Art. 81 – Codice di procedura penale – Esclusione di ufficio della parte civile
1. Fino a che non sia dichiarato aperto il dibattimento di primo grado, il giudice, qualora accerti che non esistono i requisiti per la costituzione di parte civile, ne dispone l'esclusione di ufficio, con ordinanza [442 c.p.p.].
2. Il giudice provvede a norma del comma 1 anche quando la richiesta di esclusione è stata rigettata nella udienza preliminare [416 c.p.p.].
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 34504/2018
Il requisito della specificità dei motivi di appello, richiesto dall'art. 581 cod. proc. pen. come sostituito dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, è soddisfatto se l'atto individua il punto che intende devolvere alla cognizione del giudice di appello, enucleandolo con specifico riferimento alla motivazione della sentenza impugnata e precisando tanto i motivi di dissenso dalla decisione appellata che l'oggetto della diversa deliberazione sollecitata presso il giudice del gravame.
Cass. civ. n. 26526/2017
L'attivazione della procedura per l'esecuzione di una misura cautelare non detentiva in altro Paese dell'Unione - possibilità introdotta dal d. lgs. n. 36 del 2016, che ha conformato il diritto interno alla decisione quadro 2009/829/GAI del Consiglio, del 23 ottobre 2009, sull'applicazione tra gli Stati membri dell'Unione europea del principio del reciproco riconoscimento alle decisioni sulle misure alternative alla detenzione cautelare - è provvedimento di natura esecutiva rimesso alla valutazione discrezionale del pubblico ministero, il cui controllo di legittimità è effettuabile attraverso l'attivazione dell'incidente di esecuzione. (In motivazione, la S.C. ha altresì precisato che i parametri che devono guidare il pubblico ministero nell'esercizio di tale potere attengono al bilanciamento tra l'interesse della persona sottoposta a cautela a rientrare presso lo Stato di residenza (o altro indicato) e l'interesse collettivo alla tutela della sicurezza, che informa l'intero sistema cautelare, in coerenza con le indicazioni contenute negli artt. 3 e 5 della decisione quadro 2009829GAI).
Cass. civ. n. 3663/2016
La celebrazione del giudizio di appello con rito camerale, fuori dai casi previsti dall'art. 599 cod. proc. pen., determina una nullità relativa soggetta ai limiti di deducibilità di cui all'art. 182 cod. proc. pen. (Annulla in parte con rinvio, App. Roma, 06/12/2013).
Cass. civ. n. 35304/2016
In tema di arresto facoltativo in flagranza di reato, la polizia giudiziaria è tenuta ad indicare le ragioni che l'hanno indotta ad esercitare il potere di privare la libertà personale, facendo riferimento alla gravità del fatto o alla pericolosità dell'arrestato, ma tale indicazione non deve necessariamente concretarsi nella redazione di una apposita motivazione del provvedimento, essendo sufficiente che le ragioni dell'arresto emergano dal contesto descrittivo del relativo verbale o dagli atti complementari, in modo da consentire al giudice della convalida di prenderne conoscenza e di sindacarle.
Cass. civ. n. 9817/2015
La mancanza della sottoscrizione del pubblico ministero nella richiesta di emissione di decreto penale di condanna determina una nullità a regime intermedio, eccepibile, a pena di decadenza, subito dopo il compimento per la prima volta dell'accertamento della costituzione delle parti. (In applicazione del principio la S.C. ha annullato le sentenze di primo e di secondo grado, con trasmissione degli atti alla competente Procura per l'ulteriore corso, ritenendo privo di effetto il decreto penale di condanna emesso in presenza di una richiesta priva della sottoscrizione sia del pubblico ministero sia dell'assistente giudiziario).
Cass. civ. n. 7994/2015
In base al principio devolutivo che caratterizza il giudizio di appello ed in base alle norme sulle formalità dell'impugnazione, che richiedono, tra gli altri requisiti previsti a pena di inammissibilità del gravame, quello della specificità dei motivi (artt. 581, lett. c), e 591, primo comma, lett. c), cod. proc. pen.), deve escludersi che l'impugnazione della sentenza di primo grado in punto di responsabilità possa ritenersi implicitamente comprensiva anche della doglianza concernente il trattamento sanzionatorio. (In motivazione, la S.C. ha ulteriormente evidenziato che, in mancanza di uno specifico motivo, il giudice d'appello non può procedere d'ufficio alla riduzione della pena, anche perchè la facoltà riconosciutagli dal quinto comma dell'art. 597 cod. proc. pen. è circoscritta all'applicazione di ufficio dei benefici e delle attenuanti ivi indicate).
Cass. civ. n. 5619/2015
In tema di impugnazioni, la specificità che deve caratterizzare i motivi di appello va intesa alla luce del principio del "favor impugnationis", in virtù del quale, in sede di appello, l'esigenza di specificità del motivo di gravame può essere valutata con minore rigore rispetto al giudizio di legittimità, avuto riguardo alle peculiarità di quest'ultimo.
Cass. civ. n. 4184/2015
I motivi nuovi proposti a sostegno dell'impugnazione devono avere ad oggetto, a pena di inammissibilità, i capi o i punti della decisione impugnata enunciati nell'originario atto di impugnazione a norma dell'art. 581, comma primo, lett. a), cod. proc. pen., nel senso di statuizioni suscettibili di autonoma considerazione. A tal fine costituiscono distinte statuizioni la questione relativa all'affermazione di responsabilità dell'imputato, investita dall'appello originario e quella inerente la configurabilità dell'aggravante del danno di speciale gravità, ex art. 219 l. fall., oggetto di motivo nuovo proposto in sede di legittimità. (Fattispecie in cui la difesa aveva sostenuto che la richiesta di assoluzione dell'imputato proposta con l'atto di appello ricomprendeva implicitamente anche la contestazione dell'aggravante del danno di speciale gravità, ritenuta dal giudice di primo grado; la S.C. ha ritenuto la diversità della statuizione sulla predetta aggravante rispetto a quella relativa all'affermazione di responsabilità, ritenendo la prima oggetto di motivo di ricorso proposto per la prima volta in sede di legittimità e, pertanto, inammissibile).
Cass. civ. n. 42841/2014
In tema di impugnazioni, la specificità necessaria per la valida formulazione dei motivi di appello deve essere valutata con minore rigore rispetto al giudizio di legittimità, in considerazione della natura del mezzo proposto, avente natura di gravame di tipo devolutivo, atto a provocare un nuovo esame del merito, in relazione al quale è sufficiente che la parte indichi i punti della sentenza di primo grado da riesaminare e le ragioni della richiesta.
Cass. civ. n. 37392/2014
In tema di impugnazioni, la specificità che deve caratterizzare i motivi di appello, seppur valutata alla luce del principio del "favor impugnationis", deve comunque contrapporre alle ragioni poste a fondamento della decisione impugnata argomentazioni che attengano agli specifici passaggi della motivazione della sentenza ovvero concreti elementi fattuali pertinenti a quelli considerati dal primo giudice, e non può quindi limitarsi a confutare semplicemente il "decisum" del primo giudice con considerazioni generiche ed astratte. (Fattispecie in cui l'imputato, condannato per il reato - commesso in carcere - previsto dall'art. 337 c.p., aveva chiesto il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, l'esclusione della recidiva e l'applicazione del minimo della pena, limitandosi a delineare una generica ed indistinta situazione di difficoltà e di disagio patita nell'ambiente carcerario).
Cass. civ. n. 27068/2014
Il termine di trenta giorni previsto dall'art. 610, comma quinto, c.p.p. ha natura ordinatoria e non perentoria, con la conseguenza che la sua inosservanza può dar luogo a nullità relativa solo nel caso in cui abbia prodotto una effettiva violazione dei diritti della difesa. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto sanata la nullità derivante dalla tardiva notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza in quanto il ricorrente non solo non aveva dedotto in quale misura si fosse verificata una violazione delle facoltà difensive, ma aveva tempestivamente depositato motivi aggiunti, così avvalendosi della facoltà cui l'atto nullo era preordinato).
Cass. civ. n. 13446/2014
Il motivo d'appello è inammissibile per mancanza di specificità quando la deduzione che lo sorregge, in sé considerata (e quindi prescindendo dalla motivazione del provvedimento impugnato), non è pertinente al caso concreto e non è formulata in termini tali da indicare al giudice di secondo grado la direzione verso la quale deve indirizzarsi la sua verifica autonoma e da consentire al medesimo, sulla base di quanto dedotto, un apprezzamento tendenzialmente idoneo ad orientare la decisione del punto devoluto.
Cass. civ. n. 9875/2014
La scelta erronea del pubblico ministero, il quale proceda con citazione diretta per un reato per il quale è prevista l'udienza preliminare, dà luogo ad una nullità a regime intermedio, eccepibile, a pena di decadenza, subito dopo il compimento per la prima volta dell'accertamento della costituzione delle parti.
Cass. civ. n. 8345/2014
In tema di impugnazioni, la specificità che deve caratterizzare i motivi di appello deve essere intesa alla luce del principio del "favor impugnationis", in virtù del quale, in sede di appello, l'esigenza di specificità del motivo di gravame ben può essere intesa e valutata con minore rigore rispetto al giudizio di legittimità, avuto riguardo alle peculiarità di quest'ultimo. (Fattispecie nella quale la S.C. ha censurato l'ordinanza di inammissibilità dell'appello pronunciata dalla Corte territoriale ancorché la difesa nell'atto di impugnazione avesse dedotto, in relazione alla pena irrogata, la mancata applicazione del minimo edittale e della più mite e favorevole pena pecuniaria prevista in alternativa all'arresto).
Cass. civ. n. 6609/2014
È ammissibile l'appello quando la parte indichi specificamente i punti della sentenza di primo grado che richiede che siano riesaminati, indicandone le ragioni. (Fattispecie nella quale la Corte ha annullato l'ordinanza che dichiarava inammissibile per genericità l'appello del ricorrente, con il quale era stata richiesta la derubricazione del reato nell'ipotesi tenue prevista dall'art. 648 comma secondo cod. pen.).
Cass. civ. n. 18746/2014
L'inammissibilità dell'appello per genericità dei motivi deve essere esclusa quando sono identificabili, con accettabile precisione, i punti cui si riferiscono le doglianze e le ragioni essenziali delle medesime, in considerazione della natura di tale specifico mezzo di impugnazione, nonchè del principio del "favor impugnationis". (In motivazione, la S.C. ha chiarito che la genericità dell'appello va valutata confrontando le censure articolate nell'impugnazione con le argomentazioni contenute nel provvedimento impugnato).
Cass. civ. n. 51738/2013
È inammissibile l'atto di appello che, pur individuando il punto della sentenza censurato che intende devolvere alla cognizione del giudice di appello nonché la diversa deliberazione sollecitata presso il giudice del gravame, sia privo dell'indicazione dei motivi di dissenso rispetto alla decisione appellata.
Cass. civ. n. 44247/2013
In tema di esclusione della parte civile, l'indicazione del termine previsto dall'art. 81 cod.proc.pen. non preclude il controllo, anche successivo, da parte del giudice sui presupposti di legittimità formale e sostanziale per l'esercizio dell'azione civile nel processo penale, sicché l'inammissibilità della domanda può essere dichiarata anche con la sentenza che definisce il giudizio.
Cass. civ. n. 34551/2013
È legittimo l'arresto in flagranza per il delitto di maltrattamenti qualora la polizia giudiziaria, dopo avere raccolto le dichiarazioni della persona offesa su comportamenti di reiterata sopraffazione, assista personalmente ad un singolo episodio che, pur non integrando autonoma ipotesi di reato, si pone inequivocabilmente in una situazione di continuità con le condotte denunziate dalla persona offesa medesima. (Fattispecie in cui una persona, la cui convivente aveva denunciato reiterate ipotesi di violenze e sopraffazioni, il giorno dell'arresto, recatosi presso l'abitazione della donna e verificato che quest'ultima era in auto con i carabinieri, aveva provato in modo irruento ad aprire la portiera dell'auto di servizio per parlare con la predetta).
Cass. civ. n. 14978/2013
La mancata sottoscrizione della sentenza d'appello da parte del presidente del collegio non giustificata espressamente da un suo impedimento legittimo e sottoscritta dal solo estensore configura una nullità relativa che non incide né sul giudizio né sulla decisione consacrata nel dispositivo, e che, ove dedotta dalla parte nel ricorso per cassazione, comporta l'annullamento della sentenza-documento e la restituzione degli atti al giudice di appello, nella fase successiva alla deliberazione, affinché si provveda ad una nuova redazione della sentenza-documento che, sottoscritta dal presidente e dall'estensore, deve essere nuovamente depositata, con l'effetto che i termini di impugnazione decorreranno, ai sensi dell'art. 585 cod. proc. pen., dalla notificazione e comunicazione dell'avviso di deposito della stessa sentenza. (Nella specie la S.C. ha escluso che la mancata sottoscrizione da parte del presidente del collegio comporti una mera irregolarità rimediabile con il procedimento di correzione dell'errore materiale oppure una nullità riguardante l'intero giudizio con conseguente necessità di rinnovazione dello stesso o, infine, l'inesistenza della sentenza).
Cass. civ. n. 8708/2012
Il giudice della convalida del fermo (o dell'arresto in flagranza) deve prendere in esame gli elementi di fatto esistenti al momento in cui il provvedimento di cautela è stato adottato e non può tener conto dei fatti emersi successivamente.
Cass. civ. n. 12516/2011
Dà luogo a nullità relativa la mancata indicazione, nel decreto di citazione per il giudizio, nella specie di appello, dell'ora della comparizione, perché ciò non causa incertezza assoluta sul momento di celebrazione dell'udienza dato che, ove non sia possibile desumere l'ora del ruolo affisso all'ingresso dell'aula di udienza, la comparizione deve intendersi fissata all'orario di apertura dell'udienza stabilito in via generale dal dirigente.
Cass. civ. n. 10653/2011
Non è abnorme l'ordinanza con cui il giudice di pace rigetti - in ragione dell'assenza all'udienza del difensore che aveva sottoscritto l'atto e della parte offesa - l'istanza di costituzione di parte civile, in quanto, in tal caso, il giudice adotta il predetto provvedimento - ancorché in violazione dell'art. 82 c.p.p., che prevede la revoca della costituzione di parte civile solo nel caso di mancata presentazione delle conclusioni nel dibattimento di primo grado, ex art. 523 c.p.p., e non già di semplice mancata comparizione all'udienza - nell'esercizio del potere spettantegli in ordine alla verifica della ritualità della costituzione ed immanenza della parte civile. Ne deriva che detto provvedimento non è strutturalmente e funzionalmente abnorme, mancando di contenuto decisorio e non pregiudicando l'esercizio dell'azione risarcitoria in sede civile.
Cass. civ. n. 8942/2011
L'ordinanza dibattimentale di esclusione della parte civile dal processo non è impugnabile mediante ricorso per cassazione, salva l'ipotesi in cui la stessa sia affetta da abnormità, presentando un contenuto talmente incongruo e singolare da risultare avulsa dall'intero ordinamento processuale. (Fattispecie in cui la S.C. ha escluso il profilo dell'abnormità, in quanto il provvedimento era stato motivato in ordine alla mancanza di ogni nesso causale tra il preteso danno ed il reato posto in essere dall'imputato).
Cass. civ. n. 7094/2011
È nulla l'ordinanza del Tribunale del riesame non sottoscritta dal Presidente del Collegio decidente, stante il disposto dell'art. 546 c.p.p. - il quale prevede che la sentenza emessa dal giudice collegiale è sottoscritta dal Presidente e dal giudice estensore - applicabile anche alle ordinanze; si tratta di nullità relativa che, tuttavia, non travolge tutti gli atti pregressi del procedimento ed è sanabile mediante rinnovazione della stesura dell'ordinanza dai componenti del collegio decidente sull'istanza di riesame.
Cass. civ. n. 19511/2010
Le dichiarazioni dei cd. collaboratori di giustizia che abbiano iniziato a collaborare con l'autorità giudiziaria prima dell'entrata in vigore della legge 13 febbraio 2001 n. 45 (modifica della disciplina della protezione e del trattamento sanzionatorio di coloro che collaborano con la giustizia) sono utilizzabili anche senza che sia stato compilato il verbale illustrativo dei contenuti della loro collaborazione previsto dall'art. 14 della predetta legge. (Rigetta in parte, Ass.App. Napoli, 19 giugno 2008).
Cass. civ. n. 28269/2009
È legittimo il provvedimento con il quale il tribunale, nell'esaminare l'appello contro la decisione del giudice che abbia respinto l'istanza di revoca di misura cautelare (nella specie obbligo di dimora), richiami, facendola propria, la motivazione della decisione in precedenza emessa ed avente ad oggetto le medesime questioni; del pari la motivazione dell'ordinanza emessa ai sensi dell'art. 310 c.p.p. può far riferimento a quanto indicato in altri provvedimenti, pronunciati dallo stesso organo giudicante, sempre nell'ambito della stessa controversia e sulle medesime questioni.
Cass. civ. n. 47414/2008
In materia di impugnazioni, l'indicazione di motivi generici nel ricorso, in violazione dell'art. 581 lett. c) c.p.p., costituisce di per sè motivo di inammissibilità del proposto gravame, anche se successivamente, ad integrazione e specificazione di quelli già dedotti, vengano depositati nei termini di legge i motivi nuovi ex art. 585, comma quarto, c.p.p.
Cass. civ. n. 47105/2008
Integra una nullità generale a regime intermedio la violazione del diritto di assistenza dell'imputato (in particolare, per erronea esclusione del legittimo impedimento del difensore), sicchè, se essa si verifica nel corso del giudizio di primo grado, non può più essere rilevata o dedotta dopo la deliberazione della sentenza del grado successivo.
Cass. civ. n. 41000/2008
La mancata sottoscrizione del provvedimento giurisdizionale da parte del Presidente del collegio integra un'ipotesi di nullità relativa a norma dell'art. 181 c.p.p., trattandosi di vizio intercorso nel momento formativo del documento, e non di quello deliberativo.