Art. 36 – Codice di procedura penale – Astensione
1. Il giudice ha l'obbligo di astenersi:
a) se ha interesse nel procedimento o se alcuna delle parti private o un difensore è debitore o creditore di lui, del coniuge o dei figli;
b) se è tutore, curatore, procuratore o datore di lavoro di una delle parti private ovvero se il difensore, procuratore o curatore di una di dette parti è prossimo congiunto [307 c.p.] di lui o del coniuge;
c) se ha dato consigli o manifestato il suo parere sull'oggetto del procedimento fuori dell'esercizio delle funzioni giudiziarie;
d) se vi è inimicizia grave fra lui o un suo prossimo congiunto e una delle parti private;
e) se alcuno dei prossimi congiunti di lui o del coniuge è offeso [90 c.p.p.] o danneggiato dal reato o parte privata;
f) se un prossimo congiunto di lui o del coniuge svolge o ha svolto funzioni di pubblico ministero;
g) se si trova in taluna delle situazioni di incompatibilità stabilite dagli articoli 34 e 35 e dalle leggi di ordinamento giudiziario;
h) se esistono altre gravi ragioni di convenienza.
2. I motivi di astensione indicati nel comma 1 lettera b) seconda ipotesi e lettera e) o derivanti da incompatibilità per ragioni di coniugio o affinità, sussistono anche dopo l'annullamento, lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
3. La dichiarazione di astensione è presentata al presidente della corte o del tribunale che decide con decreto senza formalità di procedura.
4. Sulla dichiarazione di astensione del presidente del tribunale decide il presidente della corte di appello; su quella del presidente della corte di appello decide il presidente della corte di cassazione.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 7988/2017
La decorrenza del termine per la presentazione della querela è differita quando la persona offesa deve compiere accertamenti al fine di acquisire la consapevolezza della illiceità penale del fatto, ma tale differimento si protrae solo per il tempo strettamente necessario al compimento di tali verifiche, non potendo farsi discendere dall'inerzia di una parte la produzione di effetti sfavorevoli per l'imputato.
Cass. civ. n. 8792/2017
In tema di informazione della persona sottoposta alle indagini sul diritto di difesa di cui all'art. 369-bis, cod. proc. pen., l'omissione dell'avviso previsto dal comma secondo, lett. d-bis), di tale disposizione, relativo al diritto all'interprete ed alla traduzione di atti fondamentali, e la violazione dell'art. 143 cod. proc. pen. configura una nullità ex art. 178, comma primo, lettera c), cod. proc. pen. solo se determina un'effettiva lesione del diritto di assistenza dell'imputato, il quale ha l'onere di precisare il pregiudizio concretamente subito, allegando elementi a dimostrazione della lacuna difensiva determinata dalla specifica carenza di informazione sul contenuto dell'accusa. (Nella fattispecie la Corte ha escluso la sussistenza di una concreta lesione del diritto di difesa in quanto, nonostante all'indagato non fosse stata fornita completa informazione ai sensi dell'art. 369-bis cod. proc. pen. in occasione dell'esecuzione del fermo, allo stesso era stata, comunque, garantita la traduzione in forma orale nella propria lingua di tutti gli atti del procedimento compiuti fino a quel momento, ad opera di un interprete ed alla presenza del difensore).
Cass. civ. n. 2293/2016
La dichiarazione con la quale la persona offesa, all'atto della denuncia, affermi di volersi immediatamente costituire parte civile deve essere qualificata come valida manifestazione del diritto di querela, considerato che la sussistenza della volontà di punizione da parte della persona offesa non richiede formule particolari e può, pertanto, essere riconosciuta dal giudice anche in atti che non contengono la sua esplicita manifestazione, i quali, ove emergano situazioni di incertezza, vanno, comunque, interpretati alla luce del "favor querelae". (Nella specie la S.C. ha ritenuto immune da censure la decisione con la quale il giudice di merito ha ritenuto validamente integrata la sussistenza dell'istanza di punizione nella dichiarazione della persona offesa di volersi costituire parte civile e di volere ricevere l'avviso della richiesta di archiviazione, ex art. 408 cod. proc. pen).
Cass. civ. n. 19292/2015
L'inosservanza da parte del giudice dell'obbligo di astensione riconducibile alle "gravi ragioni di convenienza", di cui all'art. 36, comma primo, lett. h), c.p.p., che non costituisce motivo di ricusazione, non comporta una nullità generale ed assoluta della sentenza, non incidendo sulla capacità del giudice e potendo unicamente rilevare sotto il profilo disciplinare.
Cass. civ. n. 18246/2015
Il procedimento di identificazione del d.n.a. della persona attraverso l'utilizzo del profilo genetico si articola in tre fasi distinte, costituite: a) dall'estrapolazione del profilo genetico presente sui reperti; b) dalla decodificazione dell'impronta genetica dell'indagato; c) dalla comparazione tra i due profili; delle indicate operazioni l'unica che può presentare i caratteri della irripetibilità è quella relativa alla estrapolazione del profilo genetico, in ragione sia della scarsa quantità della traccia genetica sia della scadente qualità del d.n.a. presente nella stessa.
Cass. civ. n. 11086/2015
L'omissione dell'avviso all'indagato di accertamenti tecnici irripetibili integra un'ipotesi di nullità di ordine generale a regime intermedio, che è sanata con l'acquisizione concordata della relazione di consulenza.
Cass. civ. n. 6805/2015
Non costituisce causa di ricusazione del perito, ai sensi dell'art. 36, lett. a) e d), cod. proc. pen., il fatto che questi sia stato oggetto di denunzia penale da parte del ricusante, poiché il sentimento di grave inimicizia, per risultare pregiudizievole, deve essere reciproco, deve cioè nascere o essere ricambiato dal perito e deve trarre origine da rapporti di carattere privato, estranei al processo, non potendosi desumere dal mero trattamento riservato in tale sede alla parte; mentre l'interesse personale quale causa di ricusazione deve circoscriversi all'influenza che per la sfera patrimoniale del ricusato possa avere la soluzione della controversia in un dato senso, la quale non consegue alla presentazione di una denunzia a carico del perito.
Cass. civ. n. 6505/2015
In tema di arresti domiciliari, la prescrizione dell'adozione del cosiddetto "braccialetto elettronico" non configura un nuovo tipo di misura coercitiva, ma la modalità di esecuzione ordinaria della cautela domiciliare, per disporre la quale non è necessario che il giudice adempia ad alcun onere di motivazione aggiuntiva. In tema di misure cautelari personali, l'individuazione fotografica effettuata dinanzi alla polizia giudiziaria, in assenza di profili di inattendibilità, è elemento idoneo per affermare la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza, indipendentemente dall'accertamento delle modalità e quindi della rispondenza alla metodologia prevista per la formale ricognizione a norma dell'art. 213 c.p.p., perché lascia fondatamente ritenere il successivo sviluppo in un atto di riconoscimento, formale o informale, o in una testimonianza che tale riconoscimento confermi.
Cass. civ. n. 46473/2014
Ai fini della decisione del giudizio abbreviato, la querela può essere utilizzata come mezzo di prova anche in relazione al suo contenuto, in quanto la scelta dell'imputato di procedere con tale rito alternativo rende utilizzabili tutti gli atti, legalmente compiuti o formati, che siano stati acquisiti al fascicolo del pubblico ministero.
Cass. civ. n. 5602/2014
L'inimicizia grave come motivo di ricusazione deve sempre trovare riscontro in rapporti personali estranei al processo ed ancorati a circostanze oggettive, mentre, invece, la condotta endoprocessuale può assumere rilievo solo quando presenti aspetti talmente anomali e settari da costituire sintomatico momento dimostrativo di una inimicizia maturata all'esterno. (In applicazione del principio, la Corte ha escluso che le decisioni prodromiche a quelle sulla colpevolezza o sull'innocenza - quali quelle in materia di ammissione o revoca delle prove, ovvero di rigetto di richieste di definizione anticipata del giudizio ex artt. 129 c.p.p., ovvero, ancora, di ammissione delle parti civili, di rigetto di richieste di rinvio o di fissazione di udienza straordinarie - esulano dal concetto di inimicizia grave, così come da quello di anticipazione indebita del proprio convincimento da parte del giudice).
Cass. civ. n. 1517/2014
In caso di discordanza tra il verbale redatto in forma riassuntiva e quello stenotipico, non soccorre un criterio assoluto di prevalenza dell'uno o dell'altro, ma occorre rifarsi ad un principio flessibile che tenga conto delle diverse situazioni del caso concreto e la valutazione effettuata dal giudice di merito in ordine alla maggiore affidabilità di uno dei due documenti, ove adeguatamente argomentata, non è sindacabile in sede di legittimità.
Cass. civ. n. 43413/2013
In tema di accertamenti irripetibili, qualora sia stata formulata riserva d'incidente probatorio, il P.M. può legittimamente disporre di procedere solo se sussiste l'oggettiva necessità di immediata esecuzione dell'indagine tecnica e cioè l'impossibilità assoluta di effettuarla, con identiche prospettive di risultato, in un momento successivo. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto inutilizzabili degli esami sclerometrici eseguiti per accertare la compromissione della statica di alcuni manufatti, in quanto compiuti su materiali non deperibili nel breve periodo).
Cass. civ. n. 42823/2013
In tema di giudizio abbreviato, il giudice d'appello può autonomamente acquisire un certificato penale dell'imputato aggiornato, in quanto la scelta del rito abbreviato non preclude tale possibilità, operando il riferimento normativo "allo stato degli atti" soltanto in ambito probatorio, mentre la presenza nel fascicolo del giudizio del certificato penale risponde a valutazioni afferenti il trattamento sanzionatorio, anche per l'eventuale esercizio dei poteri d'ufficio riconosciuti al giudice d'appello dal comma quinto dell'art. 597 c.p.p..
Cass. civ. n. 28459/2013
L'omissione dell'avviso all'indagato, alla persona offesa e ai difensori di accertamenti irripetibili integra un'ipotesi di nullità di ordine generale a regime intermedio, che deve essere eccepita prima della deliberazione della sentenza di primo grado.
Cass. civ. n. 10350/2013
La rilevazione di impronte papillari non può essere annoverata tra gli accertamenti tecnici irripetibili, quali previsti e disciplinati dall'art. 360 c.p.p., neppure quando sia stata effettuata con l'impiego di particolari prodotti o di accorgimenti tecnici che servano a renderle visibili.
Cass. civ. n. 6344/2013
La consulenza balistica (nella specie, di comparazione tra le striature presenti sul proiettile rinvenuto sul luogo del delitto e quelle prodotte sul proiettile "test" esploso con la pistola posseduta dall'indagato all'epoca dei fatti) non ha natura di accertamento irripetibile, laddove la permanente disponibilità della rivoltella sequestrata consenta in ogni fase del procedimento la ripetizione dell'accertamento.
Cass. civ. n. 16345/2012
Il provvedimento con cui il presidente del tribunale revoca il suo precedente decreto relativo alla decisione sulla dichiarazione di astensione si sottrae, al pari dell'atto revocato, ad ogni forma di gravame, sia per il principio di tassatività delle impugnazioni che per la sua natura non giurisdizionale.
Cass. civ. n. 16720/2011
Non costituisce motivo di "grave inimicizia" tale da legittimare la ricusazione il fatto che quel giudice abbia adottato una decisione sfavorevole alla parte in altro giudizio riguardante altre vicende, pur se detta decisione sia riformata nel successivo grado o smentita dal diverso esito di altri procedimenti, in assenza di ulteriori elementi che denotino la chiara intenzione di arrecare nocumento alla parte. (In motivazione la Corte ha precisato che la composizione collegiale dell'organo giudicante rende ancor meno plausibile l'ipotesi di una sostanziale perversione della funzione giurisdizionale per simili finalità).
Cass. civ. n. 13626/2011
In assenza di una espressa dichiarazione di conservazione di efficacia degli atti nel provvedimento che accoglie la dichiarazione di astensione o di ricusazione, gli atti compiuti in precedenza dal giudice astenutosi o ricusato debbono considerarsi inefficaci.
Cass. civ. n. 13117/2011
Il verbale di udienza del processo penale fa piena prova fino a querela di falso di quanto in attestato, perché è atto pubblico redatto da un pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni, il cui regime di efficacia è sancito dalla norma generale dell'art. 2700 c.c..
Cass. civ. n. 12025/2011
In tema di guida in stato di ebbrezza, l'omesso deposito del verbale contenente gli esiti del cosiddetto "alcoltest" non integra alcuna nullità, ma costituisce una mera irregolarità che non incide sulla validità o sull'utilizzabilità dell'atto, rilevando solo ai fini della decorrenza del termine entro il quale è consentito l'esercizio delle attività difensive.
Cass. civ. n. 8107/2010
Ai fini della valutazione di tempestività dell'eccezione di nullità del sequestro per omesso avviso, da parte della polizia giudiziaria all'interessato, della facoltà di farsi assistere dal difensore di fiducia - eccezione che va formulata prima del compimento dell'atto ovvero, se ciò non è possibile, immediatamente dopo - si deve avere riguardo al termine di cinque giorni previsto dall'art. 366 c.p.p., decorrente dalla data del predetto compimento.
Cass. civ. n. 14510/2009
L'attestazione del cancelliere in ordine alla presentazione e iscrizione nell'apposito registro esistente presso il suo ufficio di un'opposizione a decreto penale di condanna, da parte del difensore di fiducia dell'imputato, munito di procura speciale, e all'avvenuta trasmissione della predetta impugnazione all'ufficio giudiziario competente è atto di fede privilegiata e il suo contenuto resta al di fuori della libera valutazione del giudice. Ne consegue che è illegittima la declaratoria d'esecutività del decreto adottata dal giudice dell'esecuzione sul rilievo della mancata produzione, da parte del condannato, di copia dell'atto d'opposizione.
Cass. civ. n. 13678/2009
Il sequestro preventivo di beni di cui è consentita la confisca ai sensi dell'art. 19 D.Lgs. n. 231 del 2001, non deve essere preceduto dall'informazione di garanzia e dalla informazione sul diritto di difesa prevista dall'art. 369 bis cod. proc. pen., in quanto atto "a sorpresa", diretto alla ricerca della prova, per il quale non è previsto il previo avviso al difensore. (Rigetta, Trib. lib. Matera, 22 ottobre 2008).
Cass. civ. n. 15534/2009
In tema di revisione, l'ammissibilità della richiesta è oggetto d'esame per ragioni di economia processuale, nella fase preparatoria e rescindente, che è diretta a verificare che tale mezzo straordinario di impugnazione sia proposto nei casi previsti, con l'osservanza delle norme di legge e che non sia manifestamente infondato. (Dichiara inammissibile, App. Caltanissetta, 11 marzo 2008).
Cass. civ. n. 44538/2008
La violazione dell'obbligo, da parte della polizia giudiziaria, di avvisare l'indagato della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia nel corso di un sequestro integra una nullità a regime intermedio che può essere fatta valere anche in sede di riesame.
Cass. civ. n. 42121/2008
È legittimo il provvedimento che accolga la dichiarazione d'astensione parziale di un giudice per le indagini preliminari limitatamente ad alcuni capi d'imputazione e ad un solo imputato, in un procedimento complesso, riguardante numerosi imputati.
Cass. civ. n. 38300/2008
In tema di ricusazione, la sanzione di inammissibilità che consegue all'omesso rispetto delle forme previste dall'art. 38, comma terzo, c.p.p., ricomprende anche la mancata produzione dei documenti idonei a comprovare la sussistenza delle prospettate ipotesi di ricusazione.
Cass. civ. n. 37708/2008
Il prelievo di tracce biologiche su un oggetto rinvenuto nel luogo del commesso reato e le successive analisi dei polimorfismi del DNA., per l'individuazione del profilo genetico per eventuali confronti, sono utilizzabili se non sia stato possibile osservare, in quanto l'indagine preliminare si svolgeva contro ignoti, le garanzie di partecipazione difensiva previste per gli accertamenti tecnici irripetibili compiuti dal pubblico ministero.
Cass. civ. n. 33404/2008
Il pubblico ministero che procede ad un accertamento tecnico non ripetibile deve darne avviso non solo alla persona il cui nominativo è già iscritto nel registro degli indagati, ma anche a quella che risulta nello stesso momento raggiunta da indizi di reità quale autore del reato, alla quale, in mancanza della nomina di un difensore di fiducia, deve essere nominato un difensore d'ufficio in vista dell'esecuzione dell'accertamento.