Art. 149 – Codice di procedura penale – Notificazioni urgenti a mezzo del telefono e del telegrafo
1. Quando nei casi previsti dall'articolo 148, comma 4, ricorre una situazione di urgenza, il giudice o il pubblico ministero dispongono, anche su richiesta di parte, che le persone diverse dall'imputato siano avvisate o convocate a mezzo del telefono a cura, rispettivamente, della cancelleria o della segreteria.
2. Dell'attività svolta è redatta attestazione che viene inserita nel fascicolo, nella quale si dà atto del numero telefonico chiamato, del nome, delle funzioni o delle mansioni svolte dalla persona che riceve la comunicazione, del suo rapporto con il destinatario e dell'ora della telefonata.
3. Alla comunicazione si procede chiamando il numero telefonico corrispondente ai luoghi indicati nell'articolo 157, commi 1 e 2, o il numero indicato dal destinatario o che dagli atti risulta in uso allo stesso. Essa non ha effetto se non è ricevuta dal destinatario, da persona che conviva anche temporaneamente col medesimo ovvero che sia al suo servizio.
4. La comunicazione telefonica ha valore di notificazione con effetto dal momento in cui è avvenuta, sempre che della stessa sia data immediata conferma al destinatario mediante telegramma o, in alternativa, mediante comunicazione all'indirizzo di posta elettronica indicato dallo stesso.
5. Quando non è possibile procedere nel modo indicato nei commi precedenti, la notificazione è eseguita, per estratto, mediante telegramma.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 1971/2025
Nel caso di sinistro cagionato da veicolo non assicurato, ai fini della proponibilità della domanda è necessario che la richiesta di risarcimento di cui all'art. 287 c.ass. contenga le indicazioni previste dagli artt. 148 e 149 c.ass., ricorrendo anche nei confronti dell'impresa designata la medesima ratio deflattiva del contenzioso e l'obbligo reciproco di leale collaborazione, in aderenza alle finalità solidaristiche del Fondo di garanzia per le vittime della strada e alle istanze di effettività della tutela delle vittime di sinistri.
Cass. civ. n. 300/2025
In tema di contenzioso tributario, l'appellante che ha notificato l'atto di appello a mezzo del servizio postale, o per il tramite di ufficiale giudiziario, ovvero direttamente dalla parte, ai sensi dell'art. 16, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992, nel testo vigente ratione temporis, ha l'onere di produrre in giudizio prima della discussione e a pena di inammissibilità del gravame, l'avviso di ricevimento attestante l'avvenuta notifica all'appellato non costituito o, in alternativa, di chiedere la rimessione in termini (ex art. 184-bis, ora 153, comma 2, c.p.c.), dimostrando di essersi tempestivamente attivato per acquisirne il duplicato dall'amministrazione postale.
Cass. civ. n. 24198/2024
In tema di spese di pubblicità a favore delle associazioni sportive dilettantistiche, l'accesso al regime fiscale agevolato, di cui all'art. 1 della l. n. 398 del 1991, esige la prova che il beneficiario della sponsorizzazione è una società o un'associazione sportiva dilettantistica, ai sensi dell'art. 148 del d.P.R. n. 917 del 1986, la quale può essere fornita soltanto tramite l'iscrizione nell'apposito registro del CONI, anche con riferimento agli anni d'imposta anteriori alla previsione dell'obbligatorietà di tale adempimento.
Cass. civ. n. 18623/2024
L'esercizio delle attività facenti capo al servizio idrico integrato può essere affidato in via diretta alle società "in house" (interamente partecipate dagli enti pubblici e ricadenti nell'ambito territoriale ottimale), senza che ciò determini violazione del principio comunitario di concorrenza, dal momento che tali società, pur essendo dotate di autonoma personalità giuridica, sono equiparabili a un'articolazione interna dell'ente pubblico che le ha costituite, con la conseguente necessità di rispettare i principi che informano la correttezza e la legittimità dell'attività amministrativa, in vista della tutela del peculiare interesse pubblico a cui sono preposte.
Cass. civ. n. 14705/2024
In tema di impugnazioni, ove il luogo di notificazione sia un indirizzo riconducibile al destinatario, la mancata consegna dell'atto, per irreperibilità dovuta al trasferimento all'estero, non concreta un'ipotesi di inesistenza, ma di nullità della notifica, trattandosi di difformità rispetto al modello legale e non già di carenza di requisito essenziale, con conseguente sanabilità, con efficacia ex tunc, per raggiungimento dello scopo, a seguito della costituzione del destinatario, o della rinnovazione della notificazione, effettuata spontaneamente oppure su ordine del giudice ex art. 291 c.p.c..
Cass. civ. n. 12663/2024
In tema di circolazione stradale, posto che ai sensi dell'art. 149, comma 1, del d.lgs. n. 285 del 1992, il conducente di un veicolo deve essere in grado di garantire in ogni caso l'arresto tempestivo del mezzo, evitando collisioni con il veicolo che precede, per cui l'avvenuto tamponamento pone a carico del conducente medesimo una presunzione de facto di inosservanza della distanza di sicurezza, occorre distinguere il caso del tamponamento a catena tra veicoli in movimento, in relazione al quale trova applicazione l'art. 2054, comma 2, c.c., con conseguente presunzione iuris tantum di colpa in eguale misura di entrambi i conducenti di ciascuna coppia di veicoli (tamponante e tamponato), fondata sull'inosservanza della distanza di sicurezza rispetto al veicolo antistante, salva la prova liberatoria di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, dal caso di scontri successivi fra veicoli facenti parte di una colonna in sosta, per il quale unico responsabile degli effetti delle collisioni è il conducente che le ha determinate, tamponando da tergo l'ultimo dei veicoli della colonna stessa.
Cass. civ. n. 11342/2024
Ai fini della assoggettabilità al fallimento del socio apparente di una società di persone, in conseguenza del fallimento della società, non occorre la dimostrazione della stipulazione e dell'operatività di un patto sociale, ma basta la prova di un comportamento del socio tale da integrare la esteriorizzazione del rapporto, ancorché inesistente nei rapporti interni, a tutela dei terzi che su quella apparenza abbiano fatto affidamento.
Cass. civ. n. 5733/2024
In tema di pubblico impiego contrattualizzato, la partecipazione all'attività e alla decisione conclusiva dell'ufficio per i procedimenti disciplinari di un componente che, in base alla vigente normativa, si sarebbe dovuto astenere non rende nullo il provvedimento finale, ove siano stati garantiti la distinzione sul piano organizzativo di tale ufficio rispetto alla struttura nella quale opera il dipendente e il diritto di difesa di quest'ultimo.
Cass. civ. n. 4864/2024
Gli enti di tipo associativo, potendo svolgere anche attività commerciale, non godono di una generale esenzione da ogni prelievo fiscale, ma, per le attività a favore degli associati non considerate commerciali e per le quote associative che non concorrono al reddito complessivo, hanno l'onere di provare i presupposti che giustificano l'esenzione di cui agli artt. 148 e 149 TUIR, secondo gli ordinari criteri stabiliti ex art. 2697 c.c..
Cass. civ. n. 35570/2023
Nel computo dei termini processuali determinati ad "anni" e a "mesi" si applica il criterio dettato dall'art. 155 c.p.c., secondo il quale gli stessi si computano in base al calendario comune (calendario gregoriano) non "ex numero", bensì "ex nominatione dierum"; pertanto, qualora la parte sia onerata della notifica di un atto (nella specie d'appello) entro un termine decadenziale, tale incombente va effettuato mediante consegna dell'atto stesso all'ufficiale giudiziario entro il giorno del mese corrispondente a quello da cui il termine decorre.
Cass. civ. n. 34400/2023
In tema di notificazione a mezzo del servizio postale, la presenza nella cartolina di ricevimento di una firma illeggibile e non apposta nello spazio per la sottoscrizione del destinatario o di persona delegata, in assenza di altre annotazioni da parte dell'agente postale, determina incertezza assoluta sulla persona alla quale l'atto giudiziario è stato consegnato, con la conseguenza che la notifica deve ritenersi affetta da nullità. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato la decisione di merito che, in mancanza di querela di falso, aveva ritenuto correttamente notificato l'atto introduttivo di un giudizio di responsabilità professionale, sebbene il plico fosse stato consegnato all'indirizzo di un precedente studio del destinatario, la firma apposta sulla cartolina di ricevimento risultasse illeggibile e non vi fossero annotazioni del messo notificatore, in difetto, oltretutto, dell'invio della raccomandata prescritta dall'art. 7 della l. n. 890 del 1982).
Cass. civ. n. 32514/2023
In tema di vendita di beni di consumo, il compratore che esercita l'azione di risoluzione del contratto o di riduzione del prezzo ha l'onere di provare l'esistenza dei vizi che le giustifichino, non essendo applicabili alle azioni edilizie le agevolazioni probatorie di cui all'art. 132, comma 3, c.cons.
Cass. civ. n. 32091/2023
In virtù del principio di scissione del momento perfezionativo della notifica, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 75 del 2019, la notificazione a mezzo PEC del ricorso per cassazione si considera tempestiva ove il messaggio di accettazione del gestore di posta elettronica certificata del mittente (cd. RAC) sia stato generato entro le ore ventiquattro dell'ultimo giorno utile del termine.
Cass. civ. n. 27892/2023
La cessione ex art. 1260 c.c. del credito da risarcimento del danno da sinistro stradale attribuisce al cessionario la legittimazione ad agire nei confronti del debitore ceduto (pur se assicuratore per la r.c.a.), anche nell'ipotesi in cui il primo abbia struttura consortile (e sia, dunque, un soggetto formalmente terzo rispetto a quello che abbia eseguito la riparazione del veicolo danneggiato), dal momento che la cessione non integra un'operazione di finanziamento da parte del cedente, bensì il corrispettivo della prestazione professionale ricevuta in termini di ripristino del mezzo.
Cass. civ. n. 26960/2023
In tema di notifica del ricorso per cassazione, l'erronea identificazione del luogo della notificazione comporta l'inesistenza della stessa, ogniqualvolta ne consegua l'omessa consegna dell'atto da notificare. (In applicazione del principio la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso stante l'inesistenza di una prima notifica effettuata ad un civico errato, il cui esito infausto era imputabile allo stesso notificante, e la tardività della notifica valida).
Cass. civ. n. 26402/2023
In materia ambientale, colui che subentra nella proprietà o possesso di un sito contaminato, succede anche nella situazione connessa all'onere reale di cui all'art. 17, comma 10, d.lgs. n. 22 del 1997, di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale, indipendentemente dal fatto che ne abbia avuto preventiva conoscenza; tale ipotesi esula dalla garanzia per vizi redibitori, che concerne i casi in cui la cosa consegnata presenti imperfezioni attinenti al processo di formazione, fabbricazione o produzione di essa, ovvero difetti di qualità essenziali per l'uso cui è destinata. (Nella specie, la S.C. ha escluso che l'acquirente di un sito inquinato, non ancora attinto dal provvedimento amministrativo che dispone la bonifica, possa invocare la garanzia per vizi redibitori ex artt. 1490 e 1494 c.c.).
Cass. civ. n. 24872/2023
In caso di inadempimento del venditore, oltre alla responsabilità contrattuale da inadempimento o da inesatto adempimento, è configurabile anche la responsabilità extracontrattuale del venditore stesso, qualora il pregiudizio arrecato al compratore abbia leso interessi di quest'ultimo che, essendo sorti al di fuori del contratto, hanno la consistenza di diritti assoluti; diversamente, quando il danno lamentato sia la conseguenza diretta del minor valore della cosa venduta o della sua distruzione o di un suo intrinseco difetto di qualità si resta nell'ambito della responsabilità contrattuale, le cui azioni sono soggette a prescrizione annuale. (Nella specie, la S.C. ha affermato sussistere la responsabilità extracontrattuale in capo alla società venditrice di farina viziata nei confronti della società acquirente e produttrice di prodotti alimentari, in ragione del discredito a quest'ultima derivato in ambito commerciale dal suindicato inadempimento).
Cass. civ. n. 24799/2023
In tema di risarcimento del danno da sinistro stradale, anche quando il danneggiato opti per la procedura "ordinaria" ex art. 148 del d.lgs. n. 209 del 2005, è ammissibile la costituzione in giudizio dell'assicuratore del danneggiato, in posizione antagonista con il medesimo, sulla base del mandato cd. "card" o "di rappresentanza", in forza del quale l'assicuratore del danneggiato può operare come mandatario di quello del responsabile del sinistro, con la conseguenza che la pronuncia di condanna spiegherà comunque i suoi effetti nei confronti del soggetto individuato dal danneggiato.
Cass. civ. n. 23817/2023
In tema di notifica del verbale di contestazione delle violazioni del codice della strada, il principio di scissione degli effetti della notificazione per il notificante e per il destinatario trova applicazione anche nei casi in cui l'amministrazione utilizzi il Servizio integrato di notificazione, trattandosi di un servizio gestito da articolazioni interne di Poste Italiane.
Cass. civ. n. 23400/2023
In tema di notifica a mezzo posta ex l. n. 890 del 1982, in caso di irreperibilità relativa del destinatario, la prova del perfezionamento della notifica richiede la produzione in giudizio dell'avviso di ricevimento della raccomandata contenente l'avviso di avvenuto deposito (C.A.D.); a tal fine, peraltro, l'omessa indicazione nella C.A.D. della tipologia di atto notificato e della parte ad istanza della quale l'atto è stato notificato non determina alcuna nullità, essendo sufficiente per il raggiungimento dello scopo dell'atto l'avvertimento al destinatario che, in sua assenza, si è tentato di notificare un atto amministrativo/giudiziario e nel rendergli note le modalità per il ritiro e le conseguenze del mancato ritiro, tenuto altresì conto che l'art. 8, comma 4, della l. n. 890 del 1982, a differenza dell'art. 48 disp. att. c.p.c., in relazione all'art. 140 c.p.c., non prescrive ulteriori indicazioni.
Cass. civ. n. 22095/2023
La notificazione degli atti processuali a mezzo del servizio postale è nulla se il piego viene consegnato al portiere dello stabile in assenza del destinatario e l'agente postale non ne dà notizia a quest'ultimo mediante l'avviso ex art. 7, comma 3, della l. n. 890 del 1982 . (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione notificato, ai sensi della l. n. 53 del 1994, senza che la consegna del piego al portiere dello stabile ove il difensore dell'intimato aveva il domicilio fosse seguita dall'invio dell'avviso ex art. 7, comma 3, della l. n. 890 del 1982, tenuto conto che, a fronte dell'assenza di attività difensiva da parte dell'intimato, il ricorrente non aveva avanzato istanza di rimessione in termini, né si era attivato per rinnovare la notificazione, una volta constatatane l'irritualità).
Cass. civ. n. 14895/2023
In tema di compravendita, ove venga esperita l'azione di risoluzione ex art. 1497 c.c. per mancanza delle qualità promesse della cosa venuta, vale la regola dell'onere della prova a carico del compratore, perché si tratta di azione tipica rientrante nell'ambito della garanzia della vendita sul modello delle tradizionali azioni edilizie, riguardo alle quali il requisito della gravità è prevalutato dal legislatore e compenetrato nella ricorrenza dei presupposti delineati dell'incidenza dei vizi sull'idoneità all'uso cui la cosa è destinata, ovvero sulla diminuzione in modo apprezzabile del suo valore, per cui una diversa disciplina creerebbe una distonia di sistema, oltre a non avere alcuna ragione di differenziazione.
Cass. civ. n. 14692/2023
L'inesistenza della notificazione di un decreto ingiuntivo è configurabile, in base ai principi di strumentalità delle forme degli atti processuali e del giusto processo, nel caso in cui la relativa attività sia del tutto mancante ovvero sia priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione (identificabili nella trasmissione, svolta da un soggetto qualificato, dotato, in base alla legge, della possibilità giuridica di compiere detta attività, in modo da poter ritenere esistente e individuabile il potere esercitato, e nella fase di consegna, intesa in senso lato come raggiungimento di uno qualsiasi degli esiti positivi della notificazione previsti dall'ordinamento), ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che aveva ritenuto inesistente la notificazione del decreto ingiuntivo, eseguita per mezzo del servizio postale dalla creditrice, in ragione della sua consapevolezza della condizione di incapacità naturale del debitore, proprio fratello convivente, senza tener conto – tra l'altro – che l'erede di quest'ultimo aveva spiegato opposizione avverso i due precetti che, successivamente, le erano stati notificati, nella seconda delle quali aveva pure chiesto la conversione dell'azione ex art. 615 c.p.c. in quella ex art. 650 c.p.c.).
Cass. civ. n. 10634/2023
In caso di illegittima acquisizione del fondo e di sua irreversibile trasformazione senza l'attivazione o la conclusione del procedimento di espropriazione, il danno deve essere liquidato attraverso la duplice operazione della "aestimatio", ossia determinando il valore del bene all'epoca del fatto, e della "taxatio", ossia sottoponendo il valore del bene, fino all'epoca della decisione, alla rivalutazione monetaria anno per anno, in ragione della naturale perdita di valore nel tempo del denaro, oltre agli interessi compensativi derivanti dal ritardo. Peraltro, la predetta obbligazione di valore, una volta determinato l'ammontare del risarcimento all'attualità, si converte in obbligazione di valuta, sulla quale decorrono gli ordinari interessi legali dalla data della decisione fino al saldo definitivo.
Cass. civ. n. 4994/2023
In materia di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile per la circolazione dei veicoli, nella procedura di risarcimento diretto di cui all'art. 149 del d.lgs. n. 209 del 2005, promossa dal danneggiato nei confronti del proprio assicuratore, sussiste litisconsorzio necessario rispetto al danneggiante responsabile, analogamente a quanto previsto dall'art. 144, comma 3, dello stesso d.lgs., posto che anche l'azione rivolta dal danneggiato nei confronti della assicurazione del veicolo da lui condotto presuppone un accertamento in ordine alla responsabilità del soggetto che ha causato il danno e che tale accertamento - oggetto della domanda giudiziale, del processo e, infine, del "decisum" - non può non produrre i propri effetti vincolanti anche nei confronti del soggetto della cui responsabilità si tratta.
Cass. civ. n. 2064/2023
Nella vendita forzata l'esclusione della garanzia per vizi della cosa, prevista dall'art. 2922 c.c., è limitata ai casi in cui la cosa presenti imperfezioni che la rendano inidonea all'uso cui dovrebbe essere destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore, ovvero appartenga per caratteristiche strutturali ad un tipo o ad una specie diversa da quella pattuita, e non riguarda, quindi, l'ipotesi di consegna di "aliud pro alio" che è configurabile sia quando la cosa appartenga ad un genere del tutto diverso da quello indicato nella ordinanza di vendita, ovvero manchi delle particolari qualità necessarie per assolvere alla sua naturale funzione economico-sociale, sia quando risulti del tutto compromessa la destinazione della cosa all'uso che, preso in considerazione nell'ordinanza di vendita, abbia costituito elemento determinante per l'offerta di acquisto. (In applicazione del principio la Corte ha respinto il ricorso avverso l'ordinanza di rigetto dell'opposizione agli atti esecutivi proposta dall'aggiudicatario di un autocarro in ragione della diversa data di immatricolazione dello stesso rispetto a quella indicata negli atti della procedura).
Cass. civ. n. 1686/2023
La notificazione a mezzo posta della cartella esattoriale da parte del concessionario della riscossione (ora ADER) eseguita mediante raccomandata con avviso di ricevimento, ai sensi dell'art. 26 del d.P.R. n. 602 del 1973, si perfeziona, secondo la disciplina degli artt. 32 e 39 del D.M. 9 aprile 2001, con la consegna del plico al domicilio del destinatario, senz'altro adempimento ad opera dell'ufficiale postale se non quello di curare che la persona, individuata come legittimata alla ricezione, apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltre che sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente. Ne consegue che, qualora nell'avviso di ricevimento manchino le generalità della persona cui l'atto è stato consegnato (adempimento non previsto da alcuna norma) e la relativa sottoscrizione non risulti intellegibile, l'avviso di ricevimento, in quanto atto pubblico, è assistito dall'efficacia probatoria di cui all'art. 2700 c.c. avuto riguardo alla relazione tra la persona cui esso è destinato e quella cui è consegnato (oggetto del preliminare accertamento di competenza dell'ufficiale postale).
Cass. civ. n. 1519/2023
In tema di notificazione del ricorso per cassazione a mezzo PEC, la notifica è tempestiva quando la generazione della ricevuta di accettazione è avvenuta entro la ventiquattresima ora dell'ultimo giorno utile per la proposizione dell'impugnazione e, cioè, entro le ore 23:59:59 (secondo l'UTC, "Coordinated Universal Time"), poiché, una volta sopraggiunto il secondo immediatamente successivo (alle ore 00:00:00 UTC), si deve ritenere già iniziato un nuovo giorno.
Cass. pen. n. 9892/2015
In tema di avviso al difensore per l'udienza di convalida, una volta accertata l'adeguatezza del mezzo usato, con riguardo al tempo disponibile e all'insussistenza di strumenti di comunicazione alternativi, è irrilevante la circostanza della mancata conoscenza da parte del difensore dell'avviso medesimo. (Fattispecie in tema di notificazione a mezzo di posta elettronica certificata).
Cass. pen. n. 25280/2014
La notifica al difensore dell'indagato dell'avviso di deposito dell'ordinanza applicativa di misura cautelare personale (nella specie, custodia cautelare in carcere), se effettuata a mezzo del telefono, non è valida, né determina la decorrenza del termine per proporre l'istanza di riesame, trattandosi di adempimento non riconducibile ai "casi di urgenza" che legittimano l'uso di tale strumento di comunicazione o del telegrafo, ai sensi dell'art. 149 cod. proc. pen.
Cass. pen. n. 44998/2012
In tema di notificazioni urgenti a mezzo del telefono e del telegrafo, deve ritenersi osservata la disciplina prevista dall'art. 149 c.p.p. quando l'avviso, dato a mezzo del telefono, sia ricevuto dal difensore personalmente, anche se non sia seguito dalla conferma mediante telegramma.
Cass. pen. n. 17807/2011
È abnorme il provvedimento con cui il giudice del dibattimento, ritenuta la nullità della notificazione a mezzo telefax dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari al difensore, disponga la restituzione degli atti al pubblico ministero.
Cass. pen. n. 17418/2011
La notifica al difensore dell'avviso dell'udienza di convalida dell'arresto o del fermo non è soggetta ad un termine minimo specifico, limitandosi il codice di rito a prevedere che detto avviso debba essere dato "senza ritardo".
Cass. pen. n. 46260/2008
La nullità della notifica al difensore di fiducia dell'avviso di fissazione dell'udienza (nella specie, di riesame) eseguito, in caso di urgenza, con il mezzo del telefono, ma in assenza di prova della conferma telegrafica, è sanata dalla partecipazione all'udienza di delegato del difensore, sia pure comparso all'esclusivo fine di segnalare la violazione processuale, senza la richiesta di termine a difesa.
Cass. pen. n. 4515/2008
In tema di avviso al difensore per l'udienza di convalida, una volta accertata l'adeguatezza del mezzo usato, con riguardo al tempo disponibile e all'insussistenza di strumenti di comunicazione alternativi, è irrilevante la circostanza della mancata conoscenza, da parte del difensore, dell'avviso medesimo.
Cass. pen. n. 15901/2006
In tema di notificazioni urgenti, qualora la notifica al difensore dell'avviso di fissazione dell'udienza di riesame sia effettuata per telegramma, ex art. 149, comma quinto, c.p.p., la prova richiesta ai fini della sua validità ed efficacia è costituita, exart. 55 disp. att. c.p.p., dalla sola copia del telegramma e dalla ricevuta di spedizione dello stesso, mentre non è richiesta la firma del destinatario, per ricezione del telegramma.
Cass. pen. n. 2341/2004
In tema di interrogatorio della persona sottoposta a custodia cautelare, l'art. 294 c.p.p. non contiene espressa previsione sulle formalità del relativo avviso e della sua notificazione o comunicazione al difensore, sicchè è valido ed efficace quello effettuato a mezzo del telefono ai sensi dell'art. 149 c.p.p. sena che al destinatario competa la conferma telegrafica di cui al quarto comma del predetto art. 149, neppure nell'ipotesi in cui il messaggio sia stato ricevuto e registrato dalla segreteria telefonica, incombendo sul difensore l'onere di apprenderne il contenuto essenziale.
Cass. pen. n. 36978/2001
In tema di notificazioni urgenti a mezzo del telegrafo, la prova dell'avvenuta comunicazione risulta dalla produzione di copia dell'atto di spedizione rilasciata dall'ufficio postale trasmittente, ai sensi dell'art. 55 disp. att. c.p.p., nonché dall'accertamento dell'effettiva ricezione da parte dei destinatari della comunicazione, non essendo sufficiente per la verifica del rispetto del termine di comparizione la sola prova della spedizione. (In applicazione di tale principio, la Corte ha annullato la decisione del giudice di merito che non aveva accertato la ricezione del telegramma di comunicazione dell'udienza fissata per il riesame di misura cautelare, da parte di uno dei difensori, nel termine stabilito dall'art. 309, comma 8, c.p.p.).
Cass. pen. n. 3122/1998
In tema di notificazioni a mezzo del telefono, non possono avere rilevanza, ai fini della validità degli atti, la comunicazione del luogo della data e dell'ora dell'udienza di convalida effettuata telefonicamente con messaggio registrato sulla segreteria telefonica del difensore di fiducia, non seguita dalla conferma a mezzo di telegramma, e la nomina del difensore d'ufficio, qualora si deduca l'illegittimità del procedimento di notificazione ma non si contesti di aver avuto, comunque, tempestiva conoscenza dei dati sopra indicati relativi all'udienza. In tal caso si realizza, infatti, quella situazione di effettiva conoscenza dell'atto del procedimento da compiere che nella procedura di convalida dell'arresto può essere assicurata anche con forme diverse da quelle ordinariamente prescritte per le notificazioni.
Cass. pen. n. 5476/1998
In materia di notifica, il codice prevede la possibilità, nei casi di urgenza, di procedere all'avviso al difensore mediante telefono, con immediata conferma mediante telegramma. In tali casi la conferma telegrafica costituisce elemento essenziale della notifica e, ove questa manchi, non si realizza integralmente la procedura della notificazione urgente che, di conseguenza, è nulla. La mancata indicazione di tale ipotesi tra quelle elencate nell'art. 171 c.p.p. non può far ritenere la notifica affetta solo da nullità relativa, in quanto la mancanza della conferma telegrafica, attenendo ai requisiti essenziali per l'esistenza dell'atto, non consente neanche di ipotizzare valutazioni di nullità per un atto che non è esistente come tale.
Cass. pen. n. 5543/1996
In tema di interrogatorio della persona sottoposta a custodia cautelare, l'art. 294 c.p.p. non contiene espresse previsioni sulle formalità del relativo avviso e della sua notificazione o comunicazione al difensore, sicché è valido ed efficace quello effettuato a mezzo del telefono ai sensi dell'art. 149 c.p.p., senza che al destinatario competa la conferma telegrafica di cui al comma 4 del predetto art. 149, neppure nell'ipotesi in cui il messaggio sia stato ricevuto e registrato dalla segreteria telefonica, incombendo sul difensore l'onere di apprenderne il contenuto essenziale.
Cass. pen. n. 494/1996
Nella procedura di convalida dell'arresto, caratterizzata dall'esigenza di una rapida verifica della sussistenza delle condizioni legittimanti la restrizione della libertà personale, l'obbligo di avvisare il difensore di fiducia è soddisfatto quando sia stato compiuto il tentativo di rintracciarlo, anche a mezzo telefono; in tale situazione non è pertanto richiesta la conferma telegrafica dell'avviso telefonico, di cui all'art. 149 c.p.p., né costituisce atto dovuto e necessario per l'ulteriore svolgimento dell'udienza l'avviso telegrafico. (In applicazione di detto principio la Corte ha ritenuto l'irrilevanza della ritardata ricezione del telegramma di avviso per l'udienza di convalida da parte del difensore di fiducia, non rintracciato telefonicamente e pertanto sostituito per l'incombente dal pubblico ministero ai sensi dell'art. 97, comma 4, c.p.p.).
Cass. pen. n. 5617/1995
La prescritta comunicazione al difensore di fiducia dell'avviso di fissazione dell'udienza di discussione della richiesta di riesame del provvedimento cautelare personale — stante l'urgenza conseguente all'estrema ristrettezza ed alla perentorietà dei termini volute del legislatore in ragione della tempestiva tutela dello status libertatis — può essere effettuata anche a mezzo di telefono, fonogramma e telegramma; in tale ultimo caso la prova della avvenuta comunicazione risulta sufficientemente raggiunta attraverso la produzione di copia dell'atto di spedizione rilasciata dall'ufficio postale trasmittente, ai sensi dell'art. 55 att. c.p.p., dalla quale risulti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 149 c.p.p., la sussistenza degli elementi necessari a rendere idonea la comunicazione stessa in ordine agli atti giudiziari cui risulti preordinata, spettando d'altro lato al difensore che abbia accettato il mandato fiduciario l'onere di rendere attuabile la ricezione degli atti che lo riguardino nel rispetto del termine previsto dall'art. 309, comma 8, c.p.p. (Nella specie la Corte ha ritenuto inidonea ad invalidare l'avviso telegrafico dell'udienza di riesame, ritualmente trasmesso, la circostanza che non fosse stato possibile recapitare tempestivamente il telegramma a causa della «chiusura» dello studio del difensore di fiducia, sul quale incombeva l'onere di tenere a disposizione presso il proprio recapito persona idonea a ricevere gli avvisi e le notifiche di cui la legge prevede l'urgenza).
Cass. pen. n. 4563/1995
In materia di riesame delle misure cautelari personali, l'avviso prescritto per il difensore della data fissata per l'udienza dall'art. 309, comma 8, c.p.p., qualora sia stato (irritualmente) notificato a mezzo del telefono deve essere confermato a mezzo di telegramma, a norma dell'art. 149, comma 4, c.p.p., derivandone altrimenti la nullità della notifica stessa, nullità che si comunica al provvedimento del giudice del riesame, ma non anche all'ordinanza custodiale perché non addebitabile all'organo che dispone la notificazione irritualmente effettuata ma soltanto all'organo che la effettuò.
Cass. pen. n. 4163/1994
L'art. 294, comma 4, c.p.p., al pari di altre disposizioni dello stesso codice (artt. 268, comma 3, 350, comma 3, 260, comma 1, etc.), prevede che sia «dato avviso» al pubblico ministero e al difensore dell'interrogatorio della persona in stato di custodia cautelare; altre norme, invece, impongono che sia «notificato avviso» (artt. 127, comma 1, 128, 296, comma 2, 309, commi 3 e 8). Nel primo caso, quindi, può essere impiegato qualsiasi mezzo per portare l'atto a conoscenza del destinatario, purché si tratti di mezzo idoneo a garantire l'effettiva conoscenza del contenuto dell'atto stesso. Conseguentemente, il telegramma di conferma, previsto dall'art. 149 c.p.p., condiziona la validità della notifica quale elemento necessario, solo quando la comunicazione telefonica, cui esso segue, ha valore di notificazione, non anche quando la comunicazione sia utilizzata, come qualsiasi altro mezzo, «per dare avviso». (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto che correttamente era stato dato avviso telefonico al difensore dell'indagato della data e dell'ora fissata per l'interrogatorio di cui all'art. 294 c.p.p., difensore, peraltro, a conoscenza dell'arresto del suo assistito e, quindi, tenuto a vigilare dovendo l'indagato essere interrogato nel termine di cinque giorni dall'arresto).
Cass. pen. n. 348/1994
Il codice di procedura penale distingue tra «dare avviso» e «notificare avviso» e fa ricorso alla prima espressione allorché v'è una situazione d'urgenza, per cui è sufficiente procurare al destinatario dell'avviso l'effettiva conoscenza della notizia, anche se questa è comunicata con forme diverse da quelle prescritte per le notificazioni. Ne consegue che, allorché l'avviso è dato mediante telefono, la spedizione del telegramma di conferma è richiesta soltanto quando la comunicazione telefonica debba avere valore di notificazione e non quando assolva la mera funzione di avviso. (Fattispecie relativa ad interrogatorio ex art. 294 c.p.p., per il quale si è ritenuto sufficiente l'avviso telefonico non seguito da conferma telegrafica).
In caso di avviso dato o notificato con il mezzo del telefono, a norma dell'art. 149, primo comma, c.p.p., qualora emerga una discrepanza tra l'annotazione del contenuto della telefonata, così come risulta dalla certificazione della cancelleria, e quella eseguita dalla segreteria del difensore, prevale la prima indicazione, in quanto assistita da fede legale privilegiata, facendo prova fino a querela di falso. (Nella specie, dall'annotazione eseguita dalla cancelleria risultava che la comunicazione dell'ufficio indicava che l'interrogatorio dell'imputato era stato fissato alle ore 9,30, mentre dall'annotazione della segreteria del difensore risultava che l'interrogatorio sarebbe stato fissato alle ore 10.00).
Cass. pen. n. 23/1994
In tema di avvisi al difensore, nei casi in cui, ricorrendo una situazione di urgenza, la legge, in luogo di prevedere la «notifica» dell'avviso, si limiti a stabilire che lo stesso deve essere «dato» al difensore, deve ritenersi sufficiente procurare al destinatario dell'avviso l'effettiva conoscenza della notizia, anche se questa è comunicata con forme diverse da quelle prescritte per le notificazioni. Peraltro, quando non sia possibile procurare tale conoscenza «effettiva», è solo la conoscenza «legale» che può far ritenere osservata la norma che prescrive l'avviso, sicché in tal caso occorre usare le forme stabilite per le notificazioni, che costituiscono il mezzo normalmente previsto dal legislatore per portare a conoscenza delle persone atti del procedimento da compiere o già compiuti. (Sulla scorta del principio di cui in massima e con riferimento al caso di specie la Cassazione ha ritenuto che la disposizione di cui all'art. 294, quarto comma, c.p.p., a norma della quale al difensore «è dato tempestivo avviso» dell'interrogatorio della persona in stato di custodia cautelare, deve ritenersi osservata quando l'avviso, dato a mezzo telefono, è ricevuto dal difensore personalmente, anche se l'avviso non è seguito dalla conferma mediante telegramma).
Cass. pen. n. 2665/1993
Nel caso in cui al difensore venga dato avviso telefonico della data fissata per l'udienza di convalida dell'arresto, l'omissione della conferma telegrafica dell'avvenuto avviso telefonico non produce nullità assoluta della notificazione, ma costituisce una mera irregolarità comunque sanabile se non specificamente dedotta all'udienza di convalida.
Cass. pen. n. 454/1993
In caso di notificazioni urgenti a mezzo di telefono, dirette ad assicurare la partecipazione necessaria del difensore dell'arrestato all'udienza di convalida, la disposizione dell'art. 391, comma secondo, c.p.p. opera in deroga a quella dell'art. 149, comma quinto, stesso codice, nel senso che basta il mancato reperimento del difensore nominato (di fiducia o d'ufficio) in uno dei luoghi dallo stesso indicati a norma dell'art. 65 att. c.p.p., per procedere alla nomina di sostituto ex art. 97, comma quarto, c.p.p., non occorrendo in tale caso seguire la procedura sostitutiva della notificazione mediante telegramma prevista per le altre persone dal citato art. 149.
Cass. pen. n. 4508/1993
In tema di udienza di convalida, una volta che il difensore di fiducia sia avvertito telefonicamente, ma il messaggio non giunge al destinatario, in quanto resti registrato sulla sua segreteria telefonica, non spetta al medesimo la conferma telegrafica di cui all'art. 149, quarto comma, c.p.p., e legittimamente il giudice per le indagini preliminari procede a nomina di difensore d'ufficio. (In motivazione la Suprema Corte ha ritenuto che la risposta della segreteria telefonica equivalga a mancato reperimento del difensore).
Cass. pen. n. 2179/1992
Le norme sulle notificazioni (attività a forma vincolata) non esauriscono la gamma delle possibili iniziative dirette a reperire il difensore, cui dare l'avviso, ex art. 390, comma secondo, c.p.p., dell'udienza di convalida dell'arresto o del fermo. Infatti, l'art. 391, comma secondo, c.p.p., stabilendo che «se il difensore di fiducia o di ufficio non è stato reperito o non è comparso, il giudice provvede a norma dell'art. 97, comma quarto», prevede una attività a forma libera, tendente a rintracciare fisicamente la persona del legale, senza alcun cenno, anche sotto forma di mero rinvio, alle modalità per ottenerlo. Pertanto, il disposto dell'art. 391 non può essere letto senza coordinamento con il secondo comma dell'art. 390, che obbliga il giudice a fissare l'udienza di convalida «al più presto». Affinché questa esigenza primaria possa essere soddisfatta, viene accettato il rischio di una possibile esclusione del difensore di fiducia, tanto più che è prevista, in tempi estremamente brevi, altra specifica procedura, quella del riesame, in cui il contraddittorio può più compiutamente esplicarsi. (Nella fattispecie, la S.C. ha ritenuto iniziativa idonea ad assicurare il reperimento del difensore di fiducia quella dell'ufficio che aveva provveduto a chiamare lo studio professionale del legale dalle ore 12,05 alle ore 16,05, ogni dieci minuti circa senza poter parlare con alcuno, né lasciare messaggi, ed alle ore 16,28 aveva provveduto ad inviare all'avvocato un telegramma, peraltro recapitato dopo l'espletamento dell'interrogatorio).
Cass. pen. n. 1298/1992
Il principio vigilantibus iura succurrunt, alla base del disposto tanto dell'art. 149, quinto comma, c.p.p., quanto dell'art. 294, quarto comma, dello stesso codice, impone al difensore di fiducia una volta notiziato dell'esecuzione di una misura cautelare nei confronti del suo assistito, di vigilare al fine di venire a conoscenza dell'avviso dell'interrogatorio ai sensi dell'art. 294. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto rituale l'avviso del decreto di fissazione dell'interrogatorio al difensore di fiducia, effettuato il sabato per il lunedì a mezzo del telefono, avviso non recapitato, e con spedizione del telegramma).
Cass. pen. n. 131/1992
La notifica al difensore dell'avviso di fissazione dell'udienza di trattazione della richiesta di riesame, eseguita telefonicamente senza l'invio del successivo telegramma di conferma, come previsto dal comma 4 dell'art. 149 c.p.p. è nulla.
Cass. pen. n. 4997/1992
In tema convalida di arresto in flagranza, la mancata spedizione del telegramma di conferma dell'avviso telefonico al difensore di fissazione dell'udienza di convalida (art. 390, comma secondo, c.p.p.) non determina nullità della notifica non essendo prevista tra i casi di invalidità tassativamente indicati dall'art. 171 c.p.p.
Cass. pen. n. 5741/1990
L'avviso al difensore di fiducia dell'arrestato, relativo alla fissazione dell'udienza di convalida, dato a mezzo del telefono, ma non seguito dalla conferma mediante telegramma, non realizza integralmente la procedura della notificazione urgente, che è nulla perché la conferma telegrafica è specificamente prevista dalla legge come condizione di validità della notificazione stessa. Il telefono e il telegrafo non sono comprensibili fra i «mezzi tecnici» di cui all'art. 150 c.p.p., essendo l'uso di essi disciplinato specificamente dall'articolo precedente, mentre i «mezzi tecnici» sono quelli che l'evoluzione tecnologica fornisce (esempio: telefax) o potrà fornire (norma «aperta») al di là del telefono e del telegrafo così come correntemente usati.