Avvocato.it

Art. 345 — Difetto di una condizione di procedibilità. Riproponibilità dell’azione penale

Art. 345 — Difetto di una condizione di procedibilità. Riproponibilità dell’azione penale

1. Il provvedimento di archiviazione [ 409 ] e la sentenza di proscioglimento [ 529532 ] o di non luogo a procedere [ 425 ], anche se non più soggetta a impugnazione, con i quali è stata dichiarata la mancanza della querela, della istanza, della richiesta o dell’autorizzazione a procedere, non impediscono l’esercizio dell’azione penale per il medesimo fatto e contro la medesima persona se in seguito è proposta la querela, l’istanza, la richiesta o è concessa l’autorizzazione ovvero se è venuta meno la condizione personale che rendeva necessaria l’autorizzazione.

2. La stessa disposizione si applica quando il giudice accerta la mancanza di una condizione di procedibilità diversa da quelle indicate nel comma 1 [ 649 ], nonché quando, dopo che è stata pronunciata sentenza di non luogo a procedere o di non doversi procedere a norma dell’articolo 72 bis, lo stato di incapacità dell’imputato viene meno o si accerta che è stato erroneamente dichiarato.

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

[adrotate group=”20″]

Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.

[adrotate group=”22″]

Massime correlate

Cass. pen. n. 8855/2000

Una volta che la sentenza di non luogo a procedere emessa a norma dell’art. 425 c.p.p. non sia più soggetta a impugnazione e non ricorra alcuna delle ipotesi previste dalla disposizione eccezionale, e perciò di stretta applicazione, dell’art. 345 c.p.p., che si riferisce al sopravvenire della specifica condizione di procedibilità originariamente mancante, è precluso l’inizio dell’azione penale in ordine al medesimo fatto, sia pur diversamente qualificato, nei confronti della stessa persona. [Nella specie, successivamente a sentenza di non luogo a procedere emessa dal Gup per difetto di querela relativamente a reato di diffamazione a mezzo stampa, il P.M. aveva iniziato azione penale in ordine al medesimo fatto, qualificato come vilipendio delle Forze Armate, per il quale era intervenuta autorizzazione a procedere].

[adrotate group=”22″]

Cass. pen. n. 9/2000

Una volta disposta, al di fuori dei casi indicati nell’art. 345 c.p.p., l’archiviazione di una notizia di reato, non è consentito al P.M. chiedere e al Gip valutare, accogliendola o rigettandola – senza il preventivo provvedimento di autorizzazione alla riapertura delle indagini previsto dall’art. 414 stesso codice – l’applicazione di misura cautelare o l’emissione di altro provvedimento che implichi l’attualità di un procedimento investigativo nei confronti della stessa persona e per lo stesso fatto, si fondi la relativa richiesta su una semplice rilettura di elementi già presenti negli atti archiviati o su elementi acquisiti, anche occasionalmente, dopo l’archiviazione. E invero il decreto di archiviazione, pur non essendo munito dell’autorità della res judicata, è connotato da un’efficacia preclusiva, quantunque limitata, operante sia con riferimento al momento dichiarativo della carenza di elementi idonei a giustificare il proseguimento delle indagini, sia riguardo al momento della loro riapertura, condizionata dal presupposto dell’esigenza di nuove investigazioni, che rappresenta per il giudice parametro di valutazione da osservare nella motivazione della decisione di cui all’art. 414 c.p.p. [Nell’enunciare tale principio, la S.C. ha precisato che nella nozione di «stesso fatto» sono comprese sia le componenti oggettive dell’addebito – condotta, evento, rapporto di causalità – sia gli aspetti esterni al fatto di reato, da identificare nell’autorità che procede o procedette all’investigazione, in quanto l’effetto preclusivo discendente dall’archiviazione condiziona solo la condotta dell’ufficio inquirente che chiese e ottenne il relativo provvedimento].

[adrotate group=”22″]

[adrotate group=”21″]

Se la soluzione non è qui, contattaci

Non esitare, siamo a tua disposizione

Email

Esponi il tuo caso allegando, se del caso, anche dei documenti

Telefono

Una rapida connessione con gli avvocati del nostro team

Chat

On line ora! Al passo con i tempi per soddisfare le tue esigenze