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Art. 632 — Soggetti legittimati alla richiesta

Art. 632 — Soggetti legittimati alla richiesta

1. Possono chiedere la revisione:

  1. a] il condannato o un suo prossimo congiunto ovvero la persona che ha sul condannato l’autorità tutoria e, se il condannato è morto , l’erede o un prossimo congiunto;
  2. b] il procuratore generale presso la corte di appello nel cui distretto fu pronunciata la sentenza di condanna. Le persone indicate nella lettera a] possono unire la propria richiesta a quella del procuratore generale.
  1. a] il condannato o un suo prossimo congiunto ovvero la persona che ha sul condannato l’autorità tutoria e, se il condannato è morto , l’erede o un prossimo congiunto;
  2. b] il procuratore generale presso la corte di appello nel cui distretto fu pronunciata la sentenza di condanna. Le persone indicate nella lettera a] possono unire la propria richiesta a quella del procuratore generale.
L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. pen. n. 5371/1999

In tema di revisione, il proponente non ha l’onere di allegare la sentenza cui si riferisce l’istanza, né tale onere può ricavarsi dai principi generali, valevoli per le impugnazioni. Invero, poiché in materia vige, al contrario, la regola dell’obbligo da parte del giudice a quo [al quale la impugnazione va presentata] della trasmissione al giudice competente del provvedimento gravato e, poiché, in caso di revisione, viceversa, la istanza va presentata direttamente al giudice ad quem, compete a quest’ultimo acquisire il provvedimento impugnato, richiedendolo al giudice che lo ha emesso.

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