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Art. 361 — Individuazione di persone e di cose

Art. 361 — Individuazione di persone e di cose

1. Quando è necessario per la immediata prosecuzione delle indagini, il pubblico ministero procede alla individuazione di persone, di cose o di quanto altro può essere oggetto di percezione sensoriale [ 213217 ].

2. Le persone, le cose e gli altri oggetti sono presentati ovvero sottoposti in immagine a chi deve eseguire la individuazione.

3. Se ha fondata ragione di ritenere che la persona chiamata alla individuazione possa subire intimidazione o altra influenza dalla presenza di quella sottoposta a individuazione, il pubblico ministero adotta le cautele previste dall’articolo 214 comma 2 .

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. pen. n. 6505/2015

In tema di arresti domiciliari, la prescrizione dell’adozione del cosiddetto “braccialetto elettronico” non configura un nuovo tipo di misura coercitiva, ma la modalità di esecuzione ordinaria della cautela domiciliare, per disporre la quale non è necessario che il giudice adempia ad alcun onere di motivazione aggiuntiva. In tema di misure cautelari personali, l’individuazione fotografica effettuata dinanzi alla polizia giudiziaria, in assenza di profili di inattendibilità, è elemento idoneo per affermare la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza, indipendentemente dall’accertamento delle modalità e quindi della rispondenza alla metodologia prevista per la formale ricognizione a norma dell’art. 213 c.p.p., perché lascia fondatamente ritenere il successivo sviluppo in un atto di riconoscimento, formale o informale, o in una testimonianza che tale riconoscimento confermi.
In tema di misure cautelari personali, l’individuazione fotografica effettuata dinanzi alla polizia giudiziaria, in assenza di profili di inattendibilità, è elemento idoneo per affermare la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza, indipendentemente dall’accertamento delle modalità e quindi della rispondenza alla metodologia prevista per la formale ricognizione a norma dell’art. 213 c.p.p., perché lascia fondatamente ritenere il successivo sviluppo in un atto di riconoscimento, formale o informale, o in una testimonianza che tale riconoscimento confermi.

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Cass. pen. n. 7432/2002

L’individuazione fotografica condotta dalla polizia giudiziaria, senza l’assistenza di un interprete, presso un soggetto che non comprenda la lingua italiana, deve considerarsi acquisita contra legem , e dunque viziata da inutilizzabilità patologica, come tale rilevante in ogni fase del processo penale. [In motivazione la Corte, premesso che la legge prescrive la forma linguistica della comunicazione tra interrogato e verbalizzante, ha posto in rilievo come la radicale inidoneità probatoria di un atto basato su scambi di comunicazione gestuale comporti la sostanziale inesistenza dell’atto medesimo].

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Cass. pen. n. 5265/1998

La testimonianza indiretta può avere ad oggetto anche una avvenuta individuazione fotografica: quest’ultima, invero, costituisce pur sempre una dichiarazione resa da un teste per l’identificazione di persone e cose, sicché i risultati della stessa ben possono formare oggetto della testimonianza indiretta del personale di polizia giudiziaria dinanzi al quale è stata compiuta la dichiarazione ricognitiva della percezione visiva.

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Cass. pen. n. 3777/1995

Poiché i gravi indizi di colpevolezza di cui all’art. 273 c.p.p. sono quegli elementi a carico, di natura logica o rappresentativa, che, contenendo in nuce tutti o soltanto alcuni degli elementi strutturali della corrispondente prova, non valgono di per sé a dimostrare oltre ogni ragionevole dubbio la responsabilità dell’indagato e tuttavia consentono, per la loro consistenza, di prevedere che, attraverso la futura acquisizione di ulteriori elementi, saranno idonei a dimostrare tale responsabilità, così fondando una qualificata probabilità di colpevolezza, l’individuazione fotografica o personale, effettuata dalla polizia giudiziaria o dal pubblico ministero, pur essendo priva di valenza probatoria nel dibattimento ai fini del giudizio di responsabilità, ben può essere posta a fondamento di una misura cautelare, perché lascia fondatamente ritenere che sbocchi in un atto di riconoscimento, formale o informale, o in una testimonianza che tale individuazione confermi, sì da costituire il fondamento di una prognosi di affermazione di responsabilità.

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Cass. pen. n. 4722/1995

In tema di misure cautelari personali l’individuazione fotografica costituisce elemento di rilevante valore indiziario, trattandosi di circostanza di fatto individualizzata e come tale, idonea a lasciar desumere l’attribuzione del reato all’indagato.

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Cass. pen. n. 9676/1994

L’art. 431, lettera b], c.p.p., che consente l’inserimento nel fascicolo per il dibattimento degli atti irripetibili compiuti dalla polizia giudiziaria, rappresenta una deroga al principio dell’oralità cui è ispirata la nuova disciplina del processo penale e costituisce, pertanto, norma eccezionale di stretta interpretazione. Non può quindi accogliersi una nozione ampia di irripetibilità, che includa cioè qualsiasi situazione nella quale debba salvaguardarsi l’esito dell’atto di indagine dai pericoli connessi al decorso del tempo, il concetto di irripetibilità, infatti, in coerenza con le caratteristiche proprie del nuovo processo, non può non coincidere con quello di impossibilità di reiterazione dell’atto stesso in sede dibattimentale, mentre l’esigenza di evitare che il decorso del tempo pregiudichi la genuinità della prova trova tutela nella disciplina dell’incidente probatorio. [Nella specie la Corte ha escluso che possano considerarsi atti irripetibili ai sensi e per gli effetti dell’art. 431 c.p.p., gli atti di individuazione fotografica e personale compiuti dalla polizia giudiziaria].
Possono essere utilizzati per le contestazioni, e quindi ritualmente acquisiti al fascicolo del dibattimento ex art. 500 c.p.p., gli atti di individuazione fotografica o personale compiuti dal pubblico ministero o dalla polizia giudiziaria in quanto essi, pur implicando attività strumentali necessarie per l’esecuzione della ricognizione, costituiscono pur sempre, nella sostanza, dichiarazioni rese da testi per l’identificazione di persone o di cose.

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Cass. pen. n. 6422/1994

L’individuazione è contrassegnata dalla sua necessaria immediatezza che, mentre, per un verso, ne designa, almeno sul piano fenomenico, una maggiore efficacia dimostrativa, per un altro verso, la rende operante entro termini di «rischio» che il pubblico ministero ha l’onere di valutare: lo comprova sia la sua natura di atto «non garantito» dalla partecipazione del difensore sia l’impossibilità per la parte privata di precluderne l’espletamento attraverso la riserva di assunzione di un mezzo di prova, una riserva in altri casi consentita solo riconoscendo l’esistenza del diritto all’acquisizione anticipata della prova stessa.

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Cass. pen. n. 1725/1994

Gli atti di individuazione fotografica effettuati dalla polizia giudiziaria su delega del P.M. non sono compresi tra gli atti del P.M. ai quali il difensore e l’indagato abbiano diritto di assistere. La mancata partecipazione del difensore e della persona indagata alla individuazione fotografica non può pregiudicare il diritto alla difesa, trattandosi di atto di indagine finalizzato non a formare la prova ma ad orientare le investigazioni e che è utilizzabile per l’emissione di una misura cautelare.

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Cass. pen. n. 1751/1993

Non sussiste alcun divieto di documentazione e di utilizzazione dei risultati dell’individuazione di persone e di cose operata dal P.M. per l’immediata prosecuzione delle indagini. Conseguentemente, i risultati di detta attività, inseriti nel fascicolo del P.M. possono essere posti a fondamento di provvedimenti cautelari, essere valutati dal Gip in sede di udienza preliminare, costituire prova in sede di giudizio abbreviato e, integrando nella sostanza sommarie informazioni assunte dal P.M., essere introdotte nell’istruzione dibattimentale con la procedura delle contestazioni nell’esame testimoniale.

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Cass. pen. n. 1680/1993

Il giudice di merito può trarre il proprio convincimento da ogni elemento indiziante o di prova e, quindi, anche da ricognizioni non formali e riconoscimenti fotografici, sicché nell’ambito dei poteri discrezionali di valutazione che l’ordinamento gli riconosce, può attribuire concreto valore indiziante o probatorio all’identificazione dell’autore del reato mediante riconoscimento fotografico, che costituisce accertamento di fatto utilizzabile in virtù dei principi della non tassatività dei mezzi di prova e del libero convincimento, che consentono il ricorso non solo alle cosiddette «prove legali», ma anche ad elementi di giudizio diversi, purché acquisiti non in violazione di specifici divieti.

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