Art. 415 – Codice di procedura penale – Reato commesso da persone ignote
1. Quando è ignoto l'autore del reato il pubblico ministero, entro sei mesi dalla data della registrazione della notizia di reato, presenta al giudice richiesta di archiviazione ovvero di autorizzazione a proseguire le indagini.
2. Quando accoglie la richiesta di archiviazione ovvero di autorizzazione a proseguire le indagini, il giudice pronuncia decreto motivato e restituisce gli atti al pubblico ministero.
2-bis. [Il termine di cui al comma 2 dell' 405 decorre dal provvedimento del giudice.]
3. Si osservano, in quanto applicabili, le altre disposizioni di cui al presente titolo.
4. Nell'ipotesi di cui all'articolo 107 bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie, la richiesta di archiviazione ed il decreto del giudice che accoglie la richiesta sono pronunciati cumulativamente con riferimento agli elenchi trasmessi dagli organi di polizia con l'eventuale indicazione delle denunce che il pubblico ministero o il giudice intendono escludere, rispettivamente, dalla richiesta o dal decreto.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 33221/2024
Non è abnorme il provvedimento con cui il giudice dell'udienza preliminare, rilevata la nullità della notificazione all'imputato dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, pur ritualmente eseguita, disponga la trasmissione degli atti al pubblico ministero per la rinnovazione della notifica, trattandosi di provvedimento che non determina la stasi del procedimento e non risulta avulso dal sistema, costituendo espressione di un potere riconosciuto dall'ordinamento.
Cass. civ. n. 28050/2024
La richiesta di interrogatorio formulata dall'indagato destinatario dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari non necessita di formule sacramentali, ma, in ossequio al dovere di lealtà che incombe sul difensore e alla necessità che non siano compiute condotte di abuso del processo, dev'essere chiara e agevolmente riconoscibile, pur se contenuta nel corpo di una memoria. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso l'idoneità dell'istanza di interrogatorio espressa, nello scritto difensivo, con la frase "che chiede l'interrogatorio" inserita, in modo incidentale, in un più ampio periodo, volto a dedurre argomentazioni finalizzate esclusivamente a sollecitare una richiesta di archiviazione o una modifica dell'imputazione).
Cass. civ. n. 4902/2024
Nel rito del lavoro, la mancanza del ricorso in appello fra i documenti inviati a mezzo PEC alla parte appellata integra un'ipotesi di nullità sanabile, non già di inesistenza, della notificazione telematica, a condizione che il ricorso sia stato effettivamente depositato nella cancelleria e il messaggio pervenuto al destinatario consenta comunque di comprendere gli estremi essenziali dell'impugnazione (appellante, appellato, pronuncia impugnata).
Cass. civ. n. 3824/2024
In tema di archiviazione, non è abnorme il decreto con cui il giudice dichiara inammissibile la richiesta riguardante procedimento relativo a "ignoti seriali", depositata in formato analogico e non telematico, in forza dell'attestato malfunzionamento del sistema informatico "APP" da parte del Procuratore della Repubblica, trattandosi di provvedimento non adottato in carenza di potere e non causativo di un'irrimediabile stasi processuale. (In motivazione, la Corte ha precisato che la restituzione degli atti non preclude al pubblico ministero di reiterare la richiesta di archiviazione, non determinandosi alcuna nullità nel caso in cui sia tardiva rispetto al termine previsto per la chiusura delle indagini preliminari).
Cass. civ. n. 3087/2024
Non è abnorme la dichiarazione di nullità della richiesta di rinvio a giudizio per mancato espletamento dell'interrogatorio chiesto con modalità non consentita, posto che la conseguente regressione del procedimento non comporta alcuna stasi, potendo il pubblico ministero assumere nuovamente le proprie determinazioni sull'esercizio dell'azione penale all'esito del disposto interrogatorio. (Fattispecie in cui l'interrogatorio era stato chiesto dall'indagato mediante PEC anziché attraverso il deposito nel portale del processo telematico (PPT), come previsto dalla disciplina transitoria di cui all'art. 87, comma 6-bis, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, in relazione all'art. 111-bis cod. proc. pen.).
Cass. civ. n. 47894/2023
E' abnorme il provvedimento con cui il giudice dell'udienza preliminare, investito della richiesta di rinvio a giudizio in relazione a procedimento trasferito per competenza territoriale, dichiara la nullità dell'avviso di conclusioni delle indagini preliminari perchè notificato a difensore d'ufficio iscritto all'Albo forense del Tribunale ritenuto incompetente e dispone, per l'effetto, la restituzione degli atti al pubblico ministero per la nomina di altro difensore d'ufficio, appartenente all'Albo forense del tribunale competente, in quanto, imponendo il compimento di un atto suscettibile di future eccezioni di nullità, qual è la revoca, da parte del pubblico ministero, del difensore d'ufficio al di fuori dei casi di cui all'art. 97, comma 4, cod. proc. pen., determina una stasi non consentita del processo. (In motivazione, la Corte ha precisato che il principio d'immutabilità del difensore, finalizzato ad assicurare la continuità dell'assistenza tecnico-giuridica e l'efficace tutela dei diritti dell'imputato, opera anche per la difesa d'ufficio, a nulla rilevando che, successivamente alla nomina del difensore d'ufficio, il processo sia trasferito ad altra Autorità giudiziaria).
Cass. civ. n. 43789/2023
Il trasferimento del processo ad altra sede, conseguente alla declinatoria di competenza del giudice, non impone la rinnovazione della notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, se in precedenza ritualmente effettuata, nel caso in cui il pubblico ministero si sia limitato a escludere dalle originarie contestazioni un coimputato e i relativi capi di imputazione. (In applicazione del principio, la Corte ha dichiarato inammissibile il motivo di ricorso proposto avverso la decisione che aveva ritenuto corretto l'operato del pubblico ministero, che, senza procedere a nuove indagini o a contestare un ulteriore reato o ulteriori aggravanti, aveva esercitato l'azione penale per le originarie imputazioni, con esclusione di un correo e delle contestazioni allo stesso rivolte, non notificando un nuovo avviso di conclusioni delle indagini).
Cass. civ. n. 31184/2023
E' abnorme il provvedimento con cui il giudice del dibattimento, dichiarata la nullità del decreto di citazione a giudizio per omesso interrogatorio di un coimputato che ne abbia fatto richiesta a norma dell'art. 415-bis, comma 3, cod. proc. pen., disponga la regressione del procedimento alla fase antecedente anche per gli altri coimputati nei cui confronti non sia ravvisabile siffatta nullità.
Cass. civ. n. 22364/2023
Il termine di venti giorni dalla notifica dell'avviso di conclusione delle indagini, previsto dall'art. 415-bis cod. proc. pen. per la presentazione delle memorie e delle richieste difensive, ha natura ordinatoria, sicché i diritti difensivi possono esercitarsi fino alla richiesta di rinvio a giudizio ai sensi dell'art. 416 cod. proc. pen. (In motivazione, la Corte ha aggiunto che la mancata effettuazione dell'interrogatorio, chiesto dopo il decorso di venti giorni dalla notifica dell'avviso, ma prima della richiesta di rinvio a giudizio, integra una nullità generale a regime intermedio per lesione del diritto di difesa).
Cass. civ. n. 18797/2023
Il mancato espletamento dell'interrogatorio dell'indagato che ne abbia fatto richiesta dopo aver ricevuto un primo avviso di conclusione delle indagini preliminari non dà luogo a nullità del decreto di citazione a giudizio nel caso in cui, disposta la riunione ad altro procedimento, sia stato notificato un nuovo avviso di conclusione delle indagini relativo a tutti i reati per cui si procede e l'indagato, successivamente ad esso, non abbia rinnovato la richiesta di essere sottoposto ad interrogatorio, con conseguente legittimo esercizio dell'azione penale da parte del pubblico ministero. (In motivazione, la Corte ha precisato che l'adozione e la notifica del secondo avviso di conclusione determina autonomi effetti processuali, tra i quali la decorrenza di un nuovo termine entro il quale l'indagato può esercitare le proprie facoltà difensive).
Cass. civ. n. 15779/2023
Non è abnorme il provvedimento con cui il giudice del dibattimento, dopo aver rilevato la nullità della notificazione dell'avviso ex art. 415-bis cod. proc. pen. e del decreto di citazione a giudizio limitatamente a uno degli imputati, dispone erroneamente la restituzione degli atti al pubblico ministero anche con riferimento alla posizione degli altri coimputati, in quanto l'abnormità deve essere limitata ai casi di provvedimenti che impongono al pubblico ministero un adempimento che concretizzi un atto nullo, rilevabile nel successivo corso del processo, mentre, al di fuori di tale ipotesi, la parte pubblica è tenuta ad osservare i provvedimenti emessi dal giudice, ancorché illegittimi.
Cass. civ. n. 5313/2023
Non è abnorme il provvedimento con cui il giudice per le indagini preliminari, richiesto dal pubblico ministero dell'archiviazione della notizia di reato a carico di ignoti, ordini l'espletamento di ulteriori indagini e assegni un termine per il loro svolgimento di durata inferiore a quella stabilita dalla legge processuale in via ordinaria, trattandosi di indagini prodromiche alle determinazioni del pubblico ministero in ordine ad eventuali nuove iscrizioni ex art. 335 cod. proc. pen. e non trovando applicazione, nel procedimento a carico di ignoti, la previsione della inutilizzabilità degli atti di indagine compiuti oltre il termine di durata così determinato.
Cass. pen. n. 205/2017
Non è abnorme - e, pertanto, non è ricorribile per cassazione - il provvedimento con il quale il giudice per le indagini preliminari, rigettando la richiesta di archiviazione in un procedimento contro ignoti, richieda al pubblico ministero l'iscrizione nel registro degli indagati del soggetto autore della condotta delittuosa che sia agevolmente identificabile, trattandosi di atto che costituisce emanazione del generale potere di controllo del giudice sul corretto esercizio dell'azione penale.
Cass. pen. n. 13040/2006
È legittima, da parte del g.i.p. che autorizza la prosecuzione delle indagini nei procedimenti contro ignoti, l'apposizione del termine di sei mesi di cui all'art. 406, comma 2 bis c.p.p., dovendosi applicare a detti procedimenti, per il rinvio operato dall'art. 415, comma 3, c.p.p., la disciplina prevista per la definizione delle indagini nei procedimenti contro soggetti noti.
Nel procedimento contro ignoti non è richiesta l'autorizzazione del G.I.P. alla riapertura delle indagini dopo il provvedimento di archiviazione per essere rimasti sconosciuti gli autori del reato, in quanto il regime autorizzatorio prescritto dall'art. 414 c.p.p. è diretto a garantire la posizione della persona già individuata e sottoposta ad indagini, mentre nel procedimento contro ignoti l'archiviazione ha la semplice funzione di legittimare il congelamento delle indagini, senza alcuna preclusione allo svolgimento di ulteriori, successive attività investigative, ricollegabili direttamente al principio dell'obbligatorietà dell'azione pena.
Non è abnorme, ma legittimo e perciò inoppugnabile, il provvedimento con cui il Gip autorizzi il P.M. alla prosecuzione delle indagini nei confronti di ignoti, fissando il termine di mesi sei, in quanto la determinazione del termine per la proroga delle indagini, previsto dall'art. 406, comma secondo bis, c.p.p., è applicabile, in forza della norma di rinvio dell'art. 415, comma terzo, c.p.p., novellato ad opera della legge n. 479 del 1999, anche al provvedimento che autorizza la prosecuzione delle indagini nei confronti di ignoti, nelle medesime ipotesi per le quali essa è autorizzabile nei confronti di indagati noti.
Cass. pen. n. 23699/2005
Atteso il richiamo, contenuto nel comma 3 dell'art. 415 c.p.p., nella formulazione introdotta dall'art. 16 della legge n. 479/1999, alle altre disposizioni del medesimo titolo, in quanto applicabili, deve ritenersi del tutto legittimo che il giudice per le indagini preliminari, nell'autorizzare la prosecuzione delle indagini in procedimento contro ignoti oltre il termine di sei mesi, indichi il nuovo termine entro il quale le indagini stesse debbono essere completate, in applicazione di quanto disposto in via generale dall'art. 406, comma 2 bis, c.p.p. (Mass. redaz.).
Cass. pen. n. 23975/2004
In tema di archiviazione per essere rimasti ignoti gli autori del reato, non è richiesta l'autorizzazione del Gip alla riapertura delle indagini, sia perché tale ipotesi è diversa dagli altri casi di archiviazione previsti dagli artt. 408-411 c.p.p. - volti a garantire la posizione di persona sottoposta alle indagini già individuata - sia perché un'opposta conclusione - concretizzantesi nel divieto di svolgere indagini sul fatto nei confronti di chiunque - si porrebbe in contrasto con il principio costituzionale di obbligatorietà dell'azione penale e con la stessa struttura del provvedimento previsto dall'art. 414 c.p.p., che esplica i suoi effetti nei confronti di persona già determinata e non preclude lo svolgimento di nuove investigazioni nei confronti di altri soggetti.
Cass. pen. n. 1295/2003
Alla stregua della nuova formulazione dell'art. 415 c.p.p., introdotta dall'art. 16, comma 1, della legge 16 dicembre 1999 n. 479, e, segnatamente, del comma 3 di detto articolo, il quale prescrive che si osservino, in quanto applicabili, le norme contenute nell'intero titolo nel quale la disposizione normativa in questione è inserita, deve ritenersi che anche nel caso di procedimento a carico di ignoti il pubblico ministero, qualora non presenti al giudice richiesta di archiviazione entro sei mesi dalla data della registrazione della notizia di reato, debba chiedere l'autorizzazione alla prosecuzione delle indagini e che il giudice per le indagini preliminari possa legittimamente negarla. (Nella specie per l'avvenuto raggiungimento, a seguito di precedenti proroghe, del termine di un anno e sei mesi).
Cass. pen. n. 11303/2001
La disciplina dettata dall'art. 414 c.p.p. per la riapertura delle indagini in caso di precedente archiviazione non può trovare applicazione nel caso in cui l'archiviazione sia stata disposta, ai sensi del successivo art. 415, per essere rimasti ignoti, al momento, gli autori del fatto.
Cass. pen. n. 6504/2000
È abnorme, in quanto posto al di fuori dell'ordinamento processuale, il provvedimento con il quale il giudice per le indagini preliminari - dopo la pronuncia del decreto di archiviazione a norma dell'art. 415 c.p.p. - respinga la richiesta del pubblico ministero di disporre la confisca di cose per le quali detta misura sia obbligatoria. (Fattispecie nella quale il P.M. aveva chiesto la confisca di cartucce di vario calibro, sequestrate nell'ambito di procedimento contro ignoti definito con decreto ex art. 415 c.p.p. Nell'enunciare il principio di cui in massima, la S.C. ha osservato trattarsi di un caso di confisca obbligatoria, ai sensi del combinato disposto degli artt. 6, comma primo, della legge n. 152 del 1975 e 240 c.p., che deve quindi essere sempre ordinata dal giudice).
Cass. pen. n. 9/2000
Qualora sia stata disposta l'archiviazione in ordine a una data notizia di reato, senza il preventivo provvedimento di cui all'art. 414 c.p.p., lo stesso pubblico ministero, da intendersi come medesimo ufficio, non può legittimamente chiedere, e lo stesso giudice delle indagini preliminari, sempre da intendersi come ufficio, non può valutare, accogliendola o rigettandola, la domanda di emissione di un provvedimento di cautela (o altro provvedimento che implichi l'attualità di un procedimento investigativo); sia che tale richiesta sia fondata su una semplice rilettura degli elementi presenti negli atti archiviati, sia che ponga a base atti compiuti dopo l'archiviazione ed in relazione allo stesso fatto e, persino, occasionalmente conosciuti, senza che prima non sia stato chiesto e pronunciato il decreto di riapertura delle indagini preliminari ex art. 414 c.p.p.
Cass. pen. n. 3714/1999
È abnorme, in quanto collocato al di fuori dell'ordinamento processuale, il provvedimento con il quale il giudice per le indagini preliminari richiesto di pronunciare decreto di archiviazione a norma dell'art. 415 c.p.p., esorbitando dal fatto-reato devolutogli con la richiesta di archiviazione, configuri ed attribuisca ad una persona altro fatto-reato, ordinando, all'esito di siffatta operazione, che il suo nome sia iscritto nel registro delle notizie di reato. Ciò in quanto il potere del gip di ordinare l'iscrizione del nome di una persona nell'anzidetto registro, presuppone che a questa persona sia attribuito il medesimo reato per il quale il P.M., reputandone ignoto l'autore, ha chiesto l'archiviazione. (Fattispecie nella quale il Gip, a fronte di una richiesta di archiviazione formulata per una ipotesi di illecita cessione di sostanza stupefacente compiuta da persona ignota in favore di soggetto identificato, aveva configurato a carico di quest'ultimo il reato di acquisto-detenzione di sostanza stupefacente, ordinandone l'iscrizione nel registro di cui all'art. 335 c.p.p.).
Cass. pen. n. 4496/1998
L'autorizzazione alla riapertura delle indagini, prevista dall'art. 414 c.p.p. con esclusivo riferimento all'archiviazione disposta «a norma degli articoli precedenti» (i quali presuppongono l'avvenuta iscrizione della notizia di reato a carico di persona nota), non è richiesta quando l'archiviazione sia stata disposta ai sensi del successivo art. 415 c.p.p., per essere rimasti ignoti gli autori del fatto.
Cass. pen. n. 2978/1992
Alla stregua del principio sulla tassatività e tipicità dei mezzi di impugnazione stabilito dall'art. 568, comma primo, c.p.p. si devono ritenere non impugnabili tutti quei provvedimenti per i quali non è previsto uno specifico gravame: e tale è, appunto, il decreto motivato previsto dall'art. 415, comma secondo, c.p.p. contro il quale tale norma non ha previsto alcun mezzo di gravame. (Fattispecie in cui il giudice, nell'autorizzare la prosecuzione delle indagini contro ignoti, aveva fissato un termine per l'esecuzione delle stesse, nonostante una tale facoltà non sia prevista dall'art. 415 c.p.p.; la Cassazione ha escluso l'impugnabilità del relativo provvedimento sulla scorta del principio di cui in massima ed ha altresì negato che lo stesso potesse essere ritenuto ricorribile per cassazione quale provvedimento abnorme, osservando che la fissazione del termine suddetto non rendeva il provvedimento abnorme ma solo illegittimo).