Art. 39 – Codice di procedura penale – Concorso di astensione e di ricusazione
1. La dichiarazione di ricusazione si considera come non proposta quando il giudice, anche successivamente ad essa, dichiara di astenersi [36 c.p.p.] e l'astensione è accolta.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 22615/2024
In tema di indagini difensive finalizzate alla ricerca e all'individuazione di elementi di prova per l'eventuale promovimento del giudizio di revisione, il giudice dell'esecuzione deve valutare l'ammissibilità e la fondatezza della richiesta del condannato, onde verificare che la stessa abbia ad oggetto una prova nuova, ossia sopravvenuta o scoperta dopo la condanna, e decisiva, ossia in grado di dimostrare che il condannato deve essere prosciolto, e non sia meramente esplorativa, ma indichi il diverso specifico risultato al quale si intende pervenire grazie al chiesto accertamento.
Cass. civ. n. 21543/2024
A seguito dell'irrevocabilità della sentenza di condanna, nel caso in cui le indagini difensive funzionali all'eventuale richiesta di revisione comportino un intervento dell'autorità giudiziaria, è, in generale, competente a provvedere il giudice dell'esecuzione, pur in assenza di specifica previsione nelle disposizioni di cui agli artt. 665 e ss. cod. proc. pen., disciplinanti la fase esecutiva.
Cass. civ. n. 17521/2024
Non è abnorme il provvedimento con cui il giudice per le indagini preliminari rigetta la richiesta, ex art. 392, comma 1-bis, cod. proc. pen., di esame in incidente probatorio della persona offesa vulnerabile, trattandosi di provvedimento che non si pone al di fuori dal sistema processuale, che rimette al potere discrezionale del giudice la decisione sulla fondatezza della istanza, né determina la stasi del procedimento.
Cass. civ. n. 8647/2024
L'assunzione della perizia in incidente probatorio implica l'esposizione orale del perito e il suo conseguente esame in udienza, nel contraddittorio delle parti, che dev'essere rinnovato in dibattimento ove ne sia fatta richiesta ex art. 468 cod. proc. pen., rientrando nelle legittime prerogative delle parti la possibilità di ottenere dal perito gli ulteriori chiarimenti che si rendano opportuni alla luce delle emergenze istruttorie acquisite dopo l'incidente probatorio.
Cass. civ. n. 8012/2024
E'affetto da abnormità strutturale e funzionale, in quanto adottato in carenza di potere ed idoneo a cagionare un'indebita regressione del procedimento, il provvedimento, emesso fuori udienza, con cui il presidente di sezione del tribunale, senza essersi pronunziato sulla richiesta di convalida dell'arresto in flagranza e di giudizio direttissimo, restituisce gli atti al pubblico ministero sul rilievo che non era stato previsto un turno per la celebrazione collegiale del richiesto giudizio direttissimo.
Cass. civ. n. 49757/2023
In tema di fermo di indiziato di delitto, quando il decreto sia stato emesso dal procuratore distrettuale antimafia e il fermo risulti eseguito nel territorio di altra giurisdizione, spetta al pubblico ministero presso il tribunale del luogo di esecuzione del fermo richiederne la convalida e l'emissione della misura cautelare. (In motivazione, la Corte ha precisato che la competenza funzionale in capo al giudice per le indagini preliminari del luogo in cui il fermo è stato eseguito, prevista, per la convalida, dall'art. 390, comma 1, cod. proc. pen. e, per l'applicazione di misure coercitive, dall'art. 391, comma 5, dello stesso codice, determina un intervento surrogatorio in via d'urgenza, rispetto al quale l'impulso deve provenire dall'ufficio requirente del luogo di esecuzione del fermo). (Conf.: n. 2160 del 1996,
Cass. civ. n. 46821/2023
Non è abnorme il provvedimento con cui il giudice per le indagini preliminari rigetti la richiesta, ex art. 392, comma 1-bis, cod. proc. pen., di esame, con le forme dell'incidente probatorio, di una persona offesa maggiorenne, escludendone la condizione di particolare vulnerabilità per l'età, l'inserimento sociale e la reazione opposta alla condotta delittuosa mercé la proposizione di querela, in quanto trattasi di provvedimento che non determina la stasi del procedimento, né si pone fuori dal sistema processuale, che rimette al potere discrezionale del giudice la valutazione sulla fondatezza dell'istanza. (Fattispecie in tema di atti persecutori).
Cass. civ. n. 46440/2023
Nel caso in cui una misura cautelare disposta dal giudice incompetente sia rinnovata dal giudice competente ai sensi dell'art. 27 cod. proc. pen. non è necessario procedere a un nuovo interrogatorio di garanzia ex art. 294 cod. proc. pen., conservando piena efficacia quello effettuato nel corso dell'udienza di convalida del fermo a norma dell'art. 391, comma 3, cod. proc. pen. e ciò anche qualora il provvedimento di fermo di indiziato di delitto, cui la misura si ricolleghi, non sia stato convalidato.
Cass. civ. n. 46036/2023
In tema di misure cautelari, il Tribunale adito in sede di riesame è privo di poteri istruttori in ordine ai fatti relativi all'imputazione, siccome incompatibili con la speditezza del procedimento incidentale "de libertate", dovendo decidere in ordine alla legittimità della misura sulla base delle risultanze processuali già acquisite o di quelle eventualmente allegate dalle parti nel corso dell'udienza. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto legittimo il rigetto della richiesta di acquisizione, presso la struttura carceraria, di documentazione non resa ostensibile a seguito di istanza formulata dalla difesa ai sensi dell'art. 391-quater cod. proc. pen.).
Cass. civ. n. 40797/2023
L'avvio della procedura fallimentare non osta all'adozione o alla permanenza, ove già disposto, del sequestro preventivo finalizzato alla confisca per reati tributari.
Cass. civ. n. 37985/2023
Non costituisce causa di incompatibilità e di ricusazione del giudice chiamato all'assunzione delle prove nell'incidente probatorio la circostanza che egli abbia emesso, nell'ambito del medesimo procedimento, ordinanza applicativa di una misura cautelare nei confronti della persona sottoposta ad indagini, atteso che nell'attività processuale da compiere manca qualsivoglia connotazione decisoria implicante una valutazione delibativa sulla fondatezza dell'accusa.
Cass. civ. n. 37634/2023
663 INDAGINI PRELIMINARI - 110 casi INDAGINI PRELIMINARI - FERMO DI INDIZIATI - CASI - Mancata convalida del fermo - Interesse all'impugnazione del pubblico ministero - Sussistenza - Ragioni. In tema di impugnazioni, sussiste l'interesse del pubblico ministero a ricorrere avverso l'ordinanza di rigetto della richiesta di convalida del fermo di indiziato di delitto, in ragione del principio generale per cui è sempre necessaria la verifica di legittimità dell'arresto e del fermo. (Conf.: n. 3410 del 1993,
Cass. civ. n. 31173/2023
Il procedimento di convalida dell'arresto in flagranza dinanzi al tribunale in composizione monocratica può svolgersi anche nel caso in cui gli agenti o gli ufficiali di polizia giudiziaria che hanno eseguito la misura precautelare non possano effettuare, per una qualsiasi ragione, la relazione orale prevista dall'art. 558, comma 3, cod. proc. pen., potendo, in tal caso, essere utilizzati, purché ritualmente trasmessi, il verbale di arresto e la relazione di servizio redatti dagli operanti, in ragione del richiamo alla previsione dell'art. 122 disp. att. cod. proc. pen. operato dall'art. 558, comma 4, cod. proc. pen. o comunque, ove predisposta e trasmessa, la relazione scritta dei predetti, in quanto ciò che il procedimento in oggetto intende assicurare non è l'oralità della relazione afferente l'eseguito arresto, ma la celere definizione della convalida, consentendo la presentazione dell'arrestato anche prima della scadenza del termine di ventiquattro ore previsto dall'art. 386, comma 3, cod. proc. pen.
Cass. civ. n. 29363/2023
Il provvedimento di rigetto della richiesta di incidente probatorio finalizzato all'assunzione della prova dichiarativa di una parte lesa vulnerabile è affetto da abnormità funzionale per carenza di potere in concreto nel caso in cui non esponga le cogenti ragioni che, nello specifico, prevalgono sulle esigenze di tutela della vittima e della genuinità della prova. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto abnorme il provvedimento reiettivo della richiesta di incidente probatorio strumentale all'assunzione delle testimonianze delle persone offese del delitto di cui all'art. 612-bis cod. pen., adottato dal giudice per le indagini preliminari sul rilievo che gli atti persecutori risultavano assorbiti negli ulteriori delitti contestati di rapina e di estorsione, che non avrebbero consentito l'anticipazione della testimonianza, anche in ragione dell'età dei dichiaranti e della natura economica dei fatti denunciati).
Cass. civ. n. 17225/2023
In tema di indagini difensive, sono inutilizzabili le dichiarazioni scritte ricevute dal difensore, alle quali non sia allegata la relazione di autenticazione scritta di cui all'art. 391-ter cod. proc. pen., posto che le modalità di documentazione ivi previste, prescritte dal disposto di cui al comma 2 dell'art. 391-bis cod. proc. pen., assicurano l'adempimento degli oneri informativi imposti dal successivo comma 3, richiesto, a pena di inutilizzabilità, dal comma 6 della medesima disposizione.
Cass. civ. n. 15427/2023
In sede di convalida dell'arresto, il giudice, verificata l'osservanza dei termini stabiliti agli artt. 386, comma 3, e 390, comma 1, cod. proc. pen., deve valutare l'operato della polizia giudiziaria secondo il parametro della ragionevolezza, sulla base degli elementi al momento conosciuti, in relazione allo stato di flagranza ed alla ipotizzabilità di uno dei reati indicati dagli artt. 380 e 381 cod. proc. pen., in una prospettiva che non deve riguardare la gravità indiziaria e le esigenze cautelari, né la responsabilità dell'indagato, in quanto apprezzamenti riservati a distinte fasi del procedimento. (In applicazione del principio, la Corte ha annullato senza rinvio l'ordinanza di mancata convalida dell'arresto, siccome contenente pregnanti valutazioni di merito inerenti alla credibilità della alternativa versione dei fatti prospettata dall'indagato).
Cass. civ. n. 2759/2023
In tema di convalida dell'arresto, la mancata presenza dell'arrestato all'udienza, dovuta o meno a legittimo impedimento, non osta a che il giudice, nella sussistenza dei requisiti di legge, provveda alla convalida, essendo la non comparizione dell'arrestato evenienza considerata possibile dall'art. 391, commi 3 e 7, cod. proc. pen.
Cass. civ. n. 2082/2023
In tema di convalida dell'arresto, la valutazione del giudice, pur non potendo estendersi all'accertamento dell'esistenza dei gravi indizi di colpevolezza, deve, comunque, avere ad oggetto la sussistenza delle condizioni legittimanti la privazione della libertà personale, tra le quali è inclusa la configurabilità del reato per cui si procede e la sua attribuibilità alla persona arrestata. (Fattispecie relativa ad arresto in flagranza per il reato di reingresso, senza autorizzazione, successivo ad espulsione, di cui all'art. 13, comma 13-bis, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, in cui la Corte ha ritenuto la necessità di verificare l'effettiva esecuzione dell'espulsione e la conseguente trasgressione del divieto di reingresso).
Cass. civ. n. 14971/2022
L'annullamento, su ricorso del pubblico ministero, dell'ordinanza di non convalida dell'arresto deve essere disposto senza rinvio, posto che il ricorso, avendo ad oggetto la rivisitazione di una fase ormai perenta, è finalizzato alla sola definizione della correttezza dell'operato della polizia giudiziaria, sicché l'eventuale rinvio solleciterebbe una pronuncia meramente formale, priva di concreti effetti giuridici.
Cass. pen. n. 18066/2005
L'istanza di ricusazione è lo strumento attribuito alla parte per denunciare l'esistenza di una delle situazioni che possono fondare il sospetto della parzialità del giudice ed ha carattere strumentale rispetto alla decisione di merito, sicchè, qualora sia stata rimossa la causa sulla quale è fondata, l'istanza è inammissibile, in virtù di un principio generale ricavabile anche dall'art. 39 cod. proc. pen., secondo il quale la ricusazione si considera non proposta quando il giudice, anche successivamente ad essa, dichiara di astenersi e l'astensione è accolta; in detta ipotesi, il venire meno dell'interesse alla ricusazione fa escludere che la parte possa essere condannata al pagamento di un'ammenda ex art. 54, terzo comma, cod. proc. civ., nel testo modificato a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 78 del 2002 (Nella specie, proposta istanza di ricusazione, la Corte di cassazione aveva sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 52, 53 e 54 cod. proc. civ., dichiarata manifestamente infondata da Corte cost. n. 115 del 2005; la causa era stata quindi chiamata innanzi ad un collegio del quale non faceva parte il giudice ricusato e, conseguentemente, la S.C., dopo avere escluso che nella precedente fase fosse stato pronunciato un provvedimento che impediva la modifica del collegio, ha enunciato il succitato principio).
Cass. pen. n. 49112/2003
In base all'art. 39 c.p.p., la dichiarazione di ricusazione si considera come non proposta in caso di accoglimento della dichiarazione di astensione presentata, anche successivamente, dal giudice ricusato, per cui la legale retrodatazione degli effetti della dichiarazione di astensione rispetto alla ricusazione, determina l'impossibilità giuridica di prendere in considerazione la dichiarazione di ricusazione, che si ha per non proposta, con conseguente impossibilità di valutarne la fondatezza (nella specie la Corte, una volta rilevato il concorso della dichiarazione di astensione, ha annullato senza rinvio il provvedimento impugnato, che aveva deciso sulla ricusazione).
Cass. pen. n. 12399/2003
La regola prevista dall'art. 39 c.p.p., in base alla quale la dichiarazione di ricusazione si considera come non proposta in caso di accoglimento di quella di astensione presentata, anche successivamente, dal giudice ricusato, presuppone la pendenza del procedimento incidentale di ricusazione, sicché non opera allorché esso si sia concluso perché il giudice competente ha già deciso sulla relativa dichiarazione. Ne consegue che, una volta intervenuta la decisione su quest'ultima, la dichiarazione di astensione non spiega alcun effetto, neanche se ancora debbano essere assunti, da parte del giudice che ha deciso o di altro giudice, i provvedimenti necessari e accessori che conseguono alla pronuncia sulla ricusazione. (Nella specie, la dichiarazione di astensione era stata presentata dal GUP — incompatibile per avere, in precedenza, dato l'avvio al procedimento penale del quale era investito in qualità di giudice delegato alla procedura fallimentare — dopo che quella di ricusazione proposta dall'imputato nei suoi confronti era stata accolta dalla Corte di cassazione la quale aveva rimesso gli atti al giudice di merito per i provvedimenti conseguenti; nell'enunciare il principio sopra trascritto la Corte ha ritenuto abnorme, in quanto emesso da organo carente di competenza funzionale e determinante una anomala regressione del procedimento a una fase anteriore rispetto a quella cui era pervenuta la vicenda processuale, il provvedimento che aveva tardivamente accolto la dichiarazione di astensione a procedura di ricusazione esaurita).
Cass. pen. n. 1614/1997
In base all'art. 39 c.p.p., la dichiarazione di ricusazione si considera come non proposta in caso di accoglimento della dichiarazione di astensione presentata, anche successivamente, dal giudice ricusato. Ne consegue che, per effetto della legale retrodatazione degli effetti della dichiarazione di astensione rispetto alla ricusazione, si determina l'impossibilità giuridica di prendere in considerazione la dichiarazione di ricusazione, che si ha per non proposta. La caducazione della dichiarazione di ricusazione impone al giudice della impugnazione avverso il provvedimento che ha deciso (nella specie, rigettandola) la dichiarazione di ricusazione, di pronunciare ordinanza di non luogo a provvedere su detto gravame.