Art. 17 – Codice di procedura penale – Riunione di processi
1. La riunione di processi [491, 610 c.p.p.] pendenti nello stesso stato e grado davanti al medesimo giudice può essere disposta quando non determini un ritardo nella definizione degli stessi:
a) nei casi previsti dall'articolo 12;
b) [nei casi di reato continuato];
c) nei casi previsti dall'articolo 371, comma 2, lettera b) ;
1-bis. Se alcuni dei processi pendono davanti al tribunale collegiale ed altri davanti al tribunale monocratico, la riunione è disposta davanti al tribunale in composizione collegiale. Tale composizione resta ferma anche nel caso di successiva separazione dei processi.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 1059/2024
L'accertamento tecnico irripetibile, che impone di assolvere agli adempimenti richiesti dall'art. 360 cod. proc. pen., è solo quello che, in forza di una valutazione "ex ante", e sulla base di una ragionevole prevedibilità, sia causa di alterazione della cosa, del luogo o della persona sottoposta all'esame medesimo. (Fattispecie relativa all'esame svolto sui campioni ematici prelevati "post mortem" dai cadaveri delle vittime, ritenuto dalla Corte accertamento ripetibile).
Cass. civ. n. 28912/2019
Ai fini della restituzione nel termine per impugnare la sentenza contumaciale ex art. 175, comma 2, cod. proc. pen., nella formulazione antecedente alla modifica operata con legge n. 67 del 28 aprile 2014, l'effettiva conoscenza del procedimento deve essere riferita all'accusa contenuta in un provvedimento formale di "vocatio in iudicium" sicché tale non può ritenersi la conoscenza dell'accusa contenuta nell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, fermo restando che l'imputato non deve avere rinunciato a comparire ovvero a proporre impugnazione oppure non deve essersi deliberatamente sottratto a tale conoscenza. (Annulla in parte con rinvio, TRIBUNALE NAPOLI, 07/12/2017).
Cass. civ. n. 47059/2018
In tema di restituzione nel termine per impugnare una sentenza contumaciale, legittimato a proporre la relativa istanza è anche il difensore (di fiducia o d'ufficio) sprovvisto di procura speciale, non trattandosi di attività specificamente ed espressamente riservata all'imputato.
Cass. civ. n. 48916/2018
Il decreto di citazione in appello notificato all'imputato in luogo diverso rispetto al domicilio validamente eletto con l'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato presentata nel corso del giudizio di primo grado, integra una nullità di ordine generale a regime intermedio, come tale deducibile entro i termini decadenziali previsti dall'art. 182 cod. proc. pen., sempre che non risulti in concreto inidonea a determinare la conoscenza effettiva dell'atto da parte del destinatario, nel qual caso integra invece una nullità assoluta per omessa notificazione ex art. 179 cod. proc. pen. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto valida la notificazione del decreto di citazione in appello avvenuta presso il luogo di residenza dell'imputato, nelle mani della suocera, piuttosto che nel domicilio eletto, dato che il ricorrente non aveva fornito specifica indicazione della inidoneità della predetta notifica).
Cass. civ. n. 12345/2018
Nel caso in cui il pubblico ministero contesti all'imputato un reato concorrente ai sensi dell'art. 517 cod. proc. pen.sulla base di fonti dichiarative raccolte in dibattimento, tali dichiarazioni possono essere legittimamente utilizzate dal giudice per la decisione qualora il difensore si sia limitato a prendere atto della contestazione suppletiva, senza chiedere, ai sensi dell'art. 519, commi 2 e 3, cod. proc. pen., di effettuare un controesame delle citate fonti dichiarative in relazione all'oggetto della nuova contestazione.
Cass. civ. n. 15771/2017
La competenza a decidere sulla richiesta di restituzione nel termine per proporre istanza di ammissione al giudizio abbreviato spetta, ex art. 175, comma quarto, cod. proc. pen. al giudice che procede e, quindi, nel caso in cui sia emesso il decreto che dispone il giudizio immediato, al tribunale, quale giudice che procede al dibattimento, e non al giudice per le indagini preliminari.
Cass. civ. n. 8713/2017
La previsione di cui all'ultimo comma dell'art. 175 cod. proc. pen. - secondo cui, nell'ipotesi di restituzione nel termine concessa ai sensi del comma secondo del predetto articolo nella versione antecedente le modifiche operate dalla legge n. 67 del 2014, non si tiene conto, nel computo della prescrizione del reato, del tempo intercorso tra la notificazione della sentenza contumaciale o del decreto di condanna e la notificazione alla parte dell'avviso di deposito dell'ordinanza che concede la restituzione - non è suscettibile di estensioni analogiche "in malam partem", non potendo in particolare ricomprendere, ai fini della sterilizzazione dei tempi di prescrizione, l'ipotesi in cui il giudice dell'esecuzione accerti, ai sensi dell'art. 670 cod. proc. pen., che la sentenza non è esecutiva per omessa notificazione, disponendone la rinnovazione.
Cass. civ. n. 21/2017
In tema di restituzione del termine per impugnare una sentenza contumaciale, il termine per presentare la richiesta ex art. 175, comma secondo bis cod. proc. pen. decorre dal momento dell'effettiva conoscenza del provvedimento, che può considerarsi raggiunta a seguito della notifica del provvedimento di cumulo di pena, che riporti gli estremi della sentenza, anche nel caso in cui ad esso non sia allegata la motivazione.
Cass. civ. n. 1311/2017
Il provvedimento che concede la restituzione nel termine per impugnare la sentenza contumaciale di primo grado non invalida le prove già assunte, ma determina il diritto dell'imputato di ottenere la rinnovazione dell'istruzione in appello senza i limiti e a prescindere dalle condizioni dettate dall'art.603, comma quarto, cod. proc. pen. - disposizione abrogata dal'art.11, comma secondo, legge 28 aprile 2014, n.67, ma tuttora applicabile ai procedimenti indicati nell'art.15-bis, comma primo, stessa legge (articolo inserito dalla legge 11 agosto 2014, n.118) - purché, secondo le regole ordinarie, per ciascuna prova richiesta sia indicato il tema di indagine che si intende approfondire, di modo che il giudice possa valutare la pertinenza e la rilevanza dei mezzi istruttori di cui si domanda l'ammissione. (Fattispecie nella quale la Corte ha ritenuto corretta la decisione impugnata che aveva rigettato la richiesta dell'imputato di rinnovazione totale o quanto meno parziale dell'istruttoria, formulata in entrambi i casi in maniera del tutto generica).
Cass. civ. n. 42043/2017
Ai fini della verifica della tempestività della richiesta di restituzione nel termine a norma dell'art. 175, comma 2-bis, cod. proc. pen., il giudice, nel caso in cui la richiesta sia presentata a mezzo del servizio postale, deve fare riferimento alla sua data di spedizione. (In motivazione, la Corte ha precisato che la richiesta di restituzione nel termine ha natura strumentale rispetto alla successiva impugnazione e ne costituisce pre-condizione, sicché ad essa si applica la disciplina di cui agli artt. 582 e 583 cod. proc. pen.).
Cass. civ. n. 21200/2017
In tema di impugnazioni, l'espulsione non costituisce un impedimento legittimo ed assoluto, nè una causa di forza maggiore, ostativa all'esercizio dei diritti di difesa e che impedisca di proporre impugnazione, poiché la facoltà di impugnare può esercitarsi anche mediante deposito dell'atto presso un agente consolare all'estero oppure spedendo l'atto con raccomandata, ai sensi degli artt. 582 e 583 cod. proc. pen. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto insussistente il diritto di restituzione in termini del ricorrente).
Cass. civ. n. 16416/2017
In tema di processo celebrato in assenza dell'imputato, la conoscenza dell'esistenza del procedimento penale a carico dello stesso non può essere desunta da un atto compiuto d'iniziativa della polizia giudiziaria in epoca anteriore alla formale instaurazione del procedimento, che si verifica soltanto con l'iscrizione del nome della persona sottoposta ad indagini nel registro di cui all'art. 335 cod. proc. pen. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso che la conoscenza del procedimento da parte dell'imputato possa essere desunta dai rilievi foto-segnaletici compiuti dalla polizia giudiziaria nell'ambito di accertamenti aventi ad oggetto l'illecito di cui all'art. 14, comma 5-quater, del D.Lgs. n. 289 del 1998, prima della formale iscrizione dell'indagato nel registro delle notizie di reato).
Cass. civ. n. 14783/2017
La restituzione nel termine per proporre appello avverso una sentenza contumaciale non comporta la necessità di ordinare una nuova notifica del relativo estratto, che avrebbe la funzione di informare l'interessato circa l'esistenza e il contenuto di un provvedimento di cui egli ha già effettiva conoscenza, tanto da averlo indicato al giudice dell'impugnazione o, nei casi richiamati, dell'esecuzione, come oggetto del gravame che ha inteso proporre.
Cass. civ. n. 3631/2017
Il mancato o l'inesatto adempimento da parte del difensore di fiducia dell'incarico di proporre impugnazione, a qualsiasi causa ascrivibile, non sono idonei a realizzare le ipotesi di caso fortuito o forza maggiore - che legittimano la restituzione nel termine -, poiché consistono in una falsa rappresentazione della realtà, superabile mediante la normale diligenza ed attenzione, e perché non può essere escluso, in via presuntiva, un onere dell'assistito di vigilare sull'esatta osservanza dell'incarico conferito, nei casi in cui il controllo sull'adempimento defensionale non sia impedito al comune cittadino da un complesso quadro normativo.
Cass. civ. n. 18152/2017
L'omessa notifica alla parte civile dell'avviso di fissazione del giudizio di rinvio davanti alla Corte d'Appello, disposto a seguito di annullamento di una sentenza di assoluzione impugnata ai soli effetti civili, determina una nullità a regime intermedio, di cui all'art. 178, comma primo, cod. proc. pen. che, ove tempestivamente dedotta, comporta l'annullamento della sentenza con rinvio al giudice di rinvio competente per valore in grado d'appello.
Cass. civ. n. 7697/2017
In tema di notificazione della citazione dell'imputato, la nullità assoluta e insanabile prevista dall'art. 179 cod. proc. pen. ricorre soltanto nel caso in cui la notificazione della citazione sia stata omessa o quando, essendo stata eseguita in forme diverse da quelle prescritte, risulti inidonea a determinare la conoscenza effettiva dell'atto da parte dell'imputato, mentre non ricorre nei casi in cui vi sia stata esclusivamente la violazione delle regole sulle modalità di esecuzione, alla quale consegue la applicabilità della sanatoria di cui all'art. 184 cod. proc. pen. (Nella specie, la Corte ha ritenuto la nullità assoluta nel caso di atto recapitato ad un soggetto non convivente, erroneamente indicato quale madre dell'imputato, e ad un indirizzo diverso da quello di residenza dell'imputato stesso, in mancanza di qualsiasi dato processuale da cui desumere l'effettiva conoscenza dell'atto da parte di quest'ultimo).
Cass. civ. n. 30167/2017
In tema di procedimento di esecuzione, l'omesso avviso al difensore del ricorrente della data del conferimento di un incarico peritale disposto dal giudice integra una nullità assoluta per violazione degli artt. 178, lett. c), e 179 cod. proc. pen., in quanto incide sul diritto delle parti al contraddittorio nell'assunzione delle prove.
Cass. civ. n. 16608/2017
Non sussiste alcun dovere di procedere alla contestazione di fatto diverso o concorrente qualora, contestata nell'imputazione originaria una serie di condotte omogenee unificate entro il vincolo della continuazione interna, l'attenzione venga poi focalizzata, durante l'espletamento delle prove testimoniali, su taluno degli episodi originariamente contestati nella loro complessità, puntualizzandone le modalità esecutive rispetto a quanto indicato nel capo di imputazione.
Cass. civ. n. 52274/2016
La restituzione nel termine per appellare la sentenza contumaciale, ai sensi dell'art. 175, comma secondo, cod. proc. pen., nel testo vigente prima dell'entrata in vigore della l. 28 aprile 2014, n. 67, applicabile ai procedimenti in corso a norma dell'art. 15-bis della legge citata, comporta la facoltà per l'imputato, che non abbia avuto effettiva conoscenza del procedimento, di chiedere al giudice di appello di essere ammesso a un rito alternativo al dibattimento.
Cass. civ. n. 48737/2016
L'inesatto adempimento della prestazione professionale da parte del difensore di fiducia, a qualsiasi causa ascrivibile, non è idoneo a realizzare le ipotesi di caso fortuito o forza maggiore, che si concretano in forze impeditive non altrimenti vincibili, le quali legittimano la restituzione nel termine, poiché consistono in una falsa rappresentazione della realtà, superabile mediante la normale diligenza ed attenzione; né può essere esclusa, in via presuntiva, la sussistenza di un onere dell'assistito di vigilare sull'esatta osservanza dell'incarico conferito, nei casi in cui il controllo sull'adempimento defensionale non sia impedito al comune cittadino da un complesso quadro normativo. (Nella specie, la S.C. ha escluso la possibilità di restituzione in termini per proporre impugnazione, non ravvisando caso fortuito o forza maggiore nell'omesso controllo del deposito della sentenza da parte del difensore di fiducia, e nella conseguente mancata verifica del decorso del termine per impugnare).
Cass. civ. n. 139/2016
In tema di restituzione in termini per proporre opposizione a decreto penale di condanna, il giudice, a norma dell'art. 175, comma secondo, cod. proc. pen., come modificato dalla legge n. 67 del 2014, è tenuto a verificare, sulla base di idonee allegazioni dell'interessato - che indichino le ragioni sottese alla mancata conoscenza del provvedimento regolarmente notificato - e in forza degli ordinari poteri di accertamento, che l'istante non ha avuto tempestivamente effettiva conoscenza del provvedimento. Ne consegue che il mancato superamento di una situazione di obiettiva incertezza in ordine a tale conoscenza impone di disporre la restituzione nel termine per l'opposizione. (Fattispecie in cui la S. C. ha ritenuto immune da censure la decisione di rigetto dell'istanza di restituzione nel termine, in quanto l'interessato, a fronte della notificazione del decreto di condanna a mani del padre, capace e convivente, non aveva dedotto circostanze specifiche ostative della conoscenza effettiva del provvedimento, restando così precluso l'accertamento da parte del giudice).
Cass. civ. n. 44509/2015
Integra fatto costituente forza maggiore, che può giustificare la restituzione nel termine per l'impugnazione, l'errata informazione ricevuta dalla cancelleria circa l'omesso tempestivo deposito della sentenza nei termini di rito; tuttavia, l'istante ha l'onere di provare rigorosamente - mediante attestazione di cancelleria o altro atto o fatto certo - il verificarsi della circostanza ostativa al tempestivo esercizio della facoltà di impugnazione e non può limitarsi ad allegare a sostegno del proprio assunto dichiarazioni provenienti da lui o da altri difensori interessati.
Cass. civ. n. 40688/2015
Nel procedimento di esecuzione, è affetto da nullità generale a regime intermedio ex art. 178, comma primo, lett. c), cod. proc. pen., il provvedimento di revoca della sospensione condizionale della pena se l'avviso di udienza non contiene l'indicazione, sia pure in forma succinta, di tale oggetto del procedimento, per la necessità di assicurare il rispetto del principio del contraddittorio. (In applicazione del principio, la Corte ha annullato il provvedimento impugnato nella parte in cui aveva disposto la revoca della sospensione condizionale della pena su richiesta formulata in udienza dal pubblico ministero nell'ambito di procedimento attivato dal condannato per l'applicazione della continuazione tra reati oggetto di più sentenze).
Cass. civ. n. 21393/2015
In tema di restituzione nel termine per proporre impugnazione, la previgente formulazione dell'art. 175, comma secondo, cod. proc. pen. (introdotta dall'art. 1 D.L. n. 17 del 2005, conv. in l. n. 60 del 2005), avendo previsto una sorta di presunzione "iuris tantum" di mancata conoscenza da parte dell'imputato della pendenza del procedimento, ha posto a carico del giudice l'onere di reperire in atti l'esistenza di una eventuale prova positiva da cui possa desumersi la effettiva conoscenza del provvedimento di condanna, con la conseguenza che la mera regolarità formale della notifica, eseguita, ai sensi dell'art. 161 cod. proc. pen., presso il difensore d'ufficio nominato all'imputato, non può essere considerata dimostrativa della conoscenza del giudizio o rivelatrice della volontà del destinatario di non impugnare la sentenza contumaciale o di non opporre il decreto penale di condanna.
Cass. civ. n. 16356/2015
In materia di termini, la regola di cui all'art. 172, comma quinto, c.p.p. secondo la quale "quando è stabilito soltanto il momento finale, le unità di tempo stabilite per il termine si computano intere e libere", implica che vanno esclusi dal computo il "dies a quo" ed il "dies ad quem". (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto tardivo il deposito di motivi nuovi presentati in cancelleria in data 5 marzo con riferimento ad udienza fissata per il 20 marzo, avendo riguardo al termine stabilito dall'art. 585, comma quarto, c.p.p. di "fino a quindici giorni prima dell'udienza").
Cass. civ. n. 12630/2015
In tema di restituzione nel termine per l'impugnazione della sentenza di condanna contumaciale, sotto la vigenza della disciplina anteriore alle modifiche apportate dalla l. 28 aprile 2014, n. 67, l'effettiva conoscenza del procedimento non può farsi coincidere con la conoscenza di un atto posto in essere di iniziativa dalla polizia giudiziaria anteriormente alla formale instaurazione dello stesso procedimento, che si realizza solo con l'iscrizione del nome della persona sottoposta a indagini nel registro di cui all'art. 335 cod. proc. pen. (Fattispecie nella quale l'imputato, in epoca antecedente alla instaurazione del procedimento a suo carico, in occasione della redazione, in sua presenza, da parte della polizia giudiziaria dei verbali di identificazione e di sequestro del corpo del reato, nominava ed eleggeva domicilio presso un difensore, ove, da quel momento, venivano notificati tutti gli atti processuali, dei quali, però, non aveva conoscenza, avendo da subito interrotto ogni rapporto con il legale).
Cass. civ. n. 11141/2015
La restituzione nel termine per appellare la sentenza contumaciale di primo grado ai sensi dell'art. 175, comma secondo, cod. proc. pen., non comporta alcuna restituzione automatica dell'imputato nel termine per richiedere uno dei riti alternativi al dibattimento. (In motivazione la Corte ha osservato che l'imputato, per poter accedere al giudizio abbreviato, avrebbe dovuto richiedere espressamente la rimessione nel termine ai sensi dall'art. 175, comma primo, cod. proc. pen.).
Cass. civ. n. 10111/2015
La persona offesa, non essendo "parte" del processo in senso tecnico, non può chiedere ed ottenere, ai sensi dell'art. 175 cod. proc. pen., di essere restituita nel termine per la costituzione di parte civile.
Cass. civ. n. 9696/2015
L'atto con il quale il Pubblico Ministero modifica la imputazione ex artt. 516-517 cod. proc. pen., non ha efficacia interruttiva della prescrizione, poiché esso non è compreso nell'elenco degli atti espressamente previsti dall'art. 160, comma secondo, cod. pen., i quali costituiscono un "numerus clausus" e sono insuscettibili di ampliamento per via interpretativa, stante il divieto di analogia "in malam partem" in materia penale.
Cass. civ. n. 9669/2015
Non causa nullità l'errore nell'indicazione del giorno della comparizione contenuta nel decreto di giudizio immediato, se pienamente riconoscibile e inidoneo a ingenerare equivoco sulla data effettiva. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso che fosse nullo il decreto nel quale come data di celebrazione dell'udienza era indicata quella corrispondente al giorno e mese effettivamente stabiliti ma riferiti all'anno precedente).
Cass. civ. n. 9659/2015
L'omessa enunciazione del fatto in relazione alla condotta tipica del reato integra un'ipotesi di nullità assoluta della richiesta di rinvio a giudizio, ai sensi dell'art. 179, comma primo, cod. proc. pen., per inosservanza delle disposizioni che concernono l'iniziativa del Pubblico Ministero nell'esercizio dell'azione penale. (Fattispecie in cui la Suprema Corte ha annullato senza rinvio la sentenza di condanna, emessa nell'ambito di giudizio celebrato nelle forme del rito abbreviato, in relazione al reato di cui all'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, quale conseguenza della nullità della richiesta di rinvio a giudizio per omessa indicazione dei fatti storici rispetto ai quali era stata promossa l'azione penale).