Art. 376 – Codice di procedura penale – Accompagnamento coattivo per procedere a interrogatorio o a confronto

1. Quando si tratta di procedere ad atti di interrogatorio [65, 375] o confronto, l'accompagnamento coattivo è disposto dal pubblico ministero su autorizzazione del giudice [132].

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.

Massime correlate

Cass. pen. n. 34224/2010

Il provvedimento del giudice di rigetto della richiesta di accompagnamento coattivo dell'imputato non è impugnabile. (Dichiara inammissibile, Gip Trib. Reggio Emilia, 22 ottobre 2009).

Cass. pen. n. 47105/2009

Non integra il reato contravvenzionale di cui all'art. 650 cod. pen. l'inottemperanza della persona sottoposta alle indagini all'invito a presentarsi per rendere interrogatorio dinanzi alla polizia giudiziaria, su delega del pubblico ministero, a cui si rimedia eventualmente per mezzo dell'accompagnamento coattivo. (Annulla senza rinvio, App. Catania, 15/05/2009).

Cass. pen. n. 7458/2005

Il provvedimento con il quale il G.i.p. respinge la richiesta del P.M. di autorizzazione all'accompagnamento coattivo ex art. 376 cod. proc. pen., perché spirati i termini delle indagini preliminari, è illegittimo, ma non abnorme, atteso che detto provvedimento non determina una anomala regressione del procedimento né uno stallo processuale non altrimenti superabile. (Dichiara inammissibile, Gip Trib. Frosinone, 11 Aprile 2005).

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