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Art. 49 — Nuova richiesta di rimessione

Art. 49 — Nuova richiesta di rimessione

1. Anche quando la richiesta è stata accolta, il pubblico ministero o l’imputato può chiedere un nuovo provvedimento per la revoca di quello precedente o per la designazione di un altro giudice .

2. L’ordinanza [ 48 c.p.p.] che rigetta o dichiara inammissibile per manifesta infondatezza la richiesta di rimessione non impedisce che questa sia nuovamente proposta purché fondata su elementi nuovi.

3. È inammissibile per manifesta infondatezza anche la richiesta di rimessione non fondata su elementi nuovi rispetto a quelli già valutati in una ordinanza che ha rigettato o dichiarato inammissibile una richiesta proposta da altro imputato dello stesso procedimento o di un procedimento da esso separato.

4. La richiesta dichiarata inammissibile per motivi diversi dalla manifesta infondatezza può essere sempre riproposta.

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. pen. n. 25012/2005

Nell’ipotesi di reiterazione di istanza di rimessione del processo, analoga ad una richiesta già dichiarata inammissibile, il giudice può disporre la prosecuzione del giudizio, ai sensi del comma primo dell’art. 47 c.p.p., anche in pendenza della pronuncia che decida sull’inammissibilità o il rigetto della proposta. [Fattispecie in cui la Corte ha sottolineato come tale interpretazione appaia conforme alla modifica normativa introdotta con la legge n. 248 del 2002, in quanto diretta a contrastare l’uso strumentale della richiesta di rimessione per fini pretestuosi e la conseguente possibilità di determinare per l’imputato la paralisi del procedimento].

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