Art. 632 – Codice di procedura penale – Soggetti legittimati alla richiesta
1. Possono chiedere la revisione:
a) il condannato o un suo prossimo congiunto ovvero la persona che ha sul condannato l'autorità tutoria e, se il condannato è morto, l'erede o un prossimo congiunto;
b) il procuratore generale presso la corte di appello nel cui distretto fu pronunciata la sentenza di condanna. Le persone indicate nella lettera a) possono unire la propria richiesta a quella del procuratore generale.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 21543/2024
A seguito dell'irrevocabilità della sentenza di condanna, nel caso in cui le indagini difensive funzionali all'eventuale richiesta di revisione comportino un intervento dell'autorità giudiziaria, è, in generale, competente a provvedere il giudice dell'esecuzione, pur in assenza di specifica previsione nelle disposizioni di cui agli artt. 665 e ss. cod. proc. pen., disciplinanti la fase esecutiva.
Cass. civ. n. 8803/2024
E' inammissibile il ricorso per cassazione proposto personalmente dal condannato avverso l'ordinanza con cui la Corte di appello abbia dichiarato l'inammissibilità dell'istanza di revisione della sentenza di condanna, in quanto il novellato art. 613 cod. proc. pen. ha imposto un requisito soggettivo di legittimazione valevole per qualsiasi ipotesi di ricorso per cassazione.
Cass. pen. n. 5371/1999
In tema di revisione, il proponente non ha l'onere di allegare la sentenza cui si riferisce l'istanza, né tale onere può ricavarsi dai principi generali, valevoli per le impugnazioni. Invero, poiché in materia vige, al contrario, la regola dell'obbligo da parte del giudice a quo (al quale la impugnazione va presentata) della trasmissione al giudice competente del provvedimento gravato e, poiché, in caso di revisione, viceversa, la istanza va presentata direttamente al giudice ad quem, compete a quest'ultimo acquisire il provvedimento impugnato, richiedendolo al giudice che lo ha emesso.