, non avendo comportato la distruzione dei campioni da cui era stato estratto il DNA).
Cass. civ. n. 15368/2016
È manifestamente infondata, in relazione agli artt. 3, 13, 24, 111 e 117 Cost.- quest'ultimo con riferimento agli artt. 5,6, e 13 CEDU) - la questione di legittimità costituzionale dell'art. 625-bis cod. proc. pen., nella parte in cui prevede che il ricorso straordinario per errore di fatto contro decisioni della Corte di cassazione sia esperibile solo dal condannato e non anche dall'indagato con riferimento ad errore rilevato in procedure incidentali (nella specie, pronuncia di inammissibilità del ricorso avverso ordinanza del Tribunale del Riesame), in quanto le decisioni emesse all'esito di queste ultime costituiscono giudicato allo stato degli atti e, come tali, essendo suscettibili di modificazione per la sopravvenienza di nuovi elementi, non sono munite del carattere dell'irrevocabilità, che connota invece i provvedimenti con cui viene resa definitiva una condanna.
Cass. civ. n. 45851/2016
È inammissibile la richiesta di rescissione del giudicato presentata, con atto sottoscritto dal condannato, mediante spedizione postale di raccomandata A/R da parte del difensore, insieme all'atto di nomina ed alla procura speciale rilasciatagli, attesa l'esplicita disciplina in proposito dettata dall'art. 625 ter, comma secondo, cod. proc. pen., che contempla la "presentazione personale" dell'istanza nella cancelleria del giudice competente. (In motivazione, la Corte ha precisato che la straordinarietà del mezzo di impugnazione non ammette deroghe alla prescritte formalità di presentazione).
Cass. civ. n. 12445/2016
La rescissione del giudicato ex art. 625 ter cod. proc. pen. non si applica al caso in cui l'imputato sia stato dichiarato assente avendo eletto domicilio presso il difensore d'ufficio, poichè, ai sensi degli artt. 420 bis, commi 2 e 3, e 175, comma secondo, cod. proc. pen., dall'elezione di domicilio deriva una presunzione di conoscenza del processo che legittima il giudice a procedere in assenza dell'imputato, sul quale grava l'onere di attivarsi per tenere contatti informativi con il proprio difensore sullo sviluppo del procedimento. (In motivazione, la S.C. ha tra l'altro evidenziato il corretto esercizio del mandato con la partecipazione all'udienza).
Cass. civ. n. 32744/2015
È inammissibile, per difetto di legittimazione soggettiva, il ricorso straordinario di cui all'art. 625 bis c.p.p. per la correzione dell'errore di fatto proposto, nell'interesse del condannato, dal difensore che non sia munito di procura speciale ex art. 122 c.p.p..
Cass. civ. n. 12595/2015
È inammissibile, perché carente del requisito della specificità dei motivi, il ricorso straordinario presentato ai sensi dell'art. 625 bis cod. proc. pen., che deduce l'omesso rilievo "ex officio" da parte della Corte di Cassazione della prescrizione del reato, quando il ricorrente non fornisca compiuta rappresentazione della sequela procedimentale e non dimostri, alla luce della medesima, l'intervenuta maturazione del termine di legge. (In motivazione, la Corte ha evidenziato che la prescrizione è un evento giuridico e non un mero fatto naturale, in quanto implicante la risoluzione di plurime questioni di diritto e di fatto, e che, pertanto, l'accertamento della stessa non è frutto del mero computo aritmetico del relativo termine sul calendario).
Cass. civ. n. 4195/2015
In tema di ricorso straordinario, l'omesso esame, da parte della Corte di cassazione, di motivi di ricorso non manifestamente infondati, nel caso in cui sia seguita la declaratoria di inammissibilità, dà luogo ad errore di fatto rilevante a norma dell'art. 625 bis cod. proc. pen., e alla conseguente rescissione della sentenza di legittimità impugnata, anche quando i motivi pretermessi siano da rigettare, poiché tale evenienza assume rilevanza ai fini sia della regolamentazione delle spese, sia, soprattutto, della possibile prescrizione del reato.
Cass. civ. n. 48468/2015
È inammissibile il ricorso straordinario di cui all'art. 625-bis cod. proc. pen. proposto, prima del deposito della motivazione, avverso il solo dispositivo del provvedimento impugnabile, dovendo ritenersi operanti per tale mezzo di impugnazione, oltre alle cause di inammissibilità previste direttamente dal suddetto art. 625-bis cod. proc. pen., quelle generali di cui all'art. 591 cod. proc. pen.
Cass. civ. n. 36848/2014
Il rimedio della rescissione del giudicato, previsto dall'art. 625 ter c.p.p., ha natura di mezzo di impugnazione straordinaria ed implica che la richiesta, con allegazione dei documenti a sostegno, sia depositata nella cancelleria del giudice di merito la cui sentenza è stata posta in esecuzione.
Cass. civ. n. 32828/2014
Il ricorso straordinario ex art. 625-bis cod. proc. pen., contenente richiesta di correzione dell'errore materiale o di fatto, può avere ad oggetto esclusivamente pronunce di condanna, dovendosi intendere con tale termine l'applicazione di una sanzione penale, mentre non è esperibile allorché la decisione della Corte di Cassazione riguardi quei provvedimenti adottati dai giudici di sorveglianza (nella specie, diniego della liberazione anticipata).
Cass. civ. n. 46244/2013
In tema di ricorso straordinario, è deducibile come errore di fatto rilevante ai sensi dell'art. 625-bis, cod. proc. pen., l'omesso rilievo da parte della Corte di Cassazione, senza alcun esame della questione, dell'avvenuto decorso del termine di prescrizione, nelle more del giudizio di legittimità, una volta ritenuto non inammissibile il ricorso avverso la sentenza impugnata.
Cass. civ. n. 37413/2013
Il ricorso all'art. 625 bis c.p.p. è idoneo a porre rimedio alle ipotesi di inosservanza della Convenzione EDU verificatesi nell'ambito del processo di legittimità poiché consente di porre l'interessato in una situazione equivalente a quella in cui si sarebbe trovato qualora non ci fosse stata alcuna violazione della medesima Convenzione (Fattispecie relativa a modificazione della qualificazione giuridica del fatto avvenuta in sede di legittimità e senza preventiva informazione dell'imputato).
Cass. civ. n. 8714/2013
È inammissibile il ricorso straordinario per errore materiale o di fatto avverso la sentenza della Corte di Cassazione che ha deciso in materia di misure cautelari reali, trattandosi di pronuncia di legittimità che non ha reso irrevocabile una sentenza di condanna.
Cass. pen. n. 45002 del 19 novembre 2012
Non viola i diritti difensivi dell'imputato la fissazione dell'udienza del giudizio di rinvio sulla base del solo estratto del dispositivo della sentenza di annullamento letto e depositato nella cancelleria della Corte di cassazione e trasmesso al giudice di merito. (In motivazione, la Corte ha precisato che la fissazione dell'udienza costituisce esplicazione di un potere neutro meramente strumentale e propulsivo alla celebrazione del nuovo giudizio, diversamente dalla notifica del decreto di citazione a giudizio, che invece postula l'avvenuto depositato della motivazione).
Cass. civ. n. 28719/2012
È legittimato alla proposizione del ricorso straordinario, a norma dell'art. 625 bis, c.p.p., anche l'imputato condannato al solo risarcimento dei danni in favore della parte civile, che prospetti un errore di fatto nella decisione della Corte di cassazione relativamente al capo concernente le statuizioni civili, per l'ontologica identità di diritti processuali tra l'azione penale e l'azione civile.
Cass. civ. n. 28717/2012
La legittimazione alla proposizione del ricorso straordinario per cassazione a norma dell'art. 625-bis cod. proc. pen. spetta anche alla persona condannata nei confronti della quale sia stata pronunciata sentenza di annullamento con rinvio limitatamente a profili che attengono alla determinazione del trattamento sanzionatorio. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto ammissibile il ricorso straordinario proposto avverso la sentenza della Corte di cassazione che aveva annullato con rinvio la pronuncia di condanna esclusivamente con riferimento alla sussistenza di una circostanza aggravante).
Cass. civ. n. 10886/2012
É inammissibile il ricorso straordinario per errore di fatto (art. 625 bis c.p.p.) avverso la sentenza della Corte di cassazione che abbia omesso di valutare l'istanza di rinvio dell'udienza, trasmessa dal difensore a mezzo fax e non inserita nel fascicolo processuale.