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Art. 40 — Competenza a decidere sulla ricusazione

Art. 40 — Competenza a decidere sulla ricusazione

1. Sulla ricusazione di un giudice del tribunale o della corte di assise o della corte di assise di appello decide la corte di appello; su quella di un giudice della corte di appello decide una sezione della corte stessa, diversa da quella a cui appartiene il giudice ricusato .

2. Sulla ricusazione di un giudice della corte di cassazione decide una sezione della corte, diversa da quella a cui appartiene il giudice ricusato.

3. Non è ammessa la ricusazione dei giudici chiamati a decidere sulla ricusazione.

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. pen. n. 19532/2018

In tema di ricusazione avanzata nei confronti dei componenti di una sezione della Corte di Cassazione, non lede il principio di imparzialità del giudice il fatto che il collegio chiamato a decidere sia composto da colleghi dei giudici ricusati, pur se appartenenti ad altra sezione. [In motivazione, la Corte ha precisato che la disposizione contenuta all’art. 40, comma 2, cod. proc. pen. attua un corretto bilanciamento tra la garanzia di imparzialità e l’esigenza di evitare una situazione di stallo processuale].

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Cass. pen. n. 30383/2006

È inammissibile la ricusazione di componenti di una sezione della Corte di cassazione chiamati a decidere sulla ricusazione di giudici di altra sezione, e su tale dichiarazione la S.C. decide in camera di consiglio con procedimento de plano che comporta la fissazione dell’udienza e la deliberazione senza avvisi alle parti.

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Cass. pen. n. 20288/2004

La assegnazione di un affare ad una sezione piuttosto che ad un’altra attiene non alla giurisdizione ma alla competenza interna e comunque, ai sensi dell’art. 33 c.p.p., non si considera afferente alla capacità del giudice. Ne consegue che non è vietata dall’ordinamento la assegnazione, ad una sezione della corte d’appello che non sia anche incaricata della trattazione di affari penali, dei procedimenti aventi ad oggetto la ricusazione di magistrati addetti a funzioni penali. [La Corte, in motivazione, ha ribadito che, in mancanza nell’ordinamento vigente di una distinzione tra i ruoli organici dei magistrati addetti all’esercizio della giurisdizione penale e quelli dei magistrati addetti all’esercizio della giurisdizione civile, deve ritenersi che tutti i magistrati dell’ufficio giudiziario siano in eguale modo potenzialmente investiti del potere giurisdizionale in materia civile e penale, come desumibile anche dagli artt. 7 bis e ter legge n. 12 del 1941 che prevedono un apposito provvedimento tabellare per la ripartizione delle funzioni all’interno dell’ufficio giudiziario e l’assegnazione degli affari alle sezioni].

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Cass. pen. n. 3429/2003

In caso di ricusazione di un giudice della corte di appello, la competenza a decidere spetta — secondo il tenore letterale dell’art. 40 comma 1 c.p.p. — ad una qualunque sezione della stessa corte di appello, purché diversa da quella cui appartiene il giudice ricusato, di talché è possibile che la ricusazione intervenuta in un procedimento penale sia valutata da magistrati appartenenti ad una sezione civile della stessa corte.

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Cass. pen. n. 5658/2002

È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 40, comma 3 c.p.p. [secondo cui “non è ammessa la ricusazione dei giudici chiamati a decidere sulla ricusazione”], sollevata con riferimento agli artt. 3, 24 e 111 Cost., rappresentando tale disposizione l’espressione della discrezionalità del legislatore nell’individuare il punto di equilibrio tra le esigenze, entrambe di rango costituzionale, dell’imparzialità del giudice e della ragionevole durata del processo, così da evitare che i tempi del processo subiscano ingiustificati allungamenti a seguito di reiterate ricusazioni. [Nel caso di specie la Corte ha ritenuto infondata la questione posta con riferimento all’assunto che il collegio d’appello chiamato a decidere sulla ricusazione dei giudici del tribunale si sarebbe trovato in condizione d’incompatibilità – peraltro ritenuta in concreto non esistente – per avere in precedenza disposto il rinvio a giudizio dell’imputato e di altri nell’ambito di vicenda collegata, ma avente ad oggetto fatti diversi rispetto a quella in cui era stata presentata istanza di ricusazione].

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