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Art. 364 — Nomina e assistenza del difensore

Art. 364 — Nomina e assistenza del difensore

1. Il pubblico ministero, se deve procedere a interrogatorio [ 64, 65, 375, 388 ], ovvero a ispezione [ 244 ], a individuazione di persone o confronto [ 211 ] cui deve partecipare la persona sottoposta alle indagini, la invita a presentarsi a norma dell’articolo 375.

2. La persona sottoposta alle indagini priva del difensore [ 96 ] è altresì avvisata che è assistita da un difensore di ufficio [ 97 ], ma che può nominarne uno di fiducia.

3. Al difensore di ufficio o a quello di fiducia in precedenza nominato è dato avviso almeno ventiquattro ore prima del compimento degli atti indicati nel comma 1 e delle ispezioni a cui non deve partecipare la persona sottoposta alle indagini.

4. Il difensore ha in ogni caso diritto di assistere agli atti indicati nei commi 1 e 3, fermo quanto previsto dall’articolo 245.

5. Nei casi di assoluta urgenza, quando vi è fondato motivo di ritenere che il ritardo possa pregiudicare la ricerca o l’assicurazione delle fonti di prova, il pubblico ministero può procedere a interrogatorio, a ispezione, a individuazione di persone o a confronto anche prima del termine fissato dandone avviso al difensore senza ritardo e comunque tempestivamente. L’avviso può essere omesso quando il pubblico ministero procede a ispezione e vi è fondato motivo di ritenere che le tracce o gli altri effetti materiali del reato possano essere alterati. È fatta salva, in ogni caso, la facoltà del difensore d’intervenire.

6. Quando procede nei modi previsti dal comma 5, il pubblico ministero deve specificamente indicare, a pena di nullità [ 177186 ], i motivi della deroga e le modalità dell’avviso.

7. È vietato a coloro che intervengono agli atti di fare segni di approvazione o disapprovazione. Quando assiste al compimento degli atti, il difensore può presentare al pubblico ministero richieste, osservazioni e riserve delle quali è fatta menzione nel verbale [ 136 ].

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.

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Massime correlate

Cass. pen. n. 7255/2006

L’assenza del difensore, ritualmente e tempestivamente avvisato, non impone la sospensione dell’interrogatorio dinanzi al P.M., nè la nomina di un difensore d’ufficio per l’espletamento di tale atto in quanto, ai sensi dell’art. 364 c.p.p., la presenza del difensore, pur costituendo un diritto per l’indagato, non è tuttavia obbligatoria.

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Cass. pen. n. 8112/2003

Non è necessario il previo inoltro dell’informazione di garanzia ai fini del compimento degli atti diretti alla ricerca della prova per i quali non sia previsto l’avviso del difensore [c.d. atti «a sorpresa»: perquisizione, sequestro ed ispezione ex art. 364, comma 5, c.p.p.], né il pubblico ministero ha l’obbligo, ove l’indagato sia presente, di provvedere all’informazione contestualmente all’esecuzione degli atti medesimi, contemplando la legge in tali ipotesi una serie di adempimenti [notifica del decreto motivato, invito a nominare un difensore di fiducia, ovvero in mancanza, designazione di un difensore d’ufficio] di questa totalmente assorbenti e, nel concreto, sostitutivi; ove tuttavia la persona sottoposta alle indagini non abbia assistito all’atto, una volta che questo sia compiuto viene ad esaurirsi l’esigenza preclusiva connessa alla «sorpresa», con la conseguenza che riemerge l’obbligo del pubblico ministero del tempestivo inoltro dell’informazione predetta, anche al fine di assicurare all’interessato la pienezza delle facoltà difensive riconducibili al deposito degli atti previsto dall’art. 366 c.p.p. [Nell’affermare tale principio la Corte ha altresì precisato che nei casi indicati, non sussistendo alcun obbligo di comunicazione preventiva, nessuna conseguenza per il mancato inoltro dell’informazione di garanzia si produce su un atto già compiuto, la cui validità resta legata soltanto al rispetto delle condizioni specifiche ad esso relative].

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Cass. pen. n. 40970/2002

In tema di sequestro preventivo, non è previsto da alcuna disposizione di legge l’obbligo del previo avviso al difensore di fiducia dell’indagato della esecuzione del sequestro, né sussiste l’obbligo per la polizia giudiziaria di avvisare l’indagato della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia, posto che le norme di cui agli artt. 356 e 364 c.p.p. e 114 att. c.p.p., che prevedono tale avviso in tema di sequestro probatorio, non trovano applicazione nell’ipotesi di sequestro preventivo.

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Cass. pen. n. 839/1999

In tema di convalida del fermo o dell’arresto, al giudice per le indagini preliminari non è imposto alcun termine specifico per avvisare il difensore di fiducia della fissazione della relativa udienza, prevedendo, solo, l’art. 390, comma secondo, c.p.p. che l’avviso deve essere dato «senza ritardo». Deve, quindi, escludersi che il termine di ventiquattro ore per detto avviso al difensore di cui all’art. 364 c.p.p. sia compatibile con il procedimento di convalida, caratterizzato dalla necessità di espletare i relativi adempimenti in tempi brevi, a pena di perdita di efficacia dell’arresto o del fermo, e deve affermarsi la piena legittimità dell’interrogatorio [e, conseguentemente, la piena efficacia della disposta misura cautelare della custodia in carcere] reso alla presenza di difensore di ufficio appositamente nominato, in caso di mancato reperimento del difensore di fiducia.

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