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Art. 383 — Facoltà di arresto da parte dei privati

Art. 383 — Facoltà di arresto da parte dei privati

1. Nei casi previsti dall’articolo 380 ogni persona è autorizzata a procedere all’arresto in flagranza, quando si tratta di delitti perseguibili di ufficio.

2. La persona che ha eseguito l’arresto deve senza ritardo consegnare l’arrestato e le cose costituenti il corpo del reato [ 253 2] alla polizia giudiziaria la quale redige il verbale [ 357 ] della consegna e ne rilascia copia.

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.

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Massime correlate

Cass. pen. n. 48332/2018

In tema di arresto in flagranza da parte dei privati, la consegna dell’arrestato alla polizia giudiziaria deve avvenire senza ritardo, non essendo prevista alcuna possibilità di trattenimento da parte dei privati oltre il tempo strettamente necessario, al fine di evitare che una misura eccezionale si trasformi in un sequestro di persona dell’arrestato.[Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto legittima la condanna per sequestro di persona in relazione all’arresto di un minore di 13 anni, che l’imputato aveva poi condotto dai vicini al fine di accertarne le esatte generalità, così ritardando la consegna dell’arrestato all’autorità].

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Cass. pen. n. 10958/2005

L’arresto in flagranza di reato da parte del privato, nei casi consentiti dalla legge ex art. 383 c.p.p., si risolve nell’esercizio di fatto dei poteri anche coattivi e nell’esplicazione delle attività procedimentali propri degli organi di polizia giudiziaria normalmente destinati a esercitare tale potere. Quando invece il privato si limita ad invitare il presunto reo ad attendere l’arrivo dell’organo di polizia giudiziaria, nel frattempo avvertito, non si versa nella fattispecie di cui all’art. 383 cit., ma è semplice denuncia, consentita a ciascun cittadino in qualsiasi situazione di violazione della legge penale.

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Cass. pen. n. 4751/2000

L’arresto in flagranza di reato da parte del privato, nei casi consentiti dalla legge ex art. 383 c.p.p., si risolve nell’esercizio di fatto dei poteri anche coattivi e nell’esplicazione delle attività procedimentali propri dell’organo di polizia giudiziaria normalmente destinato ad esercitare tale potere. Quando invece il privato si limita ad invitare il presunto reo ad attendere l’arrivo dell’organo di polizia giudiziaria, nel frattempo avvertito, non si versa nella fattispecie di cui all’art. 383 cit., ma in semplice comportamento di denuncia consentito a ciascun cittadino in qualsiasi situazione di violazione di legge penale. [Fattispecie in cui dal testo del provvedimento impugnato risultava che il proprietario di un negozio si era limitato ad invitare il presunto ladro a fermarsi e attendere l’arrivo della polizia, senza esplicare alcuna forma di coazione; la Corte ha osservato che l’arresto in flagranza da parte del privato richiede un comportamento concludente che esprima l’intento di eseguire l’arresto, quale l’accompagnamento coattivo del soggetto presso un ufficio di polizia, ovvero l’apprensione mediante esercizio della coazione previa dichiarazione dell’intento di eseguire l’arresto].

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Cass. pen. n. 9464/1995

In tema di esercizio di un diritto, di cui all’art. 51 c.p., nella nozione di diritto scriminante rientra ogni potere giuridico di agire, quale che sia la relativa denominazione adottata; così nella facoltà d’arresto da parte dei privati, di cui all’art. 242 c.p.p. 1930 [ripetuto nell’art. 383 del codice vigente], in cui più che un vero e proprio diritto soggettivo, deve considerarsi sussistente un diritto potestativo, poiché la legge attribuisce l’esercizio di una potestas ordinariamente riservata agli organi dello Stato, al privato, il quale può espletarlo con i limiti propri assegnati all’analogo potere statuale. Pertanto, con il potere di arresto è connesso il potere-dovere di inseguimento dell’arrestando datosi alla fuga, e, nel concreto svolgimento dell’inseguimento, operato in flagranza, non possono applicarsi le rigorose norme del codice della strada, ma soltanto i canoni della prudenza e della diligenza secondo il criterio della culpa lata: diversamente opinando, si finirebbe col riconoscere al fuggitivo una sostanziale impunità, poiché è evidente che quest’ultimo durante la fuga non osserva le norme del codice della strada. [Nella specie la S.C. ha ritenuto che nella condotta dell’imputato i giudici di merito correttamente avevano escluso l’esistenza degli estremi della colpa sotto il profilo della violazione delle norme della circolazione attinenti alla velocità ed alla mano da tenere].

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Cass. pen. n. 1603/1993

La ratio del secondo comma dell’art. 383 c.p.p., che prevede la facoltà di arresto da parte dei privati, è che questi consegnino l’arrestato alla polizia giudiziaria senza ritardo, e cioè nel più breve tempo possibile, in modo da evitare che una misura eccezionale si trasformi in un sequestro di persona dell’arrestato. Determinante ai fini della legittimità dell’arresto è la circostanza che la persona arrestata non sia trattenuta dai privati, intervenuti nell’operazione, oltre il tempo strettamente necessario per l’esecuzione della consegna agli organi di polizia. [La Suprema Corte ha annullato l’ordinanza con la quale il pretore non aveva convalidato l’arresto, assumendo che il triplice «passaggio di mano» dell’imputato faceva dubitare della flagranza].

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