Art. 80 – Codice di procedura penale – Richiesta di esclusione della parte civile
1. Il pubblico ministero, l'imputato e il responsabile civile possono proporre richiesta motivata di esclusione della parte civile.
2. Nel caso di costituzione di parte civile per l'udienza preliminare [416 c.p.p.], la richiesta è proposta, a pena di decadenza [173 c.p.p.], non oltre il momento degli accertamenti relativi alla costituzione delle parti nella udienza preliminare [420 c.p.p.] o nel dibattimento [484 c.p.p.].
3. Se la costituzione avviene nel corso degli atti preliminari al dibattimento [465 ss. c.p.p.] o introduttivi dello stesso [484 c.p.p.], la richiesta è proposta oralmente a norma dell'articolo 491 comma 1.
4. Sulla richiesta il giudice decide senza ritardo con ordinanza.
5. L'esclusione della parte civile ordinata nell'udienza preliminare non impedisce una successiva costituzione fino a che non siano compiuti gli adempimenti previsti dall'articolo 484.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 41709/2018
Il principio, fissato dall'art. 580 cod. proc. pen., secondo cui, quando siano proposti mezzi d'impugnazione diversi contro la stessa sentenza, il ricorso per cassazione si converte in appello, trova applicazione anche nel caso in cui l'appello dell'imputato sia dichiarato inammissibile perché presentato in carenza d'interesse. (Fattispecie di appello avverso sentenza di assoluzione perché il fatto non sussiste).
Cass. pen. n. 18656 del 2 maggio 2018
La conversione del ricorso per cassazione in appello opera sia in caso di sentenza cumulativa ex art. 12 cod. proc. pen. sia con riferimento alla proposizione di rimedi eterogenei contro la sentenza relativa ad un unico capo di imputazione, essendo irrazionale affermare che l'art. 580 cod. proc. pen. come sostituito dall'art. 7 legge 20 febbraio 2006, n. 46, mantiene il cumulo processuale in fase di impugnazione solo quando c'è connessione di reati e non quando ci sia presenza di una sola regiudicanda.
Cass. civ. n. 32173/2018
In tema di impugnazioni, a seguito dell'annullamento con rinvio della sentenza di condanna emessa all'esito del giudizio abbreviato per omessa applicazione della misura di sicurezza della confisca obbligatoria, il giudice di rinvio deve essere individuato, non nel tribunale di sorveglianza, ai sensi dell'art. 680, comma 2, cod. proc. pen., bensì nel giudice che ha pronunciato il provvedimento impugnato, secondo la previsione dell'art. 623, comma 1, lett.d), cod. proc. pen., attesa la non appellabilità della sentenza di condanna emessa all'esito del giudizio abbreviato.
Cass. civ. n. 46581/2017
È nulla ex art. 180 cod. proc. pen. per difetto di contestazione, limitatamente alla dichiarazione di abitualità nel reato, la sentenza di condanna pronunciata in relazione ad imputazione che si limiti genericamente ad indicare la recidiva reiterata specifica ed infraquinquennale e l'esistenza delle condizioni per la dichiarazione di delinquenza abituale, in assenza di un espresso riferimento alla fattispecie d'abitualità presunta per legge ovvero a quella ritenuta dal giudice. (Fattispecie in cui dall'annullamento della sentenza è derivato quello della misura di sicurezza non detentiva della libertà vigilata applicata ex art. 109 cod.pen.).
Cass. civ. n. 16176/2017
In caso di arresto eseguito per un delitto punito nel massimo con pena non superiore a tre anni, l'applicazione di una misura coercitiva al di fuori dei limiti di pena previsti dall'art. 280 cod. proc. pen. è illegittima qualora l'arresto non sia stato poi convalidato, in quanto la possibilità di derogare tale limite prevista dall'art. 391, comma quinto, cod. proc. pen., è subordinata alla condizione che l'arresto sia convalidato. (In applicazione di questo principio la S.C. ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata relativamente all'applicazione, a seguito di arresto, della misura cautelare coercitiva per i reati di lesioni aggravate, rilevando che non vi era stata la convalida dell'arresto per carenza del requisito della flagranza o quasi flagranza).
Cass. civ. n. 20291/2017
In tema di misure cautelari personali, è illegittima la misura custodiale applicata in relazione al reato di cui all'art. 86, d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 (cd. corruzione elettorale), pur quando risulti contestata l'aggravante di cui all'art. 7, l. 12 luglio 1991, n. 203, ostandovi il limite edittale, generale ed inderogabile, di cui all'art. 280 cod. proc. pen., dovendo altresì ritenersi irrilevante il fatto che, per i reati aggravati dal citato art. 7 (perciò riconducibili all'art. 51, comma terzo bis, cod. proc. pen.), l'art. 275, comma terzo cod. proc. pen.dello stesso codice pone una presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia in carcere, in quanto l'applicabilità di tale disposizione soggiace comunque al predetto limite edittale.
Cass. civ. n. 50456/2017
In tema di impugnazione di misure di sicurezza, la richiesta di partecipazione all'udienza camerale d'appello dinanzi al Tribunale di Sorveglianza deve essere formulata personalmente dall'interessato, non potendo essere proposta solo dal suo difensore. (Fattispecie relativa a condannato straniero, raggiunto dalla misura di sicurezza dell'espulsione dal territorio dello Stato ex art. 16 del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, che si era limitato ad avanzare richiesta di autorizzazione a rientrare in Italia per esercitare il proprio diritto di difesa ai sensi dell'art. 17 del medesimo d.lgs., poi rigettata dal Questore, mentre la richiesta di partecipazione all'udienza era stata presentata solo dal suo difensore).
Cass. civ. n. 21898/2017
L'ordinanza dibattimentale di esclusione dal processo della parte civile non è impugnabile mediante ricorso per cassazione mancando la stessa di contenuto decisorio, atteso che non pregiudica l'esercizio dell'azione risarcitoria in sede civile, ma decide esclusivamente sull'esercizio di una facoltà processuale, che resta preclusa soltanto nell'ambito del giudizio penale.
Cass. civ. n. 49570/2016
La conversione in appello ai sensi dell'art. 580 cod. proc. pen. del ricorso per cassazione proposto dal pubblico ministero avverso la sentenza di condanna di primo grado emessa all'esito di giudizio abbreviato non preclude la legittimazione e l'interesse della parte pubblica ad impugnare la pronuncia di appello se siano state rigettate, anche in parte, le sue richieste. (In motivazione la Corte ha precisato che, in conseguenza della conversione, non muta la natura di impugnazione di legittimità del ricorso, sicché la Corte di appello deve sindacarne l'ammissibilità secondo i parametri dell'art. 606 cod. proc. pen., riprendendo la propria funzione di giudice del merito solo qualora ritenga fondata una censura in diritto).
Cass. civ. n. 7331/2015
In tema di impugnazioni, la mancata trasmissione integrale alla corte d'appello degli atti del processo di primo grado integra una nullità di ordine generale a regime intermedio, di cui la parte interessata deve fornire prova rigorosa mediante specifica allegazione documentale ovvero mediante trascrizione degli atti processuali rilevanti.
Cass. civ. n. 5967/2015
Nel procedimento davanti al tribunale monocratico, l'erronea instaurazione del rito con citazione diretta per un reato per il quale è prevista l'udienza preliminare, non dà luogo a nullità assoluta ed insanabile, ma solo ad una nullità a regime intermedio rilevabile, a pena di decadenza, subito dopo il compimento, per la prima volta, dell'accertamento della costituzione delle parti.
Cass. civ. n. 2329/2015
In tema di partecipazione della parte civile al dibattimento, mentre l'ordinanza dibattimentale di esclusione della parte civile è sempre e definitivamente inoppugnabile, quella di inammissibilità o di rigetto della richiesta di esclusione è impugnabile, da parte dell'imputato, unitamente all'impugnazione della sentenza.
Cass. civ. n. 700/2014
In tema di convalida dell'arresto, è legittimo che il giudice effettui sulle attestazioni della polizia giudiziaria un sindacato di attendibilità, che, però, va condotto con l'oggetto e gli standard propri della sede, senza, cioè, che vengano sviluppati argomenti e metodi tipici della fase cautelare o di merito e senza soprattutto tener conto di possibili ed eventuali successivi sviluppi istruttori. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato il diniego di convalida di un arresto facoltativo sulla scorta della versione difensiva dell'arrestato e prospettando un eventuale sviluppo istruttorio conseguente la possibilità in futuro di sentire un testimone e di visionare immagini riprese da una telecamera).
Cass. civ. n. 572/2014
È ammissibile l'eccezione di nullità della sentenza per violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza, proposta per la prima volta in sede di legittimità, qualora essa non possa essere dedotta con i motivi di appello avverso la sentenza di primo grado - trattandosi di sentenza di assoluzione, in quanto tale immune dalla nullità di cui all'art. 522 c.p.p. - e si ponga in relazione al giudizio di appello nel quale l'addebito di responsabilità si fondi anche su circostanze di fatto non comprese nel capo di imputazione e integranti fatto nuovo rispetto a quello originariamente contestato. (In applicazione del principio di cui in massima la S.C. ha censurato la decisione del giudice di appello di affermazione di responsabilità dell'imputato, ritenendola, sia pure ai soli effetti civili, affetta dalla nullità di cui all'art. 522 c.p.p.).
Cass. civ. n. 40280/2013
In tema di giudizio abbreviato, il ricorso per cassazione proposto dal pubblico ministero avverso la sentenza di condanna e convertito in appello in applicazione dell'art. 580 cod. proc. pen., conserva la propria natura di impugnazione di legittimità; tuttavia, una volta concluso positivamente il giudizio rescindente, il giudice d'appello riprende la propria funzione di giudice del merito e può adottare le statuizioni conseguenti alla formulazione del giudizio rescissorio devolutogli. (Fattispecie in cui la Corte di appello, accogliendo il ricorso per cassazione del P.M. per difetto di motivazione in ordine alla concessione di un'attenuante, aveva provveduto a rideterminare "in peius" la pena).
Cass. civ. n. 20824/2013
La deposizione testimoniale sul contenuto di intercettazioni telefoniche non è inutilizzabile, bensì affetta da nullità di ordine generale ex art. 178, lett. c), c.p.p., la cui rilevabilità è soggetta alle preclusioni previste dal capoverso dell'art. 182 e dall'art. 180 c.p.p..
Cass. civ. n. 42667/2013
In tema di guida in stato di ebbrezza, l'omesso avviso all'indagato - da parte della polizia giudiziaria che proceda all'alcooltest - della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia determina una nullità a regime intermedio, la quale, ove eccepita tardivamente dalla parte, può essere rilevata d'ufficio dal giudice nei termini di cui all'art. 180 c.p.p., con la conseguenza che, in tal caso, non sussiste alcuna sanatoria ma semplicemente la decadenza della parte in ordine alla facoltà di dedurre tale eccezione che non pregiudica i poteri officiosi del giudice.
Cass. civ. n. 14873/2012
La violazione da parte della polizia giudiziaria dell'obbligo di avvertire l'indagato, ai sensi dell'art. 114 disp. att. c.p.p., della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia nel corso di una perquisizione o sequestro integra una nullità generale a regime intermedio che va eccepita, ai sensi dell'art. 182 c.p.p., o prima del compimento dell'atto o immediatamente dopo, ossia subito dopo la nomina del difensore ovvero entro il termine di cinque giorni che l'art. 366 c.p.p. concede a quest'ultimo per l'esame degli atti.
Cass. civ. n. 4496/2012
La Corte d'Appello, investita in sede di conversione del ricorso, non deve limitarsi a effettuare il solo "iudicium rescindens", come avviene nel giudizio di legittimità, ma deve estendere la sua cognizione anche al riesame del merito e, quindi, al "iudicium rescissorium", applicandosi le regole tipiche che governano i poteri cognitivi del giudizio di appello. (Nella specie, in adesione al principio, la S.C. ha affermato che la Corte d'Appello avrebbe dovuto adempiere all'obbligo di motivazione nel merito non soddisfatto dal giudice di primo grado).
Cass. civ. n. 434/2012
La mancata assunzione delle prove ammesse e non revocate comporta una nullità a regime intermedio della sentenza, da considerarsi sanata ove non eccepita subito dopo la chiusura del dibattimento.
Cass. civ. n. 22242/2011
Il termine ultimo di deducibilità della nullità a regime intermedio, derivante dall'omessa notificazione dell'avviso di fissazione dell'udienza camerale di appello ad uno dei due difensori dell'imputato, è quello della deliberazione della sentenza nello stesso grado, anche in caso di assenza in udienza sia dell'imputato che dell'altro difensore, ritualmente avvisati. (Fattispecie relativa a giudizio abbreviato in grado di appello).
Cass. civ. n. 18590/2011
È causa di nullità generale a regime intermedio, per violazione del diritto di difesa, la riqualificazione dell'imputazione operata in sentenza senza il previo contraddittorio, per quanto sia più favorevole per l'imputato.
Cass. civ. n. 18068/2011
È inammissibile, per tardività, l'eccezione di nullità del sequestro derivante dall'inosservanza dell'art 114 disp. att. c.p.p, che impone alla polizia giudiziaria di avvertire l'indagato che ha possibilità di farsi assistere dal difensore prima di procedere al compimento dell'atto, ove dedotta davanti al tribunale del riesame con i motivi aggiunti e non con l'originaria richiesta di riesame.
Cass. civ. n. 17108/2011
Il provvedimento che ammette la costituzione di parte civile è inoppugnabile e preclude ogni contestazione in ordine alla "legitimatio ad processum", restando solo la possibilità di esaminare la "legitimatio ad causam" e, in particolare, la configurabilità e sussistenza del diritto sostanziale azionato dalla parte civile nel giudizio penale.
Cass. civ. n. 32383/2010
Il giudice, nell'accertare la sussistenza o meno della condizione ostativa al riconoscimento del diritto all'equa riparazione per ingiusta detenzione, consistente nell'incidenza causale del dolo o della colpa grave dell'interessato rispetto all'applicazione del provvedimento di custodia cautelare, deve valutare la condotta tenuta dal predetto sia anteriormente che successivamente alla sottoposizione alla misura e, più in generale, al momento della legale conoscenza della pendenza di un procedimento a suo carico.
Cass. civ. n. 9421/2010
Debbono ritenersi appellabili davanti al tribunale di sorveglianza, ai sensi dell’art. 680, comma 1, c.p.p., i provvedimenti in materia di licenze agli internati adottati dal magistrato di sorveglianza.
Cass. civ. n. 7641/2010
La sentenza di patteggiamento, che abbia omesso di statuire in ordine all'applicazione di una misura di sicurezza, non è appellabile al tribunale di sorveglianza ex art. 680 c.p.p., ma è ricorribile per cassazione. (Nella specie l'omessa applicazione riguardava la misura di sicurezza obbligatoria dell'espulsione dello straniero dal territorio dello Stato, prevista dall'art. 86 del T.U. Stup.).
Cass. civ. n. 6225/2010
È inammissibile la costituzione di parte civile che contenga un riferimento solo generico ad uno degli imputati nei cui confronti viene esercitata l'azione civile (indicato solo come «+ 1» rispetto ad altro imputato indicato nominativamente), e non contenga le generalità del legale rappresentante della società che si costituisce parte civile.
Cass. civ. n. 19511/2010
Le dichiarazioni dei cd. collaboratori di giustizia che abbiano iniziato a collaborare con l'autorità giudiziaria prima dell'entrata in vigore della legge 13 febbraio 2001 n. 45 (modifica della disciplina della protezione e del trattamento sanzionatorio di coloro che collaborano con la giustizia) sono utilizzabili anche senza che sia stato compilato il verbale illustrativo dei contenuti della loro collaborazione previsto dall'art. 14 della predetta legge. (Rigetta in parte, Ass.App. Napoli, 19 giugno 2008).
Cass. civ. n. 37507/2009
L'omessa notifica dell'avviso della data fissata per il giudizio camerale d'appello ad uno dei due difensori di fiducia dell'imputato comporta una nullità a regime intermedio che, non attenendo alla fase del giudizio, bensì a quella degli atti preliminari, deve essere eccepita, in analogia a quanto previsto per il procedimento di primo grado dall'art. 180 c.p.p., prima della deliberazione della sentenza.