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Art. 377 — Citazioni di persone informate sui fatti

Art. 377 — Citazioni di persone informate sui fatti

1. Il pubblico ministero può emettere decreto di citazione quando deve procedere ad atti che richiedono la presenza della persona offesa [ 90 ] e delle persone in grado di riferire su circostanze utili ai fini delle indagini.

2. Il decreto contiene:

  1. a] le generalità della persona;
  2. b] il giorno, l’ora e il luogo della comparizione nonché l’autorità davanti alla quale la persona deve presentarsi;
  3. c] l’avvertimento che il pubblico ministero potrà disporre a norma dell’articolo 133 l’accompagnamento coattivo in caso di mancata comparizione senza che sia stato addotto legittimo impedimento .

3. Il pubblico ministero provvede allo stesso modo per la citazione del consulente tecnico [ 359, 360 ], dell’interprete [ 143 ] e del custode delle cose sequestrate [ 259 ].

  1. a] le generalità della persona;
  2. b] il giorno, l’ora e il luogo della comparizione nonché l’autorità davanti alla quale la persona deve presentarsi;
  3. c] l’avvertimento che il pubblico ministero potrà disporre a norma dell’articolo 133 l’accompagnamento coattivo in caso di mancata comparizione senza che sia stato addotto legittimo impedimento .
L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. pen. n. 25958/2013

Le dichiarazioni rese da un soggetto quale persona informata dei fatti, quando assunte in assenza di indizi d’una sua possibile responsabilità, restano utilizzabili nei confronti dei terzi anche se nel prosieguo del procedimento l’interessato assume, in relazione agli stessi fatti diversamente qualificati, la veste di indagato o imputato.

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Cass. pen. n. 15789/2005

Il delitto di subornazione, per la cui configurabilità è richiesta la priorità dell’assunzione della qualifica di testimone rispetto alla messa in atto della condotta subornatrice, ricorre anche nell’ipotesi in cui tale condotta sia posta in essere nei confronti di colui che abbia già reso la propria deposizione in quanto la qualità di teste cessa nel momento in cui il processo esaurisce definitivamente il suo corso e non nel momento in cui ha termine la deposizione, ben potendo il teste già sentito essere ulteriormente escusso nella stessa fase ovvero in quella successiva del procedimento [principio riaffermato, nella specie, con riguardo a condotta subornatrice posta in essere nei confronti di soggetto che era già stato sentito dal P.M. come persona informata sui fatti].

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