Art. 40 – Codice di procedura penale – Competenza a decidere sulla ricusazione
1. Sulla ricusazione di un giudice del tribunale o della corte di assise o della corte di assise di appello decide la corte di appello; su quella di un giudice della corte di appello decide una sezione della corte stessa, diversa da quella a cui appartiene il giudice ricusato.
2. Sulla ricusazione di un giudice della corte di cassazione decide una sezione della corte, diversa da quella a cui appartiene il giudice ricusato.
3. Non è ammessa la ricusazione dei giudici chiamati a decidere sulla ricusazione.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. pen. n. 19532 del 4 maggio 2018
In tema di ricusazione avanzata nei confronti dei componenti di una sezione della Corte di Cassazione, non lede il principio di imparzialità del giudice il fatto che il collegio chiamato a decidere sia composto da colleghi dei giudici ricusati, pur se appartenenti ad altra sezione. (In motivazione, la Corte ha precisato che la disposizione contenuta all'art. 40, comma 2, cod. proc. pen. attua un corretto bilanciamento tra la garanzia di imparzialità e l'esigenza di evitare una situazione di stallo processuale).
Cass. civ. n. 44147/2018
Gli elementi di prova acquisiti dal pubblico ministero dopo la scadenza dei termini delle indagini preliminari possono essere utilizzati ai fini cautelari solo se acquisiti "aliunde" nel corso di indagini estranee ai fatti oggetto del procedimento i cui termini siano scaduti, ovvero se provenienti da altri procedimenti relativi a fatti di reato oggettivamente e soggettivamente diversi, essendo comunque necessario che tali risultanze non siano il risultato di indagini finalizzate alla verifica e all'approfondimento degli elementi emersi nel corso del procedimento penale i cui termini sono scaduti. (Fattispecie relativa all'acquisizione ed utilizzo, a fini cautelari, di dichiarazioni di collaboratori di giustizia assunte in autonomi procedimenti, riguardanti altri fatti di reato).
Cass. civ. n. 12259/2018
La disposizione di cui all'art. 408, comma 3-bis, cod. proc. pen., che stabilisce l'obbligo di dare avviso della richiesta di archiviazione alla persona offesa in caso di delitti commessi con "violenza alla persona", è riferibile a reati commessi con atti intenzionali di violenza, sia fisica che morale, restando esclusi i delitti colposi, per loro natura non intenzionali.
Cass. civ. n. 11379/2018
Il pubblico ministero può revocare la richiesta di archiviazione, in maniera espressa o tacita purchè univoca, fin quanto il giudice non si sia pronunciato sulla stessa. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto che la sollecitazione da parte del pubblico ministero al giudice per le indagini preliminari, formulata nel corso dell'udienza camerale, di disporre l'imputazione coatta, non sia equipollente alla revoca della richiesta di archiviazione, concernendo un epilogo rientrante nella previsione dell'art. 409 cod. proc. pen. e del tutto diverso dalla restituzione degli atti all'organo inquirente).
Cass. civ. n. 14739/2018
Deve essere annullato, per violazione del diritto di difesa e, quindi, del principio del contraddittorio, il provvedimento di archiviazione del giudice per le indagini preliminari adottato anteriormente alla scadenza del termine - decorrente dalla data di notificazione dell'avviso alla parte offesa della richiesta medesima - previsto dall'art. 408, comma 3, cod. proc. pen., per la proposizione di un eventuale atto di opposizione alla richiesta di archiviazione formulata dal pubblico ministero.
Cass. civ. n. 43885/2018
È abnorme, per la stasi processuale che ne deriva, il provvedimento con il quale il giudice per le indagini preliminari, disposta l'archiviazione, restituisca gli atti al pubblico ministero per la liquidazione delle spese di custodia dei beni in sequestro, spettando la relativa competenza al giudice dell'esecuzione, quale "magistrato che procede" ai sensi dell'art. 168 del T.U. sulle spese di giustizia.
Cass. civ. n. 40984/2018
Costituisce atto abnorme ricorribile per cassazione anche dalla persona sottoposta ad indagine il provvedimento del giudice per le indagini preliminari che, non accogliendo la richiesta di archiviazione, ordini, ai sensi dell'art. 409, comma 5, cod. proc. pen., che il pubblico ministero formuli l'imputazione per un reato diverso da quello oggetto della richiesta.
Cass. civ. n. 44909/2017
Ai fini della previsione di cui all'art. 405 cod. proc. pen., il termine delle indagini preliminari decorre dalla data del provvedimento con cui il pubblico ministero dispone l'iscrizione della notizia di reato e non da quella in cui l'iscrizione viene materialmente eseguita dal personale di segreteria.
Cass. civ. n. 29151/2017
Qualora il pubblico ministero, dopo l'iniziale iscrizione del registro delle notizie di reato, provveda ad una successiva iscrizione relativa al medesimo fatto, sia pur diversamente circostanziato, sono inutilizzabili le prove acquisite oltre il termine di durata delle indagini preliminari decorrente dalla data della prima iscrizione.
Cass. civ. n. 11897/2017
La dichiarazione della persona offesa di voler essere informata circa l'eventuale archiviazione deve essere presentata in forma scritta, con l'utilizzo di una modalità che, assicurando la provenienza dell'atto dal soggetto legittimato, sia idonea allo scopo di garantire che pervenga al pubblico ministero procedente prima della decisione del Gip sulla richiesta di archiviazione. (Fattispecie relativa a dichiarazione contenuta all'interno di un'istanza di avocazione del procedimento, che la stessa persona offesa aveva presentato al procuratore generale presso la corte d'appello. In applicazione del principio, la S.C. ha escluso che la predetta dichiarazione fosse idonea a far sorgere, in capo al pubblico ministero procedente, l'obbligo di far notificare la richiesta di archiviazione alla persona offesa, in quanto l'istanza di avocazione non è atto destinato al predetto P.M., e non potendo ritenersi che il procuratore generale sia tenuto a trasmetterla all'ufficio procedente).
Cass. civ. n. 7946/2017
In caso di annullamento del decreto di archiviazione per omesso avviso alla persona offesa della relativa richiesta, gli atti devono essere restituiti al pubblico ministero, dal momento che la nullità è conseguenza dell'inosservanza di un onere di integrazione del contraddittorio che fa capo al P.M. e per il quale non è previsto rimedio da parte del Giudice. (Fattispecie di annullamento, senza rinvio, di decreto di archiviazione per delitto di falso ideologico).
Cass. civ. n. 14777/2017
Nell'ipotesi di reato permanente (nella specie quello di associazione di stampo mafioso) l'archiviazione non seguita dalla autorizzazione alla riapertura delle indagini non preclude lo svolgimento di nuove investigazioni in merito al medesimo illecito con riferimento ai comportamenti successivi a quelli oggetto del provvedimento di archiviazione, con eventuale applicazione di una misura cautelare per tali fatti ulteriori; ne consegue che l'eventuale riapertura delle indagini in ordine alle condotte precedenti, intervenuta successivamente alla disposta misura, non costituisce elemento nuovo idoneo a scardinare il giudicato cautelare formatosi rispetto all'oggetto della misura già emessa.
Cass. civ. n. 31675/2017
L'omesso avviso della richiesta di archiviazione alla persona offesa, da cui consegue la violazione del contraddittorio e la nullità del decreto di archiviazione, si configura anche nel caso in cui l'omissione sia stata causata dal mancato inserimento nel fascicolo del procedimento della relativa istanza ritualmente formulata, non sussistendo un onere della persona offesa di accertarsi, dopo la proposizione della richiesta, che gli adempimenti amministrativi funzionali a detto inserimento si realizzino. (Fattispecie in cui la denuncia-querela integrativa, che conteneva la richiesta ex art. 408, comma secondo, cod. proc. pen., non era stata inserita nel fascicolo del p.m.).
Cass. civ. n. 510/2017
Il decreto di archiviazione emesso prima della scadenza del termine assegnato alla persona offesa ex art. 408, comma terzo bis, cod. proc. pen. per prendere visione degli atti e presentare eventuale opposizione alla richiesta di archiviazione del pubblico ministero - integrando un'ipotesi di nullità per violazione del contradditorio, ai sensi dell'art. 127, comma quinto, cod. proc. pen. - può essere impugnato con ricorso per cassazione come previsto dall'art. 409, comma sesto, cod. proc. pen.
Cass. civ. n. 7953/2017
Non è censurabile in sede di legittimità, in quanto non integra una nullità per violazione dell'art. 127, comma quinto, cod. proc. pen., il decreto di archiviazione con cui il giudice dichiara inammissibile l'opposizione della persona offesa che propone temi investigativi suppletivi, ritenuti tuttavia superflui dal G.I.P., sulla base di un'interpretazione della norma incriminatrice e/o di altre norme extrapenali di cui si deve tener conto ai fini della sua applicazione. (Fattispecie relativa ad opposizione dichiarata inammissibile per la superfluità dell'individuazione dell'autore di un reato ritenuto dal G.I.P. insussistente).
Cass. civ. n. 16551/2017
Al fine di valutare l'ammissibilità dell'opposizione della persona offesa alla richiesta di archiviazione, il giudice, pur non potendo effettuare una valutazione prognostica dell'esito della investigazione suppletiva e delle relative fonti di prova indicate dalla parte offesa, conserva tuttavia il potere-dovere di escludere le richieste investigative che appaiano, con immediata evidenza, superflue o comunque inidonee a determinare modificazioni sostanziali del quadro probatorio. (In motivazione, la S.C. ha osservato che l'onere di indicazione posto a carico della persona offesa dall'art. 410, comma primo, cod. proc. pen., è funzionale a consentire al giudicante di sfrondare il procedimento da richieste non serie o meramente esplorative, che sottoporrebbero l'indagato ad un'inutile aggravio della sua posizione processuale).
Cass. civ. n. 30685/2017
Il provvedimento di archiviazione per particolare tenuità del fatto non è ricorribile per cassazione, se non per far valere una nullità di cui all'art. 127 cod. proc. pen - come espressamente previsto dall'art. 409, comma sesto, cod. proc. pen. - in quanto, non essendo iscrivibile nel casellario giudiziale, trattandosi di provvedimento non definitivo, e non essendo, pertanto, lesivo della posizione dell'indagato, non vi è interesse da parte di quest'ultimo ad impugnare.
Cass. civ. n. 26875/2017
Non è abnorme il provvedimento del Giudice per le indagini preliminari che, nel rigettare la richiesta di archiviazione formulata nei confronti dell'indagato, ha indicato la necessità di ulteriori indagini non in relazione al fatto - reato per il quale era stata disposta l'iscrizione del nominativo nel registro delle notizie di reato, ma in ordine ad un illecito diverso, non immediatamente collegato a quello per la quale era stata richiesta l'archiviazione. (In motivazione, la Corte ha precisato che il provvedimento, pur caratterizzato da un ambito di estensione singolarmente lato, non si pone completamente al di fuori, in termini di eccentricità, rispetto ai poteri assegnati al Gip dall'ordinamento).
Cass. civ. n. 49093/2017
È inammissibile il ricorso per cassazione dell'indagato avverso il provvedimento del giudice per le indagini preliminari che non accolga la richiesta di archiviazione e disponga la formulazione dell'imputazione ai sensi dell'art. 409, comma 5, cod. proc. pen.; tuttavia, qualora tale provvedimento non sia preceduto dal contradditorio in camera di consiglio, l'imputato potrà eccepire la mancata comunicazione dell'avviso previsto dall'art. 415-bis cod. proc. pen. in sede di udienza preliminare o, in mancanza di questa, dinanzi al giudice del dibattimento.
Cass. civ. n. 49046/2017
In tema di opposizione alla richiesta di archiviazione per particolare tenuità del fatto, la persona offesa ha l'onere di indicare, a pena di inammissibilità dell'opposizione, soltanto le ragioni del dissenso rispetto alla richiesta del pubblico ministero, ed il giudice per le indagini preliminari è tenuto a valutare tali ragioni che, se non inammissibili, impongono la fissazione dell'udienza in camera di consiglio ai sensi dell'art. 409, comma 2, cod. proc. pen. (In applicazione del principio, la Corte ha annullato il decreto di archiviazione con cui il giudice per le indagini preliminari, senza motivare sull'inammissibilità dell'opposizione con riferimento alle ragioni del dissenso riferite alla tenuità del fatto, ha disposto "de plano" l'archiviazione, rilevata la mancanza di specifiche richieste di integrazione istruttoria).
Cass. civ. n. 23048/2017
Il ricorso per cassazione avverso il provvedimento di archiviazione emesso all'esito dell'udienza camerale, è consentito nei soli casi di mancato rispetto delle regole poste a garanzia del contraddittorio formale e, pertanto, non possono essere oggetto di censura le valutazioni poste a fondamento dell'ordinanza di archiviazione, essendo al riguardo il giudice del tutto libero di motivare il proprio convincimento anche prescindendo dalle valutazioni dell'organo titolare dell'accusa e da quelle esposte dalla persona offesa in sede di opposizione.
Cass. pen. n. 28532 del 8 giugno 2017
Il ricorso per cassazione avverso il provvedimento di archiviazione emesso all'esito dell'udienza camerale, è consentito nei soli casi di mancato rispetto delle regole poste a garanzia del contrddittorio formale e, pertanto, non possono essere oggetto di censura le valutazioni poste a fondamento dell'ordinanza di archiviazione, essendo al riguardo il giudice del tutto libero di motivare il proprio convincimento anche prescindendo dalle valutazioni dell'organo titolare dell'accusa e da quelle esposte dalla persona offesa in sede di opposizione.
Cass. civ. n. 10959/2016
La disposizione dell'art. 408, comma 3-bis, cod. proc. pen., che stabilisce l'obbligo di dare avviso della richiesta di archiviazione alla persona offesa dei delitti commessi con "violenza alla persona", è riferibile anche ai reati di atti persecutori e di maltrattamenti contro familiari e conviventi, previsti rispettivamente dagli artt. 612-bis e 572 cod. pen., in quanto l'espressione "violenza alla persona" deve essere intesa alla luce del concetto di "violenza di genere", risultante dalle pertinenti disposizioni di diritto internazionale recepite e di diritto comunitario.
Cass. civ. n. 12470/2016
È affetto da abnormità il provvedimento del Giudice per le indagini preliminari che, nel rigettare la richiesta di archiviazione formulata nei confronti dell'indagato e nell'ordinare, legittimamente, l'iscrizione di quest'ultimo e di altri soggetti per ulteriori titoli di reato ritenuti configurabili nel fatto investigato, assegni anche al Pubblico Ministero un termine per lo svolgimento delle nuove indagini in relazione alle nuove imputazioni e ai nuovi soggetti.
Cass. civ. n. 40308/2015
È abnorme il provvedimento con cui il giudice per le indagini preliminari, nell'accogliere la richiesta di archiviazione formulata nei confronti dell'indagato, e nell'ordinare contestualmente l'iscrizione di quest'ultimo per altri titoli di reato, ritenuti configurabili nel fatto investigato, assegni al pubblico ministero un termine per lo svolgimento delle nuove indagini, in quanto in tale ipotesi non è applicabile la disposizione di cui all'art. 409, quarto comma, cod. proc. pen.
Cass. civ. n. 15739/2015
E' nullo, per violazione del diritto al contraddittorio, il decreto di archiviazione nel caso in cui l'avviso della richiesta di archiviazione sia notificato alla persona offesa, che ha chiesto di essere informata, presso la sua residenza per compiuta giacenza nonostante abbia nominato un difensore di fiducia, in quanto in tal caso il domicilio si intende eletto presso il difensore stesso ai sensi dell'art. 33 disp. Att. cod. proc. Pen.
Cass. civ. n. 14570/2015
Avverso il decreto di archiviazione emesso dal giudice di pace è inammissibile il ricorso per cassazione della persona offesa che non abbia previamente richiesto di essere informata della eventuale richiesta di archiviazione.
Cass. civ. n. 12522/2015
E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 409, comma sesto, cod. proc. pen. per contrasto con gli artt. 3, 24 e 111 Cost., nella parte in cui limita il ricorso per cassazione ai soli casi di nullità per difetto del contraddittorio, non potendo ravvisarsi alcuna violazione né del diritto di difesa (che si esplica nei modi e nelle forme stabilite dal legislatore), né dei principi del giusto processo (stante l'intrinseca differenza tra le sentenze e gli altri provvedimenti - tra cui quelli che dispongono l'archiviazione - sforniti di uno specifico valore decisorio diverso da quello "rebus sic stantibus"), né del principio di uguaglianza (in quanto il predetto limite alla facoltà di impugnazione opera nei confronti di tutte le parti processuali).
Cass. civ. n. 11168/2015
La notifica della richiesta di archiviazione presso il difensore della persona offesa che abbia dichiarato di volerne essere informata, deve intendersi correttamente effettuata, a norma dell'art. 33, disp. att., cod. proc. pen., anche nell'ipotesi in cui la persona offesa abbia precedentemente eletto un proprio domicilio. (Nella fattispecie, la notifica era stata effettuata presso lo studio di difensore revocato dalla persona offesa che aveva eletto domicilio in un luogo diverso con dichiarazione comunicata all'ufficio del P.M. in epoca successiva a tale notifica).
Cass. civ. n. 6807/2015
È inammissibile l'impugnazione proposta con ricorso per cassazione dall'indagato, avverso il provvedimento del giudice per le indagini preliminari che non accolga la richiesta di archiviazione e disponga la formulazione dell'imputazione, ex art. 409, comma quinto, cod. proc. pen., in quanto unico soggetto legittimato ad impugnare è, in tal caso, il pubblico ministero.