Art. 633 – Codice di procedura penale – Forma della richiesta
1. La richiesta di revisione è proposta personalmente o per mezzo di un procuratore speciale [122]. Essa deve contenere l'indicazione specifica delle ragioni e delle prove che la giustificano e deve essere presentata, unitamente a eventuali atti e documenti, nella cancelleria della corte di appello individuata secondo i criteri di cui all'articolo 11.
2. Nei casi previsti dall'articolo 630 comma 1 lettere a) e b), alla richiesta devono essere unite le copie autentiche delle sentenze o dei decreti penali di condanna ivi indicati.
3. Nel caso previsto dall'articolo 630 comma 1 lettera d), alla richiesta deve essere unita copia autentica della sentenza irrevocabile di condanna per il reato ivi indicato.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 25180/2024
Il principio secondo cui l'autorità del giudicato spiega i suoi effetti non solo sulla pronuncia esplicita della decisione, ma anche sulle ragioni che ne costituiscono sia pure implicitamente il presupposto logico-giuridico, trova applicazione anche in riferimento al decreto ingiuntivo di condanna al pagamento di una somma di denaro, il quale, in mancanza di opposizione o quando quest'ultimo giudizio sia stato dichiarato estinto, acquista efficacia di giudicato non solo in ordine al credito azionato, ma anche in relazione al titolo posto a fondamento dello stesso, precludendo ogni ulteriore esame delle ragioni addotte a giustificazione della relativa domanda in altro giudizio.
Cass. civ. n. 22615/2024
In tema di indagini difensive finalizzate alla ricerca e all'individuazione di elementi di prova per l'eventuale promovimento del giudizio di revisione, il giudice dell'esecuzione deve valutare l'ammissibilità e la fondatezza della richiesta del condannato, onde verificare che la stessa abbia ad oggetto una prova nuova, ossia sopravvenuta o scoperta dopo la condanna, e decisiva, ossia in grado di dimostrare che il condannato deve essere prosciolto, e non sia meramente esplorativa, ma indichi il diverso specifico risultato al quale si intende pervenire grazie al chiesto accertamento.
Cass. civ. n. 21543/2024
A seguito dell'irrevocabilità della sentenza di condanna, nel caso in cui le indagini difensive funzionali all'eventuale richiesta di revisione comportino un intervento dell'autorità giudiziaria, è, in generale, competente a provvedere il giudice dell'esecuzione, pur in assenza di specifica previsione nelle disposizioni di cui agli artt. 665 e ss. cod. proc. pen., disciplinanti la fase esecutiva.
Cass. civ. n. 20055/2024
In tema di imposta di registro, ai fini della tassazione per enunciazione ai sensi dell'art. 22 del d.P.R. n. 131 del 1986, il decreto ingiuntivo va integrato con il contenuto del ricorso monitorio, attesa la peculiare struttura del provvedimento e la relativa procedura sommaria che porta alla sua emissione.
Cass. civ. n. 15672/2024
In tema di impugnazioni proposte nel periodo transitorio di cui all'art. 87-bis d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, è inammissibile, ai sensi del comma 7 del citato articolo, l'impugnazione proposta dal difensore con atto in formato digitale, trasmesso a mezzo posta elettronica certificata, sprovvisto della prescritta sottoscrizione digitale dello stesso difensore. (Fattispecie relativa ad inammissibilità, dichiarata dalla corte di appello, del ricorso per cassazione avverso l'ordinanza di rigetto della richiesta di revisione della condanna).
Cass. civ. n. 7592/2024
Nell'opposizione a decreto ingiuntivo al creditore opposto è consentito modificare la propria domanda originaria - nel senso di specificare e meglio chiarire e persino mutare causa petendi e petitum - ai sensi dell'art. 183 c.p.c. al fine di adeguare la pretesa azionata in sede monitoria, non potendosi considerare nuova una domanda che non sia ulteriore o aggiuntiva a quella proposta nell'atto introduttivo, in base ai principi di economia dei mezzi processuali e di ragionevole durata dei processi.
Cass. civ. n. 7526/2024
In tema di opposizione a decreto ingiuntivo, l'eccezione di pagamento deve essere proposta, a pena di decadenza, con l'atto di opposizione, trattandosi di eccezione in senso stretto e data la natura di convenuto sostanziale della parte opponente. (In applicazione del principio, la S.C. ha rigettato il ricorso avverso la sentenza che aveva ritenuto tardivamente proposta l'eccezione di pagamento sollevata dall'opponente nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c.).
Cass. civ. n. 5235/2024
In tema di oneri consortili, la fonte dell'obbligo di pagamento pro quota del singolo consorziato è costituita, di anno in anno, dalla deliberazione consortile di approvazione del rendiconto, con la conseguenza che, nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo emesso per la riscossione dei contributi consortili, il giudice è tenuto ad accogliere l'opposizione quando la delibera di approvazione del riparto abbia perduto efficacia per essere stata annullata in altro giudizio o quando sia validamente e fondatamente impugnata in simultanea, mentre non può accoglierla sul presupposto della non corretta ripartizione degli utili consacrata nella deliberazione, quando questa non sia impugnata. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza impugnata in quanto aveva revocato il decreto ingiuntivo, benché non risultasse in alcun modo l'intervenuta impugnazione della delibera assembleare o l'introduzione della corrispondente domanda nel contesto unitario del giudizio di merito).
Cass. civ. n. 4600/2024
Il passaggio in giudicato della sentenza che dichiari l'inammissibilità, per ragioni di rito, di un'opposizione a decreto ingiuntivo, al pari dell'estinzione del giudizio incardinato dall'opposizione, la quale riguarda solo l'opposizione al decreto in quanto accertativo del credito al momento della sua pronuncia, non precludono al debitore ingiunto di far valere - con un'azione di accertamento negativo o, se sia minacciata o iniziata l'esecuzione sulla base del decreto, attraverso gli strumenti, secondo i casi, dell'opposizione al precetto o all'esecuzione - eventuali fatti modificativi, impeditivi o estintivi del diritto azionato in via monitoria verificatisi tra l'emissione del decreto ingiuntivo ed il termine per proporre opposizione, ovvero sopravvenuti nel corso del giudizio ex art. 645 cod. proc. civ., ancorché gli stessi fossero stati introdotti in tale sede senza formare oggetto di una specifica domanda di accertamento. (Affermando tale principio, la S.C. ha ritenuto che l'estinzione del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non influisse sul valore vincolante della transazione raggiunta in ordine al limite di esigibilità della somme dovute sulla scorta del decreto ingiuntivo opposto, così rigettando il ricorso avverso la decisione impugnata che aveva confermato l'ammissione allo stato passivo del fallimento del credito, non nella sua integralità, ma per la minor somma oggetto di accordo transattivo).
Cass. civ. n. 4131/2024
l'inammissibilità dell'opposizione a decreto ingiuntivo avente ad oggetto canoni locatizi comportasse l'inammissibilità della domanda riconvenzionale con la quale l'opponente aveva chiesto la restituzione del deposito cauzionale, erroneamente qualificata come eccezione riconvenzionale).
Cass. civ. n. 47307/2023
L'amministratore giudiziario di beni sottoposti a misura di prevenzione reale è legittimato a proporre querela in relazione a reati commessi in danno di tali beni, senza la previa autorizzazione del giudice delegato alla procedura, in quanto detentore qualificato dei medesimi. (Fattispecie relativa a beni, oggetto del delitto di invasione arbitraria di immobili, sequestrati nell'ambito di una procedura di prevenzione, rispetto ai quali non era ancora intervenuto il decreto di confisca, con conseguente apprensione al patrimonio dello Stato).
Cass. civ. n. 46709/2023
Il reato di arbitraria occupazione di area demaniale postula l'instaurazione di un rapporto di fatto illegittimo, che esclude in tutto o in parte quello preesistente del soggetto pubblico e dal quale il privato trae un qualsiasi profitto. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso che potesse ritenersi legittimamente acquisita tramite alluvione, ex art. 941 cod. civ., la porzione di terreno prospiciente la riva di un fiume, trattandosi di bene appartenente al demanio necessario dello Stato, sottratto in assoluto alla proprietà privata, sicché la costruzione di opere su di esso costituiva occupazione arbitraria di fondo altrui). (Conf.: n. 865 del 1996,
Cass. civ. n. 32933/2023
In tema di opposizione a decreto ingiuntivo, il convenuto opposto può proporre, con la comparsa di costituzione e risposta tempestivamente depositata, una domanda nuova, diversa da quella posta a fondamento del ricorso per decreto ingiuntivo, anche nel caso in cui l'opponente non abbia proposto una domanda o un'eccezione riconvenzionale e si sia limitato a proporre eccezioni, chiedendo la revoca del decreto opposto, qualora tale domanda si riferisca alla medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio, attenga allo stesso sostanziale bene della vita e sia connessa per incompatibilità a quella originariamente proposta, ciò rispondendo a finalità di economia processuale e di ragionevole durata del processo e dovendosi riconoscere all'opposto, quale attore in senso sostanziale, di avvalersi delle stesse facoltà di modifica della domanda riconosciute, nel giudizio ordinario, all'attore formale e sostanziale dall'art. 183 c.p.c. (In applicazione del suddetto principio, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza che aveva dichiarato inammissibile la domanda di risoluzione del contratto e risarcimento dei danni proposta dal creditore opposto, con la comparsa di costituzione e risposta, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo).
Cass. civ. n. 31548/2023
E' ammissibile la richiesta di revisione di una sentenza di patteggiamento emessa nei confronti di un ente per inconciliabilità con l'accertamento compiuto in giudizio relativamente al reato presupposto ascritto a un soggetto allo stesso funzionalmente legato, a condizione che tale inconciliabilità si riferisca ai fatti stabiliti a fondamento della sentenza di condanna e non alla loro valutazione. (Fattispecie relativa a omicidio colposo per violazione delle norme antinfortunistiche, in cui la Corte ha ritenuto corretta la decisione di rigetto della richiesta di revisione della sentenza di patteggiamento per l'illecito amministrativo di cui agli artt. 5, 6 e 25-septies, d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, in ragione della condanna per il reato di cui all'art. 589, comma secondo, cod. pen. del legale rappresentante della società committente in via esclusiva dell'opera, nonchè del progettista incaricato, per la morte del lavoratore, intervenuta a seguito del crollo della struttura predisposta per la sua esecuzione). Decreto Legisl. 08/06/2001 num. 231 art. 5, Decreto Legisl. 08/06/2001 num. 231 art. 6, Decreto Legisl. 08/06/2001 num. 231 art. 25 septies, Decreto Legisl. 08/06/2001 num. 231 art. 73
Cass. civ. n. 27183/2023
In tema di opposizione a decreto ingiuntivo, il convenuto opposto può proporre con la comparsa di costituzione e risposta tempestivamente depositata una domanda nuova, diversa da quella posta a fondamento del ricorso per decreto ingiuntivo, anche nel caso in cui l'opponente non abbia proposto una domanda o un'eccezione riconvenzionale e si sia limitato a proporre eccezioni chiedendo la revoca del decreto opposto, qualora tale domanda si riferisca alla medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio, attenga allo stesso sostanziale bene della vita e sia connessa per incompatibilità a quella originariamente proposta, ciò rispondendo a finalità di economia processuale e di ragionevole durata del processo e dovendosi riconoscere all'opposto, quale attore in senso sostanziale, di avvalersi delle stesse facoltà di modifica della domanda riconosciute, nel giudizio ordinario, all'attore formale e sostanziale dall'art. 183 c.p.c..(In applicazione del principio, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva affermato la violazione dell'art. 112 c.p.c. da parte del giudice di primo grado per aver esaminato nel merito una domanda nuova, introdotta dall'opposto in fase di opposizione a decreto ingiuntivo, inammissibile in quanto relativa ad un rapporto giuridico diverso da quello azionato in sede monitoria).
Cass. civ. n. 27039/2023
In caso di opposizione a decreto ingiuntivo, l'istanza di disconoscimento della scrittura privata prodotta all'atto del deposito del ricorso per l'ingiunzione deve essere compiuta nell'atto introduttivo dell'opposizione a decreto ingiuntivo, siccome costituente la prima risposta successiva ai sensi dell'art. 215, comma 2, n. 1, c.p.c., e non nell'atto di riassunzione dinanzi al giudice competente ai sensi dell'art. 50 c.p.c., conseguente alla declaratoria di incompetenza dell'ufficio giudiziario che ha emesso il decreto ingiuntivo e dinanzi al quale è stata proposta l'opposizione.
Cass. civ. n. 25543/2023
Il giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto dall'avvocato per il pagamento di compensi professionali relativi a prestazioni stragiudiziali può svolgersi nelle forme del procedimento sommario ex art. 702-bis c.p.c. ("ratione temporis" vigente), a condizione che l'opponente manifesti chiaramente la corrispondente volontà nel ricorso introduttivo.
Cass. civ. n. 19944/2023
La fattura è titolo idoneo per l'emissione di un decreto ingiuntivo in favore di chi l'ha emessa, ma nell'eventuale giudizio di opposizione la stessa non costituisce prova dell'esistenza del credito, che dovrà essere dimostrato con gli ordinari mezzi di prova dall'opposto.
Cass. civ. n. 16508/2023
di improponibilità in sede di opposizione - Doveri del giudice - Eliminazione del pregiudizio in sede di spese - Necessità. In caso di abusivo frazionamento di crediti nascenti dall'esecuzione di incarichi professionali che, pur regolati da un'unica convenzione, siano azionati attraverso la proposizione di plurimi ricorsi d'ingiunzione, il giudice, che rigetti l'opposizione mancando di dichiarare l'improponibilità delle domande separatamente proposte, è tenuto a eliminare tutti gli effetti distorsivi del frazionamento, sicché non è sufficiente, per neutralizzare questi ultimi, che disponga la compensazione delle sole spese dei giudizi di opposizione, riuniti successivamente in un "simultaneus processus", ma occorre che intervenga anche sulle spese liquidate nei plurimi decreti d'ingiunzione, previa eventuale revoca degli stessi.
Cass. civ. n. 15988/2023
La sentenza con cui il giudice, in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, dichiara la propria incompetenza per valore comporta necessariamente la declaratoria di invalidità e di revoca del decreto opposto, con la conseguenza che l'opponente ha diritto alla liquidazione delle spese di lite, a prescindere dall'esito del giudizio ordinario (innanzi al giudice "ad quem") avente ad oggetto l'accertamento del credito dedotto nel ricorso per ingiunzione.
Cass. civ. n. 11169/2023
La protrazione della permanenza della contravvenzione di abusiva occupazione di spazio demaniale, di cui all'art. 1161, comma primo, cod. nav., e del delitto di invasione di terreni demaniali, di cui agli artt. 633 e 639-bis cod. pen., deve ritenersi interrotta anche con l'esecuzione di un sequestro, per effetto del quale vengono meno la disponibilità e la concreta utilizzabilità dell'area illecitamente occupata o invasa.
Cass. civ. n. 10864/2023
piena), previa separazione delle domande. Qualora la domanda introdotta dal cliente non appartenga, invece, alla competenza del giudice adito, troveranno applicazione gli artt. 34, 35 e 36 c.p.c., che eventualmente possono comportare lo spostamento della competenza sulla domanda, ai sensi dell'art. 14.
Cass. civ. n. 4330/2023
Nel giudizio per il conseguimento di compensi per prestazioni professionali rese in ambito stragiudiziale e in procedimenti civili e penali, introdotto con ordinario procedimento monitorio, l'opposizione a decreto ingiuntivo deve essere proposta con atto di citazione ai sensi dell'art. 645
Cass. civ. n. 3174/2023
La circostanza aggravante dell'essere l'autore del delitto di invasione di terreni o edifici "palesemente armato" presuppone che l'arma sia portata in modo manifesto, indipendentemente dall'intenzione dell'agente e a prescindere dalla percezione che abbia la persona offesa. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso la configurabilità dell'aggravante in questione sul rilievo che l'imputato indossava una cintura alla quale era attaccato il fodero di un grosso coltello, del quale, tuttavia, non era visibile neanche l'impugnatura).
Cass. civ. n. 3125/2023
Ai fini della procedibilità del delitto di cui all'art. 633 cod. pen., nel caso in cui la querela sia presentata da un erede del proprietario dell'immobile illecitamente invaso od occupato, l'accettazione tacita dell'eredità da parte sua o la prescrizione del suo diritto ad accettarla ex art. 480 cod. civ. non possono formare oggetto di valutazione incidentale in sede di giudizio penale, posto che tale accertamento necessita dell'instaurazione del contraddittorio con la parte interessata a dimostrare di aver accettato tacitamente l'eredità o comunque che il suo diritto ad accettare non si è prescritto. (Fattispecie in cui gli imputati hanno eccepito che il querelante non fosse legittimato a proporre querela per il delitto in oggetto, in quanto non aveva accettato l'eredità e il suo diritto si era prescritto ex art. 480 cod. civ., sicché non sarebbe mai divenuto proprietario dell'immobile arbitrariamente invaso).
Cass. civ. n. 357/2023
Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo avente ad oggetto il pagamento di prestazioni professionali, ogni contestazione, anche generica, in ordine all'espletamento e alla consistenza dell'attività è idonea e sufficiente ad investire il giudice del potere-dovere di verificare anche il "quantum debeatur", costituendo la parcella una semplice dichiarazione unilaterale del professionista, sul quale perciò rimangono i relativi oneri probatori del credito azionato ex art. 2697 c.c.
Cass. pen. n. 13622/2012
In tema di revisione, il proponente non ha l'onere di allegare la sentenza cui si riferisce l'istanza, dovendo il giudice competente, individuato ai sensi dell'art. 11 cod. proc. pen., attivarsi per richiedere il provvedimento.
Cass. pen. n. 2417/2003
In tema di revisione, la competenza attribuita alla Corte d'appello, nel cui distretto si trova il giudice che ha pronunciato la sentenza di primo grado o il decreto penale di condanna, ha natura funzionale; deve quindi ritenersi affetto da nullità assoluta il provvedimento emesso da un giudice diverso da quello cui è attribuita la cognizione dell'istanza di revisione.
Cass. pen. n. 11892/2002
In tema di revisione, incombe al ricorrente l'onere di produrre la sentenza di cui assume l'inconciliabilità con la condanna riportata, in quanto la richiesta di revisione deve essere corredata, a pena di inammissibilità, dagli eventuali atti e documenti idonei a sorreggerla e dalle copie autentiche delle sentenze e dei decreti penali di condanna, così come prescrive l'art. 633, comma 2, c.p.p.
Cass. pen. n. 357/2000
Ai fini dell'individuazione della corte d'appello competente a decidere sull'istanza di revisione, secondo i criteri di cui all'art. 11 c.p.p., richiamato dall'art. 633, comma 1, c.p.p., quale riformulato dall'art. 1, comma 1, della L. 23 novembre 1998, n. 405, deve farsi riferimento al meccanismo previsto da nuovo testo del citato art. 11 c.p.p., quale a sua volta sostituito dall'art. 1 della L. 2 dicembre 1998 n. 420, anche con riguardo a fatti commessi prima dell'entrata in vigore di detta ultima legge, il cui art. 8, nell'escludere l'operatività del suddetto meccanismo per i fatti pregressi, si riferisce esclusivamente ai procedimenti riguardanti i magistrati.
Cass. pen. n. 7233/2000
Ai fini dell'individuazione della corte d'appello competente a decidere sull'istanza di revisione, secondo i criteri di cui all'art. 11 c.p.p., richiamati dall'art. 633, comma 1, c.p.p., nel testo riformulato dall'art. 1, comma 1, della legge 23 novembre 1998 n. 405, deve farsi riferimento al meccanismo previsto dal nuovo testo del citato art. 11 c.p.p., quale a sua volta sostituito dall'art. 1 della legge 2 dicembre 1998 n. 420, anche con riguardo ai fatti commessi prima dell'entrata in vigore di detta ultima legge, il cui art. 8, nell'escludere l'operatività del suddetto meccanismo per i fatti pregressi, si riferisce esclusivamente ai procedimenti riguardanti i magistrati.
Cass. pen. n. 2134/1999
In tema di revisione, la sottoscrizione dell'interessato nella procura speciale può essere autenticata anche dal difensore, ai sensi dell'art. 39 att. c.p.p., non essendovi ragione per cui debba escludersi il potere certificativo del difensore per la presentazione di quello che è un atto di impugnazione, sia pure straordinaria.
Cass. pen. n. 4837/1998
Nell'attuale disciplina dell'istituto della revisione, caratterizzata dal fatto che l'intero procedimento è stato affidato ad uno stesso giudice, individuato nella corte d'appello nel cui distretto è stata pronunciata la sentenza di primo grado, è del tutto improprio distinguere ancora tra una fase rescindente e una fase rescissoria, come invece poteva farsi sotto l'impero della disciplina dettata dal codice di rito previgente, in cui le due fasi erano effettivamente distinte, essendo la prima devoluta alla Corte di cassazione e la seconda (cui poteva darsi luogo solo previa pronuncia, all'esito della prima, di un annullamento condizionato della sentenza oggetto della richiesta di revisione), ad una corte di merito.
Cass. pen. n. 1126/1996
In tema di revisione, l'art. 634 c.p.p., richiamando specialmente le disposizioni dell'art. 633 c.p.p. sulla forma della richiesta, esige, a pena di inammissibilità, l'autenticità delle copie delle sentenze e dei decreti penali di condanna, uniti alla stessa, solo per i casi in cui l'istanza sia fondata sui motivi contemplati nelle lettere a), b) e d) dell'art. 630 c.p.p. e non anche nei casi previsti dalla lett. c). Tale esclusione risponde ad un criterio logico, dal momento che in queste ipotesi la prova dev'essere comunque valutata dal giudice, che ha il compito di verificarne la novità e la rilevanza a favore dei condannati. (Fattispecie relativa all'annullamento dell'ordinanza con la quale l'istanza di revisione era stata dichiarata inammissibile poiché i documenti allegati, relativi alla remissione di querela, all'accettazione e ad un fonogramma del comandante la stazione dei carabinieri, non erano stati presentati in copia conforme all'originale).
Cass. pen. n. 3808/1994
È legittima la spedizione a mezzo posta dell'istanza di revisione, così come della domanda di sospensione dell'esecuzione della pena, eseguita personalmente dall'interessato, mediante la sottoscrizione dei relativi atti autenticata dal difensore.
Cass. pen. n. 1875/1993
Il disposto dell'art. 633, comma terzo, c.p.p. postula l'intervento di una pronuncia irrevocabile di condanna per il reato o i reati in conseguenza dei quali si assume essere stata emessa la sentenza di cui si domanda la revisione. (Nella specie, relativa a rigetto di ricorso è stata ritenuta di per sè irrilevante la denuncia di falsità in atti, frode processuale ed altro sporta dalla condannata nei confronti di pubblici ufficiali da identificare, non potendo i fatti in essa illustrati incidere sull'ammissibilità della richiesta di revisione, se non accertati con sentenza di condanna divenuta irrevocabile).
Cass. pen. n. 3067/1992
In tema di revisione, non può ritenersi conforme al disposto di cui all'art. 633, primo comma, c.p.p., nella parte in cui esso prescrive che la richiesta debba «contenere l'indicazione specifica delle ragioni e delle prove che la giustificano», una richiesta che sia fondata sulla proposta di assunzione di una nuova testimonianza che debba rendersi da soggetto di cui, per asserite ragioni di sicurezza, non si indichi il nome.
Corte cost. n. 375/1991
Il principio del giudice naturale precostituito per legge non può ritenersi violato quando, come nella ipotesi oggetto del presente giudizio, l'organo giudicante venga istituito dalla legge sulla base di criteri generali fissati in anticipo e non già in vista di singole controversie, sicché la devoluzione alla Corte di appello del giudizio di revisione non vulnera in alcun modo l'invocato parametro costituzionale, mentre appare del tutto estranea al tema la ripartizione delle competenze fra i diversi giudici di merito, ugualmente precostituiti, avendo questi per definizione già esaurito nel corrispondente grado di giudizio la sfera di giurisdizione loro rispettivamente assegnata dall'ordinamento.