Art. 37 – Codice di procedura penale – Ricusazione
1. Il giudice può essere ricusato dalle parti:
a) nei casi previsti dall'articolo 36 comma 1 lettere a), b), c), d), e), f), g);
b) se nell'esercizio delle funzioni e prima che sia pronunciata sentenza, egli ha manifestato indebitamente il proprio convincimento sui fatti oggetto dell'imputazione .
2. Il giudice ricusato non può pronunciare né concorrere a pronunciare sentenza fino a che non sia intervenuta l'ordinanza che dichiara inammissibile o rigetta la ricusazione.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 40950/2018
La mancata sottoscrizione, da parte dell'indagato, del verbale contenente l'elezione di domicilio ne determina l'invalidità solo qualora risulti che egli abbia rifiutato di sottoscrivere l'atto eccependone la difformità rispetto alle dichiarazioni rese o manifestando l'intenzione di non dare più corso all'elezione di domicilio.
Cass. civ. n. 11982/2018
Non sussistono i presupposti per la ricusazione del giudice, ex art. 37, comma 1, lett. a) cod. proc. pen., qualora il giudice dell'udienza preliminare, investito di un procedimento per il delitto di cui all'art. 416-bis nei confronti dell'imputato ricusante,abbia in precedenza, nel corso di altro procedimento relativo a differenti soggetti, convalidato decreti di intercettazione afferenti ad uno stesso contesto criminale mafioso e basati su identici elementi di prova, senza esprimere valutazioni di merito in ordine alle responsabilità dello stesso ricusante.
Cass. civ. n. 3033/2018
In tema di ricusazione, il carattere indebito della manifestazione del convincimento del giudice sui fatti oggetto dell'imputazione, di cui all'art. 37, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., richiede che l'esternazione venga espressa senza alcuna necessità funzionale e al di fuori di ogni collegamento con l'esercizio delle funzioni esercitate nella specifica fase procedimentale e va escluso nel caso di esternazione incidentale ed occasionale fatta in diverso procedimento, su particolari aspetti della vicenda sottoposta al giudizio. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto legittima l'esclusione della causa di ricusazione eccepita nel caso in cui lo stesso giudice per le indagini peliminari, chiamato a decidere della misura interdittiva nei confronti dell'ente, nell'ambito del medesimo procedimento, aveva espresso considerazioni sul contesto organizzativo e decisionale della società in un precedente provvedimento cautelare nei confronti dell'indagato, persona fisica e socio dell'ente).
Cass. civ. n. 22540/2018
La presentazione di una denuncia penale o l'instaurazione di una causa civile per il risarcimento del danno nei confronti di un magistrato non è di per sé sufficiente ad integrare l'ipotesi di ricusazione trattandosi di iniziative riferibili alla parte e non al magistrato, mentre il sentimento di grave inimicizia, per risultare pregiudizievole, deve essere reciproco e deve trarre origine da rapporti di carattere privato, estranei al processo, non potendosi desumere dal mero trattamento riservato in tale sede alla parte, anche se da questa ritenuto frutto di mancanza di serenità. (Fattispecie relativa a dichiarazione di ricusazione fondata sulla presentazione di una domanda di risarcimento danni nei confronti del magistrato in quanto lo stesso aveva fatto parte, in qualità di relatore, del collegio che aveva applicato al ricorrente la misura di prevenzione della sorveglianza speciale, successivamente revocata dalla corte di appello).
Cass. civ. n. 47012/2018
Le dichiarazioni rese dall'indagato spontaneamente presentatosi all'A.G. richiedono il rispetto delle garanzie difensive solo in caso di contestazione chiara e precisa del fatto addebitato ai sensi dell'art. 374, comma 2, cod. proc. pen., risultando, in tale ipotesi, equipollenti a quelle rese in sede di interrogatorio. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto che la precedente notifica all'indagato di un decreto di perquisizione e sequestro non costituisse la contestazione, in forma chiara, di uno specifico fatto).
Cass. civ. n. 16381/2018
Ad integrare l'inganno necessario alla configurabilità del delitto di cui all'art. 294 cod. pen. non bastano le semplici suggestioni, le promesse chimeriche, le forzature dialettiche, le prospettazioni incomplete o tendenziose di situazioni nazionali o locali e le interpretazioni faziose di eventi, ma occorre una condotta che faccia ricorso a qualsiasi mezzo fraudolento idoneo ad esercitare sull'elettore una pressione di tale intensità da indurlo a determinarsi, nell'esercizio di un diritto politico, in modo contrario alla sua reale volontà.
Cass. civ. n. 14194/2018
La dichiarazione relativa all'accertata falsità di atti o di documenti, prevista dall'art. 537 cod. proc. pen. in caso di sentenza di condanna, va revocata dai giudici di appello qualora sia pronunciata l'estinzione del reato per morte del reo, trattandosi di statuizione autonoma ed accessoria della sentenza penale e non già di una statuizione civile, sicchè la parte civile, ai sensi dell'art. 576, comma 1, cod. proc. pen., non è legittimata ad impugnare la pronunzia sulla falsità. (In applicazione del principio, la Corte ha dichiarato inammissibile, per carenza di legittimazione, il ricorso proposto dalla parte civile che deduceva l'erroneità della revoca della dichiarazione di falsità di un testamento).
Cass. civ. n. 26870/2018
In caso di sentenza di patteggiamento che abbia omesso di dichiarare la falsità di un documento, la Corte di cassazione può adottare direttamente i provvedimenti previsti dall'art. 537 cod. proc. pen., non occorrendo alcuna valutazione di merito per una declaratoria che la legge pone come effetto inevitabile della sentenza di condanna, a cui è equiparabile la sentenza di applicazione della pena su accordo delle parti.
Cass. civ. n. 16144/2017
La mancata sottoscrizione, da parte dell'indagato, del verbale contenente l'elezione di domicilio ne determina l'invalidità solo qualora risulti che egli abbia rifiutato di sottoscrivere l'atto eccependone la difformità rispetto alle dichiarazioni rese, o all'intenzione di non dare più corso all'elezione di domicilio.
Cass. civ. n. 18306/2017
È insindacabile in sede di legittimità, in quanto frutto di un motivato e non implausibile apprezzamento di fatto, la decisione che escluda che sia qualificabile come indebita anticipazione di giudizio, l'avvenuta predisposizione da parte del giudice di una bozza del dispositivo di condanna, rinvenuta nel fascicolo processuale, sul rilievo che non era sottoscritta e che non risultava che quel dispositivo fosse effettivamente quello che il giudice avrebbe emesso.
Cass. civ. n. 15849/2017
In tema di ricusazione, non può integrare una manifestazione indebita del convincimento del giudice ai sensi dell'art. 37, comma primo, lett. b), cod. proc. pen., la motivazione espressa nel provvedimento di autorizzazione alla intercettazione di conversazioni e comunicazioni di cui all'art. 267, comma primo, cod. proc. pen., qualora essa sia riferita ai presupposti richiesti dalla legge per l'autorizzazione delle intercettazioni, ovvero all'esistenza di gravi indizi di reato ed all'assoluta indispensabilità delle stesse ai fini della prosecuzione delle indagini.
Cass. civ. n. 17118/2017
In tema di applicazione di misure cautelari personali, legittimamente il P.M. può trasmettere al G.I.P., a corredo della propria richiesta di misura, verbali di dichiarazioni recanti omissioni a tutela delle progressione delle indagini, purché gli stralci dei verbali depositati siano rappresentativi degli elementi su cui essa si fonda e siano garantiti il diritto di difesa e lo sviluppo del contraddittorio; nondimeno, il non corretto esercizio di tale facoltà del P.M. non determina di per sé la nullità dell'ordinanza che recepisce le dichiarazioni di cui ai verbali stessi ex art. 178, comma primo, lett. c), cod. proc. pen., ridondando soltanto sulla valutazione che il giudice deve compiere rispetto ai materiali indizianti.
Cass. civ. n. 51565/2016
È priva dei requisiti di validità richiesti dall'art. 337, comma terzo, cod. proc. pen., la querela presentata da uno soltanto dei due procuratori speciali, muniti di poteri a firma congiunta, di una persona giuridica privata, qualora tale querela non contenga l'autentica della sottoscrizione dell'altro procuratore speciale.
Cass. civ. n. 11/2016
L'esercizio del potere cautelare in corso di giudizio non determina una situazione di incompatibilità rilevabile come motivo di ricusazione, poiché il giudice è titolare della competenza accessoria cautelare che si radica in ragione di quella principale del giudizio sul merito. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto immune da censure la declaratoria di inammissibilità dell'istanza di ricusazione avanzata nei confronti del giudice chiamato a celebrare il giudizio abbreviato, il quale aveva in precedenza respinto, quale giudice dell'udienza preliminare, la richiesta di sostituzione della misura della custodia in carcere con quella degli arresti domiciliari).
Cass. civ. n. 3801/2016
In caso di sentenza di patteggiamento che abbia omesso di dichiarare la falsità di un documento, la Corte di cassazione può adottare direttamente i provvedimenti previsti dall'art. 537 cod. proc. pen., non occorrendo alcuna valutazione di merito per una declaratoria che la legge pone come effetto inevitabile della sentenza di condanna, a cui è equiparabile la sentenza di applicazione della pena su accordo delle parti.
Cass. civ. n. 44704/2016
Il provvedimento con il quale il giudice, nel pronunciare sentenza di rigetto della richiesta di revisione, dispone, ai sensi dell'art.637, comma quarto, cod. proc. pen., la ripresa dell'esecuzione della pena, precedentemente sospesa ai sensi dell'art. 635 stesso codice, ha effetto immediato, indipendentemente dall'eventuale impugnazione della suddetta sentenza, in considerazione sia del principio generale dell'immediata eseguibilità dei provvedimenti in materia di libertà (art. 588, comma secondo, cod. proc. pen.), sia del fatto che tanto la sospensione quanto il ripristino dell'esecuzione costituiscono vicende interne ad un unico rapporto esecutivo, avente il suo titolo nella sentenza irrevocabile che ha formato oggetto della richiesta di revisione e non in quella che respinge tale richiesta.
Cass. civ. n. 24570/2015
In tema di incompatibilità a testimoniare, il collegamento probatorio di cui all'art. 371, comma secondo, lett. b) cod. proc. pen. - che determina l'incompatibilità con l'ufficio di testimone di cui all'art. 197, comma primo, lett. b) cod. proc. pen. e la conseguente necessità di acquisire elementi di riscontro alle dichiarazioni ex art. 192 cod. proc. pen. - ricorre soltanto quando nei diversi procedimenti sussiste l'identità del fatto o di uno degli elementi di prova ovvero quando è ravvisabile la diretta rilevanza di uno degli elementi di prova acquisiti in un procedimento su uno dei reati oggetto dell'altro procedimento. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso la qualifica di imputato in procedimento connesso con riferimento alla persona offesa di un'estorsione aggravata dall'art. 7, D.L. n. 152 del 1991, la quale era imputata in altro processo del reato di partecipazione ad associazione mafiosa contrapposta a quella di appartenenza del presunto autore dell'estorsione).
Cass. civ. n. 16453/2015
È inammissibile la richiesta di ricusazione di cui all'art. 37, comma primo, lett. b), c.p.p., in relazione alle funzioni legittimamente esercitate dal giudice nella stessa fase del procedimento, in quanto, altrimenti, ne deriverebbe la frammentazione di quest'ultimo e si consentirebbe alle parti, per mezzo della reiterazione di istanze incidentali, di determinare la rimozione del giudice già investito del processo. (In applicazione del principio, la S.C. ha escluso che costituisse motivo di ricusazione l'avere un giudice concorso ad assumere due ordinanze in materia "de libertate" nella pendenza del giudizio di appello in sede di merito).
Cass. civ. n. 13813/2015
È valida la querela sottoscritta dalla persona offesa e, in calce, dal difensore che la ha depositata in Procura, considerato che in virtù dell'art. 337, comma primo, cod. proc. pen. la querela presentata da un incaricato deve essere munita dell'autenticazione della sottoscrizione da soggetto a ciò legittimato e, quindi, ai sensi dell'art. 39 disp. att. cod. proc. pen., anche dal difensore, nominato formalmente ovvero tacitamente. (Nella specie la Corte ha affermato che la nomina tacita è desumibile anche dalla presentazione dell'atto all'autorità competente ad opera del legale e che l'autentica del difensore, autorizzato dall'art. 39 predetto, può ritenersi assolta dal difensore mandatario e depositante, che abbia apposto la sua firma sull'atto di querela di seguito a quella del titolare del diritto).
Cass. civ. n. 7908/2015
In tema di sentenza dichiarativa di estinzione del reato per intervenuta prescrizione, la falsità di un documento può essere dichiarata, ai sensi dell'art. 537 cod. proc. pen., solo se le risultanze processuali siano tali da consentire di affermare che essa sia stata positivamente accertata, sulla base delle norme che regolano l'acquisizione e la valutazione della prova nel processo penale. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato la statuizione di falsità delle attestazioni contenute in dichiarazioni sostitutive di atti di notorietà allegate a domande di condono edilizio, con riferimento ad imputati per i quali era stata applicata, nella fase di merito, la causa estintiva).
Cass. civ. n. 6342/2015
La querela sottoscritta con firma autenticata dal difensore non richiede ulteriori formalità per la presentazione ad opera di un soggetto diverso dal proponente, che può effettuarla anche se non sia munito di procura speciale. (Fattispecie nella quale la Corte ha ritenuto valida la querela, con firma autenticata dal difensore, inviata per posta, risultandone accertata la sicura provenienza).
Cass. civ. n. 52601/2014
La querela spedita a mezzo posta deve essere munita di autenticazione della sottoscrizione proveniente da un soggetto a ciò legittimato a norma dell'art. 337, c.p.p., con la conseguenza che in mancanza di firma autenticata, l'istanza punitiva deve ritenersi inesistente.
Cass. civ. n. 47586/2014
Integra la causa di ricusazione di cui all'art. 37, comma primo, lett. b), cod. proc. pen. (come inciso da Corte cost., sent. n. 283 del 2000) la circostanza che il medesimo magistrato, chiamato a valutare la posizione di un imputato nell'udienza preliminare, abbia già pronunciato decreto di archiviazione nei confronti di un concorrente nel medesimo reato, allorquando nella motivazione di tale provvedimento risultino espresse - anche se "per relationem" alla richiesta di archiviazione del P.M. - valutazioni di merito sui fatti ascritti al soggetto sottoposto a giudizio, a nulla rilevando che dette valutazioni possano risultare ultronee, o comunque non funzionali alla coerenza e completezza della motivazione del decreto.
Cass. civ. n. 36847/2014
In tema di ricusazione, qualora la relativa causa sia sorta nel corso dell'udienza, la parte ha solo l'onere di formulare la dichiarazione di ricusazione prima del termine dell'udienza, con esplicita riserva di formalizzare tale dichiarazione nel termine di tre giorni previsto dall'art. 38, comma secondo, cod. proc. pen., non potendo essere imposto alla parte di abbandonare l'udienza per presentare la dichiarazione di ricusazione, con i relativi documenti, nella cancelleria competente.
Cass. civ. n. 32030/2014
Non è affetta da nullità la richiesta di rinvio a giudizio che non sia stata preceduta dall'invito a rendere interrogatorio a conclusione delle indagini, allorquando l'imputato abbia già ricevuto, con atto equipollente (nella fattispecie, con l'interrogatorio in sede cautelare), la contestazione degli addebiti e sempre che la rinnovazione dell'atto non si renda necessaria per contestare elementi ulteriori.
Cass. civ. n. 14/2014
Le norme che prevedono le cause di ricusazione sono norme eccezionali e, come tali, di stretta interpretazione, sia perchè determinano limiti all'esercizio del potere giurisdizionale e alla capacità del giudice sia perché consentono un'ingerenza delle parti nella materia dell'ordinamento giudiziario, che attiene al rapporto di diritto pubblico fra Stato e giudice; sicché la mera connessione probatoria tra due procedimenti che non comporti una valutazione di merito svolta da uno stesso giudice sul medesimo fatto e nei confronti di identico soggetto non determina la sussistenza di una ipotesi di ricusazione, non potendosi ritenere "pregiudicante" l'attività dei giudici ricusati che abbiano partecipato al collegio che ha valutato, in altro e diverso procedimento a carico dello stesso imputato, le stesse fonti di prova in relazione ad un diverso reato o comunque a diversi fatti.
Cass. civ. n. 42162/2013
Il giudice, con la sentenza di condanna con la quale accerti la falsità di atti o documenti, è obbligato, ai sensi dell'art. 537 c.p.p., a dichiararne la falsità e conseguentemente ordinarne la cancellazione totale o parziale e, qualora essi non siano presenti nel fascicolo processuale, deve disporne l'acquisizione per poter procedere alle indicate attività. (In applicazione del principio, la Corte ha annullato la sentenza di patteggiamento per il reato di cui all'art. 90, comma secondo, del d.p.r. n. 57 del 1990 - per essere state apposte false autentificazioni di firme a moduli di accettazione di candidature e a dichiarazioni di collegamento per una elezione regionale - nella parte in cui non aveva disposto l'acquisizione degli atti indicati nel capo di imputazione e non ne aveva, poi, dichiarato la falsità).
Cass. civ. n. 31953/2013
In caso di omessa dichiarazione di falsità di un documento con la sentenza di "patteggiamento" non legittima la Corte di cassazione non può adottare i provvedimenti previsti dall'art. 537 c.p.p. che richiedono una specifica motivazione, implicante valutazioni di merito a sostegno della ritenuta falsità ed avverso i quali è riconosciuto alle parti il diritto di proporre, anche autonomamente, impugnazione. (La Suprema corte ha precisato che in tal caso la falsità del documento deve essere dichiarata dal giudice dell'esecuzione, al quale devono essere trasmessi gli atti).
Cass. civ. n. 26268/2013
La mancata identificazione del soggetto che presenta la querela non determina l'invalidità dell'atto allorché ne risulti accertata la sicura provenienza.
Cass. civ. n. 25958/2013
Le dichiarazioni rese da un soggetto quale persona informata dei fatti, quando assunte in assenza di indizi d'una sua possibile responsabilità, restano utilizzabili nei confronti dei terzi anche se nel prosieguo del procedimento l'interessato assume, in relazione agli stessi fatti diversamente qualificati, la veste di indagato o imputato.