Art. 44 – Codice di procedura penale – Sanzioni in caso di inammissibilità o di rigetto della dichiarazione di ricusazione
1. Con l'ordinanza che dichiara inammissibile o rigetta la dichiarazione di ricusazione [41], la parte privata che l'ha proposta può essere condannata al pagamento a favore della cassa delle ammende di una somma da euro 258 a euro 1.549, senza pregiudizio di ogni azione civile o penale.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 21926/2010
L'applicazione di una sanzione pecuniaria da parte del giudice della ricusazione è conseguente a una valutazione largamente discrezionale, senza costrizione di parametri riferiti alla pretestuosità o alla manifesta infondatezza della dichiarazione di ricusazione, ed è accompagnata da breve cenno motivazionale che fornisce sufficiente giustificazione della determinazione sanzionatoria (nel suo richiamo al contenuto del provvedimento e delle ragioni esposte per la reiezione dell'istanza). (Dichiara inammissibile, App. Lecce, 13/05/2009).
Cass. civ. n. 19017/2006
La sanzione pecuniaria prevista dall'art. 44 cod. proc. pen., per il caso in cui la dichiarazione di ricusazione sia dichiarata inammissibile o rigettata può colpire soltanto la parte e non anche il difensore, anche quando quest'ultimo abbia agito in difetto di specifico mandato, potendo in tal caso la parte soltanto rivalersi nei confronti del difensore secondo le regole generali. (Annulla in parte senza rinvio, App. Firenze, 26 aprile 2005).
Cass. civ. n. 26809/2006
In materia di ricusazione, la condanna alla sanzione pecuniaria in caso di dichiarazione di inammissibilità o di rigetto della dichiarazione di ricusazione è prevista soltanto a carico della parte privata in senso sostanziale e non anche di chi, in virtù di procura speciale, si sia limitato a presentare la dichiarazione, per conto e in vece di quella. (Annulla senza rinvio, App. Roma, 24 marzo 2005).
Cass. civ. n. 47811/2003
In tema di ricusazione, il provvedimento discrezionale con il quale, in applicazione dell'art. 44 c.p.p., il giudice condanna la parte ricusante al pagamento di una somma alla cassa delle ammende è sufficientemente motivato quando le sue ragioni siano desumibili dalle circostanze illustrate per giustificare il rigetto o la dichiarazione di inammissibilità della ricusazione stessa (nel caso di specie la corte ha giudicato rilevanti le considerazioni svolte dal giudice di merito sull'entità del ritardo intercorso tra la cognizione del fatto posto a base della ricusazione e la presentazione della relativa dichiarazione da parte dell'imputato).
Cass. civ. n. 2814/1993
Ai fini della irrogazione della sanzione pecuniaria per l'ipotesi di decisione di inammissibilità (o di rigetto) della dichiarazione di ricusazione, con la locuzione «parte privata che l'ha proposta» il legislatore ha inteso riferirsi alla parte in senso sostanziale e cioè alla parte privata che sia fornita della legitimatio ad causam e non anche a chi ne abbia la rappresentanza o il potere di agire in sostituzione e vece.
Cass. civ. n. 982/1992
L'art. 44 del vigente codice di procedura penale, a differenza dell'art. 71 del codice abrogato, afferma la possibilità, ma non l'automaticità, della condanna di chi abbia proposto una dichiarazione di ricusazione rigettata o dichiarata inammissibile al pagamento di una somma in favore della cassa delle ammende. Conseguentemente, in conformità con i principi generali, anche la pronuncia di una tale condanna deve essere, a pena di nullità, sorretta da adeguata motivazione.