Art. 88 – Codice di procedura penale – Effetti dell’ammissione o dell’esclusione della parte civile o del responsabile civile
1. L'ammissione della parte civile o del responsabile civile non pregiudica la successiva decisione sul diritto alle restituzioni e al risarcimento del danno [647 c.p.p.; 185-187 c.p].
2. L'esclusione della parte civile o del responsabile civile non pregiudica l'esercizio in sede civile dell'azione per le restituzioni e il risarcimento del danno. Tuttavia se il responsabile civile è stato escluso su richiesta della parte civile, questa non può esercitare l'azione davanti al giudice civile per il medesimo fatto.
3. Nel caso di esclusione della parte civile non si applica la disposizione dell'articolo 75 comma 3.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 6225/2024
La richiesta di rideterminazione "in executivis" della pena applicata con sentenza irrevocabile di patteggiamento, presentata a seguito della dichiarazione di illegittimità costituzionale di una norma penale, diversa da quella incriminatrice, incidente sulla commisurazione del trattamento sanzionatorio, deve rispettare lo schema procedimentale previsto dall'art. 188 disp. att. cod. proc. pen., e, in caso di mancato accordo tra le parti, il giudice dell'esecuzione può provvedere "ex officio" alla rideterminazione solo nel caso in cui la pronuncia di incostituzionalità abbia determinato di per sé l'illegalità della pena, e non anche nel caso in cui essa possa conseguire a valutazioni discrezionali, eventuali ed incerte. (Fattispecie relativa a richiesta di rideterminazione della pena patteggiata per il delitto di tentata rapina impropria, presentata - all'indomani della sentenza n. 86 del 2024 della Corte costituzionale - nelle forme ordinarie di cui all'art. 666 cod. proc. pen., nella quale la Corte ha confermato il provvedimento di rigetto del giudice dell'esecuzione, rilevando che la pronuncia di incostituzionalità non aveva reso la pena illegale in astratto, ma avrebbe potuto renderla tale in concreto solo all'esito di valutazioni discrezionali sulla sussistenza della attenuante della lieve entità e sul suo bilanciamento con le circostanze aggravanti).
Cass. civ. n. 12987/2015
Gli effetti del provvedimento che accoglie la dichiarazione di ricusazione non sono sospesi in pendenza di ricorso per cassazione proposto contro di esso, in quanto alla regola generale dell'art. 588 cod. proc. pen. secondo cui, in pendenza di impugnazione, l'esecuzione del provvedimento impugnato è sospesa salvo che la legge disponga altrimenti, deroga la norma dell'art. 127, comma ottavo, stesso codice, richiamato dall'art. 41, comma terzo, secondo la quale il ricorso non sospende l'esecuzione dell'ordinanza, a meno che il giudice che l'ha emessa non decida diversamente con decreto motivato. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto legittima la decisione, adottata dal nuovo giudice designato, di rigettare la richiesta di sospensione del procedimento in pendenza del ricorso del P.M. avverso il provvedimento di accoglimento della dichiarazione di ricusazione del primo giudice).
Cass. civ. n. 4429/2014
È inutilizzabile l'intercettazione delle dichiarazioni indotte in una persona dall'adozione di metodi o tecniche idonei a influire sulla sua capacità di autodeterminazione, posto che il divieto dell'art. 188, primo comma, c.p.p. investe l'oggetto della prova e non è circoscritto al contesto formale delle sole prove dichiarative. (Fattispecie nella quale le conversazioni indizianti erano state registrate in un ufficio di Polizia, dove il locutore era stato sottoposto a minacce e violenze dal personale di p.g.).
Cass. civ. n. 29897/2006
È illegittimo il rigetto, da parte del Tribunale, della richiesta, avanzata da soggetto riabilitato con sentenza definitiva, di cancellazione della sentenza dichiarativa di fallimento dal certificato del casellario giudiziale rilasciato a richiesta delle pubbliche Amministrazioni. (Nella specie la S.C. ha rilevato che i certificati che le Amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi hanno diritto di ottenere ai sensi dell'art. 28 D.P.R. n. 313 del 2002, quando detti certificati siano necessari per l'esercizio delle loro funzioni, non possono avere contenuto diverso rispetto a quelli dei quali il privato può chiedere e ottenere il rilascio).
Cass. pen. n. 38855 del 30 ottobre 2001
In tema di iscrizione nel casellario giudiziale, l'intangibilità del giudicato e la natura amministrativa dell'attività di iscrizione non consentono la cancellazione da parte del giudice dell'esecuzione, in presenza di unica condanna per reato continuato, dell'iscrizione nel casellario limitatamente alla parte che concerne reato contravvenzionale punibile con la sola pena pecuniaria. (Nell'affermare tale principio la Corte ha escluso che possa scindersi l'unicità dell'iscrizione nel casellario giudiziale relativa a condanna che comprende fra i reati in continuazione anche quello previsto dall'art. 734 c.p., posto che, altrimenti, in sede esecutiva si verrebbe a creare una differenziazione fra la sentenza passata in giudicato, la pena irrogata e la relativa iscrizione, e che quest'ultima diverrebbe scarsamente comprensibile).
Cass. civ. n. 34793/2001
In caso di procedimento per il reato di violenza sessuale in danno di un figlio minore degli anni dieci, risulta legittimo il provvedimento di sospensione dall'esercizio della potestà genitoriale, venendo tale misura ad incidere sull'esercizio di quegli stessi poteri in relazione ai quali l'abuso appare perpetrato, ed avvalendosi dei quali non solo potrebbe verificarsi una reiterazione di analoghe condotte, ma altresì porsi in essere comportamenti idonei ad influire sulla genuina acquisizione della prova nel successivo iter processuale.
Cass. civ. n. 744/2000
La rinuncia a comparire all'udienza da parte del detenuto produce i suoi effetti non solo per l'udienza in relazione alla quale essa è formulata, ma anche per quelle successive, fissate a seguito di rinvio a udienza fissa, fino a quando questi non manifesti la volontà di essere tradotto. A tutti gli effetti l'imputato che rinuncia a comparire è legittimamente considerato assente e, come tale, rappresentato dal difensore e non gli è dovuta la notifica dell'ordinanaza di sospensione dei termini di custodia cautelare per la particolare complessità del procedimento.
Cass. civ. n. 11654/1998
La disposizione di cui all'art. 488, comma secondo, c.p.p. considera fittiziamente presente l'imputato precedentemente comparso e poi allontanatosi nell'ambito dello stesso dibattimento, senza fare distinzione tra i casi in cui il dibattimento si svolge in unica udienza e quelli in cui si svolge in più udienze, e tra i casi in cui il dibattimento è stato rinviato in udienza e quelli in cui è stato rinviato (o anticipato) con provvedimento fuori udienza: il presupposto logico della norma, infatti, è la identità del dibattimento, nel corso del quale l'imputato prima compare e poi si assenta. Il dibattimento resta pur sempre il medesimo sia dopo il rinvio disposto in udienza, sia dopo il differimento disposto ex art. 465 c.p.p., cambiando soltanto in modo di darne comunicazione alle parti.
Cass. civ. n. 5854/1997
Attesa la presenza, nel sistema processuale penale, del principio di carattere generale fissato dall'art. 588, comma 1, c.p.p., secondo cui, salva diversa disposizione di legge, la proposizione di impugnazione sospende l'esecuzione del provvedimento impugnato, e dovendosi pertanto ritenere norma eccezionale, di stretta interpretazione, quella dettata dall'art. 666, comma 7, c.p.p., secondo cui la proposizione di ricorso avverso ordinanza del giudice dell'esecuzione non ha effetto sospensivo, è da escludere che detta ultima disposizione possa trovare applicazione (per il richiamo operato dall'art. 678, comma 1, c.p.p.), nel caso di ricorso per cassazione avverso decreto di inammissibilità della richiesta di affidamento in prova pronunciato dal presidente del tribunale di sorveglianza. (Nella specie, in applicazione di tale principio, la Suprema Corte ha rigettato il ricorso proposto dal P.M. avverso ordinanza del giudice dell'esecuzione che, in presenza di ricorso dell'interessato avverso il suddetto decreto di inammissibilità, aveva disposto la sospensione dell'ordine di carcerazione e la liberazione del condannato).
Cass. civ. n. 2192/1996
Le impugnazioni contro i provvedimenti in materia di libertà personale non hanno effetto sospensivo, salvo che non si tratti di provvedimenti restrittivi emessi a seguito di appello del pubblico ministero, la cui esecuzione rimane eccezionalmente sospesa fino a che la decisione non sia divenuta definitiva.