Art. 144 – Codice di procedura penale – Incapacità e incompatibilità dell’interprete

1. Non può prestare ufficio di interprete, a pena di nullità [222]:

a) il minorenne, l'interdetto, l'inabilitato e chi è affetto da infermità di mente;
b) chi è interdetto anche temporaneamente dai pubblici uffici [289; 28, 29, 31 c.p.] ovvero è interdetto o sospeso dall'esercizio di una professione o di un'arte [290; 30 e 35 c.p.];
c) chi è sottoposto a misure di sicurezza personali [199-215 c.p.] o a misure di prevenzione;
d) chi non può essere assunto come testimone o ha facoltà di astenersi dal testimoniare o chi è chiamato a prestare ufficio di testimone [194] o di perito [221] ovvero è stato nominato consulente tecnico [225, 359, 360] nello stesso procedimento o in un procedimento connesso [12]. Nondimeno, nel caso previsto dall'articolo 119, la qualità di interprete può essere assunta da un prossimo congiunto della persona sorda, muta o sordomuta.

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.

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