Art. 80 – Codice di procedura penale – Richiesta di esclusione della parte civile

1. Il pubblico ministero, l'imputato e il responsabile civile possono proporre richiesta motivata di esclusione della parte civile.

2. Nel caso di costituzione di parte civile per l'udienza preliminare [416 c.p.p.], la richiesta è proposta, a pena di decadenza [173 c.p.p.], non oltre il momento degli accertamenti relativi alla costituzione delle parti nella udienza preliminare [420 c.p.p.] o nel dibattimento [484 c.p.p.].

3. Se la costituzione avviene nel corso degli atti preliminari al dibattimento [465 ss. c.p.p.] o introduttivi dello stesso [484 c.p.p.], la richiesta è proposta oralmente a norma dell'articolo 491 comma 1.

4. Sulla richiesta il giudice decide senza ritardo con ordinanza.

5. L'esclusione della parte civile ordinata nell'udienza preliminare non impedisce una successiva costituzione fino a che non siano compiuti gli adempimenti previsti dall'articolo 484.

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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