14 Mag Cassazione penale Sez. II sentenza n. 3777 del 22 novembre 1995
Testo massima n. 1
Poiché i gravi indizi di colpevolezza di cui all’art. 273 c.p.p. sono quegli elementi a carico, di natura logica o rappresentativa, che, contenendo in nuce tutti o soltanto alcuni degli elementi strutturali della corrispondente prova, non valgono di per sé a dimostrare oltre ogni ragionevole dubbio la responsabilità dell’indagato e tuttavia consentono, per la loro consistenza, di prevedere che, attraverso la futura acquisizione di ulteriori elementi, saranno idonei a dimostrare tale responsabilità, così fondando una qualificata probabilità di colpevolezza, l’individuazione fotografica o personale, effettuata dalla polizia giudiziaria o dal pubblico ministero, pur essendo priva di valenza probatoria nel dibattimento ai fini del giudizio di responsabilità, ben può essere posta a fondamento di una misura cautelare, perché lascia fondatamente ritenere che sbocchi in un atto di riconoscimento, formale o informale, o in una testimonianza che tale individuazione confermi, sì da costituire il fondamento di una prognosi di affermazione di responsabilità.
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Testo massima n. 2
Tra i «gravi indizi di colpevolezza», idonei, come tali, a legittimare l’applicazione di una misura cautelare, può annoverarsi anche l’individuazione fotografica o personale effettuata dalla polizia giudiziaria o dal pubblico ministero, potendosi fondatamente ritenere che detta individuazione possa poi trovare conferma in un atto di riconoscimento, formale o informale, ovvero in una testimonianza.
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