Art. 97 – Codice di procedura penale – Difensore di ufficio
1. L'imputato che non ha nominato un difensore di fiducia o ne è rimasto privo è assistito da un difensore di ufficio.
2. Il difensore d’ufficio nominato ai sensi del comma 1 è individuato nell'ambito degli iscritti all'elenco nazionale di cui all'articolo 29 delle disposizioni di attuazione. I Consigli dell’ordine circondariali di ciascun distretto di Corte d’appello predispongono, mediante un apposito ufficio centralizzato, l’elenco dei professionisti iscritti all'albo e facenti parte dell’elenco nazionale ai fini della nomina su richiesta dell’autorità giudiziaria e della polizia giudiziaria. Il Consiglio nazionale forense fissa, con cadenza annuale, i criteri generali per la nomina dei difensori d’ufficio sulla base della prossimità alla sede del procedimento e della reperibilità.
3. Il giudice, il pubblico ministero e la polizia giudiziaria, se devono compiere un atto per il quale è prevista l'assistenza del difensore e la persona sottoposta alle indagini o l'imputato ne sono privi, danno avviso dell'atto al difensore il cui nominativo è comunicato dall'ufficio di cui al comma 2.
4. Quando è richiesta la presenza del difensore e quello di fiducia o di ufficio nominato a norma dei commi 2 e 3 non è stato reperito, non è comparso o ha abbandonato la difesa, il giudice designa come sostituto un altro difensore immediatamente reperibile per il quale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 102. Il pubblico ministero e la polizia giudiziaria, nelle medesime circostanze, richiedono un altro nominativo all'ufficio di cui al comma 2, salva, nei casi di urgenza, la designazione di un altro difensore immediatamente reperibile, previa adozione di un provvedimento motivato che indichi le ragioni dell'urgenza. Nel corso del giudizio può essere nominato sostituto solo un difensore iscritto nell'elenco di cui al comma 2.
5. Il difensore di ufficio ha l'obbligo di prestare il patrocinio e può essere sostituito solo per giustificato motivo.
6. Il difensore di ufficio cessa dalle sue funzioni se viene nominato un difensore di fiducia.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 34171/2024
Nel procedimento instaurato per la revoca dell'affidamento in prova al servizio sociale non spiega effetti la nomina del difensore di fiducia intervenuta nel giudizio di cognizione ovvero all'atto della richiesta di concessione della misura alternativa, sicché, qualora non intervenga una nuova nomina fiduciaria da parte del condannato, l'avviso di fissazione dell'udienza camerale deve essere notificato, a pena di nullità assoluta del procedimento, al difensore di ufficio nominato ai sensi dell'art. 666, comma 3, cod. proc. pen. art. 678 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 com. 1 lett. C CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 179 CORTE COST., Legge 26/07/1975 num. 354 art. 47 CORTE COST. PENDENTE
Cass. civ. n. 27637/2024
La rinuncia al mandato difensivo comporta l'obbligo per il giudice, a pena di nullità, di nominare all'imputato, che non abbia provveduto a una nuova nomina fiduciaria, un difensore d'ufficio, posto che l'eventuale designazione temporanea di un sostituto, ai sensi dell'art. 97, comma 4, cod. proc. pen., avendo natura episodica, è consentita nei soli casi di impedimento temporaneo del difensore di fiducia o di quello di ufficio.
Cass. civ. n. 25537/2024
Negli enti territoriali privi di personale con qualifica dirigenziale, il conferimento di posizioni organizzative non costituisce atto discrezionale e fiduciario del Sindaco, in quanto tale interpretazione - contrastando con i principi generali di imparzialità e buon andamento stabiliti dall'art. 97 Cost. e con disposizioni di dettaglio contenute nel d.lgs. n. 165 del 2001 e nel d.lgs. n. 267 del 2000 - sottrarrebbe il Sindaco all'obbligo di dare conto delle proprie scelte con adeguata motivazione, anche al di fuori di procedure propriamente concorsuali.
Cass. civ. n. 25237/2024
In materia di pubblico impiego privatizzato, non è consentita, in favore di dipendenti già in servizio a tempo indeterminato, la stabilizzazione ex art. 1, comma 519, della l. n. 296 del 2006, norma introduttiva di un regime speciale di reclutamento volto a sanare situazioni di precariato già sorte o in via di consolidamento, che costituisce l'interesse pubblico idoneo a giustificare, nei casi tassativi individuati, l'assunzione in deroga al concorso pubblico, con esclusione di operazioni di mero reinquadramento migliorativo di soggetti già dipendenti della P.A. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione d'appello che, in accoglimento dell'impugnazione della ASL, aveva rigettato la domanda del lavoratore - già dipendente dell'Azienda, sia pure con qualifica inferiore - di accertamento della nullità del contratto di lavoro a tempo indeterminato concluso all'esito di una procedura di stabilizzazione).
Cass. civ. n. 24366/2024
Nel pubblico impiego contrattualizzato, il conferimento dell'incarico dirigenziale di un ufficio legale interno della P.A. deve essere il frutto di una procedura comparativa che valuti - nel rispetto dei principi di imparzialità e buon andamento ex 97 Cost., oltre che di correttezza e buona fede - i profili specifici e le esperienze professionali dei singoli candidati, senza che dall'art. 23 della legge professionale n. 247 del 2012 possa desumersi un obbligo per la P.A. di preferire nella procedura valutativa i titoli inerenti all'attività legale rispetto a quelli comprovanti le qualità manageriali. (Nella specie, la S.C. ha confermato che il maggior numero di anni di iscrizione all'albo ed il possesso dell'abilitazione al patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori di un candidato non comportavano automaticamente la prevalenza dello stesso su altro aspirante con più vasta esperienza manageriale).
Cass. civ. n. 24097/2024
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 593, comma 3, cod. proc. pen., come modificato dall'art. 34, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 150 del 2022, per contrasto con gli artt. 3, 25, 27, 32, 97, 102, 106 e 111 Cost. e 6 CEDU, nella parte in cui prevede l'inappellabilità delle sentenze di condanna alla sola pena dell'ammenda o a quella del lavoro di pubblica utilità e delle sentenze di proscioglimento relative a reati puniti con pena pecuniaria o con pena alternativa, non avendo il doppio grado di merito copertura costituzionale e corrispondendo l'inappellabilità delle sentenze concernenti fatti di modesta rilevanza a una scelta legislativa legittima, in quanto finalizzata a migliorare l'efficienza del sistema delle impugnazioni. (In motivazione, la Corte ha altresì evidenziato che le garanzie della giurisdizione risultano comunque assicurate nell'ambito del giudizio di primo grado e per effetto dello scrutinio di legittimità della sentenza, nonché, per la persona offesa, dalla facoltà di adire la giurisdizione civile a tutela dei propri diritti).
Cass. civ. n. 23018/2024
In tema di abuso dell'immagine di minori, l'illecita diffusione del ritratto del bambino per fini di pubblicità commerciale, effettuata senza il consenso di uno dei genitori, dà diritto al risarcimento del danno, ove sia accertata una seria ed effettiva lesione alla riservatezza dell'immagine della persona, bene primario tutelato in sé quale elemento caratterizzante l'individuo che può essere pregiudicato a prescindere dall'indicazione del nome o delle generalità del minore. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di rigetto della domanda risarcitoria, avanzata dal genitore per l'illegittima divulgazione a fini pubblicitari dell'immagine del figlio, poiché aveva dato rilievo alla mancata diffusione, insieme alle foto, delle generalità del minore, anziché verificare l'effettività e serietà della lesione).
Cass. civ. n. 18276/2024
Il consenso all'esposizione o diffusione della propria immagine può anche essere tacito, purché risulti da una manifestazione di volontà sufficientemente concludente, poiché l'art. 96 della l. n. 633 del 1941 non prevede alcun vincolo di forma, mentre l'art. 110 della suddetta legge - il quale richiede la forma scritta per la prova dei contratti aventi ad oggetto la trasmissione dei diritti di utilizzazione dell'immagine - è volto unicamente a disciplinare i conflitti tra pretesi titolari del medesimo diritto di sfruttamento.
Cass. civ. n. 17746/2024
In tema di enfiteusi, il sistema delineato dagli artt. 971, 972 e 973 c.c., in tema di domande di affrancazione, di devoluzione o di risoluzione per inadempimento, sancisce la prevalenza del diritto potestativo dell'enfiteuta all'affrancazione sul diritto potestativo del concedente alla risoluzione del contratto per inadempimento.
Cass. civ. n. 12871/2024
In tema di pubblico impiego contrattualizzato, l'art. 3, comma 94, lett. b), della l. n. 244 del 2007 attribuisce il diritto all'assunzione a tempo indeterminato (c.d. stabilizzazione) ai lavoratori con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, purché abbiano espletato prestazioni lavorative a tempo determinato per almeno un triennio, anche non continuativo, presso la medesima amministrazione - come desumibile dal rinvio che la disposizione innanzi citata opera all'art. 1, commi 529 e 560, della l. n. 296 del 2006 - e superato una prova selettiva, in conformità al principio costituzionale dell'accesso mediante concorso.
Cass. civ. n. 10571/2024
Nel pubblico impiego contrattualizzato, in caso di successione di contratti a tempo determinato, trova applicazione il limite di trentasei mesi di durata complessiva, decorso il quale la reiterazione è da considerarsi abusiva, a nulla rilevando che l'assunzione a termine sia avvenuta, di volta in volta, all'esito di distinti concorsi pubblici.
Cass. civ. n. 9801/2024
Nel pubblico impiego contrattualizzato, l'accettazione di una carica sociale, nella specie di presidente del consiglio di amministrazione di una cooperativa, se pur non ricade nelle ipotesi di incompatibilità assoluta di cui all'art. 60 del d.P.R. n. 3 del 1957, in ragione della deroga prevista dall'art. 61 del medesimo decreto, costituisce un incarico extraistituzionale il cui svolgimento, al fine di valutarne la compatibilità con il rapporto di lavoro, necessita della preventiva autorizzazione datoriale ex art. 53, comma 7, d.lgs. n. 165 del 2001, anche in caso di gratuità, tanto al fine di verificare il rispetto dei principi costituzionali di esclusività del rapporto, oltre che di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione. (Principio affermato in relazione agli addetti al comparto sanità, per i quali il conflitto di interessi va altresì verificato anche ai sensi dell'art. 4, comma 7, della l. n. 412 del 1991, richiamato dall'art. 53 del d.lgs. n. 165 del 2001).
Cass. civ. n. 9289/2024
In tema di diritto al nome, se l'art. 7 c.c. può essere invocato per reagire a indebite utilizzazioni commerciali del proprio nome, tuttavia laddove finalità informative, didattiche o culturali coesistono con finalità di lucro, il giudice è chiamato od operare - in particolare quando il nome di un personaggio famoso venga utilizzato, senza il consenso dell'interessato - un bilanciamento tra i diversi interessi, riferibili, da un lato, al diritto al rispetto del nome e dell'identità personale e, dall'altro, alla libertà d'impresa e al diritto ad essere informati. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che, operando un bilanciamento tra la funzione pubblicitaria e la funzione informativa del nome - non censibile in sede di legittimità se adeguatamente motivato - aveva rigettato le domande inibitorie e risarcitorie promosse dai figli di una notissima attrice defunta, il cui nome era stato impiegato anche al fine di indicare la prestigiosa origine di alcuni modelli di calzature e il contesto storico-sociale nel quale erano state realizzate).
Cass. civ. n. 5086/2024
In tema di pubblico impiego privatizzato, il dipendente cui sia stata accolta la domanda di mobilità in relazione ad una specifica vacanza nell'ente di destinazione e che abbia accettato la valutazione espressa da quest'ultimo quanto alla corrispondenza fra aree e profili professionali di inquadramento, non può contestare, a passaggio già avvenuto, l'inquadramento riconosciutogli e pretendere di rimanere nell'ente di destinazione con un superiore profilo professionale, percependo le relative differenze retributive, non potendo essere alterato il bilanciamento di interessi che il legislatore ha inteso realizzare attraverso il meccanismo della mobilità e vanificate le esigenze di efficienza, buon andamento e contenimento della spesa complessiva che le norme generali sul rapporto di impiego alle dipendenze delle PP.AA. mirano ad assicurare in attuazione dei principi di cui all'art. 97 Cost.
Cass. civ. n. 2978/2024
In tema di tutela del diritto all'immagine, l'integrazione delle norme regolatrici contenute nell'art. 10 c.c. e negli artt. 96 e 97 della l. n. 633 del 1941 con quelle relative alla protezione dei dati personali implica che - salve le ipotesi tassative in cui la pubblicazione dell'immagine è consentita senza il consenso dell'interessato, ai sensi del comma 1 dell'art. 97 cit. - nel bilanciamento tra l'esigenza di protezione della sfera privata della persona e la contraria esigenza di consentirne l'esposizione e la diffusione dell'immagine debba attribuirsi un peso maggiore alla tutela della situazione individuale, che assume particolare preminenza nell'ipotesi in cui si tratti di persona minore d'età, se la riproduzione dell'immagine non sia casuale, ma anzi espressamente diretta a polarizzare l'attenzione sull'identità del minore e sulla sua riconoscibilità. (In applicazione del principio, la S.C. ha confermato la decisione con cui il giudice di merito aveva ritenuto che la diffusione dell'immagine del minore fosse giustificata dal collegamento con un evento - l'arresto di un latitante nell'ambito del contesto sociale in cui si era nascosto - connotato dall'interesse pubblico all'informazione e svoltosi in luogo pubblico e che non sussistessero le circostanze obiettive per escludere la liceità della pubblicazione dell'immagine di persona minore di età, ripresa nell'ambito di un servizio di cronaca televisiva in modo del tutto casuale, senza alcun intento di renderla identificabile o riconoscibile da parte di chi avesse visto il filmato).
Cass. civ. n. 1895/2024
In tema di dirigenza sanitaria, è nulla - in quanto contrastante con l'art. 97, comma 2, Cost. - la clausola del contratto concluso fra il direttore sanitario e l'azienda sanitaria che prevede lo scioglimento automatico del rapporto in ipotesi di nomina di un nuovo direttore generale; in tale evenienza, il direttore sanitario ha diritto all'integrale risarcimento del danno e non solamente al mero rimborso delle spese sostenute e al compenso per l'opera fino a quel momento prestata, non trovando applicazione l'art. 2237 c.c. perché disposizione incompatibile con l'art. 3 bis del d.lgs. n. 502 del 1992.
Cass. civ. n. 1488/2024
In tema di dirigenza medica, in applicazione dell'art. 19, comma 1, del d.lgs. 165 del 2001 (previsione generale) e dell'art. 15-ter, comma 1, del d.lgs. 502 del 1992 (disciplina speciale), il conferimento dell'incarico di titolare di struttura complessa deve conseguire ad una procedura comparativa dei profili specifici e delle esperienze professionali dei singoli candidati, improntata al rispetto delle regole di correttezza e buona fede e dei principi di imparzialità e buon andamento ex art. 97 Cost., e concludersi con l'adozione di un provvedimento adeguatamente motivato, che illustri sia i criteri adottati, sia le ragioni giustificative della scelta assunta.
Cass. civ. n. 211/2024
Il giudicato esterno opera soltanto entro i rigorosi limiti degli elementi costitutivi dell'azione, presupponendo che soggetti, petitum e causa petendi siano comuni alla causa anteriore e a quella successivamente intrapresa. Per converso, la mera identità delle questioni giuridiche o di fatti da esaminare non crea alcun vincolo a carico del giudice investito del secondo giudizio – non applicandosi la regola dello "stare decisis" –, ma è al più suscettibile di venire in considerazione ai fini della condivisione delle argomentazioni svolte nella precedente sentenza, nella misura in cui le stesse appaiano pertinenti anche alla fattispecie oggetto del nuovo giudizio e risultino dotate di efficacia persuasiva tale da giustificare l'adesione ad esse.
Cass. civ. n. 49717/2023
La nullità di ordine generale a regime intermedio derivante dall'omesso avviso a uno dei difensori di fiducia della data fissata per il giudizio (nella specie, di appello) deve essere eccepita, dall'altro difensore o dal sostituto eventualmente nominato ai sensi dell'art. 97, comma 4, cod. proc. pen., nel termine di cui all'art. 182, comma 2, cod. proc. pen.
Cass. civ. n. 47894/2023
E' abnorme il provvedimento con cui il giudice dell'udienza preliminare, investito della richiesta di rinvio a giudizio in relazione a procedimento trasferito per competenza territoriale, dichiara la nullità dell'avviso di conclusioni delle indagini preliminari perchè notificato a difensore d'ufficio iscritto all'Albo forense del Tribunale ritenuto incompetente e dispone, per l'effetto, la restituzione degli atti al pubblico ministero per la nomina di altro difensore d'ufficio, appartenente all'Albo forense del tribunale competente, in quanto, imponendo il compimento di un atto suscettibile di future eccezioni di nullità, qual è la revoca, da parte del pubblico ministero, del difensore d'ufficio al di fuori dei casi di cui all'art. 97, comma 4, cod. proc. pen., determina una stasi non consentita del processo. (In motivazione, la Corte ha precisato che il principio d'immutabilità del difensore, finalizzato ad assicurare la continuità dell'assistenza tecnico-giuridica e l'efficace tutela dei diritti dell'imputato, opera anche per la difesa d'ufficio, a nulla rilevando che, successivamente alla nomina del difensore d'ufficio, il processo sia trasferito ad altra Autorità giudiziaria).
Cass. civ. n. 42603/2023
In tema di elezione di domicilio, qualora l'imputato, nella vigenza della normativa antecedente il d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, elegga domicilio presso il difensore d'ufficio e quest'ultimo non accetti l'elezione, la notificazione dell'atto di citazione va effettuata nelle forme previste dall'art. 157 ed eventualmente dall'art. 159 cod. proc. pen., e non mediante consegna di copia al medesimo difensore a norma dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen.
Cass. civ. n. 38125/2023
In tema di abuso di ufficio, la modifica introdotta con l'art. 23 d.l. 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, ha ristretto l'ambito applicativo dell'art. 323 cod. pen., determinando l'"abolitio criminis" delle condotte, antecedenti all'entrata in vigore della riforma, realizzate mediante violazione di norme generali e astratte dalle quali non siano ricavabili regole di comportamento specifiche ed espresse, o che comunque lascino residuare margini di discrezionalità, sicché deve escludersi che integri il reato la sola violazione dei principi di imparzialità e buon andamento di cui all'art. 97, comma 3, Cost. (Fattispecie nella quale si è ritenuto che la concessione al pregresso contraente della c.d. "proroga tecnica" del servizio di gestione dei parcheggi di un comune, onde consentirgli di perfezionare adempimenti indispensabili per la partecipazione alla gara per l'affidamento del nuovo contratto, non avesse integrato la violazione di alcuna specifica regola di condotta prevista dalla legge).
Cass. civ. n. 37875/2023
In caso di rinuncia al mandato da parte del difensore di fiducia, il giudice, in assenza di nuova nomina fiduciaria, ha l'obbligo, a pena di nullità ex art. 178, lett.c), cod. proc. pen., di designare tempestivamente un difensore di ufficio, onde evitare che all'imputato, in situazione di sostanziale minorata difesa, siano precluse, di fatto, scelte processuali soggette a termini perentori e consentire al difensore nominato di poter rendere edotto l'assistito innanzitutto della facoltà di indicare un nuovo difensore di fiducia. (Fattispecie in cui il ricorrente, detenuto per altra causa, aveva potuto nominare un nuovo difensore di fiducia solo due giorni prima dell'udienza dinanzi alla Corte di appello, circostanza addebitabile anche al ritardo con cui il giudice, dopo aver preso atto della rinuncia al mandato da parte dell'originario difensore fiduciario, aveva nominato, ex art. 97, comma 1, cod. proc. pen., un difensore di ufficio).
Cass. civ. n. 37438/2023
La rinuncia al mandato da parte del difensore di fiducia comporta l'obbligo per il giudice, a pena di nullità, di nominare tempestivamente all'imputato che ne sia rimasto privo un difensore di ufficio non potendo ritenersi equipollente la designazione in udienza di un difensore immediatamente reperibile in sostituzione di quello non comparso, ai sensi dell'art. 97, comma 4, cod. proc. pen., poiché siffatta designazione ha natura episodica e temporanea e non può tradursi in una situazione permanente, pena la violazione dell'effettività del diritto di difesa.
Cass. civ. n. 36106/2023
Lo scopo culturale - che, ai sensi dell'art. 97 della l. n. 633 del 1941 (legge sul diritto d'autore), legittima l'esposizione dell'immagine altrui anche in mancanza del consenso dell'interessato - consiste in una finalità di puro interesse generale, come tale priva di risvolti lucrativi e personali. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto legittima l'esposizione dell'immagine di un famoso ex calciatore, nell'ambito di una mostra allestita all'interno di uno stadio, sul presupposto che essa non aveva finalità lucrative, bensì culturali e didattiche, mirando a celebrare la gloria dei campioni del passato e a farne conoscere le gesta anche ai più giovani).
Cass. civ. n. 33327/2023
In materia di tributi locali, l'art. 1, comma 162, della l. n. 296 del 2006, conformemente all'art. 7, comma 1, l. n. 212 del 2000, impone l'allegazione all'atto impositivo degli atti, a cui la motivazione faccia riferimento, solo se non facilmente conoscibili dal contribuente e sempre che non ne sia riprodotto il contenuto essenziale.
Cass. civ. n. 32337/2023
Al fine di soddisfare il requisito della forma scritta ad substantiam, i contratti conclusi dalla P.A. non postulano la necessaria contestualità di proposta e accettazione, essendo sufficiente che le stesse, pur se contenute in documenti distinti, siano consacrate in un unico testo. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che aveva ritenuto non integrato il suddetto requisito nel caso di una convenzione, sottoscritta dai professionisti proponenti, che era stata allegata e richiamata quale parte integrante dalla delibera con cui la giunta comunale, presieduta dal sindaco, aveva proceduto al conferimento del relativo incarico).
Cass. civ. n. 30964/2023
In tema di tutela delle frodi alimentari, la disciplina in materia di campionamento e di analisi indica soltanto dei criteri direttivi di massima dai quali gli organi deputati agli accertamenti possono anche discostarsi, previe adeguate valutazioni tecniche discrezionali che tengano conto della peculiarità del caso, di talché il mancato rispetto dei suindicati criteri non rende nulle le relative operazioni, in assenza di un'espressa comminatoria. (Nella specie, la S.C. ha escluso l'inutilizzabilità del prelievo di campioni di mosto avvenuto in difformità dalla disciplina in materia e conseguentemente l'invalidità delle analisi eseguite e la nullità dell'ordinanza-ingiunzione impugnata).
Cass. civ. n. 30718/2023
In tema di fallimento, il termine per contrastare il rigetto della domanda tardiva di ammissione allo stato passivo, adottato in udienza, decorre non già da quest'ultima, ma dalla comunicazione del relativo provvedimento, in mancanza della quale, viene in rilievo il termine lungo di cui all'art. 327 c.p.c.
Cass. civ. n. 30028/2023
In tema di domanda di conversione del rapporto di lavoro a termine in rapporto di lavoro a tempo indeterminato, è compito del giudice, anche di legittimità, procedere alla qualificazione di un ente quale pubblico o privato, in base alle allegazioni e alle prove offerte in giudizio qualora abbia natura privata con radici in atti dell'autonomia negoziale, e, invece, ex officio, qualora abbia natura pubblica, in quanto, ex art. 97 Cost., un ente può essere qualificato come pubblico solo se istituito o riconosciuto tale dalla legge. (In applicazione di detto principio, la S.C. ha qualificato l'I.P.I. come ente pubblico per istituzione in base alla legge).
Cass. civ. n. 29620/2023
Il contratto individuale che conferisce ad un dirigente della Regione Sicilia l'incarico di direttore generale di un ente pubblico non economico, ai sensi dell'art. 39 della l.r. Sicilia n. 6 del 2009, è nullo in quanto la citata norma ammette unicamente il comando del dipendente pubblico presso altro ente (qualora sussistano i presupposti della temporaneità dell'assegnazione e dell'impossibilità di conferire l'incarico a personale interno), ma non l'instaurazione di un autonomo e distinto rapporto di lavoro fra il dipendente comandato e l'ente presso il quale è momentaneamente destinato.
Cass. civ. n. 22818/2023
Lavoro supplementare - Diritto al compenso - Iniziativa unilaterale del lavoratore di estendere l’orario delle prestazioni - Sufficienza - Esclusione - Fondamento. Al dipendenti del comparto delle autonomie locali con rapporto a tempo parziale non compete il diritto al compenso per il lavoro supplementare svolto per unilaterale iniziativa degli stessi lavoratori, poiché l'art. 6 del c.c.n.l. del 14.9.2000, nel regolamentare i rapporti "part time", ha indicato il limite massimo orario e i presupposti - richiesta datoriale, consenso del prestatore, specifiche e comprovate esigenze organizzative o situazioni di difficoltà derivanti da assenze di personale non prevedibili ed improvvise - per il ricorso alle prestazioni "aggiuntive".
Cass. civ. n. 21813/2023
In tema di formazione dello stato passivo fallimentare, l'espressione "crediti condizionati" di cui all'art. 96 l.fall. ricomprende in sé, quale categoria più ampia, anche i "crediti condizionali" ex art. 55 l.fall. - compresi quelli che non possono farsi valere nei confronti del fallito se non previa escussione del debitore principale - giustificandosi, pertanto, l'ammissione al concorso fallimentare con riserva di quei crediti, pur preesistenti, la cui esigibilità dipenda da un evento futuro ed incerto realizzatosi in corso di procedura. (Principio affermato nell'ambito di una procedura di amministrazione straordinaria, in un caso in cui era invocata da un'autorità amministrativa l'ammissione al passivo del credito correlato all'irrogazione di una sanzione pecuniaria, da ritenersi "condizionale" rispetto all'esito del procedimento accertativo dell'illecito).
Cass. civ. n. 21525/2023
Il rapporto di lavoro del personale dell'A.R.E.R. (Azienda Regionale Edilizia Residenziale per la Valle d'Aosta) ha natura di pubblico impiego contrattualizzato, atteso che la legge reg. Valle d'Aosta n. 30 del 1999, istitutiva dell'Azienda, subentrata all'I.A.C.P., pur affermandone la natura di ente pubblico economico e richiamando la disciplina privatistica, ha fatto rinvio, quanto ai rapporti di lavoro con i dipendenti, allo "status giuridico" e alle "norme contrattuali vigenti", vale a dire al regime in vigore allorché il personale era dipendente dello I.A.C.P., pacificamente ente di natura pubblica soggetto alle disposizioni di cui al d.lgs. n. 165 del 2001.
Cass. civ. n. 19785/2023
In tema d'imposte dirette sui redditi, la plusvalenza derivante da risarcimento per occupazione usurpativa di un bene immobile è assoggettata a tassazione, ai sensi dell'art. 11 della l. n. 413 del 1991, ove percepita dopo l'entrata in vigore della legge anzidetta, anche se il bene sia stato trasferito prima del gennaio 1989, mentre non è imponibile se gli atti di trasferimento, quali decreto di esproprio, cessione volontaria o occupazione acquisitiva, siano intervenuti prima del 31 dicembre 1988, ma il pagamento sia intervenuto dopo l'entrata in vigore della l. n. 413 del 1991, a seguito di un ingiustificato ritardo della P.A..
Cass. civ. n. 18749/2023
di tali società consegue l'esclusione dell'obbligo di adottare il regime del pubblico concorso per il reclutamento dei dipendenti, trovando, invece, applicazione le regole di cui all'art. 18 del d.l. n. 112 del 2008, conv., con modif., dalla l. n. 133 del 2008.
Cass. civ. n. 18591/2023
Il giudicato endofallimentare discendente dal decreto di approvazione dello stato passivo, dotato di "vis" imperativa e indisponibilità per le parti, si connota, sia pure nel circoscritto ambito concorsuale, come regola del caso concreto; conseguentemente, la sua interpretazione non può avvenire ricorrendo ai criteri ermeneutici dettati per le manifestazioni di volontà negoziale, bensì, in via analogica, applicando i principi dettati dall'art. 12 e ss. disp. prel. c.c. - in ragione dell'assimilabilità del provvedimento giurisdizionale, per natura ed effetti, agli atti normativi - imponendosi pertanto la ricerca del significato oggettivo della regola o del comando di cui il provvedimento è portatore.
Cass. civ. n. 18001/2023
In tema di concessione cimiteriale, ove il Comune abbia provveduto al rilascio di una concessione perpetua, antecedentemente all'entrata in vigore del d.P.R. n. 800 del 1975, lo stesso ente territoriale non ne può modificare la disciplina, rideterminando unilateralmente il canone periodico, dal momento che i rapporti patrimoniali tra concedente e concessionario sono regolati dall'atto di concessione e non possono ammettersi interventi successivi dell'Amministrazione, diretti ad incidere negativamente nella sfera giuridica ed economica del destinatario, con l'eccezione della revoca per motivi pubblicistici legati all'insufficienza degli spazi rispetto ai fabbisogni cimiteriali comunali, purchè siano decorsi cinquanta anni dalla tumulazione dell'ultima salma.
Cass. civ. n. 16724/2023
In tema di enfiteusi, il diritto potestativo dell'enfiteuta all'affrancazione prevale sul diritto potestativo del concedente alla risoluzione del contratto per inadempimento. (In applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto irrilevante la particolare gravità dell'inadempimento dell'enfiteuta che aveva abusivamente edificato sui terreni ricevuti in concessione dal P.A., per una finalità speculativa).
Cass. civ. n. 15401/2023
Ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle Autorità portuali, sorti anteriormente alla novella dell'art. 6 della l. n. 84 del 1994 introdotta con il d.lgs. n. 169 del 2016, benché formalmente qualificati di diritto privato, si applicano le regole generali dettate per il pubblico impiego contrattualizzato, sia perché tale disciplina è intrinseca al sistema e alla mutata attività delle Autorità (non più imprenditoriale e di produzione di servizi, ma di regolazione degli stessi), sia perché la contrattazione collettiva inerente a tali rapporti ha natura "anfibia" (non essendo completamente omologabile a quella di diritto comune), sia perché, in forza della citata l. n. 84 del 1994, va riconosciuta alle predette Autorità la natura di enti pubblici non economici di rilevanza nazionale ad ordinamento speciale.
Cass. civ. n. 15364/2023
Nel pubblico impiego privatizzato le decisioni datoriali che incidono sul costo del personale e comportano spese a carico della Pubblica Amministrazione richiedono la necessaria copertura finanziaria e di spesa, in mancanza della quale gli atti e le procedure eventualmente svolte sono prive di effetti e non producono il sorgere di diritti delle parti, eccezion fatta per i rapporti di lavoro di fatto, stipulati in violazione sia della legge che della contrattazione collettiva, che devono essere comunque remunerati per effetto del disposto dell'art. 2126 c.c. e dei principi costituzionali sanciti agli artt. 35 e 36 della Carta.
Cass. civ. n. 9847/2023
I contratti con i quali i comuni conferiscono incarichi professionali per prestazione d'opera devono essere redatti in forma scritta a pena di nullità anche per le regioni terremotate della Campania e della Basilicata colpite dal sisma del 1980 e del 1981, atteso che l'art. 3, l. n. 219 del 1981, recante conversione in legge del d.l. n. 75 del 1980, ha costituito le risorse cui attingere per le opere di ricostruzione, senza derogare alle regole pubblicistiche nella stipulazione dei contratti.
Cass. civ. n. 9712/2023
In materia di procedimento disciplinare a carico di magistrati, l'art. 13, comma 1, del d.lgs. n. 109 del 2006, nello stabilire che la Sezione disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura - nell'infliggere una sanzione diversa dall'ammonimento e dalla rimozione - possa disporre il trasferimento del magistrato ad altra sede o ad altro ufficio, deve essere interpretato nel senso di prevedere entrambe le misure, senza escluderne il cumulo, poiché la "ratio" della norma non è quella di sanzionare ulteriormente il magistrato, ma di impedire che il contesto ambientale in cui esso opera, rispetto al quale sono rilevanti sia la sede che le funzioni svolte, determini ulteriori violazioni disciplinari lesive del buon andamento della giustizia, tutelando, pertanto, un interesse pubblico riconducibile all'art. 97 cost. ed all'intero titolo IV della costituzione. (In applicazione del principio, rilevata la stretta connessione degli illeciti contestati con l'esercizio delle funzioni requirenti, la S.C. ha rigettato la censura riguardante il cumulo fra la sanzione disciplinare inflitta a un magistrato della Procura e il suo trasferimento ad altro ufficio con mutamento delle funzioni, disposto in un caso di rivelazione ad un avvocato difensore di atti di indagine coperti da segreto e, in particolare, dell'imminente adozione di misure cautelari a carico di soggetti affiliati alla 'ndrangheta, poi effettivamente sottrattisi alla misura).
Cass. civ. n. 9604/2023
L'esercizio del diritto di prelazione agraria può essere consentito anche al nudo proprietario del fondo confinante con quello posto in vendita, essendo egli pur sempre titolare di un diritto di proprietà, seppure temporaneamente compresso dall'esistenza dell'altrui diritto reale sul medesimo bene, a condizione che coltivi legittimamente e direttamente il terreno da almeno due anni, in base ad un titolo legittimo, la cui ricorrenza - da accertarsi in concreto, potendo sussistere laddove l'usufruttuario abbia consentito la coltivazione - consente, in concorso con gli altri requisiti legali, l'operatività della prelazione e del riscatto.
Cass. civ. n. 9552/2023
In tutti i casi di conferimento di incarichi retribuiti ai dipendenti pubblici, la P.A. è tenuta a verificare necessariamente "ex ante" le situazioni, anche solo potenziali, di conflitto di interessi, al fine di assicurare il più efficace rispetto dell'obbligo di esclusività, funzionale al buon andamento, all'imparzialità e alla trasparenza dell'azione amministrativa, ne consegue che il privato conferente l'incarico e il dipendente pubblico, anche se in part-time, hanno entrambi comunque l'obbligo di comunicare al datore il conferimento dell'incarico onde consentire all'ente di concedere la relativa autorizzazione previa valutazione dell'assenza di una possibile situazione di conflitto di interessi dell'incarico con l'attività lavorativa.
Cass. civ. n. 8705/2023
Il diritto alla retrocessione totale dell'immobile espropriato, previsto dall'art. 63 della legge n. 2359 del 1865, va escluso quando il bene, prima dell'espropriazione, sia già stato dichiarato di valore storico-artistico in base ad una specifica disposizione normativa, in quanto, in tal caso, il fine dell'espropriazione si realizza compiutamente con l'acquisizione dell'immobile al patrimonio pubblico, indipendentemente dall'inizio o dal termine dei lavori previsti con il provvedimento dichiarativo della pubblica utilità che abbia preceduto il decreto di espropriazione.
Cass. civ. n. 7148/2023
In tema di stabilizzazione, la previsione dell'art. 3, comma 90, della l. n. 244 del 2007 differiva dal 26 settembre 2006 al 28 settembre 2007 il termine entro il quale i soggetti già in servizio avrebbero potuto stipulare contratti a tempo determinato utili ai fini del compimento dell'anzianità triennale indispensabile per l'accesso alle procedure, senza tuttavia ampliare la platea dei destinatari del differimento temporale a soggetti non in servizio, mancando un'espressa disposizione in tal senso e dovendosi dare una stretta interpretazione delle norme sulla stabilizzazione, in quanto derogatorie della regola generale dell'assunzione nella P.A. mediante concorso pubblico; all'ampliamento della platea degli interessati non può provvedere nemmeno la legislazione regionale (nella specie, l'art. 14 della l.r. Basilicata n. 20 del 2008), la quale non può che costituire rigorosa applicazione della norma nazionale in materia.
Cass. civ. n. 5805/2023
In tema di pubblico impiego privatizzato, l'art. 55-quater, comma 1, lett. d), del d.lgs. n. 165 del 2001 e l'art. 127, comma 1, lett. d), del d.P.R. n. 3 del 1957, hanno riguardo a fattispecie diverse e contemplano conseguenze giuridiche differenti, posto che la prima norma disciplina il caso di falsità "commesse ai fini o in occasione dell'instaurazione del rapporto di lavoro" comminando la sanzione disciplinare del licenziamento, mentre la seconda prevede l'automatica decadenza nel caso in cui "l'impiego fu conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile", ovverosia quando la falsità abbia riguardato proprio i documenti comprovanti i requisiti necessari per ottenere l'impiego; ove, peraltro, la falsità verta su aspetti e requisiti non essenziali all'assunzione, il licenziamento non costituisce un effetto automatico dell'illecito accertato, ma è applicabile solo a condizione che, valutate tutte le circostanze del caso concreto, la misura risulti proporzionata rispetto alla gravità dei comportamenti tenuti. (Nella specie la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva ritenuto illegittimo il licenziamento disciplinare, irrogato con riferimento alla falsa autocertificazione del possesso del diploma di specializzazione per insegnanti di sostegno, il quale non era titolo necessario per ottenere i contratti di docenza, senza valutare in concreto la gravità della condotta).
Cass. civ. n. 2634/2023
La risposta negativa del fisco a un interpello disapplicativo è atto impugnabile, anche se non rientra tra quelli elencati dall'art. 19 d.lgs. n. 546 del 1992: l'ente impositore, infatti, attraverso tale atto porta a conoscenza del contribuente una pretesa tributaria ben individuata e quest'ultimo, senza necessità che la stessa si vesta della forma autoritativa di uno degli atti dichiarati espressamente impugnabili dal citato art. 19, già al momento della ricezione della
Cass. civ. n. 2304/2023
La divulgazione dell'immagine altrui senza il consenso dell'interessato è lecita, ove la riproduzione sia collegata a manifestazioni pubbliche (o anche private, ma di rilevanza sociale), ai sensi degli artt. 96 e 97 della l. n. 633 del 1941, se ed in quanto risponda alle esigenze di pubblica informazione e sia essenziale rispetto al contenuto informativo di interesse pubblico dell'articolo di accompagnamento, salvo che da tale evento derivi pregiudizio all'onore o al decoro della persona ritratta. (Nella specie la S.C. ha ritenuto immune da censure la valutazione operata dal giudice di merito che, in relazione alla pubblicazione, su un quotidiano, di una fotografia che ritraeva il ricorrente, accanto ad una donna sconosciuta, al compleanno di una persona immigrata, celebrato in un centro di immigrazione, aveva escluso un possibile pregiudizio all'onore, al decoro o alla reputazione del ricorrente e ritenuto la pubblicazione essenziale rispetto al contenuto dell'articolo, composto unitamente all'immagine, avente ad oggetto il tema dell'accoglienza delle persone immigrate nel nostro paese).
Cass. pen. n. 55242/2018
L'elezione di domicilio, ex art. 161 cod. proc. pen., perdura fino a quando non viene espressamente e ritualmente revocata e non viene meno per la sola sostituzione del difensore, poiché la nomina del difensore e l'elezione di domicilio sono atti distinti aventi finalità diverse. (Fattispecie nella quale la Corte ha dichiarato la nullità del giudizio di secondo grado in quanto la notificazione del decreto di citazione in appello era stata effettuata presso il nuovo difensore di ufficio nominato ex art. 91, comma 1, cod. proc. pen., mentre l'elezione di domicilio, mai revocata, risultava effettuata presso lo studio del primo difensore di ufficio nominato in sede di identificazione).
Cass. pen. n. 40683/2018
comma 4, cod. proc. pen., di un legale non abilitato all'assistenza processuale nella lingua parlata dall'imputato è affetta da nullità assoluta ai sensi dell'art. 179 cod. proc. pen. e dell'art. 18-ter del d.P.R. 15 luglio 1988, n. 574, recante le norme di attuazione dello Statuto speciale del Trentino-Alto Adige per l'uso delle lingue tedesca e ladina nei rapporti con la pubblica amministrazione e nei procedimenti giudiziari. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza di applicazione della pena emessa nei confronti dell'imputato, che era stato assistito da un difensore d'ufficio, designato dal tribunale, iscritto nelle liste per l'assistenza processuale nella sola lingua italiana).
Cass. pen. n. 1245/2018
In tema di difesa d' ufficio, l'irrituale sostituzione del difensore d'ufficio originariamente nominato, senza che ricorrano le condizioni previste dall'art. 97, commi 4 e 5, cod. proc. pen., determina la nullità degli atti successivi solo in presenza di una concreta lesione del diritto di difesa. (In applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto immune da censure la sentenza impugnata che aveva escluso la nullità della sentenza di primo grado perchè l'avviso ex art. 415-bis cod. proc. pen. era stato notificato a difensore diverso da quello originariamente nominato nella fase delle indagini preliminari, non avendo quest'ultimo svolto alcuna attività difensiva).
Cass. pen. n. 56347/2017
Non è causa di nullità del giudizio la designazione in udienza, quale difensore di ufficio in sostituzione di altro difensore d'ufficio, di un legale occasionalmente presente in aula non iscritto nell'elenco del Consiglio dell'ordine forense di cui all'art. 97, comma 2, cod. proc. pen., in quanto il comma quarto del medesimo articolo, nel prevedere l'obbligo di nominare un sostituto iscritto nell'elenco, fa riferimento ad un difensore immediatamente reperibile, senza richiamare le regole che presiedono alla designazione del difensore d'ufficio e senza comminare alcuna nullità nell'ipotesi di inosservanza dell'obbligo stesso.
Cass. pen. n. 5998/2017
Nell'ipotesi di astensione dall'udienza del difensore - per adesione alla iniziativa proclamata dagli organismi rappresentativi di categoria - non sussiste il diritto dell'imputato, in stato di custodia cautelare o di detenzione assente per rinuncia, di ricevere alcuna comunicazione da parte del giudice, al fine dell'esercizio della facoltà di chiedere che si proceda ugualmente al giudizio. (Nella fattispecie, la S.C. ha rigettato il ricorso dell'imputato che contestava l'avvenuta sospensione dei termini di custodia cautelare a seguito del rinvio dell'udienza per effetto dell'astensione del difensore di fiducia e censurava l'omessa notificazione nei suoi confronti da parte del giudice dell'invito a manifestare la volontà che si procedesse ugualmente, previa designazione di un difensore d'ufficio.).
Cass. pen. n. 37532/2016
L'omesso avviso al difensore di fiducia della data fissata per la celebrazione del giudizio abbreviato di appello determina una nullità di ordine generale intermedio che non è sanata dalla mancata eccezione del vizio di notifica da parte del sostituto d'ufficio, ex art. 97, comma quarto, cod. proc. pen., del difensore non avvisato.
Cass. pen. n. 24630/2015
L'avviso di fissazione dell'udienza deve essere effettuato al difensore di fiducia dell'imputato che rivestiva tale qualità all'atto di fissazione dell'udienza e non anche all'avvocato che abbia acquistato successivamente tale veste, in quanto con l'emissione dell'avviso si cristallizza la situazione processuale relativa agli adempimenti di cancelleria.
Cass. pen. n. 20398/2014
Qualora il difensore di fiducia non sia comparso ed abbia tempestivamente comunicato la volontà di aderire all'astensione dalle udienze proclamata dall'associazione di categoria, non è dovuta alcuna comunicazione al medesimo della data di rinvio dell'udienza fissata dal giudice nell'ipotesi in cui il difensore d'ufficio, nominato in sostituzione, a sua volta dichiari la propria volontà di aderire allo "sciopero", essendo sufficiente l'avviso orale a quest'ultimo che, in quanto sostituto processuale, esercita tutti i diritti e le facoltà della difesa.
Cass. pen. n. 8104/2014
In tema di restituzione nel termine, non può farsi discendere dalla notifica dell'estratto contumaciale della sentenza a mani del difensore d'ufficio domiciliatario l'effettiva conoscenza da parte dell'imputato contumace, qualora la stessa non sia desumibile "aliunde". (Fattispecie relativa a imputato sottoposto a un lungo ricovero ospedaliero che, in assenza di elementi di segno contrario, rendeva verosimile che l'imputato non avesse avuto contatti con il difensore d'ufficio).
Cass. pen. n. 23728/2013
Il difensore nominato come sostituto del titolare non comparso - per asserito legittimo impedimento, ritenuto insussistente dal giudice - non ha diritto alla concessione di un termine a difesa, che, invece, spetta a quello nominato a causa della cessazione definitiva dall'ufficio del precedente difensore per rinuncia, revoca, incompatibilità o abbandono del mandato.
Cass. pen. n. 21900/2013
È legittima, a seguito della rinuncia al mandato del difensore di fiducia, pur se non comunicata all'imputato ma alla sola autorità procedente, la notifica del decreto di citazione a giudizio (nella specie immediato) al difensore d'ufficio in precedenza nominato.
Cass. pen. n. 14348/2012
Nel caso in cui il difensore di fiducia che abbia ricevuto l'avviso per l'udienza rinunzi all'incarico prima della sua celebrazione, il giudice può provvedere alla nomina di un difensore d'ufficio all'udienza stessa, atteso che la suddetta rinunzia non ha effetto immediato, essendo il difensore di fiducia rinunciante ancora onerato della difesa dell'imputato fino all'intervento di tale nomina.
Cass. pen. n. 13660/2011
A garanzia del principio di continuità della difesa, che si riflette anche nel principio di effettività della stessa, l'intervento del sostituto del difensore ha natura episodica ed è quindi consentito nei soli casi di impedimento temporaneo del difensore di fiducia o di quello di ufficio. Pertanto, quando l'impedimento del difensore ha carattere definitivo, come nel caso di rinunzia al mandato, se l'imputato non provvede alla nomina di un difensore di fiducia, il giudice ha l'obbligo di nominare un difensore d'ufficio, pena la sanzione di nullità assoluta ed insanabile nei casi in cui ne è obbligatoria la presenza.
Cass. pen. n. 20863/2011
Il difensore che abbia ottenuto il rinvio dell'udienza per legittimo impedimento a comparire ha diritto a ricevere l'avviso della nuova udienza solo quando non ne sia stabilita la data nell'ordinanza di rinvio, posto che, nel caso contrario, l'avviso è validamente recepito, nella forma orale, dal difensore previamente designato in sostituzione e presente alla pronuncia dell'ordinanza, a nulla rilevando che il giudice abbia, comunque, disposto la comunicazione della data della nuova udienza. (Nel caso di specie la comunicazione della data dell'udienza di rinvio era stata erroneamente indirizzata ad uno dei difensori precedentemente revocato).
Cass. pen. n. 13482/2010
In tema di mandato di arresto europeo, dà luogo a nullità della convalida dell'arresto di cui all'art. 13 L. 22 aprile 2005, n. 69 e degli atti ad essa susseguenti, la procedura sostitutoria, effettuata a norma dell'art. 97, comma quarto c.p.p., sull'erroneo presupposto della ritualità della notifica dell'avviso di udienza al difensore d'ufficio, originariamente nominato, quando la mancata partecipazione di quest'ultimo abbia determinato la concreta lesione del diritto di difesa. (Nell'affermare tale principio, la Corte ha evidenziato che era stata allegata nel ricorso documentazione che, se prodotta in sede di convalida, avrebbe potuto introdurre in sede di convalida elementi fattuali meritevoli del confronto argomentativo nell'adozione dei provvedimenti da parte del Presidente della corte di appello).
Cass. pen. n. 4619/2010
Cessato dalle sue funzioni il difensore di ufficio, per designazione di difensore di fiducia, la successiva revoca a quest'ultimo del mandato non fa rivivere la nomina del primo difensore di ufficio, con la conseguenza che a mani dell'ulteriore difensore di ufficio nominato dal giudice, e non del primo, devono essere eseguite le notifiche dovute all'imputato irreperibile. (Fattispecie relativa a notifica di estratto contumaciale di sentenza).
Cass. pen. n. 40339/2008
Non configura alcuna ipotesi di nullità la nomina di un difensore di ufficio iscritto in un circondario o in un distretto di corte d'appello diverso da quello in cui ha sede l'autorità giudiziaria procedente.
Cass. pen. n. 36643/2008
Il difensore che abbia ottenuto il rinvio dell'udienza per legittimo impedimento a comparire ha diritto all'avviso della nuova udienza solo quando non ne sia stabilita la data già nell'ordinanza che ha disposto il differimento, in quanto, in tale caso, l'avviso è validamente recepito dal difensore designato in sostituzione a norma dell'art. 97, comma quarto, c.p.p., a nulla rilevando che il giudice abbia comunque disposto la comunicazione della data della nuova udienza. (Nel caso di specie, la comunicazione della data dell'udienza di rinvio era stata erroneamente indirizzata ai difensori di fiducia in precedenza revocati).
Cass. pen. n. 38473/2008
Il difensore d'ufficio deve essere necessariamente sostituito in ogni caso in cui la difesa non venga di fatto esercitata e quindi anche nell'ipotesi in cui lo stesso abbia comunicato al giudice di non poter svolgere il patrocinio a causa della cancellazione dall'elenco dei difensori d'ufficio. (Nel caso di specie la Corte ha ritenuto legittima la notificazione dell'estratto contumaciale della sentenza al difensore dell'imputato latitante nominato in sostituzione dell'originario difensore d'ufficio che aveva comunicato ai sensi dell'art. 30 disp. att. c.p.p. di non essere più iscritto nell'apposito elenco ).
Cass. pen. n. 26298/2007
Il difensore nominato come sostituto del titolare, non reperito o non comparso, non ha diritto alla concessione di un termine a difesa, che invece spetta a quello nominato a causa della cessazione definitiva dall'ufficio del precedente difensore, per rinuncia, revoca, incompatibilità o abbandono.
Cass. pen. n. 26076/2007
Il difensore di fiducia, anche se sostituito in via transitoria da un difensore d'ufficio nei casi di cui all'art. 97, comma quarto, c.p.p., resta titolare della difesa e, pertanto, rimane destinatario delle notificazioni per conto proprio o per conto dell'imputato assistito.
Cass. pen. n. 24486/2006
È inammissibile il ricorso per cassazione proposto nell'interesse dell'imputato latitante dal difensore d'ufficio non iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione, in quanto il mancato titolo abilitativo rende il difensore privo di legittimazione a proporre l'impugnazione. (In motivazione la Corte ha altresì affermato che il difensore d'ufficio del latitante, che non sia legittimato a proporre ricorso per cassazione, può richiedere di essere sostituito a norma degli artt. 97, comma quinto, c.p.p. e 30 att. c.p.p.).
Il difensore che abbia ottenuto la sospensione o il rinvio del dibattimento per legittimo impedimento a comparire ha diritto all'avviso della nuova udienza solo quando non ne sia stabilita la data già nell'ordinanza di rinvio, poiché, nel diverso caso di rinvio a udienza fissa, la lettura dell'ordinanza sostituisce la citazione e gli avvisi sia per l'imputato contumace, che è rappresentato dal sostituto del difensore designato in udienza, che per il difensore impedito, atteso che il sostituto assume per conto del sostituito i doveri derivanti dalla partecipazione all'udienza.
Sono legittimi tanto la prioritaria dichiarazione di contumacia dell'imputato in presenza del difensore designato ai sensi dell'art. 97, comma quarto, c.p.p., in sostituzione del difensore di fiducia che abbia richiesto il rinvio della udienza per impedimento a comparire, quanto, in accoglimento di tale richiesta, il successivo rinvio del processo ad altra udienza. (Nella fattispecie, in cui il giudice del merito aveva dichiarato la contumacia dell'imputato avendo sentito il difensore designato in sostituzione di quello di fiducia rimasto assente, e poi disposto il rinvio della udienza per l'impedimento a comparire di quest'ultimo, con rinnovo dell'avviso al solo difensore impedito, la S.C. ha escluso che si sia configurata qualsivoglia nullità).
Cass. pen. n. 165/2006
Il difensore di ufficio, nominato ai sensi dell'art. 97 c.p.p., in caso di totale disimpegno o disinteresse, non può essere revocato implicitamente, con una successiva nomina di ufficio, essendo invece necessario un formale provvedimento di sostituzione.
Cass. pen. n. 1616/2005
L'inosservanza della norma di cui al quinto comma dell'art. 97 c.p.p., secondo cui il difensore di ufficio può essere sostituito solo per giustificato motivo, determina nullità solo in presenza di una concreta lesione del diritto di difesa. Ne consegue che è legittima la designazione di un difensore diverso da quello originariamente nominato allorquando quest'ultimo non abbia svolto alcuna attività defensionale, anche se non ricorrono le condizioni per la sua sostituzione ai sensi dell'art. 97, comma quarto e quinto c.p.p. (In applicazione di tale principio, la Corte ha annullato con rinvio l'ordinanza con la quale il giudice di merito aveva dichiarato la nullità del decreto di citazione a giudizio perchè l'avviso ex art. 415 bis c.p.p. era stato notificato a difensore diverso da quello nominato nella fase delle indagini preliminari).
Cass. pen. n. 36168/2004
Il provvedimento di revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, previsto dall'art. 112 D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 (testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia), è adottato di ufficio dal giudice solo nei casi di cd. « revoca formale» indicati dalle lettere a), b) e c) del comma 1, mentre nel caso di cui alla successiva lettera d), concernente la mancanza originaria o sopravvenuta delle condizioni di reddito stabilite dalla legge, non può essere disposto senza la tempestiva richiesta dell'ufficio finanziario competente, al quale soltanto è attribuito il potere-dovere di persistente verifica e controllo della sussistenza di tali condizioni, interdetto al giudice dopo l'assunzione del provvedimento di ammissione. (Nell'enunciare il principio, la Corte ha affermato che il provvedimento di ammissione ha natura giurisdizionale e che l'ordinamento preclude in via generale al giudice, ad eccezione delle ipotesi tassativamente previste, di riesaminare autonomamente i propri provvedimenti definitivi per i quali sia prevista espressamente una procedura di revoca).
In tema di patrocinio a spese dello Stato, il provvedimento di revoca dell'ammissione ad esso disposto a norma dell'art. 112 D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 (testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia) è impugnabile, anche nell'ipotesi in cui sia stato adottato illegittimamente d'ufficio, negli stessi termini e con i medesimi rimedi stabiliti dal precedente art. 99 relativo all'istanza di ammissione, poichè il citato testo unico, avendo natura « compilativa» non ha abrogato i diritti e le garanzie difensive previste dalla previgente disciplina (“ricorso» al presidente dell'ufficio giudiziario di appartenenza del giudice che ha disposto la revoca e successivo ricorso per cassazione avverso l'ordinanza che definisce il predetto « ricorso”).
Cass. pen. n. 25718/2004
Il giudice che debba nominare un sostituto del difensore di fiducia, regolarmente citato ma non comparso, può avvalersi di un avvocato occasionalmente presente in aula, senza dover attingere all'elenco di cui al secondo comma dell'art. 97 c.p.p. (così come sostituito dagli artt. 1 ss. della legge 6 marzo 2001, n. 60). La disciplina dettata dal quarto comma dell'art. 97 c.p.p. si riferisce infatti alla nomina del difensore immediatamente reperibile senza che tale adempimento comporti alcun riferimento alle regole che presiedono alla designazione del difensore di ufficio.
Cass. pen. n. 24334/2004
È ammessa la rinnovazione della nomina del difensore di ufficio in persona di soggetto diverso da quello originariamente designato quando quest'ultimo non si sia in concreto attivato svolgendo alcuna incombenza difensiva, giacché la sostituzione assicura la possibilità effettiva di assistenza per gli atti processuali ancora da compiere. (Fattispecie in cui il decreto di citazione a giudizio era stato notificato a difensore di ufficio diverso da quello al quale era stato notificato l'avviso di conclusione delle indagini).
Cass. pen. n. 14742/2004
In tema di nomina del difensore di ufficio, non configura alcuna nullità la mancata iscrizione del difensore nominato nell'apposito elenco dei difensori di ufficio, non essendo tale sanzione prevista espressamente dalla norma.
Cass. pen. n. 8152/2004
In presenza di due difensori di ufficio, ambedue legittimati a proporre impugnazione, la notifica dell'estratto contumaciale di sentenza legittimamente viene eseguita presso l'uno o l'altro, non essendo previsto un diritto dell'interessato a una duplice notifica mediante consegna a entrambi i difensori, data l'unitarietà della difesa di ufficio, a differenza del caso di possibile coesistenza di più difensori di fiducia.
Cass. pen. n. 6089/2004
In tema di nomina di difensore d'ufficio, non configura alcuna nullità la nomina di un difensore iscritto in un elenco di cui al secondo comma dell'art. 97 c.p.p. di un distretto diverso da quello cui appartiene l'autorità giudiziaria procedente.
Cass. pen. n. 16256/2003
In caso di rinuncia del difensore di fiducia intervenuta dopo la notifica dell'atto, la nomina del difensore di ufficio può avvenire in udienza senza obbligo di comunicazione all'imputato e non viene violato il principio di immutabilità del difensore qualora in un atto successivo il difensore di ufficio non presente venga sostituito dal giudice con altro difensore di ufficio che indipendentemente da come venga qualificato dal giudice, non può che essere un sostituto ai sensi dell'art. 97 quarto comma c.p.p.. (Fattispecie in cui all'udienza preliminare il Gip preso atto della rinuncia del difensore di fiducia nominava un difensore di ufficio e poi nel corso del giudizio di primo grado, il tribunale ne nominava un secondo qualificandolo come difensore di ufficio mentre invece doveva intendersi sostituto del primo).
Cass. pen. n. 1633/2003
In tema di assistenza del difensore, il rinvio dell'udienza dibattimentale per legittimo impedimento dell'imputato e del difensore, disposto senza aver provveduto alla nomina del sostituto ai sensi dell'art. 97, quarto comma, c.p.p. determina una nullità assoluta insanabile del giudizio.
Cass. pen. n. 14291/2002
Qualora il difensore di fiducia non sia comparso e non abbia tempestivamente comunicato la volontà di aderire allo sciopero proclamato dalla categoria degli avvocati, nella ipotesi che il difensore d'ufficio, nominato in sostituzione, dichiari la propria volontà di aderire all'astensione non è dovuta alcuna comunicazione al difensore di fiducia della data di rinvio dell'udienza fissata dal giudice, esercitando il sostituto processuale tutti i diritti e le facoltà della difesa, ivi compresa la ricezione dell'avviso orale dato dal giudice in udienza.
Cass. pen. n. 9815/2002
È legittima la nomina, da parte del giudice dell'esecuzione, all'interessato di un difensore d'ufficio diverso da quello che, nominato allo stesso interessato nel corso del giudizio di cognizione, si era, di fatto, del tutto disinteressato del proprio assistito.
Il difensore d'ufficio il quale sia rimasto del tutto assente nel giudizio di cognizione, disinteressandosi del proprio assistito, può essere legittimamente sostituito dal giudice dell'esecuzione, anche attraverso un provvedimento implicito di dispensa dall'incarico, che si può realizzare attraverso la nomina di un diverso difensore di ufficio nel decreto di irreperibilità.
Cass. pen. n. 33724/2001
Configura nullità di ordine generale non assoluta la immotivata sostituzione del difensore di ufficio nell'ipotesi in cui detta sostituzione sia avvenuta in una fase processuale successiva alla nomina, non potendo presumersi in tal caso che il difensore già nominato non abbia svolto attività difensiva, sia pure non manifestatasi all'esterno. (In applicazione di tale principio, la Corte ha annullato senza rinvio le sentenze di primo e secondo grado per nullità del decreto di citazione notificato a difensore di ufficio diverso da quello nominato in sede di indagini preliminari).
Cass. pen. n. 25007/2001
In tema di difesa e rappresentanza dell'imputato, se, alla data di emissione e notificazione dell'avviso di convocazione per l'udienza, non vi è in atti prova dell'impedimento del difensore (nella specie, stato di custodia cautelare), né esso risulta certificato dalla successiva relata di notifica, il giudice non è tenuto a procedere alla nomina del difensore di ufficio.
Cass. pen. n. 9383/2000
Il difensore di fiducia non perde la sua qualifica per il solo fatto che, non essendo egli comparso in dibattimento, sia stato designato in sua sostituzione un difensore d'ufficio, ai sensi dell'art. 97, comma 4, c.p.p., non potendosi detta sostituzione considerare efficace oltre il compimento dell'attività processuale per la quale si è resa necessaria. Ne consegue che al difensore di fiducia sostituito ai sensi della citata disposizione normativa e nei cui confronti non sia successivamente intervenuta dichiarazione di revoca del mandato difensivo da parte dell'assistito, spetta la notifica dell'avviso di deposito della sentenza nel caso previsto dall'art. 548, comma 2, c.p.p.; notifica non dovuta, invece, al sostituto designato d'ufficio, la cui funzione dev'essere considerata esaurita al termine del giudizio.
Cass. pen. n. 3571/2000
Poiché la sospensione dell'esecuzione nell'ipotesi prevista dall'art. 656 c.p.p. ha carattere strumentale e direttamente propedeutico all'apertura del procedimento di sorveglianza, il difensore di ufficio nominato dal P.M. all'atto della sospensione dell'ordine di esecuzione è legittimato a svolgere il proprio incarico anche nel procedimento di sorveglianza avviato a seguito della sospensione dell'esecuzione della pena detentiva, non operando in tal caso il principio secondo cui la nomina del difensore intervenuta nel procedimento di esecuzione non può avere efficacia con riferimento a quello di sorveglianza. (Nella specie il Tribunale di sorveglianza aveva omesso di notificare al difensore, nominato dal P.M. all'atto della sospensione dell'esecuzione, l'avviso dell'udienza per la decisione sull'istanza di detenzione domiciliare, che era stato notificato ad altro difensore, nominato di ufficio dal Tribunale medesimo all'atto di fissazione dell'udienza stessa).
Cass. pen. n. 5749/1999
Qualora l'imputato ammesso al gratuito patrocinio abbia designato come proprio difensore, in violazione di quanto previsto dall'art. 9 della legge 30 luglio 1990 n. 217, un professionista non iscritto all'albo del distretto di corte d'appello nel quale ha sede il giudice davanti al quale pende il procedimento, legittimamente il detto giudice provvede, ai sensi dell'art. 97, comma 1, c.p.p., alla nomina di un difensore d'ufficio ed avverso detto provvedimento non è esperibile ricorso per cassazione.
Cass. pen. n. 6015/1999
In tema di concessione del termine per preparare la difesa, la disposizione di cui all'art. 108 c.p.p. — che prevede la concessione di un termine «di norma non inferiore a tre giorni» al nuovo difensore dell'imputato, o a quello designato in sostituzione, nei casi di rinuncia, di revoca, di incompatibilità e di abbandono della difesa — non è applicabile nelle ipotesi in cui il giudice designi, ai sensi dell'art. 97, comma 4, c.p.p., un sostituto al difensore non comparso la cui istanza di rinvio per contemporaneo impegno professionale sia stata disattesa.
Cass. pen. n. 4660/1999
Il decorso del termine di prescrizione del reato non è sospeso per effetto dell'astensione dalle udienze della classe forense. Infatti la sospensione dei termini ex art. 159 c.p. nella nuova formulazione introdotta con legge n. 332 del 1995 è stabilita direttamente dalla legge e non già a seguito del provvedimento dell'autorità giudiziaria come quella prevista dall'art. 304 c.p.p. Inoltre, a prescindere dal fatto che l'adesione all'astensione collettiva dalle udienze, deliberata dall'associazione di categoria, possa o meno considerarsi come legittimo impedimento del difensore, essa certamente deve essere comunicata, non essendo sicuramente inscrivibile nell'ambito delle cause di legittimo impedimento dell'imputato, dallo stesso difensore all'autorità procedente. Ne consegue che detta adesione essendo suscettibile di valutazione discrezionale da parte del giudice che deve contemperare le ragioni del rinvio con quelle della celebrazione del dibattimento, non determina ex lege gli effetti interruttivi previsti dall'art. 159 c.p.
Cass. pen. n. 54/1999
In caso di perquisizione e successivo sequestro, ove l'indagato abbia nominato un difensore di fiducia, il quale non possa partecipare agli atti probatori, nessun onere incombe al P.M., né di nominare un difensore di ufficio, ex art. 97, comma terzo, c.p.p., difettando la condizione posta dalla norma (di essere l'indagato privo di difensore di fiducia), né di designare un sostituto ex art. 97, quarto comma, c.p.p., non richiedendo la perquisizione ed il sequestro la presenza obbligatoria del difensore.
Cass. pen. n. 4012/1998
In caso di sostituzione del difensore d'ufficio disposta ai sensi dell'art. 97, comma 4, c.p.p., pur rimanendo il detto difensore titolare unico del diritto a ricevere la notifica dei provvedimenti soggetti ad impugnazione, deve tuttavia riconoscersi anche al sostituto, nel silenzio del difensore sostituito, il potere di impugnare. (Nella specie, in applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto utilmente proposta la richiesta di riesame da parte del difensore che era stato nominato dal giudice per le indagini preliminari sostituto di quello d'ufficio all'udienza di convalida di cui all'art. 391 c.p.p., seguita da emissione di ordinanza applicativa di misura cautelare).
Cass. pen. n. 8002/1998
È possibile la rinnovazione della nomina del difensore di ufficio in persona di soggetto diverso da quello originariamente designato (art. 97, comma terzo, c.p.p.) quando quest'ultimo non abbia avuto modo di svolgere alcuna attività defensionale e non si siano create pertanto le condizioni per una sua eventuale sostituzione a norma dell'art. 97, comma quarto, detto codice. In tal caso infatti non ha avuto inizio l'attività processuale per la quale l'esercizio della difesa è richiesto e non opera pertanto il principio di immutabilità della difesa. (Fattispecie in cui il decreto di citazione a giudizio è stato notificato presso un difensore di ufficio diverso da quello designato in occasione di un precedente decreto di citazione a giudizio rimasto senza effetto per omessa notifica dovuta ad irreperibilità).
Cass. pen. n. 6493/1998
In base al principio dell'immutabilità del difensore d'ufficio, è illegittima e lesiva del diritto alla difesa la sostituzione, senza giustificato motivo, del difensore nominato che abbia effettivamente esercitato il suo ufficio e svolto in concreto attività a favore dell'imputato; non vi è invece motivo di mantenere ferma la nomina quando il designato non si sia in concreto attivato svolgendo alcuna incombenza difensiva, ed anzi la sostituzione, dovendo avvenire nel rispetto dei «turni di reperibilità» predisposti a norma degli artt. 97, comma 2, c.p.p. e 29 att., varrà in tal caso a meglio assicurare la possibilità di effettiva assistenza negli atti processuali ancora da compiersi.
Cass. pen. n. 3832/1997
Il nuovo codice di rito si ispira all'esigenza di assicurare la continuità dell'assistenza tecnico-giuridica e di garantire la concreta ed efficace tutela dei diritti dell'imputato, secondo il principio dell'immutabilità del difensore fino all'eventuale dispensa dall'incarico, sicché quando sia stata effettuata una nomina di fiducia, l'eventuale mancata comparizione del difensore in udienza non comporta la revoca implicita della designazione fiduciaria, ma dà luogo alla sostituzione ai sensi dell'art. 97, quarto comma, c.p.p. Ne consegue che titolare dell'incarico difensivo rimane sempre l'originario difensore designato, il quale, una volta cessata la situazione causativa della sostituzione, riprende immediatamente il suo ruolo in maniera automatica, proprio per l'indicato principio dell'immutabilità della difesa; ulteriore conseguenza è che l'unico destinatario della notificazione degli atti destinati alla difesa, quali i provvedimenti destinati al gravame, è il difensore titolare dell'incarico e non il temporaneo sostituto. (In applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto la nullità della notificazione dell'avviso di deposito con l'estratto della sentenza contumaciale — effettuata ai sensi dell'art. 161, quarto comma, c.p.p. — eseguita mediante consegna al sostituto del difensore, designato d'ufficio, anziché al difensore di fiducia).
Cass. pen. n. 2646/1996
L'adesione del difensore all'astensione collettiva dalle udienze deliberata dall'associazione di categoria non costituisce legittimo impedimento a norma dell'art. 486, comma 5, c.p.p. Ne consegue che il rinvio del dibattimento riconducibile a tale avvenimento legittima la sospensione dei termini di custodia ai sensi dell'art. 304, comma 1, lett. b) c.p.p. (In motivazione, la S.C. ha affermato che l'adesione del difensore allo sciopero di categoria non può configurarsi come legittimo impedimento che, nella prospettiva dell'art. 486, comma 5, c.p.p., è impedimento a comparire e si ricollega a situazioni oggettive, non dipendenti dalla volontà del soggetto «implicito», mentre l'astensione dallo svolgimento delle attività difensive in udienza costituisce una libera scelta del difensore, il quale non è affatto impedito a comparire, ma manifesta espressamente — o tacitamente, rimanendo assente — la volontà di aderire alla proclamata astensione. Sicché tale adesione deve essere inquadrata nella nozione di abbandono della difesa, sia pure giustificato come esercizio di un diritto costituzionalmente garantito, che non fa venir meno definitivamente l'assistenza fiduciaria, rendendo, invece, operante la previsione dell'art. 97, comma 4, c.p.p., sicché il giudice deve designare un sostituto del difensore di fiducia, ove immediatamente reperibile. Di conseguenza, il rinvio dell'udienza non discende da una diretta applicazione dell'art. 486, comma 5, c.p.p., ma dalla verificata assoluta impossibilità di assicurare la necessaria assistenza difensiva in udienza all'imputato per la non immediata reperibilità di un difensore che possa essere designato come sostituto).
Cass. pen. n. 1442/1996
La rilevanza dell'impedimento a comparire del difensore è circoscritta alla fase dibattimentale, in quanto solo per essa è stata prevista dal legislatore, che non ha riprodotto analoga norma per altre fasi procedimentali, relativamente alle quali deve trovare applicazione la regola generale di cui all'art. 97, comma 4, c.p.p., secondo cui, ove sia richiesta la presenza del difensore e quello di fiducia non compaia, il giudice provvede senz'altro a designare altro difensore. (Fattispecie relativa a procedimento di prevenzione, nel quale l'impedimento del difensore di fiducia era rappresentato dalla sua adesione all'astensione dalle udienze deliberate dal Consiglio nazionale dell'Ordine degli Avvocati).
Cass. pen. n. 195/1996
La nomina quale difensore di ufficio dell'imputato di un legale appartenente ad un circondario diverso da quello dell'ufficio procedente non è causa di nullità ai sensi degli artt. 178, lettera e) e 179 c.p.p., essendo previsto che, in mancanza della tabella di cui all'art. 29, D.L.vo 28 luglio 1989, n. 271, il difensore di ufficio possa essere nominato in base agli albi professionali.
Cass. pen. n. 11415/1995
I praticanti procuratori legali ammessi al patrocinio davanti alla pretura del distretto, iscritti ad uno speciale registro tenuto dal Consiglio dell'Ordine degli avvocati e procuratori, possono essere nominati difensori di ufficio in sede penale. (Il principio di diritto sopra massimato è stato fondato sulla idoneità predefinita per legge secondo le procedure a tale scopo dettate per l'iscrizione agli albi e sulla base ricostruzione del sistema normativo che chiama i Consigli dell'Ordine degli avvocati e procuratori ad integrare gli elenchi ricavati dagli albi inserendovi i soggetti idonei e disponibili ad assumere le difese di ufficio, a norma degli artt. 97 comma 2 c.p.p. e 29 att. c.p.p.).
Cass. pen. n. 22/1994
Il nuovo codice di procedura penale, radicalmente innovando rispetto alla precedente disciplina ed ispirandosi, secondo il dettato della direttiva n. 105 della legge delega, all'esigenza di assicurare la continuità dell'assistenza tecnico-giuridica e di garantire la concreta ed efficace tutela dei diritti dell'imputato, ha attuato la sostanziale equiparazione della difesa di ufficio a quella di fiducia, nel senso che anch'essa si caratterizza per l'immutabilità del difensore fino all'eventuale dispensa dall'incarico o all'avvenuta nomina fiduciaria. Pertanto, qualora occorra sostituire il difensore, sia esso di fiducia o di ufficio, in situazioni che, di per sé, non comportano la revoca del mandato fiduciario per l'uno o la dispensa dall'incarico per l'altro (e che si possono individuare, secondo il disposto dell'art. 97, quarto comma, c.p.p., nelle ipotesi in cui il difensore non è stato reperito, non è comparso o ha abbandonato la difesa) il titolare dell'ufficio di difesa rimane sempre l'originario difensore designato il quale, cessata la situazione che alla sostituzione ha dato causa, può riprendere immediatamente il suo ruolo e ricominciare a svolgere le sue funzioni non richiedendo la legge, proprio per l'immutabilità della difesa e per l'automatismo della reintegrazione, comunicazioni o preavvisi di sorta. Ne consegue che unico destinatario della notifica di atti destinati alla difesa e segnatamente dei provvedimenti soggetti ad impugnazione è il difensore che risulti titolare dell'ufficio, con esclusione, quindi, del difensore chiamato a sostituire il già nominato difensore di ufficio o quello incaricato della difesa dallo stesso imputato.
Cass. pen. n. 7909/1994
Qualora, essendo richiesta la presenza del difensore, venga nominato difensore di ufficio dell'imputato come sostituto di quello designato un praticante procuratore legale, poiché per quest'ultimo non è previsto l'inserimento nell'elenco dei difensori di ufficio, si verifica la nullità di cui all'art. 178, lettera c) c.p.p., concernente l'assistenza dell'imputato, la quale è assoluta e insanabile ai sensi dell'art. 179, comma 1, c.p.p.
Cass. pen. n. 23/1994
In materia di interrogatorio di persona in stato di custodia cautelare, l'art. 294, quarto comma, c.p.p. prevede per il pubblico ministero e per il difensore la «facoltà di intervenire» e non l'obbligo, e di conseguenza, se il difensore non si avvale di tale facoltà, il giudice non deve designare alcun sostituto a norma dell'art. 97, quarto comma, stesso codice.
Cass. pen. n. 1858/1993
Nel caso in cui, per l'interrogatorio da assumere nella circoscrizione di altro tribunale, il giudice non ritenga di procedere personalmente, ma, ai sensi dell'art. 294 c.p.p. quinto comma, richieda il giudice per le indagini preliminari del luogo, l'individuazione del difensore di ufficio spetta al giudice rogante in quanto competente al compimento dell'atto per cui si procede; spetta invece al giudice delegato emettere l'avviso della fissazione dell'interrogatorio, nonché, eventualmente, la comunicazione di individuazione del difensore di ufficio, disposta dal giudice richiedente.
Cass. pen. n. 205/1993
La disposizione dell'art. 28 att. c.p.p., secondo cui il nominativo del difensore di ufficio deve essere comunicato senza ritardo all'imputato, non è tutelata, in caso di omissione, da sanzione di nullità sicché, per la tassatività di queste (art. 177 c.p.p.), non si può ritenere che la mancata comunicazione all'indagato del nominativo di quel difensore comporti la nullità dell'atto al cui compimento è finalizzata la designazione, sempreché il difensore sia stato avvertito. (Fattispecie relativa ad atti di perquisizione e sequestro).
Cass. pen. n. 616/1993
Qualora dalla relazione dell'ufficiale giudiziario risulti che non si è potuto provvedere alla notificazione del decreto di citazione al difensore dell'imputato per il decesso del difensore stesso, il giudice deve immediatamente — e cioè, prima del dibattimento — nominare un difensore di ufficio.
Cass. pen. n. 922/1992
In tema di udienza di convalida, l'art. 391, secondo comma, c.p.p. conferisce al giudice il potere di nominare un difensore di ufficio all'indagato qualora il difensore di fiducia non sia stato reperito o non sia comparso. Dall'espresso rinvio della detta disposizione all'art. 97, quarto comma, dello stesso codice consegue che la nomina del difensore di ufficio presuppone che il difensore di fiducia sia stato tempestivamente ricercato nei luoghi abituali di reperibilità ma non che sia stato in precedenza ritualmente avvisato. Ne deriva che la sostituzione del difensore di fiducia con il difensore nominato dall'ufficio, ove il primo non sia stato rintracciato ancorché efficacemente ricercato nei luoghi di abituale reperibilità, non produce affatto la nullità del giudizio di convalida e della relativa ordinanza.
Cass. pen. n. 10008/1991
Anche nell'ipotesi del giudizio direttissimo con contestuale procedura di convalida dell'arresto in flagranza, disciplinata dall'art. 449 c.p.p., si applicano le disposizioni di cui all'art. 391 c.p.p. (espressamente richiamate, «in quanto compatibili», dal suddetto art. 449) il quale, se da un lato afferma il principio della «partecipazione necessaria» di un difensore all'udienza di convalida, dall'altro prevede che, ove il difensore di fiducia non sia stato «reperito» ovvero non sia «comparso», si provvede a norma dell'art. 97 stesso codice, riguardante la nomina e la partecipazione del difensore «di ufficio» dell'imputato. (Fattispecie in cui non essendo andata a buon fine la notifica della data fissata per l'udienza di convalida al difensore di fiducia — notifica effettuata alle 20,45 — a causa della chiusura dello studio professionale e dell'assenza di persone idonee a riceverla, all'imputato era stato nominato un difensore di ufficio il quale, all'udienza di convalida, aveva chiesto rinvio per permettere l'intervento del difensore di fiducia; richiesta respinta dal tribunale sul rilievo — condiviso dalla Cassazione — della regolarità della tentata notifica al difensore di fiducia).