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Art. 370 — Atti diretti e atti delegati

Art. 370 — Atti diretti e atti delegati

1. Il pubblico ministero compie personalmente ogni attività di indagine. Può avvalersi della polizia giudiziaria per il compimento di attività di indagine e di atti specificamente delegati, ivi compresi gli interrogatori [ 375, 388 ] ed i confronti [ 364 ] cui partecipi la persona sottoposta alle indagini che si trovi in stato di libertà, con l’assistenza necessaria del difensore.

2. Quando procede a norma del comma 1, la polizia giudiziaria osserva le disposizioni degli articoli 364, 365 e 373.

2-bis. Se si tratta di uno dei delitti previsti dagli articoli 572, 609 bis, 609 ter, 609 quater, 609 quinquies, 609 octies, 612 bis e 612 ter del codice penale, ovvero dagli articoli 582 e 583 quinquies del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5, 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del medesimo codice, la polizia giudiziaria procede senza ritardo al compimento degli atti delegati dal pubblico ministero.

2-ter. Nei casi di cui al comma 2 bis, la polizia giudiziaria pone senza ritardo a disposizione del pubblico ministero la documentazione dell’attività nelle forme e con le modalità previste dall’articolo 357 .

3. Per singoli atti da assumere nella circoscrizione di altro tribunale, il pubblico ministero, qualora non ritenga di procedere personalmente, può delegare, secondo la rispettiva competenza per materia, il pubblico ministero presso il tribunale [o la pretura] del luogo.

4. Quando ricorrono ragioni di urgenza o altri gravi motivi, il pubblico ministero delegato a norma del comma 3 ha facoltà di procedere di propria iniziativa anche agli atti che a seguito dello svolgimento di quelli specificamente delegati appaiono necessari ai fini delle indagini.

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. pen. n. 40505/2008

L’obbligo di informazione alla persona sottoposta alle indagini di cui all’art. 369 bis c.p.p. è escluso ove esista già agli atti la nomina di un difensore di fiducia.

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Cass. pen. n. 2787/2006

L’invito a presentarsi davanti al Pubblico Ministero ha efficacia interruttiva della prescrizione del reato, anche se all’interrogatorio abbia proceduto un ufficiale della polizia giudiziaria all’uopo delegato dal P.M.

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Cass. pen. n. 42748/2003

Le dichiarazioni accusatorie rese, nel corso dell’interrogatorio delegato dal pubblico ministero ad un ufficiale della polizia giudiziaria, in violazione dell’art. 370 comma 1 c.p.p., da un collaboratore di giustizia che non si trovi in stato di libertà non sono utilizzabili ai fini dell’applicazione delle misure cautelari personali.

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Cass. pen. n. 12715/2001

Sussiste nullità del decreto di citazione a giudizio emesso dal pubblico ministero quando, pur essendo stato questo preceduto dall’invito all’imputato a presentarsi per rendere l’interrogatorio [secondo la disciplina all’epoca dettata dall’art. 555 c.p.p.], il detto adempimento, delegato alla polizia giudiziaria ai sensi dell’art. 370 c.p.p., non abbia in effetti avuto luogo per la mancata presenza del difensore, tempestivamente avvisato ma non comparso; situazione, questa, nella quale, trattandosi di atto da compiere con l’assistenza necessaria del difensore, la polizia giudiziaria, ai sensi dell’art. 350, comma 4, c.p.p. [dettato in effetti per l’attività d’iniziativa ma applicabile estensivamente anche a quella delegata], avrebbe dovuto chiedere al pubblico ministero di designare un sostituto del difensore non comparso, a norma dell’art. 97, comma 4, c.p.p.

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Cass. pen. n. 8817/2001

Rientra fra gli atti interruttivi della prescrizione previsti dall’art. 160, comma secondo, c.p., l’interrogatorio reso alla polizia giudiziaria, all’uopo delegata dal pubblico ministero, trattandosi di atto del tutto equiparabile all’interrogatorio reso direttamente al pubblico ministero, cui la suddetta disposizione normativa fa riferimento.

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Cass. pen. n. 2902/1993

Per l’audizione di un collaboratore della giustizia in luogo posto al di fuori della circoscrizione di sua competenza, ben può il pubblico ministero delegare un ufficiale di polizia giudiziaria, demandato allo svolgimento di indagini ai sensi dell’art. 370, comma primo, c.p.p., atteso che tale norma non pone limiti territoriali allo svolgimento di dette indagini.

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Cass. pen. n. 4603/1993

Nella disciplina prevista dal nuovo codice di procedura penale non esiste un divieto assoluto per la polizia giudiziaria di procedere ad atti di iniziativa successivamente alla trasmissione della notizia di reato al pubblico ministero; esiste soltanto un divieto di compiere atti in contrasto con le direttive del P.M., dopo il cui intervento la P.G. deve non solo compiere gli atti ad essa specificamente delegati, ma anche tutte le altre attività di indagine necessarie nell’ambito delle direttive impartite, sia per accertare i reati, sia perché richieste da elementi successivamente emersi. Ne deriva che fino a quando il pubblico ministero, pur avendo ricevuto la notizia di reato, non abbia impartito specifiche direttive, è operante esclusivamente il disposto dell’art. 348, primo comma, c.p.p., secondo il quale la polizia giudiziaria, senza necessità di specifica delega e agendo, quindi, di sua iniziativa, nell’ambito della propria discrezionalità tecnica, raccoglie ogni elemento utile alla ricostruzione del fatto e all’individuazione del colpevole.

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Cass. pen. n. 2281/1990

Al fine di stabilire la necessità o meno di spedizione del preventivo avviso al difensore, l’ispezione compiuta su delega del pubblico ministero dalla polizia giudiziaria non può farsi rientrare tra gli atti urgenti. Ne consegue che in tale situazione l’omesso avviso al difensore con almeno ventiquattro ore di anticipo è causa di nullità dell’atto compiuto e di quelli conseguenti.

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