Art. 89 – Codice di procedura penale – Citazione del civilmente obbligato per la pena pecuniaria

1. La persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria [196, 197 c.p.] è citata per l'udienza preliminare [416 c.p.p.] o per il giudizio a richiesta del pubblico ministero o dell'imputato.

2. Si osservano in quanto applicabili le disposizioni relative alla citazione e alla costituzione del responsabile civile . Non si applica la disposizione dell'articolo 87 comma 3.

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.

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