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Art. 137 — Sottoscrizione del verbale

Art. 137 — Sottoscrizione del verbale

1. Salvo quanto previsto dall’articolo 483 comma 1, il verbale, previa lettura, è sottoscritto alla fine di ogni foglio dal pubblico ufficiale che lo ha redatto, dal giudice e dalle persone intervenute, anche quando le operazioni non sono esaurite e vengono rinviate ad altro momento.

2. Se alcuno degli intervenuti non vuole o non è in grado di sottoscrivere, ne è fatta menzione con l’indicazione del motivo.

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. pen. n. 40950/2018

La mancata sottoscrizione, da parte dell’indagato, del verbale contenente l’elezione di domicilio ne determina l’invalidità solo qualora risulti che egli abbia rifiutato di sottoscrivere l’atto eccependone la difformità rispetto alle dichiarazioni rese o manifestando l’intenzione di non dare più corso all’elezione di domicilio.

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Cass. pen. n. 16144/2017

La mancata sottoscrizione, da parte dell’indagato, del verbale contenente l’elezione di domicilio ne determina l’invalidità solo qualora risulti che egli abbia rifiutato di sottoscrivere l’atto eccependone la difformità rispetto alle dichiarazioni rese, o all’intenzione di non dare più corso all’elezione di domicilio.

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Cass. pen. n. 5386/1994

Il verbale di dibattimento è nullo solo se la sottoscrizione del pubblico ufficiale che lo ha redatto manchi nell’ultima pagina, e non anche quando non sia sottoscritto su ogni foglio, non essendo prevista tra le cause di nullità l’inosservanza di tutte le formalità indicate dall’art. 137 c.p.p.

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Cass. pen. n. 8341/1991

È inammissibile il ricorso col quale si deduca violazione dell’art. 137 nuovo c.p.p. in relazione all’art. 606 stesso codice assumendo che sul verbale di udienza — nella specie redatto nel giudizio direttissimo — figura solo la sottoscrizione in calce di tutti i soggetti indicati e non su «ogni foglio», donde il vizio dell’atto con la conseguente caducazione delle determinazioni ivi contenute per il principio della tassatività delle cause di nullità tra le quali non è prevista l’inosservanza di tutte le formalità indicate dall’art. 137 c.p.p.

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Cass. pen. n. 6535/1991

In tema di formalità del processo verbale, per «firma» deve intendersi anche un segno grafico [iniziali o sigla] che non sia agevolmente decifrabile, purché sia idoneo, anche con il concorso di altri elementi desumibili dall’atto stesso, ad identificare il soggetto che era tenuto ad apporre la sua firma. Ne deriva la validità della sottoscrizione del verbale di istruzione sommaria, siglato dal magistrato, se dall’intestazione dell’atto è chiaramente ricavabile l’identificazione del magistrato procedente.

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