Art. 345 – Codice di procedura penale – Difetto di una condizione di procedibilità. Riproponibilità dell’azione penale
1. Il provvedimento di archiviazione [409] e la sentenza di proscioglimento [529-532] o di non luogo a procedere [425], anche se non più soggetta a impugnazione, con i quali è stata dichiarata la mancanza della querela, della istanza, della richiesta o dell'autorizzazione a procedere, non impediscono l'esercizio dell'azione penale per il medesimo fatto e contro la medesima persona se in seguito è proposta la querela, l'istanza, la richiesta o è concessa l'autorizzazione ovvero se è venuta meno la condizione personale che rendeva necessaria l'autorizzazione.
2. La stessa disposizione si applica quando il giudice accerta la mancanza di una condizione di procedibilità diversa da quelle indicate nel comma 1 [649], nonché quando, dopo che è stata pronunciata sentenza di non luogo a procedere o di non doversi procedere a norma dell’articolo 72 bis, lo stato di incapacità dell’imputato viene meno o si accerta che è stato erroneamente dichiarato.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 12801/2007
Il decreto di riapertura delle indagini non è necessario, giusto quanto previsto dall'articolo 345, comma primo, cod. proc. pen., per il caso di archiviazione per mancanza di querela quando la querela sia successivamente presentata. Tale decreto non è parimenti necessario, sempre nel caso di archiviazione per mancanza di querela, allorquando successivamente si accerti che la querela non è più necessaria, essendo il reato divenuto procedibile d'ufficio per il verificarsi di un evento aggravatore, la cui sopravvenienza, del resto, deve indurre anche a dubitare che ci si trovi al cospetto del medesimo fatto oggetto dell'originaria (e archiviata) notizia criminis, non fosse altro perché l'evento aggravatore determina un diverso regime di procedibilità. (Nella specie, si è ritenuto non necessario il decreto di riapertura delle indagini in una vicenda relativa al reato di lesioni personali colpose derivanti da infortunio sul lavoro, originariamente fatto oggetto di archiviazione per mancanza di querela, che successivamente era divenuto procedibile d'ufficio per il verificarsi di un evento aggravatore della malattia, tale da avere consentito di ipotizzare il reato di lesioni gravissime, procedibile d'ufficio). (Annulla senza rinvio, App. Trento, 3 marzo 2004).
Cass. civ. n. 8855/2000
Una volta che la sentenza di non luogo a procedere emessa a norma dell'art. 425 c.p.p. non sia più soggetta a impugnazione e non ricorra alcuna delle ipotesi previste dalla disposizione eccezionale, e perciò di stretta applicazione, dell'art. 345 c.p.p., che si riferisce al sopravvenire della specifica condizione di procedibilità originariamente mancante, è precluso l'inizio dell'azione penale in ordine al medesimo fatto, sia pur diversamente qualificato, nei confronti della stessa persona. (Nella specie, successivamente a sentenza di non luogo a procedere emessa dal Gup per difetto di querela relativamente a reato di diffamazione a mezzo stampa, il P.M. aveva iniziato azione penale in ordine al medesimo fatto, qualificato come vilipendio delle Forze Armate, per il quale era intervenuta autorizzazione a procedere).