Art. 377 – Codice di procedura penale – Citazioni di persone informate sui fatti
1. Il pubblico ministero può emettere decreto di citazione quando deve procedere ad atti che richiedono la presenza della persona offesa [90] e delle persone in grado di riferire su circostanze utili ai fini delle indagini.
2. Il decreto contiene:
a) le generalità della persona;
b) il giorno, l'ora e il luogo della comparizione nonché l'autorità davanti alla quale la persona deve presentarsi;
c) l'avvertimento che il pubblico ministero potrà disporre a norma dell'articolo 133 l'accompagnamento coattivo in caso di mancata comparizione senza che sia stato addotto legittimo impedimento.
3. Il pubblico ministero provvede allo stesso modo per la citazione del consulente tecnico [359, 360], dell'interprete [143] e del custode delle cose sequestrate [259].
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 25958/2013
Le dichiarazioni rese da un soggetto quale persona informata dei fatti, quando assunte in assenza di indizi d'una sua possibile responsabilità, restano utilizzabili nei confronti dei terzi anche se nel prosieguo del procedimento l'interessato assume, in relazione agli stessi fatti diversamente qualificati, la veste di indagato o imputato.