Art. 415 – Codice di procedura penale – Reato commesso da persone ignote
1. Quando è ignoto l'autore del reato il pubblico ministero, entro sei mesi dalla data della registrazione della notizia di reato, presenta al giudice richiesta di archiviazione ovvero di autorizzazione a proseguire le indagini.
2. Quando accoglie la richiesta di archiviazione ovvero di autorizzazione a proseguire le indagini, il giudice pronuncia decreto motivato e restituisce gli atti al pubblico ministero.
2-bis. [Il termine di cui al comma 2 dell' 405 decorre dal provvedimento del giudice.]
3. Si osservano, in quanto applicabili, le altre disposizioni di cui al presente titolo.
4. Nell'ipotesi di cui all'articolo 107 bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie, la richiesta di archiviazione ed il decreto del giudice che accoglie la richiesta sono pronunciati cumulativamente con riferimento agli elenchi trasmessi dagli organi di polizia con l'eventuale indicazione delle denunce che il pubblico ministero o il giudice intendono escludere, rispettivamente, dalla richiesta o dal decreto.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.
Massime correlate
Cass. civ. n. 25938/2018
L'instaurazione del giudizio immediato per reati per i quali l'esercizio dell'azione penale deve avvenire con citazione diretta, precludendo all'imputato il diritto a ricevere la notifica dell'avviso di conclusione delle indagini ex art. 415 bis c.p.p., determina una nullità di ordine generale a regime intermedio che non può, però, essere dedotta a seguito della scelta del giudizio abbreviato, in quanto la richiesta del rito speciale opera un effetto sanante delle nullità, ai sensi dell'art. 183 c.p.p.
Cass. civ. n. 2736/2018
Non è abnorme, in quanto esprime l'esercizio di un potere riconosciuto dalla legge e non si pone al di fuori del sistema processuale, il provvedimento con cui il giudice, nel sanzionare il compimento di un atto di indagine dopo la notifica dell'avviso di cui all'art. 415-bis cod. proc. pen. dichiari la nullità del decreto di citazione a giudizio disponendo contestualmente la rimessione degli atti al pubblico ministero. (In motivazione la Corte ha rilevato che l'ordinanza non è di per se stessa soggetta ad impugnazione e che l'eventuale illegittimità del provvedimento non giustifica il ricorso per cassazione sotto il profilo dell'abnormità).
Cass. civ. n. 6497/2018
Il tardivo svolgimento dell'interrogatorio oltre il trentesimo giorno dalla richiesta tempestivamente avanzata dall'indagato ai sensi dell'art. 415-bis cod. proc. pen., non comporta la dichiarazione di nullità della richiesta di rinvio a giudizio conseguendone l'inutilizzabilità dell'atto prevista dall'art.415 bis cod. proc. pen. per il Pubblico Ministero che lo ha compiuto in ritardo ma non per l'imputato che può sempre utilizzarlo a proprio favore.
Cass. civ. n. 43220/2018
Non è dovuto un nuovo avviso di conclusione delle indagini preliminari nel caso in cui un incidente probatorio si concluda dopo la notificazione dell'avviso stesso. (In motivazione la Corte ha precisato che la partecipazione all'incidente probatorio consente all'indagato non solo di svolgere le proprie facoltà di difesa all'interno del relativo procedimento, ma anche di formulare altre richieste, tra cui quella di differimento dell'interrogatorio).
Cass. civ. n. 205/2017
Non è abnorme - e, pertanto, non è ricorribile per cassazione - il provvedimento con il quale il giudice per le indagini preliminari, rigettando la richiesta di archiviazione in un procedimento contro ignoti, richieda al pubblico ministero l'iscrizione nel registro degli indagati del soggetto autore della condotta delittuosa che sia agevolmente identificabile, trattandosi di atto che costituisce emanazione del generale potere di controllo del giudice sul corretto esercizio dell'azione penale.
Cass. civ. n. 1399/2017
Non è abnorme l'ordinanza con la quale il GIP, rilevata la mancata traduzione dell'avviso ex art. 415 bis cod. proc. pen. all'imputato alloglotta che abbia eletto domicilio presso il difensore, ne dichiari la nullità, unitamente agli atti ad esso successivi, e disponga la restituzione degli atti al pubblico ministero, a prescindere dalla correttezza di tale decisione, posto che i provvedimenti del GIP che determinano una regressione del procedimento, anche se basati su un giudizio errato, costituiscono espressione tipica del suo potere e non producono alcuna stasi processuale, risultando sempre possibile alla pubblica accusa rinnovare l'atto.
Cass. civ. n. 29252/2017
Nel caso in cui il giudice abbia dichiarato la nullità del decreto di citazione a giudizio e disposto la trasmissione degli atti al P.M., il successivo decreto di citazione a giudizio non deve essere preceduto dall'avviso di conclusione delle indagini preliminari, poichè il pubblico ministero procedente non può più liberamente determinarsi all'esercizio dell'azione penale. (Nel caso di specie, l'imputato era stato tratto nuovamente a giudizio a seguito della dichiarazione di nullità del decreto di citazione a giudizio per l'omessa notifica dell'avviso al solo coimputato).
Cass. civ. n. 53824/2017
In tema di indagini preliminari, nel caso in cui sia disposta la riunione di un procedimento ad altro per il quale è stato già notificato l'avviso di conclusione delle indagini preliminari ai sensi dell'art. 415-bis cod. proc. pen., non è dovuta la notificazione del predetto avviso in relazione al procedimento riunito qualora il difensore dell'imputato abbia avuto accesso agli atti di quest'ultimo e non risulti il compimento di atti nuovi la cui mancata conoscenza possa pregiudicare il diritto di difesa dell'imputato, tutelato dalla sanzione prevista dall'art. 416 cod. proc. pen.
Cass. civ. n. 11658/2016
È abnorme l'ordinanza con cui il giudice per l'udienza preliminare dichiari la nullità della notificazione dell'avviso ex art. 415 bis cod. proc. pen. in relazione al fatto che non risultava se l'imputato parlasse o capisse l'italiano, poichè la traduzione degli atti processuali nella lingua madre dell'imputato o in altra da lui conosciuta è dovuta solo nel caso di comprovato e dichiarato difetto di conoscenza. (In motivazione, la S.C. ha sottolineato come il provvedimento annullato senza rinvio facesse riferimento ad un "legittimo dubbio" circa la macanza di conoscenza linguistica, non sorretto da alcuna indicazione del suo fondamento ed anzi smentito da atti che rilevavano una consapevole interlocuzione dell'imputato nel corso del procedimento).
Cass. civ. n. 38109/2015
Non è abnorme l'ordinanza con la quale il Gip dichiara l'inefficacia dell'elezione di domicilio dell'imputato e la conseguente nullità della notifica dell'avviso ex art. 415 bis cod. proc. pen. e degli atti successivi per essere stato il verbale di elezione di domicilio redatto esclusivamente in italiano nonostante il dubbio che l'imputato non avesse compreso di essere sottoposto a procedimento penale.
Cass. civ. n. 16894/2015
In tema di procedimento per decreto, il pubblico ministero non è tenuto ad interrogare l'indagato prima di esercitare l'azione penale con richiesta di decreto penale di condanna, non essendo prevista, in tale procedimento, la previa notifica dell'avviso di conclusione delle indagini ai sensi dell'art. 415 bis cod. proc. pen., né tale soluzione determina alcuna lesione del diritto di difesa o del principio del contraddittorio, atteso che questo ha modo di esplicarsi nel successivo giudizio di opposizione (cfr. ord. Corte cost. n. 32 del 2003).
Cass. civ. n. 9429/2015
Nel giudizio immediato, l'art. 453 cod.proc.pen. non prevede che la richiesta di giudizio debba essere preceduta dall'avviso di conclusione delle indagini preliminari.
Cass. civ. n. 7292/2015
Nel caso di regressione del procedimento nella fase delle indagini preliminari a seguito di ordinanza emessa ai sensi dell'art. 521, comma secondo, cod. proc. pen., non è dovuta la rinnovazione dell'avviso di cui all'art. 415 bis cod. proc. pen. se, rispetto alla fase procedimentale anteriore alla regressione in cui l'imputato ha avuto piena conoscenza delle accuse a suo carico, non sia intervenuto un "quid novi" in relazione al quale egli avrebbe diritto di calibrare diversamente l'esercizio del suo diritto di difesa.
Cass. civ. n. 3738/2015
È illegittimo ma non abnorme il provvedimento con cui il giudice del dibattimento per la omessa rinnovazione dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari ex art. 415-bis, cod. proc. pen., all'esito degli accertamenti espletati su sollecitazione della difesa dichiara erroneamente la nullità del decreto di citazione a giudizio, disponendo la trasmissione degli atti al P.M., trattandosi di provvedimento che, lungi dall'essere avulso dal sistema, costituisce espressione dei poteri riconosciuti al giudice dall'ordinamento.
Cass. civ. n. 25810/2014
Non è abnorme il provvedimento con cui il giudice del dibattimento - rilevata l'invalidità della notifica al difensore dell'avviso di conclusione delle indagini di cui all'art. 415 bis cod. proc. pen., in realtà ritualmente eseguita - dichiari erroneamente la nullità del decreto di citazione a giudizio, disponendo la trasmissione degli atti al P.M., trattandosi di provvedimento che, lungi dall'essere avulso dal sistema, costituisce espressione dei poteri riconosciuti al giudice dall'ordinamento e che non determina la stasi del procedimento, potendo il P.M. disporre la rinnovazione della notificazione del predetto avviso.
Cass. civ. n. 7377/2014
Non è abnorme, e non è quindi ricorribile per cassazione, il provvedimento con il quale il giudice del dibattimento dichiara la nullità del decreto di citazione a giudizio, sulla base dell'erroneo rilievo di una difformità tra l'imputazione in esso contenuta e la descrizione del fatto rappresentata nell'avviso di conclusione delle indagini preliminari. (In motivazione la Corte ha chiarito che il contenuto di un tale atto non è avulso dal sistema e i suoi effetti non sono tali da pregiudicare in concreto lo sviluppo successivo del processo, che potrà proseguire con un nuovo decreto di citazione a giudizio).
Cass. civ. n. 45140/2013
Non è applicabile al procedimento di prevenzione la disposizione di cui all'art. 415 bis cod. proc. pen. - che prevede la notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari - trattandosi di disposizione dettata per il procedimento penale di cognizione, mentre il procedimento di applicazione delle misure di prevenzione è soggetto ad una disciplina autonoma - che trova la sua fonte nel D.Lgs. n. 159 del 2011 succeduto alla previgente disciplina contenuta nell'art. 4 della l. n. 1423 del 1956 - rispetto a quella prevista dal codice di rito.
Cass. civ. n. 1043/2013
La nullità conseguente all'inosservanza delle prescrizioni concernenti l'avviso di conclusione delle indagini preliminari - come fissate all'art. 415 bis c.p.p. - va catalogata tra quelle cd. a regime intermedio, in quanto nullità di ordine generale priva di carattere assoluto, sicché essa va eccepita o rilevata d'ufficio prima della deliberazione della sentenza di primo grado.
Cass. civ. n. 8592/2012
Il decreto di irreperibilità emesso dal pubblico ministero per la notificazione dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, ex art. 415 bis c.p.p. vale anche ai fini della notifica del decreto di citazione a giudizio.
Cass. civ. n. 5902/2012
L'instaurazione del giudizio immediato per reati per i quali l'esercizio dell'azione penale deve avvenire con citazione diretta, precludendo all'imputato il diritto a ricevere la notifica dell'avviso di conclusione delle indagini ex art. 415 bis cod. proc. pen., determina una nullità di ordine generale a regime intermedio che non può, però, essere dedotta a seguito della scelta del giudizio abbreviato, in quanto la richiesta del rito speciale opera un effetto sanante delle nullità, ai sensi dell'art. 183 cod. proc. pen.
Cass. civ. n. 19948/2010
L'omesso espletamento dell'interrogatorio a seguito dell'avviso di cui all'art. 415-bis c.p.p., benché sollecitato dall'imputato, determina una nullità di ordine generale a regime intermedio che non può essere dedotta a seguito della scelta del giudizio abbreviato, in quanto la richiesta del rito speciale opera un effetto sanante della nullità ai sensi dell'art. 183 c.p.p..
Cass. civ. n. 14579/2010
Non è abnorme, e quindi non è ricorribile per cassazione, il provvedimento con cui il giudice del dibattimento, rilevata la mancata notificazione all'imputato dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, dichiara la nullità del decreto di citazione a giudizio, disponendo la restituzione degli atti al P.M. (Fattispecie in cui il P.M., a seguito di declaratoria di incompetenza del giudice di pace, aveva emesso il decreto penale di condanna, senza procedere alla previa notifica dell'avviso di cui all'art. 415 bis c.p.p.).
Cass. civ. n. 8029/2010
Il decreto di irreperibilità emesso dal P.M. ai fini dell'avviso della conclusione delle indagini preliminari vale anche ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio.
Cass. civ. n. 25957/2009
Non è abnorme, perchè espressione di un potere riconosciuto dall'ordinamento, il provvedimento con cui il giudice del dibattimento, rilevata la mancata notificazione dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari invero regolarmente notificato, dispone la restituzione degli atti dichiarando erroneamente la nullità del decreto di citazione a giudizio. *.
Cass. civ. n. 2109/2009
La richiesta di interrogatorio fatta dall'indagato, che ha ricevuto l'avviso di conclusione delle indagini preliminari, può essere trasmessa al P.M. anche mediante telegramma o lettera raccomandata, purché la sottoscrizione sia autenticata dal difensore o da altro pubblico ufficiale abilitato.
Cass. civ. n. 47529/2008
La nullità conseguente all'omessa notifica all'imputato dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari non integra una nullità assoluta e insanabile, in quanto non riguarda la citazione dell'imputato stesso, bensì una nullità a regime intermedio, con la conseguenza che essa deve essere eccepita o rilevata di ufficio fino alla deliberazione della sentenza di primo grado.
Cass. civ. n. 43763/2008
In tema di avviso di conclusione delle indagini preliminari, ove l'indagato nomini un difensore di fiducia dopo l'emissione di tale avviso ma prima della notifica del medesimo, la notifica va effettuata a tale difensore e non già al difensore di ufficio.
Cass. civ. n. 42037/2008
Nel caso in cui gli atti siano trasmessi al P.M. per l'ulteriore corso, a seguito dell'annullamento della sentenza di primo grado, non è dovuta la rinnovazione dell'avviso di cui all'art. 415 bis c.p.p.. (In applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto abnorme il provvedimento con cui il Tribunale aveva dichiarato la nullità del decreto di citazione a giudizio per omissione dell'avviso di conclusione delle indagini).
Cass. civ. n. 32942/2008
Non è dovuta la rinnovazione dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari allorché il pubblico ministero, sollecitato, a seguito della sua notificazione, dalla difesa, proceda a ulteriori accertamenti (nella specie la verifica di un alibi tardivamente allegato dall'imputato ), senza espletare, a sua volta, investigazioni del tutto distinte e autonome rispetto ai temi proposti con le richieste difensive.
Cass. pen. n. 37368 del 11 ottobre 2007
L'avvenuta emissione dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari previsto dall'art. 415 bis c.p.p., così come non impedisce l'espletamento di ulteriori indagini entro i termini di durata fissati dalla legge o prorogati dal giudice, non impedisce neppure che possa essere avanzata richiesta di proroga dei termini di durata della custodia cautelare, ai sensi dell'art. 305, comma secondo, c.p.p. (principio affermato, nella specie, con riguardo ad un caso in cui, in pendenza della procedura di notifica dell'avviso di cui all'art. 415 bis c.p.p., era apparsa la necessità di ulteriori, complessi accertamenti in ordine al contenuto delle dichiarazioni di alcuni «collaboratori di giustizia»).