Art. 636 – Codice di procedura penale – Giudizio di revisione

1. Il presidente della corte di appello emette il decreto di citazione a norma dell'articolo 601.

2. Si osservano le disposizioni del titolo I e del titolo II del libro VII in quanto siano applicabili e nei limiti delle ragioni indicate nella richiesta di revisione [633].

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.

Massime correlate

Cass. pen. n. 15534/2009

In tema di revisione, l'ammissibilità della richiesta è oggetto d'esame per ragioni di economia processuale, nella fase preparatoria e rescindente, che è diretta a verificare che tale mezzo straordinario di impugnazione sia proposto nei casi previsti, con l'osservanza delle norme di legge e che non sia manifestamente infondato. (Dichiara inammissibile, App. Caltanissetta, 11 marzo 2008).

Cass. pen. n. 40194/2007

La disposizione dell'art. 512 cod.proc.pen., che consente la lettura di atti per sopravvenuta impossibilità di ripetizione, è applicabile anche al giudizio di revisione. (Nella specie la Corte ha annullato con rinvio la decisione che aveva ritenuto inutilizzabili le dichiarazioni rese in sede di indagini difensive da teste poi deceduto e, sul rilievo della mancata indicazione nella richiesta di revisione, dichiarato inammissibile la richiesta di esame di altro teste, che, analogamente a quello in precedenza ammesso e deceduto, avrebbe dovuto confermare l'alibi del condannato). (Annulla con rinvio, App. Catania, 31 Ottobre 2005).
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Cass. pen. n. 7604/2003

Nel procedimento di prevenzione il richiamo del comma sesto dell'art. 4 della legge 27 dicembre 1956 n. 1423, che rinvia, per la individuazione delle norme applicabili, agli artt. 636 e 637 del codice di rito abrogato, deve intendersi riferito alle corrispondenti disposizioni del nuovo c.p.p. e dunque all'art. 678 (procedimento di sorveglianza), che a sua volta richiama l'art. 666 (procedimento di esecuzione).

Cass. pen. n. 18/1998

L'inammissibilità della richiesta di revisione può essere dichiarata, e con sentenza, anche successivamente alla instaurazione del giudizio di revisione.

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