Art. 48 – Codice di procedura penale – Decisione

1. La Corte di cassazione decide in camera di consiglio a norma dell'articolo 127, dopo aver assunto, se necessario, le opportune informazioni.

2. Il Presidente della Corte di cassazione, se rileva una causa d'inammissibilità della richiesta, dispone che per essa si proceda a norma dell'articolo 610, comma 1.

3. L'avvenuta assegnazione della richiesta di rimessione alle sezioni unite o a sezione diversa dall'apposita sezione prevista dall'articolo 610, comma 1, è immediatamente comunicata al giudice che procede.

4. L'ordinanza che accoglie la richiesta è comunicata senza ritardo al giudice procedente e a quello designato. Il giudice procedente trasmette immediatamente gli atti del processo al giudice designato e dispone che l'ordinanza della Corte di cassazione sia per estratto comunicata al pubblico ministero e notificata alle parti private.

5. Fermo quanto disposto dall'articolo 190 bis, il giudice designato dalla Corte di cassazione procede alla rinnovazione degli atti compiuti anteriormente al provvedimento che ha accolto la richiesta di rimessione, quando ne è richiesto da una delle parti e non si tratta di atti di cui è divenuta impossibile la ripetizione. Nel processo davanti a tale giudice, le parti esercitano gli stessi diritti e facoltà che sarebbero loro spettati davanti al giudice originariamente competente.

6. Se la Corte rigetta o dichiara inammissibile la richiesta delle parti private queste con la stessa ordinanza possono essere condannate al pagamento a favore della cassa delle ammende di una somma da 1.000 euro a 5.000 euro, che può essere aumentata fino al doppio, tenuto conto della causa di inammissibilità della richiesta.

6-bis. Gli importi di cui al comma 6 sono adeguati ogni due anni con decreto del Ministero della Giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in relazione alla variazione, accertata dall'Istituto nazionale di statistica, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, verificatasi nel biennio precedente.

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.

Massime correlate

Cass. civ. n. 4024/1996

Tra i poteri riconosciuti alla Corte di cassazione dal comma 1 dell'art. 48 c.p.p. di richiedere «le opportune informazioni» non rientra quello di disporre l'acquisizione di atti estranei al processo, compiuti nell'ambito di un procedimento finalizzato all'eventuale esercizio dell'azione disciplinare nei confronti di magistrati da parte del Ministro di grazia e giustizia e incidenti sulla posizione di altri soggetti, le cui esigenze di riservatezza potrebbero essere frustrate dalla pubblicazione della relazione di ispezione ministeriale.

Cass. civ. n. 3440/1995

Poiché in sede di rinvio, ai sensi dell'art. 627 c.p.p., non è ammessa discussione sulla competenza attribuita con la sentenza di annullamento, la cui statuizione sul punto è espressamente definita come vincolante dall'art. 25 dello stesso codice (salvo che dall'emergere di fatti nuovi derivi la competenza di un giudice superiore o la giurisdizione di altro giudice), nell'ipotesi che, successivamente alla decisione di annullamento di un'ordinanza del tribunale del riesame e prima della fissazione dell'udienza di rinvio, il procedimento principale sia trasferito ad altra sede in accoglimento di un'istanza di rimessione, legittimamente procede al nuovo giudizio di riesame il giudice originariamente competente ed a favore del quale il rinvio è stato disposto, a nulla potendo rilevare, alla stregua dell'assolutezza del principio enunciato dall'attuale normativa, la successiva rimessione del processo principale ad altra sede.

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