Art. 346 – Codice di procedura penale – Atti compiuti in mancanza di una condizione di procedibilità
1. Fermo quanto disposto dall'articolo 343, in mancanza di una condizione di procedibilità che può ancora sopravvenire, possono essere compiuti gli atti di indagine preliminare necessari ad assicurare le fonti di prova e, quando vi è pericolo nel ritardo, possono essere assunte le prove previste dall'articolo 392.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 25650/2024
In tema di traffico di influenze (nella versione dell'art. 346-bis cod. pen. vigente prime delle modifiche introdotte dalla legge 9 gennaio 2019, n. 3), la mediazione onerosa è illecita se l'accordo tra committente e mediatore è finalizzato a proiettarsi all'esterno del loro rapporto dualistico per ottenere, tramite lo sfruttamento della relazione reale dell'intermediario con il pubblico agente, la commissione di un atto contrario ai doveri di ufficio o comunque non dovuto, idoneo a produrre vantaggi al committente. (Nella fattispecie, in cui la Corte ha ritenuto corretta la motivazione dei giudici di merito sulla configurabilità del reato, il direttore dell'agenzia delle entrate aveva accettato dal privato la promessa di vendita di un bene immobile ad un prezzo inferiore a quello di mercato in cambio del suo intervento, in favore del committente, sui militari della guardia di finanza che stavano conducendo un'attività ispettiva nei riguardi del medesimo).
Cass. civ. n. 22814/2024
Ai fini della rilevanza della qualifica di pubblico agente dopo la sua cessazione, prevista dall'art. 360 cod. pen., è necessario individuare, con riguardo ai delitti di corruzione, specifici elementi di collegamento tra l'attività compiuta dal "corrotto" nell'esercizio della propria funzione pubblica e l'interesse perseguito dal "corruttore", tali da consentire al primo, sebbene non più in servizio, di soddisfare l'interesse del secondo e di incidere concretamente sulla amministrazione ai fini dell'attuazione del patto corruttivo, in mancanza potendosi configurare la diversa fattispecie di traffico di influenze illecite di cui all'art. 346-bis cod. pen.
Cass. civ. n. 18333/2024
In tema di IVA, l'art. 19, comma 3, lett. d), del d.P.R. n. 633 del 1972, secondo cui l'indetraibilità dell'imposta per operazioni esenti non si estende alle cessioni di oro da investimento effettuate dai soggetti che lo producono ovvero che lo trasformano in tale tipologia di oro, si applica - tenuto conto dell'art. 26-ter, lettera D), della direttiva del Consiglio 77/388/CEE, vigente ratione temporis - ai predetti soggetti, sia nel caso in cui le lavorazioni siano effettuate a loro cura, sia nel caso in cui lo siano da altri per loro conto, mantenendo, in questo secondo caso, il cd. "marchio di identificazione", di cui all'art. 7 del d.lgs. n. 251 del 1999.
Cass. civ. n. 15100/2024
L'inammissibilità è una invalidità specifica delle domande e delle eccezioni delle parti ed è pronunciata nel caso in cui manchino dei requisiti necessari a renderle ritualmente acquisite al tema del dibattito processuale; pertanto, se il giudice di merito omette di pronunciarsi su un'eccezione di inammissibilità, la sentenza di merito non è impugnabile per l'omessa pronuncia o per la carenza di motivazione, ma unicamente per l'invalidità già vanamente eccepita, in quanto ciò che rileva non è il tenore della pronuncia impugnata, bensì l'eventuale esistenza appunto di tale invalidità. (Affermando tale principio, la S.C. ha confermato la decisione di merito che accogliendo la domanda aveva adottato una implicita decisione di rigetto della questione processuale relativa alla tardività dell'impugnazione, senza che, in sede di legittimità, fosse stata nuovamente censurata detta questione, dolendosi il ricorrente della pretesa omissione di pronuncia al riguardo).
Cass. civ. n. 13904/2024
La mancata riproposizione, nelle conclusioni formalmente rassegnate nell'atto di costituzione in appello, dell'eccezione di prescrizione sollevata in primo grado, non ne comporta la tacita rinuncia, ove, in base al tenore complessivo dell'atto, la pronuncia richiesta presupponga necessariamente l'esame dell'eccezione predetta, poiché essa ha natura di eccezione di merito con funzione estintiva della domanda. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, non ritenendo sussistente il vizio di extrapetizione in ordine all'eccezione di prescrizione, sollevata in primo grado e non reiterata nelle conclusioni della comparsa di costituzione in appello, poiché pienamente coerente con la richiesta di rigetto della domanda).
Cass. civ. n. 757/2024
La formazione progressiva del giudicato conseguente ad annullamento con rinvio consente di dare al fatto, nel giudizio rescissorio, una diversa e più grave qualificazione giuridica anche in assenza di impugnazione sul punto del pubblico ministero, nel caso in cui la questione attinente alla riqualificazione costituisca un punto della decisione oggetto dell'annullamento o sia col punto caducato in rapporto di connessione essenziale, posto che la questione "de qua" non può ritenersi un capo della sentenza, difettando della completezza che rende il capo suscettibile di definitività. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da vizi la decisione, assunta in sede di rinvio, che aveva attribuito al fatto l'originaria qualificazione giuridica di "induzione indebita a dare o promettere utilità", benché la decisione annullata l'avesse riqualificato in termini di "traffico di influenze illecito" e non vi fosse stata impugnazione sul punto da parte del pubblico ministero).
Cass. civ. n. 38953/2023
Le misure cautelari personali in corso di esecuzione, ivi comprese quelle disposte nei confronti di soggetto dichiarato latitante a seguito dell'evasione dagli arresti domiciliari, se emesse per reati commessi antecedentemente all'entrata in vigore del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 e per effetto dello stesso divenuti perseguibili a querela, conservano ultrattività ex art. 85 d.lgs. citato, in attesa della presentazione della querela, fino a venti giorni dall'entrata in vigore del decreto medesimo, e perdono efficacia decorso inutilmente tale termine.
Cass. civ. n. 35708/2023
Il giudice d'appello deve pronunciarsi sull'eccezione in senso lato sollevata in primo grado dall'appellato contumace e già sottoposta al contraddittorio, non essendo la stessa sottoposta all'onere di riproposizione ex art. 346 c.p.c., in mancanza di una pronuncia del primo giudice che abbia rigettato la domanda per un'altra ragione, né al divieto di cui all'art. 345, comma 2, c.p.c. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata e disposto il rinvio al giudice d'appello, il quale avrebbe dovuto pronunciarsi, nonostante la contumacia dell'appellato, sulla fondatezza o infondatezza, ex actis, dell'eccezione di accettazione dell'eredità con beneficio di inventario, sollevata in primo grado).
Cass. civ. n. 14813/2023
Nel giudizio di cassazione non trova applicazione il disposto dell'art. 346 c.p.c., relativo alla rinuncia alle domande ed eccezioni non accolte in primo grado; pertanto, sulle questioni esplicitamente o implicitamente dichiarate assorbite dal giudice di merito, e non riproposte in sede di legittimità all'esito di tale declaratoria, non si forma il giudicato implicito, ben potendo le suddette questioni, in caso di accoglimento del ricorso, essere riproposte e decise nell'eventuale giudizio di rinvio.
Cass. civ. n. 13742/2023
In tema di IVA, l'esenzione generale per le cessioni di oro da investimento, prevista dall'art. 10, comma 1, n. 11, del d.P.R. n. 633 del 1972, presuppone che il materiale ceduto rispetti determinati requisiti di peso (superiore ad 1 grammo) e di purezza (superiore a 995 millesimi), mentre non è necessario il rispetto anche di una forma determinata (lingotto o placchetta), purché il bene di forma diversa (nella specie, in lamina) sia accettato dal mercato di riferimento.
Cass. civ. n. 9456/2023
La parte che ha tempestivamente formulato l'eccezione di nullità della testimonianza, in quanto resa da un teste che assume essere incapace, deve poi dolersene in modo preciso e puntuale anche in sede di precisazione delle conclusioni, dovendosi altrimenti ritenere l'eccezione rinunciata, così da non potere essere riproposta in sede d'impugnazione.
Cass. civ. n. 9377/2023
Quando sia stata proposta domanda di risoluzione per inadempimento di un contratto e una specifica richiesta di condanna al risarcimento dei danni conseguenti all'inadempimento denunciato, l'accoglimento in primo grado della sola pretesa risarcitoria, sul presupposto che non vi sia prova del dedotto contratto, con espresso rigetto della domanda di accertamento dell'inadempimento e quindi anche con inequivoca valutazione di infondatezza della dichiarazione di risoluzione del rapporto, non consente all'originario attore di limitarsi a riproporre in appello, ai sensi dell'art. 346 c.p.c., la domanda di risoluzione, rispetto alla quale l'avvenuta soccombenza richiede la proposizione di un tempestivo appello incidentale.
Cass. civ. n. 4770/2023
La rilevabilità d'ufficio del concorso di colpa della vittima di un fatto illecito, di cui all'art. 1227, comma 1, c.c., non è incondizionata, dovendo coordinarsi con gli oneri dell'allegazione e della prova; ne discende che la questione del concorso colposo è rilevabile d'ufficio, in primo grado, allorché risultino prospettati gli elementi di fatto dai quali sia desumibile la sussistenza d'una condotta colposa del danneggiato, che abbia concausato il danno e, in grado di appello, se in primo grado ne sia stato omesso il rilievo, ove la parte interessata abbia impugnato la sentenza che non ha provveduto sull'eccezione ovvero la abbia riproposta quando la questione sia rimasta assorbita.
Cass. civ. n. 2658/2023
In tema disconoscimento di scrittura privata, qualora lo stesso sia proposto ritualmente nel giudizio di primo grado, ma venga ignorato dalla sentenza che, utilizzando il documento, tuttavia accolga le domande proposte dalla parte che ha operato il disconoscimento, quest'ultima è tenuta, pur se vittoriosa, a riproporre la relativa eccezione nel giudizio di appello, in mancanza dovendo ritenersi il disconoscimento rinunciato, ai sensi dell'art. 346 c.p.c.
Cass. pen. n. 8/2001
In tema di rapporti giurisdizionali con autorità straniere, la disposizione di cui all'art. 14 primo comma della Convenzione europea di estradizione, resa esecutiva in Italia con legge 30 gennaio 1963, n. 300, secondo cui la persona estradata non può essere perseguita, giudicata o arrestata in vista dell'esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza, né sottoposta a qualunque altra restrizione della sua libertà personale per un qualsiasi fatto anteriore alla consegna diverso da quello che ha dato luogo all'estradizione, deve essere intesa nel senso che per i fatti diversi da quelli per i quali è stata concessa l'estradizione e commessi prima della consegna è inibito l'esercizio dell'azione penale, salvo che sia sopravvenuta l'estradizione suppletiva disciplinata dagli artt. 12 e 14 primo comma, lett. a), ovvero si sia verificata una delle cause di estinzione dell'estradizione previste dall'art. 14, primo comma, lett. b), della Convenzione predetta, atteso che la clausola di specialità si configura come introduttiva di una condizione di procedibilità, la cui mancanza costituisce elemento ostativo all'esercizio dell'azione penale nelle forme tipiche fissate dall'art. 405 c.p.p., anche se non impedisce il compimento degli atti di indagine preliminare necessari ad assicurare le fonti di prova, eventualmente mediante il ricorso all'incidente probatorio (art. 346 c.p.p.), l'esercizio dei poteri interruttivi della prescrizione purché compatibili con la fase antecedente all'esercizio dell'azione penale, nonché l'archiviazione della notizia di reato, che per sua natura resta estranea alla fase processuale. (In applicazione di tale principio la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza con la quale il giudice di merito aveva disatteso l'eccezione di improcedibilità formulata dall'imputato e pronunciato condanna per un reato diverso da quello in ordine al quale era stata concessa l'estradizione sul rilievo, ottenuto erroneo, che il principio di specialità operi esclusivamente come limite alla possibilità di restrizione della libertà personale, anche in sede esecutiva, della persona estradata e non anche con riferimento alla possibilità di sottoporre la stessa a procedimento penale per fatti diversi da quelli contemplati nell'estradizione).