Art. 89 – Codice di procedura penale – Citazione del civilmente obbligato per la pena pecuniaria
1. La persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria [196, 197 c.p.] è citata per l'udienza preliminare [416 c.p.p.] o per il giudizio a richiesta del pubblico ministero o dell'imputato.
2. Si osservano in quanto applicabili le disposizioni relative alla citazione e alla costituzione del responsabile civile . Non si applica la disposizione dell'articolo 87 comma 3.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 46482/2023
In tema di prove digitali, l'indisponibilità della tecnologia di "hackeraggio" utilizzata per estrarre e mettere in chiaro la messaggistica criptata non determina alcuna lesione dei diritti di difesa, atteso che l'ordinamento interno non obbliga alla ostensione degli attrezzi virtuali con cui si sia ottenuta la decodifica di contenuti telematici, fatta salva la possibilità per l'imputato di allegare anomalie tecniche che facciano fondatamente dubitare della correttezza delle acquisizioni, e che depongano per l'inquinamento del risultato. (Fattispecie relativa ad intrusione nel server delle piattaforme "Sky-Ecc" ed "Encrochat", mediante programma "software" non reso noto per il segreto opposto dalle autorità francesi).
Cass. civ. n. 16396/2018
In tema di misure interdittive, anche se l'interrogatorio ex art. 289, comma 2, cod. proc. pen. avviene senza il preventivo deposito degli atti - come invece accade per quello ex art. 294 comma 1-bis, cod. proc. pen. - in forza dell'esplicito richiamo agli artt. 64 e 65 cod. proc. pen., il giudice deve rendere noti all'indagato gli elementi di prova a suo carico, salvo che possa derivarne pregiudizio alle indagini, ricorrendo, pertanto, nei due istituti una disciplina analoga, che non giustifica la necessità di duplicare, dopo l'applicazione della misura interdittiva, l'interrogatorio già svoltosi. (In motivazione la Corte ha precisato che la previsione di cui all'art. 289, comma 2, cod. proc. pen. costituisce norma speciale, che consente l'esercizio del diritto di difesa in anticipo rispetto all'applicazione della misura, salvo che la sospensione dall'esercizio di un pubblico ufficio o servizio sia disposta dal giudice in luogo di una misura coercitiva richiesta dal pubblico ministero, dovendo procedersi, in tale ipotesi, all'interrogatorio nei termini previsti dalla disposizione generale di cui all'art. 294, comma 1-bis, cod. proc. pen.).
Cass. civ. n. 26929/2018
L'interrogatorio preliminare all'emissione della misura dell'interdizione dall'esercizio di un pubblico ufficio o servizio, previsto dall'art. 289, comma 2, cod. proc. pen., deve essere preceduto dal deposito di tutti gli atti posti a fondamento della richiesta di applicazione della misura al fine consentire all'indagato di estrarne copia e di approntare un'adeguata difesa; ne consegue che, qualora successivamente al suo espletamento, e prima dell'emissione del provvedimento del giudice, il pubblico ministero alleghi ulteriori atti di indagine, siano essi o meno dipendenti dalle dichiarazioni rese dall'indagato, il giudice deve procedere ad un nuovo interrogatorio anch'esso preceduto dalla previa ostensione degli atti all'indagato ed al suo difensore, la cui mancanza determina la nullità per violazione del diritto di difesa.
Cass. civ. n. 3851/2017
La registrazione fonografica di colloqui tra presenti, eseguita d'iniziativa da uno dei partecipi al colloquio, costituisce prova documentale, come tale utilizzabile in dibattimento, e non intercettazione "ambientale" soggetta alla disciplina degli artt. 266 e ss. cod. proc. pen., anche quando essa avvenga su impulso della polizia giudiziaria e/o con strumenti forniti da quest'ultima con la specifica finalità di precostituire una prova da far valere in giudizio.
Cass. civ. n. 10940/2017
È illegittima l'applicazione della misura cautelare interdittiva della sospensione dall'esercizio di pubblico ufficio o servizio nei confronti di persona che ricopre un ufficio elettivo per diretta investitura popolare, stante il divieto previsto dall'art. 289, comma terzo, cod. proc. pen. (Nella specie, la S.C. ha annullato senza rinvio l'ordinanza che aveva applicato la misura interdittiva della sospensione dall'esercizio dell'ufficio nei confronti di un sindaco, precisando che il divieto opera sia nella fase genetica, sia in caso di sostituzione di una misura coercitiva in precedenza adottata).
Cass. civ. n. 23404/2017
La rinuncia all'impugnazione è atto formale che non ammette equipollenti e, pertanto, non danno luogo a rinuncia le conclusioni di udienza con cui il pubblico ministero chieda la conferma della sentenza di condanna di primo grado, che era stata impugnata con appello del suo ufficio in relazione alla quantificazione della pena.
Cass. civ. n. 13470/2016
La visione da parte del giudice di una videocassetta, ritualmente acquisita, non comporta l'esecuzione di attività tecnica e, pertanto, consistendo in un'operazione sostanzialmente equivalente alla lettura di un documento cartaceo, di natura ben diversa rispetto alla formazione della prova, non deve essere effettuata in contraddittorio.
Cass. civ. n. 52595/2016
Costituiscono prove atipiche ai sensi dell'art. 189 cod. proc. pen., con conseguente inapplicabilità della disciplina sulle intercettazioni, le videoriprese di comportamenti non aventi contenuto comunicativo effettuate in luogo pubblico, aperto o esposto al pubblico, dovendosi intendere, invece, per comportamenti comunicativi, intercettabili solo previo provvedimento di autorizzazione dell'A.G., quelli finalizzati a trasmettere il contenuto di un pensiero mediante la parola, i gesti, le espressioni fisiognomiche o altri atteggiamenti idonei a manifestarlo. (Fattispecie in cui la S.C. ha annullato il provvedimento del tribunale del riesame, in quanto fondato sulle risultanze di intercettazioni ambientali - consistenti in riprese audio-video contenenti messaggi, parole e gesti comunicativi - inutilizzabili, per mancanza in atti dei decreti di autorizzazione e dei successivi provvedimenti di proroga).
Cass. civ. n. 53340/2016
La rinuncia a tutti i motivi di appello, ad esclusione soltanto di quello riguardante la misura della pena, deve ritenersi comprensiva anche di quei motivi attraverso i quali l'appellante aveva richiesto il riconoscimento di circostanze attenuanti.
Cass. civ. n. 9857/2015
La rinuncia parziale ai motivi d'appello determina il passaggio in giudicato della sentenza gravata limitatamente ai capi oggetto di rinuncia, di talché è inammissibile il ricorso per cassazione con il quale si propongono censure attinenti ai motivi d'appello rinunciati e non possono essere rilevate d'ufficio le questioni relative ai medesimi motivi. (Nella fattispecie gli imputati avevano rinunciato ai motivi di appello concernenti la responsabilità penale e la S.C. ha dichiarato di poter esaminare i soli motivi di ricorso riguardanti il trattamento sanzionatorio, tra i quali non rientrava l'eccepita violazione della disciplina del reato continuato).
Cass. civ. n. 9380/2015
L'individuazione fotografica non deve essere preceduta dalla descrizione delle fattezze fisiche della persona indagata, trattandosi di adempimento preliminare richiesto solo per la ricognizione di persona.
Cass. civ. n. 5378/2015
È inefficace l'atto di rinuncia al ricorso per cassazione non sottoscritto dall'indagato, ma dal solo difensore non munito di procura speciale, in quanto la rinuncia, non costituendo espressione dell'esercizio del diritto di difesa, richiede la manifestazione inequivoca della volontà dell'interessato, espressa personalmente o per mezzo di procuratore speciale.
Cass. civ. n. 46786/2014
In tema di prova atipica, sono legittime e pienamente utilizzabili senza alcuna autorizzazione dell'autorità giudiziaria le videoriprese, eseguite da privati, mediante telecamera esterna installata sulla loro proprietà, che consentono di captare ciò che accade nell'ingresso, nel cortile e sui balconi del domicilio di terzi, i quali, rispetto alle azioni che ivi si compiono, non possono vantare alcuna pretesa al rispetto della riservatezza, trattandosi di luoghi, che, pur essendo di privata dimora, sono liberamente visibili dall'esterno, senza ricorrere a particolari accorgimenti.
Cass. civ. n. 32697/2014
I contenuti non comunicativi di intercettazioni legittimamente autorizzate sono utilizzabili quale mezzo di prova atipico ex art. 189 c.p.p., non trovando applicazione in tal caso la disciplina in materia di intercettazioni di cui agli artt. 266 e ss. c.p.p. (In applicazione di tale principio, la Corte, relativamente ad intercettazioni legittimamente autorizzate ed eseguite all'interno di un'autovettura, ha ritenuto utilizzabile, nell'ambito di altro procedimento, la registrazione del rumore del motore fuori giri, sullo sfondo dei dialoghi captati, ritenuti, invece, inutilizzabili, per il divieto di cui all'art. 270, comma primo, c.p.p.).
Cass. civ. n. 11761/2014
La rinuncia a tutti i motivi di appello ad esclusione soltanto di quello riguardante la misura della pena, comprende anche i motivi concernenti la recidiva, che, pur confluendo nella determinazione della pena come ogni altra circostanza, costituisce capo autonomo della decisione.
Cass. civ. n. 44896/2013
È legittima l'applicazione a persona che ricopre un ufficio elettivo per diretta investitura popolare (nella specie, sindaco di un comune) della misura cautelare del divieto di dimora, anche se la stessa produce di fatto effetti assimilabili alla misura interdittiva della sospensione dall'esercizio di un pubblico ufficio o servizio, vietata dall'art. 289, comma terzo, cod. proc. pen., perché questa disposizione non può essere interpretata in termini estensivi, pena la violazione del principio di uguaglianza.
Cass. civ. n. 30177/2013
Sono utilizzabili le videoriprese effettuate dalla polizia giudiziaria, in assenza di preventiva autorizzazione del giudice, nell'area riservata all'ingresso dei dipendenti di un ufficio postale, ove si trovi l'orologio marcatempo delle presenze giornaliere. (In motivazione, la S.C. ha chiarito che l'utilizzabilità delle videoriprese in ambienti dedicati allo svolgimento di attività lavorativa non è preclusa dagli artt. 4 dello Statuto dei lavoratori e 114 d.l.vo 30 giugno 2003, n. 196, i quali riguardano unicamente i controlli del datore di lavoro sull'esecuzione dell'ordinaria attività lavorativa, non anche quelli destinati a prevenire specifiche condotte illecite del lavoratore ed a tutelare il patrimonio aziendale).
Cass. civ. n. 29132/2013
L'art. 289 c.p.p. non prevede che l'ordinanza che disponga la sospensione dall'esercizio di un pubblico ufficio o servizio debba indicare un termine di efficacia, applicandosi, infatti, la regola generale prevista per le misure interdittive dall'art. 308, comma secondo, c.p.p..
Cass. civ. n. 19762/2013
Non costituisce rinuncia all'impugnazione la formulazione, da parte del Procuratore generale di udienza, di conclusioni contrarie all'appello precedentemente proposto da un altro ufficio del P.M. (Fattispecie relativa ad una richiesta di parziale rigetto dell'appello).
Cass. civ. n. 18286/2013
Il saggio fonico, pur non costituendo prova "diretta" in quanto non è attività tipica di documentazione fornita di una propria autonomia conoscitiva, non rientra tra le prove illegittimamente acquisite di cui è vietata l'utilizzazione ai sensi dell'art. 191 c.p.p., ma tra quelle "atipiche" non disciplinate dalla legge (art. 189 c.p.p.), ed è da considerarsi legittima perché volta ad assicurare l'accertamento idoneo dei fatti, senza pregiudizio per la libertà morale dei dichiaranti (In motivazione la Corte ha precisato che il saggio fonico non è equiparabile ad una intercettazione tra presenti in quanto è del tutto indifferente il contenuto delle frasi pronunciate, non valutabile né a favore né contro chi le pronuncia, ma utilizzabile come mero parametro di riferimento ai fini dell'espletamento di una perizia e, quindi, acquisibile senza formalità).
Cass. civ. n. 25195/2012
Il tribunale del riesame che, in sede di appello ex art. 310 cod. proc. pen., disattendendo la richiesta del P.M. di applicazione di misura cautelare personale, applichi, invece, la misura interdittiva della sospensione dall'esercizio di un pubblico ufficio o servizio, non ha l'obbligo di procedere al previo interrogatorio dell'indagato.
Cass. civ. n. 8272/2011
Al riconoscimento fotografico smentito da una successiva ricognizione personale operata dalla stessa persona non possono essere attribuiti attendibilità ed efficacia probatoria superiori rispetto alla seconda, a meno che quest'ultima non risulti, da precisi elementi processualmente emersi, effetto di «violenza, minaccia, offerta o promessa di denaro o di altra utilità» posto che il regime delle contestazioni è applicabile anche alla ricognizione.
Cass. civ. n. 3593/2011
È inammissibile il ricorso per cassazione avverso la decisione del giudice di appello che, rilevata la rinuncia dell'imputato ai motivi di appello diversi da quelli relativi alla riduzione di pena, dichiari, in virtù degli art. 589, commi secondo e terzo e 591, comma primo, lett. d) c.p.p., l'inammissibilità sopravvenuta dei motivi oggetto di rinuncia, omettendone l'esame ai fini dell'applicazione dell'art. 129 c.p.p., considerato che la rinuncia ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità. Pertanto, poiché, ex art. 597, comma primo, c.p.p., l'effetto devolutivo dell'impugnazione circoscrive la cognizione del giudice del gravame ai soli punti della decisione ai quali si riferiscono i motivi proposti, una volta che essi costituiscano oggetto di rinuncia, non può il giudice di appello prenderli in considerazione, né può farlo il giudice di legittimità sulla base di un'ipotetica implicita revoca di tale rinuncia, stante l'irrevocabilità di tutti i negozi processuali, ancorché unilaterali.
Cass. civ. n. 37197/2010
Le videoriprese di atti non aventi contenuto comunicativo effettuate, nel corso del procedimento penale, all'interno del domicilio lavorativo dell'autore delle stesse, costituiscono una prova atipica ex art. 189 c.p.p., non necessitando quindi, ai fini dell'utilizzabilità, di autorizzazione del giudice. (Fattispecie di riprese effettuate, d'intesa con la Polizia, dalla vittima di atti sessuali posti in essere dal datore di lavoro della stessa all'interno del comune studio professionale; in motivazione la Corte ha precisato che la predetta autorizzazione sarebbe stata necessaria ove le videoriprese avessero riguardato "atti comunicativi").
Cass. civ. n. 45496/2008
Il giudice di merito può trarre il proprio convincimento anche da ricognizioni non formali, potendo attribuire concreto valore indiziante all'identificazione dell'autore del reato mediante riconoscimento fotografico, che costituisce accertamento di fatto utilizzabile in virtù dei principi di non tassatività dei mezzi di prova e del libero convincimento del giudice.
Cass. civ. n. 44612/2008
È inefficace l'atto di rinuncia al ricorso per cassazione non sottoscritto dall'indagato, ma dal solo difensore non munito di procura speciale, a nulla rilevando che quest'ultimo abbia proposto l'impugnazione.
Cass. civ. n. 37698/2008
I verbali delle operazioni di videoregistrazioni eseguite dalla polizia giudiziaria in luoghi esposti al pubblico sono valutabili in sede cautelare, anche per la parte relativa all'identificazione delle persone ritratte nei fotogrammi, indipendentemente dal deposito del supporto magnetico relativo alle videoregistrazioni stesse.
Cass. civ. n. 36721/2008
La copia di un documento, quando sia idonea ad assicurare l'accertamento dei fatti, ha valore probatorio anche al di fuori del caso di impossibilità di recupero dell'originale.
Cass. civ. n. 33430/2008
Sono legittime le videoriprese eseguite dalla polizia giudiziaria, in assenza di autorizzazione dell'autorità giudiziaria, attraverso un apparecchio esterno a un edificio che ne inquadri l'ingresso, i balconi e il cortile, non configurando esse un'intrusione nell'altrui privata dimora o nell'altrui domicilio. (Fattispecie relativa a procedimento applicativo di misura cautelare personale).
Cass. civ. n. 36701/2008
La visione da parte del giudicante di una videocassetta ritualmente acquisita non comporta l'esecuzione di attività tecniche e, non costituendo attività diretta alla formazione della prova, non deve aver luogo necessariamente in contraddittorio.
Cass. civ. n. 12929/2007
In tema di perizia o di accertamento tecnico, il prelievo del Dna della persona indagata attraverso il sequestro di oggetti contenenti residui organici alla stessa attribuibili non è qualificabile quale atto invasivo o costrittivo, ed essendo prodromico all'effettuazione di accertamenti tecnici non richiede l'osservanza delle garanzie difensive. Per contro, le successive operazioni di comparazione del perito o del consulente tecnico pretendono l'osservanza delle garanzie difensive. (Mass. redaz.).