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Art. 373 — Documentazione degli atti

Art. 373 — Documentazione degli atti

1. Salvo quanto disposto in relazione a specifici atti, è redatto verbale [ 136 ]:

  1. a] delle denunce, querele e istanze di procedimento presentate oralmente [ 333 2, 337 2, 341 ];
  2. b] degli interrogatori e dei confronti con la persona sottoposta alle indagini;
  3. c] delle ispezioni, delle perquisizioni e dei sequestri;
  4. d] delle sommarie informazioni assunte a norma dell’articolo 362;
  5. d-bis] dell’interrogatorio assunto a norma dell’articolo 363;
  6. e] degli accertamenti tecnici compiuti a norma dell’articolo 360.

2. Il verbale è redatto secondo le modalità previste nel titolo III del libro II.

3. Alla documentazione delle attività di indagine preliminare, diverse da quelle previste dal comma 1, si procede soltanto mediante la redazione del verbale in forma riassuntiva [ 140 ] ovvero, quando si tratta di atti a contenuto semplice o di limitata rilevanza, mediante le annotazioni ritenute necessarie .

4. Gli atti sono documentati nel corso del loro compimento ovvero immediatamente dopo quando ricorrono insuperabili circostanze, da indicarsi specificamente, che impediscono la documentazione contestuale.

5. L’atto contenente la notizia di reato e la documentazione relativa alle indagini sono conservati in apposito fascicolo presso l’ufficio del pubblico ministero assieme agli atti trasmessi dalla polizia giudiziaria a norma dell’articolo 357.

6. Alla redazione del verbale e delle annotazioni provvede l’ufficiale di polizia giudiziaria o l’ausiliario [ 126 ] che assiste il pubblico ministero. Si applica la disposizione dell’articolo 142.

  1. a] delle denunce, querele e istanze di procedimento presentate oralmente [ 333 2, 337 2, 341 ];
  2. b] degli interrogatori e dei confronti con la persona sottoposta alle indagini;
  3. c] delle ispezioni, delle perquisizioni e dei sequestri;
  4. d] delle sommarie informazioni assunte a norma dell’articolo 362;
  5. d-bis] dell’interrogatorio assunto a norma dell’articolo 363;
  6. e] degli accertamenti tecnici compiuti a norma dell’articolo 360.
L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. pen. n. 17118/2017

In tema di applicazione di misure cautelari personali, legittimamente il P.M. può trasmettere al G.I.P., a corredo della propria richiesta di misura, verbali di dichiarazioni recanti omissioni a tutela delle progressione delle indagini, purché gli stralci dei verbali depositati siano rappresentativi degli elementi su cui essa si fonda e siano garantiti il diritto di difesa e lo sviluppo del contraddittorio; nondimeno, il non corretto esercizio di tale facoltà del P.M. non determina di per sé la nullità dell’ordinanza che recepisce le dichiarazioni di cui ai verbali stessi ex art. 178, comma primo, lett. c], cod. proc. pen., ridondando soltanto sulla valutazione che il giudice deve compiere rispetto ai materiali indizianti.

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Cass. pen. n. 1264/2009

In tema di documentazione degli atti del P.M., l’assenza dell’ausiliario all’atto della redazione del verbale d’affidamento di un incarico di consulenza tecnica e la mancata sottoscrizione del verbale da parte di quest’ultimo costituiscono irregolarità processuali, in quanto tali inidonee a determinare la nullità dell’atto o della relazione depositata dal consulente tecnico.

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Cass. pen. n. 25589/2005

I verbali degli atti d’indagine trasmessi a sostegno di una richiesta di misura cautelare, seppure presentino cancellature di parti del loro contenuto, sono utilizzabili nei contenuti palesi anche nell’eventuale sede di riesame, non avendo il P.M. il dovere di trasmettere i verbali delle indagini nella loro integralità e potendo così inviare semplici stralci di verbali o oscurare una parte del contenuto con omissis a tutela del segreto investigativo che non impedisce lo sviluppo del contraddittorio.

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Cass. pen. n. 11924/2005

Il divieto, sancito dall’art.197, lett. d] c.p.p., di assumere come testimoni coloro che hanno svolto la funzione di ausiliari del giudice o del P.M. è posto esclusivamente in relazione all’attività di documentazione degli atti prevista dall’art. 373 dello stesso codice e non anche a quella che l’agente o l’ufficiale di P.G. abbia compiuto nell’esercizio della funzione di polizia giudiziaria.

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