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Art. 132 — Accompagnamento coattivo dell’imputato

Art. 132 — Accompagnamento coattivo dell’imputato

1. L’accompagnamento coattivo [ 376, 399, 490 ] è disposto, nei casi previsti dalla legge, con decreto motivato, con il quale il giudice ordina di condurre l’imputato alla sua presenza, se occorre anche con la forza.

2. La persona sottoposta ad accompagnamento coattivo non può essere tenuta a disposizione oltre il compimento dell’atto previsto e di quelli conseguenziali per i quali perduri la necessità della sua presenza. In ogni caso la persona non può essere trattenuta oltre le ventiquattro ore .

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. pen. n. 2443/1996

Il decreto del tribunale che disponga l’accompagnamento coattivo dell’imputato per essere sottoposto a perizia psichiatrica in dibattimento incide sulla libertà personale; ne consegue che avverso tale provvedimento, non essendo previsto alcun mezzo di impugnazione, è ammissibile il ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 111, comma secondo, della Costituzione.
Il potere di ordinare l’accompagnamento coattivo dell’imputato per essere sottoposto a perizia psichiatrica nel dibattimento rientra tra quelli attribuiti al giudice dal codice di rito. A norma dell’art. 224 comma secondo, il giudice dispone la citazione del perito e la comparizione delle persone sottoposte al suo esame, ed adotta tutti gli altri provvedimenti che si rendono necessari per l’esecuzione delle operazioni peritali; in questa ottica, conseguentemente, deve essere letto il primo comma dell’art. 132 c.p.p. che attribuisce al giudice il potere di ordinare l’accompagnamento coattivo dell’imputato, ma solo se la misura è prevista specificamente dalla legge. La norma va poi collegata all’art. 490 c.p.p. il quale prevede che l’accompagnamento coattivo possa essere disposto quando occorra assicurare la presenza dell’imputato per una prova diversa dall’esame: e tale è indubbiamente la perizia, finalizzata ad acquisire dati che richiedono specifiche competenze tecniche, e disciplinata tra i mezzi di prova.

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Cass. pen. n. 9370/1994

Qualora, sulla base del favorevole parere medico di un sanitario officiato dai giudici, a costoro oralmente comunicato ma documentalmente acquisito solo successivamente all’udienza, venga disposta la traduzione coattiva in aula dell’imputato, che aveva documentato un impedimento a comparire, e questi, sia pure contro le sue aspettative ed in difformità da altri pareri clinici, sia tradotto e presenzi all’udienza, senza che la patologia presentata possa determinare un’incapacità di partecipare coscientemente al giudizio, non può più essere utilmente sollevata alcuna eccezione di nullità. Questa è proponibile solo nell’ipotesi di inizio del dibattimento in assenza dell’imputato, opinabilmente esclusa l’assoluta impossibilità di costui di comparire per legittimo impedimento.

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