Art. 377 – Codice di procedura penale – Citazioni di persone informate sui fatti
1. Il pubblico ministero può emettere decreto di citazione quando deve procedere ad atti che richiedono la presenza della persona offesa [90] e delle persone in grado di riferire su circostanze utili ai fini delle indagini.
2. Il decreto contiene:
a) le generalità della persona;
b) il giorno, l'ora e il luogo della comparizione nonché l'autorità davanti alla quale la persona deve presentarsi;
c) l'avvertimento che il pubblico ministero potrà disporre a norma dell'articolo 133 l'accompagnamento coattivo in caso di mancata comparizione senza che sia stato addotto legittimo impedimento.
3. Il pubblico ministero provvede allo stesso modo per la citazione del consulente tecnico [359, 360], dell'interprete [143] e del custode delle cose sequestrate [259].
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 8456/2024
E' annullabile la donazione effettuata da persona sottoposta ad amministrazione di sostegno quando il giudice tutelare, con il decreto di cui all'art. 405 c.c., o successivamente anche d'ufficio, abbia previsto che gli atti di straordinaria amministrazione possano essere validamente eseguiti soltanto con l'assistenza dell'amministratore di sostegno, senza che al riguardo rilevi la conoscenza che il donatario abbia dell'apertura della misura di protezione.
Cass. civ. n. 29961/2023
Nel procedimento di rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c., la cancelleria della Corte di cassazione deve dare comunicazione, nel termine indicato dall'art. 377, comma 2, c.p.c., del decreto di ammissibilità della questione del Primo Presidente e di quello di fissazione dell'udienza pubblica alle parti che risultano costituite nel giudizio di merito in base ai dati acquisiti ai sensi dell'art. 137-bis, comma 2, disp. att. c.p.c., sia perché il procedimento costituisce una fase incidentale del giudizio, in cui i principi di diritto regolanti la fattispecie sono espressi con effetto vincolante, sia perché le parti devono poter svolgere le proprie difese nel termine di cui all'art. 378 c.p.c., il quale, decorrendo a ritroso dalla data dell'udienza, presuppone la sua conoscenza.
Cass. civ. n. 27382/2023
Integra il delitto di intralcio alla giustizia di cui all'art. 377 cod. pen. la condotta di chi compie pressioni o minacce sulla persona che ha reso dichiarazioni accusatorie in fase di indagini preliminari per indurla alla ritrattazione in detta fase o in prospettiva del successivo dibattimento. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto sufficiente ad integrare il reato la circostanza che la persona offesa avesse sporto denuncia e fosse, quindi, inquadrabile nella categoria dei "dichiaranti processuali", ancorché avesse reso informazioni solo in fase di indagini preliminari).
Cass. pen. n. 25958/2013
Le dichiarazioni rese da un soggetto quale persona informata dei fatti, quando assunte in assenza di indizi d'una sua possibile responsabilità, restano utilizzabili nei confronti dei terzi anche se nel prosieguo del procedimento l'interessato assume, in relazione agli stessi fatti diversamente qualificati, la veste di indagato o imputato.
Cass. pen. n. 15789/2005
Il delitto di subornazione, per la cui configurabilità è richiesta la priorità dell'assunzione della qualifica di testimone rispetto alla messa in atto della condotta subornatrice, ricorre anche nell'ipotesi in cui tale condotta sia posta in essere nei confronti di colui che abbia già reso la propria deposizione in quanto la qualità di teste cessa nel momento in cui il processo esaurisce definitivamente il suo corso e non nel momento in cui ha termine la deposizione, ben potendo il teste già sentito essere ulteriormente escusso nella stessa fase ovvero in quella successiva del procedimento (principio riaffermato, nella specie, con riguardo a condotta subornatrice posta in essere nei confronti di soggetto che era già stato sentito dal P.M. come persona informata sui fatti).