Art. 483 – Codice di procedura penale – Sottoscrizione e trascrizione del verbale
1. Subito dopo la conclusione dell'udienza o la chiusura del dibattimento, il verbale, sottoscritto alla fine di ogni foglio dal pubblico ufficiale che lo ha redatto, è presentato al presidente per l'apposizione del visto.
1-bis. Il verbale redatto in forma di documento informatico è sottoscritto dal pubblico ufficiale che lo ha redatto secondo le modalità di cui all’articolo 111 e sottoposto al presidente per l’apposizione del visto con firma digitale o altra firma elettronica qualificata.
2. Salvo quanto previsto dall'articolo 528, i nastri impressi con i caratteri della stenotipia sono trascritti in caratteri comuni non oltre tre giorni dalla loro formazione.
3. I verbali e le trascrizioni sono acclusi al fascicolo per il dibattimento [431].
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 35109/2024
Integra il delitto di falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico il rilascio, da parte del proprietario committente dell'immobile, di false attestazioni, dichiarazioni o asseverazioni a corredo di SCIA alternativa al permesso di costruire ex art. 23 d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, configurandosi, invece, il più grave delitto previsto dall'art. 19, comma 6, legge 7 agosto 1990, n. 241, costituente norma incriminatrice speciale rispetto a quella prevista dall'art. 76 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nel caso in cui la falsità riguardi segnalazioni certificate relative a opere non soggette a permesso di costruire.
Cass. civ. n. 3015/2024
Integra il delitto di falsa attestazione o dichiarazione a pubblico ufficiale sulle proprie qualità personali la condotta di colui che, nella dichiarazione sostitutiva di certificazione, necessaria per fruire di colloqui con detenuti, attesti falsamente di essere immune da precedenti penali. (In motivazione, la Corte ha precisato che, influendo la dichiarazione mendace sulla valutazione di ammissibilità del colloquio, propedeutica all'esercizio della potestà autorizzativa della direzione della struttura penitenziaria, non è configurabile né il delitto di falsità ideologica commessa da privato in atto pubblico, che ricorre quando la falsa attestazione abbia ad oggetto "fatti" dei quali l'atto sia destinato a provare la verità, né quello di false dichiarazioni sull'identità o su qualità personali proprie o di altri, configurabile solo in via residuale quando la falsità non abbia alcuna attinenza, neppure indiretta, con la formazione dell'atto).
Cass. civ. n. 35276/2023
598 REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - 014 FALSITA' IDEOLOGICA REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITA' IN ATTI - FALSITA' IDEOLOGICA - Autocertificazione prevista per il contenimento del contagio da Covid-19 - Compilazione mendace - Falsità ideologica commessa da privato - Configurabilità - Possibilità - Applicabilità del principio processuale del "nemo tenetur se detegere" - Esclusione - Ragioni. In caso di compilazione mendace di autocertificazione prevista per il contenimento del contagio da Covid-19, è configurabile il delitto di falsità ideologica commesso da privato non trovando applicazione il principio processuale del "nemo tenetur se detegere" trattandosi di dichiarazione di rilievo meramente amministrativo che non costituisce una denuncia a proprio carico e alla quale solo in via eventuale potranno seguire accertamenti in merito alla veridicità di quanto ivi attestato.
Cass. pen. n. 3050/2007
Le trascrizioni delle fonoregistrazioni e dei nastri stenotipici di deposizioni testimoniali costituiscono parte integrante del verbale di udienza al quale sono allegate e, pertanto, ai fini della loro validità e utilizzabilità, è sufficiente la sottoscrizione di detto verbale da parte dell'ausiliario del giudice, senza che occorra la sua sottoscrizione per ogni atto di trascrizione. (Rigetta, App. Roma, 14 maggio 2004).
Cass. pen. n. 7785/1996
Il verbale di udienza fa piena prova fino a querela di falso, in quanto il nuovo codice di procedura penale, pur non prevedendo più l'istituto dell'incidente di falso, non ha innovato riguardo al regime di efficacia dell'atto pubblico qual è sancito dalla norma generale dell'art. 2700 c.c. Infatti il cosiddetto incidente di falso non aveva alcuna delle caratteristiche dell'impugnazione penale, risolvendosi in una denuncia di falso, la quale, anche sotto il vigore del nuovo codice penale, è ammissibile, mentre l'art. 139, quarto comma, c.p.p. presuppone la piena efficacia probatoria del verbale, fondata sulla disciplina generale dell'art. 2700 c.c., secondo quanto risulta dalla relazione al codice di rito (pagina 51) ed anche dal particolare controllo derivante dall'apposizione del visto ex art. 483, primo comma, c.p.p. (Fattispecie relativa a semplice «correzione» non udita dalla ricorrente e dal suo difensore, di un verbale dibattimentale).
Cass. pen. n. 1470/1992
L'art. 483 c.p.p. 1988 non considera come causa di nullità del verbale di dibattimento l'omissione della sottoscrizione da parte del giudice, ma anzi prevede solo l'apposizione da parte di questi di un semplice «visto» meramente certificativo di una esercitata funzione di controllo. (La Cassazione ha precisato che essendo il verbale atto del pubblico ufficiale che lo ha redatto — il quale attraverso la sottoscrizione attribuisce ad esso autenticità e pubblica fede — solo la mancanza di sottoscrizione da parte di costui può produrre nullità).