Art. 50 – Codice di procedura penale – Azione penale

1. Il pubblico ministero esercita l'azione penale [112 cost.] quando non sussistono i presupposti per la richiesta di archiviazione [408, 554 c.p.p.; 125 disp. att.].

2. Quando non è necessaria la querela [336-340 c.p.p.], la richiesta [344 c.p.p.], l'istanza [341 c.p.p.] o l'autorizzazione a procedere [343 c.p.p.], l'azione penale è esercitata di ufficio.

3. L'esercizio dell'azione penale può essere sospeso o interrotto soltanto nei casi espressamente previsti dalla legge [3, 47, 71, 344 c.p.p.].

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.

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