Art. 12 – Codice di procedura penale – Casi di connessione

1. Si ha connessione di procedimenti [17, 197 c.p.p.]:

a) se il reato per cui si procede è stato commesso da più persone in concorso o cooperazione [110 c.p. e ss.] fra loro, o se più persone con condotte indipendenti hanno determinato l'evento [113 c.p.];
b) se una persona è imputata [60-61 c.p.p.] di più reati commessi con una sola azione od omissione ovvero con più azioni od omissioni esecutive di un medesimo disegno criminoso [423 c.p.p.; 81 c.p.];
c) se dei reati per cui si procede gli uni sono stati commessi per eseguire o per occultare gli altri[o in occasione di questi ovvero per conseguirne o assicurarne al colpevole o ad altri il profitto, il prezzo, il prodotto o l'impunità].

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.

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