Art. 48 – Codice di procedura penale – Decisione
1. La Corte di cassazione decide in camera di consiglio a norma dell'articolo 127, dopo aver assunto, se necessario, le opportune informazioni.
2. Il Presidente della Corte di cassazione, se rileva una causa d'inammissibilità della richiesta, dispone che per essa si proceda a norma dell'articolo 610, comma 1.
3. L'avvenuta assegnazione della richiesta di rimessione alle sezioni unite o a sezione diversa dall'apposita sezione prevista dall'articolo 610, comma 1, è immediatamente comunicata al giudice che procede.
4. L'ordinanza che accoglie la richiesta è comunicata senza ritardo al giudice procedente e a quello designato. Il giudice procedente trasmette immediatamente gli atti del processo al giudice designato e dispone che l'ordinanza della Corte di cassazione sia per estratto comunicata al pubblico ministero e notificata alle parti private.
5. Fermo quanto disposto dall'articolo 190 bis, il giudice designato dalla Corte di cassazione procede alla rinnovazione degli atti compiuti anteriormente al provvedimento che ha accolto la richiesta di rimessione, quando ne è richiesto da una delle parti e non si tratta di atti di cui è divenuta impossibile la ripetizione. Nel processo davanti a tale giudice, le parti esercitano gli stessi diritti e facoltà che sarebbero loro spettati davanti al giudice originariamente competente.
6. Se la Corte rigetta o dichiara inammissibile la richiesta delle parti private queste con la stessa ordinanza possono essere condannate al pagamento a favore della cassa delle ammende di una somma da 1.000 euro a 5.000 euro, che può essere aumentata fino al doppio, tenuto conto della causa di inammissibilità della richiesta.
6-bis. Gli importi di cui al comma 6 sono adeguati ogni due anni con decreto del Ministero della Giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in relazione alla variazione, accertata dall'Istituto nazionale di statistica, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, verificatasi nel biennio precedente.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 23766/2021
Nel caso in cui un reato autonomamente contestato sia erroneamente ritenuto assorbito in una circostanza aggravante di altro reato contestato (nella specie il delitto di minaccia in quello di danneggiamento commesso con minaccia), in difetto di impugnazione deve ritenersi formato il giudicato sulla non punibilità per il reato ritenuto assorbito, con la conseguenza che il proscioglimento dal reato "complesso", impedisce la automatica sussistenza del reato assorbito, in applicazione del principio del divieto di "reformatio in peius". (In motivazione la Corte precisato che, diversamente, nell'ipotesi di assorbimento conseguente ad una progressione criminosa, che presuppone comunque l'accertamento del reato meno grave della "progressione criminosa", anche in difetto di impugnazione non si verifica la formazione del giudicato sulla non punibilità del reato assorbito). (Annulla senza rinvio, CORTE APPELLO ROMA, 20/09/2018).
Cass. civ. n. 3423/2020
In caso di annullamento parziale di una sentenza di condanna in relazione ad uno o più capi per i quali sia stata ravvisata la continuazione con quello, o con quelli, che, ai sensi dell'art. 624 cod. proc. pen., hanno acquistato autorità di cosa giudicata, la pena inflitta in relazione al capo, o ai capi, divenuti irrevocabili può essere posta in esecuzione solo a condizione che in esso sia stato irrevocabilmente individuato il reato più grave, anche in relazione alle circostanze, e la pena stessa presenti i caratteri della completezza, essendo insuscettibile di modifiche nel giudizio di rinvio, e della certezza, in quanto individuabile sulla base delle sentenze rese nel giudizio di cognizione e non attraverso ragionamenti ipotetici. (Annulla senza rinvio, CORTE APPELLO LECCE, 16/11/2019).
Cass. civ. n. 6189/2019
Il principio secondo cui la sentenza di condanna per la parte divenuta irrevocabile deve essere posta in esecuzione anche in caso di rinvio parziale disposto dalla Corte di cassazione per ipotesi di reato in continuazione con quelle non attinte dall'annullamento, ricollegabile alla regola della formazione progressiva del giudicato, trova applicazione solo se la pena minima da espiare sia stata indicata in modo specifico dalla sentenza di merito divenuta parzialmente irrevocabile, non essendo sufficiente che detta pena sia solo determinabile, anche mediante ragionamenti logici o normativi che conducono a risultati certi, ed il giudizio di rinvio non possa portare ad uno stravolgimento delle indicazioni di pena in esito ad una rivisitazione della struttura del reato continuato, con diversa qualificazione del reato più grave all'interno della sequela criminosa. (Conf. Sez. 1, n. 6190/2020). (Rigetta, CORTE APPELLO PALERMO, 09/01/2019).
Cass. civ. n. 36370/2019
In tema di impugnazione, la mancata deduzione di motivi sulla ritenuta responsabilità dell'imputato determina una preclusione su tale punto, ma non è idonea a far acquistare alla relativa statuizione l'autorità di cosa giudicata qualora per lo stesso capo d'imputazione siano stati articolati motivi di gravame sulla sussistenza di circostanze o sulla quantificazione della pena.(In motivazione la Corte ha precisato che la nozione di "capo di sentenza" va riferita ad ogni decisione emessa relativamente ad uno dei reati attribuiti all'imputato, mentre il concetto di "punto della decisione" ha una portata più ristretta, in quanto riguarda tutte le statuizioni suscettibili di autonoma considerazione necessarie per ottenere una decisione completa su un capo). (Annulla senza rinvio, CORTE APPELLO NAPOLI, 21/12/2017).
Cass. civ. n. 48911/2018
Nel processo penale, alle parti private non è consentito effettuare comunicazioni,notificazioni ed istanze mediante l'utilizzo della posta elettronica certificata. (Fattispecie relativa ad istanza di rinvio per legittimo impedimento avanzata a mezzo PEC dall'imputata poiché detenuta agli arresti domiciliari).
Cass. civ. n. 45384/2018
In tema di notificazione al difensore mediante invio dell'atto tramite posta elettronica certificata, deve considerarsi regolarmente perfezionata la comunicazione o la notificazione mediante deposito in cancelleria, ai sensi dell'art. 16, comma 6, d.l. 16 ottobre 2012, n. 179 nel caso in cui la mancata consegna del messaggio di PEC sia imputabile al destinatario. (Nella fattispecie, il destinatario dell'atto non aveva ricevuto la notifica via PEC per saturazione dello spazio disco della sua casella di posta elettronica certificata, non avendo ottemperato all'obbligo, gravante sul soggetto abilitato, di dotarsi di un servizio automatico di avviso dell'imminente saturazione).
Cass. civ. n. 41385/2018
L'individuazione da parte della polizia giudiziaria dell'utenza telefonica da sottoporre ad intercettazione attraverso il monitoraggio di utenze presenti in una determinata zona, mediante apparecchiature in grado di individuarne i codici identificativi previo posizionamento in prossimità del cellulare da "tracciare", rientra tra gli atti urgenti e "innominati" demandati agli organi di polizia giudiziaria, ai sensi degli artt. 55 e 348 cod. proc. pen., non soggetto ad una preventiva autorizzazione dell'autorità giudiziaria. (In motivazione la Corte ha precisato che la mera attività di individuazione dell'identità del singolo apparecchio telefonico mediante il monitoraggio di una utenza, non operando alcuna intrusione nelle conversazioni in transito sull'apparecchio monitorato e costituendo unicamente il presupposto operativo di una successiva attività captativa di conversazioni, non necessita di un decreto autorizzativo, in quanto non lesiva di alcun principio costituzionale e sovranazionale e non assimilabile ad un mezzo di ricerca della prova).
Cass. civ. n. 15557/2018
In tema di patteggiamento, il ricorso per cassazione per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato ai sensi del novellato art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., a pena di inammissibilità, deve contenere la specifica indicazione degli atti o delle circostanze che hanno determinato il vizio. (Fattispecie in cui la Corte ha affermato che la verifica da parte del giudice della volontà dell'imputato è superflua quando questi è presente all'udienza nella quale si raggiunge l'accordo tra le parti, a nulla rilevando che detta udienza fosse stata rinviata ad altra data per la sola lettura del dispositivo).
Cass. civ. n. 15553/2018
In tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 50, della legge 23 giugno 2017, n. 103, l'erronea qualificazione del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, con conseguente inammissibilità della denuncia di errori valutativi in diritto che non risultino evidenti dal testo del provvedimento impugnato.
Cass. civ. n. 4727/2018
Ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. introdotto con la legge 23 giugno 2017, n. 103, è inammissibile il ricorso per cassazione, avverso la sentenza di patteggiamento, con il quale si deduca l'omessa valutazione da parte del giudice delle condizioni per pronunziare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.; in tal caso, la corte provvede a dichiarare l'inammissibilità con ordinanza "de plano" ex art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.
Cass. pen. n. 3108 del 23 gennaio 2018
In tema di patteggiamento, anche a seguito dell'introduzione dell'art.448, comma 2-bis, cod. proc. pen.,la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo l'erronea qualificazione giudirica del fatto è limitata ai casi in cui tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, dovendo escludersi l'ammissibilità dell'impugnazione che richiami, quale necessario passaggio logico del motivo di ricorso, aspetti in fatto e probatori che non risultino con immediatezza dalla contestazione. (In motivazione, la Corte ha precisato che la verifica sulla corretta qualificazione giuridica del fatto va compiuta esclusivamente sulla base dei capi di imputazione, della succinta motivazione della sentenza e dei motivi dedotti in ricorso).
Cass. civ. n. 45559/2018
La sentenza di applicazione della pena che abbia omesso di disporre l'espulsione dal territorio dello Stato dello straniero per uno dei reati indicati nell'art. 86 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 non può essere impugnata dal p.m. con ricorso per cassazione, ostandovi la previsione dell'art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen., introdotta dall'art.1, comma 50, della legge 23 giugno 2017, n. 103, che individua ipotesi tassative per la proponibilità di detta impugnazione, tra le quali l'effettiva adozione di una misura di sicurezza.
Cass. civ. n. 2431/2017
In tema di notificazione al difensore mediante invio dell'atto, tramite posta elettronica certificata (c.d. pec), la semplice verifica dell'accettazione dal sistema e della ricezione del messaggio di consegna, ad una determinata data e ora, dell'allegato notificato è sufficiente a far ritenere perfezionata e pienamente valida la notifica, senza alcuna necessità di ulteriori verifiche in ordine alla sua effettiva visualizzazione da parte del destinatario.
Cass. civ. n. 56280/2017
In tema di notificazione tramite posta elettronica certificata (c.d. pec), la specifica procedura del "Sistema di Notificazioni Telematiche" (SNT) per gli atti processuali, che permette di allegare un documento previamente scansionato - non più soggetto a modifiche dopo l'invio - ed il controllo sulla corretta indicazione dell'indirizzo del destinatario, offre adeguate garanzie di affidabilità che non possono essere superate dalla mera, generica, deduzione della incompletezza o non corrispondenza dell'atto ricevuto all'originale scansionato. (Fattispecie in cui uno dei difensori dell'imputato aveva dedotto l'omessa notifica del decreto di citazione a giudizio per l'appello, allegando una stampa dell'archivio della propria posta elettronica e dell'avviso di udienza ad esso allegato, che riportava una data di udienza successiva a quella fissata).
Cass. civ. n. 54141/2017
In tema di notificazione al difensore mediante invio dell'atto tramite posta elettronica certificata (c.d. pec), deve considerarsi regolarmente perfezionata la comunicazione o la notificazione mediante deposito in cancelleria, ai sensi dell'art. 16, comma 6, d.l. 16 ottobre 2012, n. 179 nel caso in cui la mancata consegna del messaggio di PEC sia imputabile al destinatario. (Nella fattispecie il destinatario dell'atto non aveva ricevuto la notifica via PEC per saturazione dello spazio disco non avendo ottemperato a quanto stabilito nel comma 5 dell'art. 20 del d.m. 21 febbraio 2011, n. 44 che prevede l'obbligo per il soggetto abilitato esterno di dotarsi di un servizio automatico di avviso dell'imminente saturazione della propria casella di posta elettronica certificata e di verificare l'effettiva disponibilità dello spazio disco a disposizione).
Cass. civ. n. 7951/2017
In tema di sentenza di applicazione della pena a seguito di istruttoria dibattimentale, ai sensi dell'art. 448, comma primo, cod. proc.pen., conseguente ad una " piena cognitio", il giudice deve necessariamente tener conto nella motivazione degli elementi di prova acquisiti nel corso del processo, non potendosi limitare ad una ricognizione sommaria di quelli che giustificano la "condanna " ed all'affermazione dell'assenza di quelli che consentono il proscioglimento; ne consegue che in forza della presunzione di innocenza l'imputato deve essere assolto ai sensi dell'art. 530, comma secondo, cod. proc. pen., se sussiste un ragionevole dubbio in ordine alla sua colpevolezza.
Cass. civ. n. 3914/2016
In tema di impugnazioni, qualora il giudice abbia indicato in dispositivo, per il deposito della sentenza, un termine superiore a novanta giorni (nella specie: "tre mesi", corrispondenti a novantadue giorni), il termine per impugnare decorre dalla data di notificazione dell'avviso di deposito della sentenza, ai sensi dell'art. 548, comma secondo, cod. proc. pen.; ne deriva che, in mancanza di tale adempimento, l'impugnazione proposta deve considerarsi senz'altro tempestiva.
Cass. civ. n. 12955/2016
Il mutamento di giurisprudenza, intervenuto con decisione delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, integra un nuovo elemento di diritto idoneo a legittimare la riproposizione, in sede esecutiva, della richiesta di rideterminazione della pena basata sui medesimi presupposti di fatto, in precedenza rigettata. (Fattispecie relativa alla richiesta di rimodulazione della pena inflitta per violazione dell'art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990 riguardante droghe leggere, per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 32 del 2014). (Annulla con rinvio, G.i.p. Trib. Pesaro, 09/05/2015).
Cass. civ. n. 47233/2016
Il principio del "ne bis in idem" è applicabile anche nel procedimento di prevenzione, ma la preclusione del giudicato opera "rebus sic stantibus" e, pertanto, non impedisce la rivalutazione della pericolosità ai fini dell'applicazione della misura, precedentemente rigettata, a condizione che si acquisiscano nuovi elementi di fatto, che possono consistere in dati di conoscenza nuovi e sopravvenuti ovvero in risultanze preesistenti al giudicato, ma mai apprezzate nei provvedimenti già emessi. (In applicazione del principio la Corte ha escluso che possa considerarsi elemento nuovo un elaborato peritale contenente una diversa valutazione tecnico-scientifica di dati precedentemente acquisiti e valutati). (Annulla con rinvio, App. Palermo, 20/04/2015).
Cass. civ. n. 47766/2015
In tema di giudicato formale, dalla lettura coordinata degli artt. 648, comma secondo, e 591, comma secondo, cod. proc. pen. si desume che la presentazione di un impugnativa tardiva non impedisce il passaggio in giudicato della sentenza, la quale, pertanto, deve essere necessariamente eseguita a cura del pubblico ministero, anche prima della pronuncia dichiarativa dell'inammissibilità dell'impugnazione.
Cass. civ. n. 18235/2015
Nel processo penale, alle parti private non è consentito effettuare comunicazioni e notificazioni mediante l'utilizzo della posta elettronica certificata. (Fattispecie relativa ad istanza di rimessione in termini avanzata a mezzo PEC dal difensore di fiducia dell'imputato).
Cass. civ. n. 50316/2015
In tema di notifiche ai difensori, l'art. 148, comma secondo bis, cod. proc. pen., consente la notifica " con mezzi tecnici idonei", tra cui va ricompresa la trasmissione telematica se certificabile, e ciò a prescindere dall'emanazione da parte del Ministero della giustizia dei decreti attuativi, destinati a regolamentare l'utilizzo della P.E.C., secondo quanto previsto dall'art. 16 della legge 18 ottobre 2012, n.179.
Cass. civ. n. 18781/2015
In tema di misure cautelari, è illegittima la decisione con cui il giudice della cautela reale ritenga preclusa la questione della sussistenza dell'aggravante della transnazionalità perché non dedotta in sede di riesame della misura cautelare personale, in quanto il giudicato cautelare non può operare in un diverso procedimento. (Annulla con rinvio, Trib. lib. Milano, 08/07/2014).
Cass. civ. n. 24963/2015
Il principio del "ne bis in idem" cautelare non è ostativo alla reiterazione del sequestro preventivo su beni in relazione ai quali il vincolo reale sia stato già disposto, allorquando il nuovo decreto si fondi su una esigenza cautelare diversa da quella inizialmente ipotizzata oppure quando l'autorità procedente sia chiamata a valutare elementi precedentemente non esaminati. (Fattispecie di decreto di sequestro riemesso, a misura cautelare in atto per effetto di precedente provvedimento di vincolo, sulla base di nuova "notitia criminis" e in ragione della confiscabilità del bene, esigenza ulteriore rispetto al pericolo di aggravamento delle conseguenze derivanti dal reato). (Dichiara inammissibile, Trib. lib. S. M. Capua Vetere, 27/06/2013).
Cass. civ. n. 47042/2015
Il mutamento giurisprudenziale intervenuto con decisione delle Sezioni Unite o anche di una delle Sezioni della Corte di cassazione nel normale esercizio della funzione nomofilattica, purchè connotato da caratteristiche di stabilità ed univocità, integra un "nuovo elemento" di diritto, idoneo a legittimare la riproposizione di richiesta di revoca o modifica di misura cautelare personale non più suscettibile di gravame. (Rigetta, Trib. lib. Messina, 15/06/2015).
Cass. civ. n. 12602/2015
La rinnovazione dell'istruttoria nel giudizio di appello, attesa la presunzione di completezza dell'istruttoria espletata in primo grado, è un istituto di carattere eccezionale al quale può farsi ricorso esclusivamente allorché il giudice ritenga, nella sua discrezionalità, di non poter decidere allo stato degli atti. (Dichiara inammissibile, App. Lecce s.d. Taranto, 14/07/2014).
Cass. civ. n. 52538/2014
In caso di irrituale notifica all'imputato dell'estratto contumaciale della sentenza emessa all'esito del giudizio di appello, il ricorso per cassazione proposto dal difensore di fiducia nominato prima del giudizio di secondo grado non consuma la potestà di impugnare dell'imputato, poiché tale vicenda non è indicativa della effettiva conoscenza del deposito della decisione da parte di quest'ultimo.
Cass. civ. n. 50980/2014
Alla omessa notifica all'imputato contumace dell'avviso di deposito della sentenza di primo grado conseguono la mancata decorrenza nei suoi riguardi dei termini per la proposizione dell'impugnazione, nonché, qualora si sia proceduto al giudizio di appello, la nullità del decreto di citazione relativo a questo grado e l'annullamento senza rinvio della decisione successivamente emessa. (Fattispecie in cui la Corte, ritenendo omessa la notifica effettuata non al domicilio eletto ma presso la residenza dell'imputato con la procedura della compiuta giacenza presso l'ufficio postale del plico non recapitato, ha escluso che la nullità potesse essere sanata dalla proposizione tempestiva della impugnazione da parte del difensore).
Cass. civ. n. 27702/2014
Il mutamento di giurisprudenza intervenuto con decisione delle Sezioni Unite o anche di una delle Sezioni della Corte di cassazione, purché connotato da caratteristiche di stabilità e univocità, integra un "nuovo elemento" di diritto, che rende ammissibile la riproposizione in sede esecutiva della richiesta di revoca della confisca in precedenza rigettata. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto ammissibile la riproposizione dell'istanza di revoca della confisca degli immobili abusivamente lottizzati, presentata dai terzi acquirenti in buona fede, i quali avevano invocato l'applicazione del sopravvenuto mutamento giurisprudenziale che aveva recepito i principi della Corte EDU riguardanti i limiti di applicazione della misura ablatoria nei confronti dei soggetti estranei al reato).
Cass. civ. n. 7058/2014
Alle parti private non è consentito effettuare comunicazioni e notificazioni nel processo penale mediante l'utilizzo della posta elettronica certificata.