Art. 87 – Codice di procedura penale – Esclusione di ufficio del responsabile civile
1. Fino a che non sia dichiarato aperto il dibattimento di primo grado, il giudice, qualora accerti che non esistono i requisiti per la citazione o per l'intervento del responsabile civile, ne dispone l'esclusione di ufficio, con ordinanza.
2. Il giudice provvede a norma del comma 1 anche quando la richiesta di esclusione è stata rigettata nella udienza preliminare [416 c.p.p.].
3. L'esclusione è disposta senza ritardo, anche di ufficio, quando il giudice accoglie la richiesta di giudizio abbreviato [440 c.p.p.].
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 17948/2024
In tema di reato continuato, il giudice dell'esecuzione che ridetermini le pene inflitte con distinte condanne, ciascuna delle quali pronunciata per una pluralità di reati unificati a norma dell'art. 81, comma secondo, cod. pen., deve scorporare i reati già riuniti dal giudice della cognizione, individuare quello più grave ed infine operare, sulla pena che è stata inflitta per quest'ultimo, autonomi aumenti per ciascun reato satellite, compresi quelli già riuniti in continuazione con il reato posto a base del nuovo computo.
Cass. civ. n. 13539/2023
In tema di continuazione, il principio della valutazione in astratto della violazione più grave non è vincolante per il giudice di cognizione nel caso in cui si trovi a valutare un unico reato, che ritenga in concreto più grave e che debba essere riunito ad altri, oggetto di sentenze irrevocabili, da lui reputati meno gravi, quantunque puniti, in astratto, con pene edittali più elevate, posto che, in tal caso, trova applicazione, per identità di "ratio", la disciplina prevista dall'art. 187 disp. att. cod. proc. pen. per il giudizio di esecuzione, che fa espresso riferimento alla pena più grave inflitta in concreto.
Cass. civ. n. 7029/2023
Ai fini dell'individuazione della violazione più grave nel reato continuato in sede esecutiva, ai sensi dell'art. 187 disp. att. cod. proc. pen., deve essere considerata come "pena più grave inflitta", che identifica la "violazione più grave", quella concretamente irrogata dal giudice della cognizione, siccome indicata nel dispositivo di sentenza.
Cass. civ. n. 3391/2018
La declaratoria di estinzione del reato per prescrizione non può essere pronunciata anche nei confronti del coimputato non impugnante in forza dell'effetto estensivo dell'impugnazione previsto dall'art. 587, comma 1, cod. proc. pen., se il giudicato di colpevolezza nei suoi confronti si è formato prima del verificarsi della predetta causa estintiva. (In motivazione la S.C. ha chiarito che l'opzione del coimputato impugnante di protrarre il procedimento configura una scelta processuale "esclusivamente personale" che rende perciò inoperante l'art. 587, comma 1, cod. proc. pen. con riguardo alla prescrizione).
Cass. civ. n. 20511/2018
Il principio previsto dall'art. 587 cod.proc.pen., riguarda l'estensione, all'imputato non impugnante sul punto, degli effetti favorevoli derivanti dall'accoglimento del motivo di natura oggettiva dedotto dal coimputato, ma non implica l'estensione da un coimputato all'altro dell'accoglimento di motivi fondati su ragioni soggettive. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto che non dovesse estendersi a favore del soggetto che aveva organizzato il trasporto e la detenzione di un ingente quantitativo di stupefacente, l'esclusione dell'aggravante, di cui all'art. 80 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, affermata nei confronti di alcuni imputati che erano intervenuti nella detenzione di una parte minima del quantitativo complessivamente oggetto del reato).
Cass. civ. n. 633/2018
L'effetto estensivo dell'impugnazione che presuppone l'unitarietà del procedimento è dettato dall'esigenza di evitare disarmonie di trattamento tra soggetti in identica posizione, taluno dei quali abbia con esito favorevole proposto valida impugnazione. Pertanto tale effetto non è invocabile al fine di estendere al medesimo imputato gli effetti favorevoli dell'impugnazione da lui stesso proposta avverso una sentenza per un fatto diverso, ancorchè connesso a quello oggetto di una precedente sentenza. Invece l'effetto estensivo dell'impugnazione opera a favore degli altri imputati soltanto se questi non hanno proposto impugnazione, ovvero se quella proposta sia stata dichiarata inammissibile, non invece quando essa sia stata esaminata nel merito con decisione diversa ed incompatibile con quella di cui si chiede l'estensione.
Cass. civ. n. 55001/2018
L'effetto estensivo dell'impugnazione, in caso di accoglimento di un motivo di ricorso per cassazione non esclusivamente personale, giova anche agli altri imputati che non hanno proposto ricorso, ivi compresi coloro che hanno concordato la pena in appello, che hanno proposto un ricorso originariamente inammissibile o che al ricorso hanno successivamente rinunciato. (In applicazione di tale principio, la Corte ha escluso l'effetto estensivo con riferimento alla sentenza di assoluzione di un concorrente in un reato associativo, il cui contributo partecipativo era risultato cronologicamente distonico rispetto all'epoca in cui aveva operato l'organizzazione, alla quale il ricorrente era stato ritenuto affiliato).
Cass. civ. n. 9731/2017
L'estensione al coimputato non appellante della prescrizione del reato per effetto della disposizione di cui all'art. 587 cod. proc. pen. si produce soltanto nel caso in cui detta causa estintiva sia maturata precedentemente al passaggio in giudicato della sentenza nei suoi confronti e non anche quando, invece, essa sia maturata in epoca successiva a tale passaggio in giudicato.
Cass. civ. n. 8861/2015
In tema di effetto estensivo dell'impugnazione, il presupposto dell'unicità della sentenza di condanna non deve essere inteso in senso rigidamente formale, con la conseguenza che l'estensione degli effetti della sentenza favorevole non può essere esclusa in presenza delle altre condizioni di legge, in forza della mera contingenza di un'occasionale separazione delle diverse posizioni, quando la situazione processuale dell'imputato interessato a beneficiarne si sia sviluppata in modo del tutto conforme a quella degli originari coimputati. (In applicazione del principio, la Corte ha annullato con rinvio il provvedimento di rigetto dell'incidente di esecuzione presentato - al fine di conseguire l'esclusione dell'aggravante della transnazionalità con riferimento al reato di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, eliminata per i coimputati in sede di legittimità - da un soggetto, la cui posizione, dopo la condanna in primo grado, era stata stralciata nel giudizio di appello per legittimo impedimento determinato da motivi di salute, e quindi definita con dichiarazione di inammissibilità del ricorso per cassazione da lui proposto).
Cass. civ. n. 49444/2013
In tema di impugnazioni, nel caso di mancato accoglimento dei motivi presentati dall'imputato appellante, l'imputato il cui appello sia stato dichiarato inammissibile non ha un autonomo diritto di ricorso per cassazione ma qualora quest'ultimo sia stato proposto dal coimputato, può costituirsi nel relativo giudizio al solo fine di far valere l'effetto estensivo in caso di annullamento senza rinvio, mentre in caso di annullamento con rinvio potrà costituirsi nel giudizio di rinvio e avvalersi degli effetti favorevoli dell'eventuale pronuncia di accoglimento del gravame.
Cass. civ. n. 17309/2013
La declaratoria di improcedibilità del reato per sopravvenuta remissione di querela, accettata dagli appellanti ma pronunziata nei confronti di uno solo di essi (essendo l'appello del coimputato inammissibile per tardività), si estende, ai sensi dell'art. 587 c.p.p., anche al coimputato.
Cass. civ. n. 16678/2013
L'effetto estensivo dell'impugnazione opera a condizione che il procedimento, riguardante unico reato con pluralità di imputati, non abbia subito separazioni tali da impedire che tutti i coimputati siano destinatari di una stessa pronuncia soggetta ad impugnazione.
Cass. civ. n. 3750/2013
La richiesta di applicazione della diminuente prevista per il rito abbreviato non ammesso nel giudizio di primo grado è motivo di impugnazione non esclusivamente personale e, quindi, se accolto, è estensibile agli altri imputati, impugnanti o meno, che lo abbiano proposto. (In applicazione di tale principio la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza di merito che aveva concesso la diminuente a tutti i coimputati proponenti appello avverso la reiezione della istanza da parte del tribunale, omettendo di esaminare l'identica posizione dei coimputati non impugnanti).
Cass. civ. n. 10210/2011
Le sentenze del giudice amministrativo, ancorchè definitive, non vincolano quello penale ed una volta acquisite agli atti del dibattimento sono liberamente valutabili ai fini della decisione.
Cass. civ. n. 42588/2011
Ai fini dell'applicazione di una misura interdittiva (nella specie sospensione temporanea dall'esercizio dell'attività professionale nei confronti di un medico accusato di omicidio colposo) il giudice deve esaminare ed apprezzare compiutamente le concrete modalità di commissione del fatto costituente reato e tutti gli altri parametri enunciati nell'art. 133 cod. pen. che possono evidenziare la personalità del soggetto; occorre, inoltre, considerare il grado della colpa, valutando il grado di difformità della condotta dell'autore rispetto alle regole cautelari violate, al livello di evitabilità dell'evento ed al "quantum" di esigibilità dell'osservanza della condotta doverosa pretermessa. (Annulla con rinvio, Trib. lib. L'Aquila, 26/05/2011).
Cass. civ. n. 26792/2009
Il fenomeno processuale dell'estensione dell'impugnazione in favore del coimputato non impugnante (o l'impugnazione del quale sia stata dichiarata inammissibile), di cui all'art. 587 c.p.p., opera di diritto come rimedio straordinario che, al verificarsi dell'evento consistente nel riconoscimento, in sede di giudizio conclusivo sul gravame, del motivo non esclusivamente personale dedotto dall'imputato diligente, è idoneo a revocare il giudicato in favore del non impugnante, rendendo questi partecipe del beneficio conseguito dal coimputato; ne deriva conseguentemente che, fino a quando non si sia verificato tale effetto risolutivo, il predetto fenomeno processuale non spiega influenza sulla esecutorietà della sentenza relativa al rapporto processuale concernente il non impugnante o equiparato.
Cass. civ. n. 10500/2007
In tema di responsabilità per gli illeciti dipendenti da reato, nei confronti dell'ente possono essere applicate in sede cautelare, sempre che ricorrano i presupposti del fumus delicti e del periculum in mora, soltanto le sanzioni interdittive che siano irrogabili all'esito del giudizio di merito in quanto previste dalla legge in relazione al tipo di reato a cui si ricollega la responsabilità dell'ente. (Mass. redaz.).
Cass. civ. n. 2809/2006
In tema di intercettazioni disposte in procedimenti diversi, l'utilizzazione dei risultati intercettativi è consentita quando sono indispensabili non solo all'accertamento del fatto reato, ma anche con riferimento all'intera imputazione, compresi i fatti relativi alla punibilità, alla determinazione della pena, alla qualificazione del reato in rapporto alle circostanze attenuanti o aggravanti, ed anche quando l'indispensabilità è in funzione di riscontro di dichiarazioni accusatorie.
Cass. civ. n. 2349/2006
L'art. 587 comma primo c.p.p., che consente al coimputato non impugnante (o che abbia proposto impugnazione inammissibile) di partecipare al procedimento di impugnazione promosso da altro imputato, giovandosi della impugnazione di quest'ultimo, non attribuisce all'imputato non appellante un autonomo diritto a proporre ricorso per cassazione, nell'ipotesi di mancato accoglimento dei motivi presentati dall'imputato ritualmente appellante; invero, l'effetto estensivo della impugnazione tende semplicemente ad assicurare la « par condicio» degli imputati che si trovino in situazioni identiche, ma non determina una riammissione nei termini prescritti per la impugnazione.
Cass. civ. n. 12499/2005
È inammissibile, per carenza d'interesse, l'impugnazione del P.M. in relazione alla sola gravità del quadro indiziario, allorquando il Gip abbia rigettato la richiesta di applicazione della misura cautelare personale interdittiva ritenendo insussistenti anche le esigenze cautelari.
Cass. civ. n. 21641/2004
In tema di effetto estensivo dell'impugnazione in materia cautelare (art. 587 c.p.p.), la frammentazione del procedimento, derivante dalla diversità dei mezzi di impugnazione proposti, non preclude l'estensione degli effetti favorevoli della decisione, allorché il vizio del provvedimento cautelare sia così radicale da essere necessariamente comune a tutti i coindagati. (Nella specie il Gip — in pendenza di gravame avverso l'ordinanza di custodia cautelare in carcere, applicata nei confronti di più indagati del reato di cui all'art. 416 bis c.p. — ne aveva disposto la revoca, applicando contestualmente a tutti i coindagati la stessa misura cautelare, per lo stesso titolo, con una nuova ordinanza. Avverso quest'ultima ordinanza, uno dei coindagati proponeva istanza di riesame, e successivamente ricorso per cassazione, in esito al quale la Corte annullava senza rinvio l'ordinanza del tribunale e dichiarava, conseguentemente, l'inefficacia dell'ordinanza disposta dal Gip, perché emessa fuori dei casi consentiti dalla legge. L'altro coindagato — dopo avere, a sua volta, proposto ricorso per cassazione avverso la nuova ordinanza, deducendone l'abnormità, ricorso che si concludeva con il rigetto — chiedeva alla Corte di appello l'estensione degli effetti favorevoli della predetta sentenza di annullamento. La S.C. — premessa l'insussistenza di un giudicato preclusivo dell'effetto estensivo favorevole nei confronti del ricorrente, stante la diversità dell'oggetto dei due ricorsi — ha ritenuto che la frammentazione del procedimento non può costituire limite all'estensione dell'effetto favorevole della decisione cautelare quando essa abbia per oggetto un provvedimento affetto da vizio radicale, necessariamente comune a tutti i coindagati).
Cass. civ. n. 17650/2004
In tema di effetto estensivo dell'impugnazione (art. 587 c.p.p.), la mancata citazione dell'imputato non appellante implica una valutazione negativa del giudice in ordine all'estensibilità dei motivi di appello. Tuttavia, nel caso in cui l'imputato non appellante ritenga di avere diritto all'estensione degli effetti dell'appello proposto da altri, può farli valere in sede esecutiva, in quanto essi operano come rimedio straordinario, possibile nonostante il giudicato, e non in sede di legittimità nella quale è preclusa una valutazione sul carattere personale o meno dei motivi.
Cass. civ. n. 48155/2003
Nel caso di sentenza di condanna pronunciata nei confronti di più imputati, l'eventuale, futuro effetto estensivo dell'impugnazione proposta da taluno di essi non può dar luogo a sospensione dell'esecuzione a carico degli altri, nei cui confronti la medesima sentenza è da ritenere passata in giudicato.
Cass. civ. n. 43662/2001
Non può avvalersi dell'effetto estensivo dell'impugnazione chi, avendo proposto rituale gravame comprendente un motivo comune ad altri coimputati, vi abbia poi rinunciato — a differenza di costoro, che se lo sono poi visto accogliere — nell'ambito di un accordo con il pubblico ministero all'esito del quale abbia ottenuto, ai sensi dell'art. 599, comma 4, c.p.p., una nuova e più favorevole determinazione della pena.
Cass. civ. n. 27812/2001
In caso di pluralità di reati in materia di edilizia e urbanistica, la sospensione del procedimento — con la correlata sospensione dei termini prescrizionali — prevista per il solo reato di costruzione senza concessione dall'art. 44 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 ha effetto per gli ulteriori reati esclusivamente se a questo legati dal vincolo della continuazione, così che non può trovare applicazione nella ipotesi in cui il giudice abbia ritenuto il reato di costruzione senza concessione assorbito da quello di lottizzazione abusiva in zona vincolata e non abbia su di esso pronunciato condanna. Ne consegue che costituisce ipotesi di violazione del devoluto e del divieto di reformatio in pejus, in contrasto con il disposto dell'art. 587 c.p.p., la sentenza con cui la corte di appello, diversamente qualificando il fatto e ritenendo sussistere anche il reato di costruzione senza concessione, abbia escluso per tutti i reati l'estinzione per intervenuta prescrizione ritenendo applicabile la sospensione del procedimento ex art. 44 della legge n. 47 del 1985.
Cass. civ. n. 21085/2001
In tema di impugnazioni, qualora il giudice di appello, pur sussistendone i presupposti, non abbia citato i coimputati non impugnanti e non abbia estensivamente applicato gli effetti favorevoli del gravame ai sensi dell'art. 587 c.p.p., è consentito il ricorso al giudice dell'esecuzione, atteso che è tale giudice che, ovviando all'omissione ed alla parziale invalidità della sentenza, intervenendo sul titolo esecutivo, può rivedere la condanna, eliminandola o ridimensionandola sulla scorta del citato effetto estensivo della più favorevole decisione assunta.
Cass. civ. n. 7804/2000
In tema di effetto estensivo della sentenza, in base alla lettera e alla ratio dell'art. 587, comma primo, c.p.p., una sentenza assolutoria definitiva per insussistenza del fatto emessa in accoglimento dell'appello proposto da alcuni imputati estende i suoi effetti a favore di altro coimputato nel medesimo reato che tale estensione espressamente invochi nel giudizio di appello che sia ancora in corso a suo carico, a seguito di separazione per mere ragioni processuali. Sarebbe del resto contrastante con l'art. 3 Cost. trattare la posizione di tale soggetto, ancora indenne da giudicati sfavorevoli, in modo peggiore rispetto a quelle, formalmente pregiudicate, del non appellante o dell'appellante irrituale.
Cass. civ. n. 2087/2000
In tema di patteggiamento, tra gli effetti penali che, ai sensi dell'art. 445, comma 2, c.p.p., rimangono estinti una volta decorsi i termini ivi indicati non può farsi rientrare l'eliminazione dell'iscrizione della sentenza dal casellario giudiziale; né, d'altra parte, una tale ipotesi rientra nel novero di quelle che, ai sensi dell'art. 687 c.p.p., comportano la detta eliminazione.
Cass. civ. n. 1475/1999
L'accoglimento dei motivi a sostegno del ricorso per cassazione, sub specie di applicazione della nuova pena indicata dai ricorrenti, a norma dell'art. 3 della legge n. 14 del 1999, in relazione alla diversa qualificazione giuridica del fatto-reato loro ascritto, giova anche ai coimputati non ricorrenti (nella specie, peraltro, istanti per il patteggiamento), in virtù dell'effetto estensivo dell'impugnazione, previsto dall'art. 587, comma primo, c.p.p., che opera di diritto come rimedio straordinario nei confronti di tutti coloro che sono stati giudicati con la stessa sentenza soggetta a impugnazione, al fine di assicurare la par condicio degli imputati che si trovino in situazioni identiche, rendendoli partecipi del beneficio conseguito dai coimputati non impugnanti.
Cass. civ. n. 4226/1998
In tema di ricusazione, qualora la causa idonea a giustificare la dichiarazione di ricusazione divenga nota durante la udienza dibattimentale, la eventuale contumacia dell'imputato non rileva ai fini di impedire la decadenza dalla facoltà di proporre la dichiarazione di ricusazione, poiché la dichiarazione di contumacia comporta la impossibilità di eccepire la ignoranza dello svolgimento del processo e dei relativi atti e provvedimenti, tanto che l'art. 487 c.p.p. stabilisce che l'imputato è rappresentato nel dibattimento dal difensore.
Cass. civ. n. 4096/1998
In materia di assenza dell'imputato non può trarsi dalla mera inerzia dell'imputato, più o meno prolungata, (qualora il difensore nei preliminari del dibattimento abbia dato comunicazione dello stato di detenzione per altro titolo dell'imputato medesimo) l'implicita volontà di quest'ultimo di consentire la celebrazione del dibattimento in sua assenza.
Cass. civ. n. 3396/1998
Una volte acquisite a norma dell'art. 238 bis c.p.p., le sentenze irrevocabili sono valutabili entro i limiti indicati dagli artt. 187 e 192, comma terzo, c.p.p. Pertanto, il giudice, perché tali sentenze assurgano a dignità di prova nel processo nel quale vengono acquisite, deve, in primo luogo, nel contraddittorio delle parti, accertare la veridicità dei fatti ritenuti come dimostrati dalle dette sentenze e rilevanti ex art. 187 c.p.p., salva la facoltà dell'imputato di essere ammesso a provare il contrario. Inoltre, il giudice è tenuto, su richiesta dell'accusa, ad acquisire al dibattimento, nel contraddittorio delle parti, gli elementi di prova che confermino la veridicità dei fatti accertati nelle sentenze irrevocabili, che divengono, in tal modo, fonti di prova del reato per cui si procede. (Fattispecie di concessione edilizia illegittima in quanto conseguente ad abuso di ufficio accertato con sentenza irrevocabile).
Cass. civ. n. 2649/1998
In tema di contumacia dell'imputato, alla omissione formale di revoca dell'ordinanza dichiarativa della contumacia (che viene meno allorché l'imputato compaia nelle udienze successive prima della decisione), non conseguono effetti giuridici, tra cui quello di determinare l'obbligo della notifica della sentenza per estratto.